Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causati.

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Samples: Regolamento Del Servizio Di Carsharing a Flusso Libero

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile auto a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (RCApersona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con un le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale pari unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a euro 6.000.000 • cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza contro sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il furto e l’incendioperiodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in conseguenza mancanza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, stipula da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione soggetto aggiudicatario della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative polizza di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatipresente articolo.

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Samples: Capitolato Speciale

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per i veicoli elettrici le la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti coperture assicurativerequisiti e dovrà essere estesa a: • polizza − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, verso terzi per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme cheche le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di rivalsarisarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di veicolo guidato morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da persona polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in stato assenza di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme chegiustificato motivo, a titolo abbia provveduto all'avvio delle operazioni di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causaticollaudo.

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Samples: Construction Contract

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato Ai sensi e per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza gli effetti di responsabilità civile auto (RCA) cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con un massimale durata pari a euro 6.000.000 • quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da:I) un contratto assicurativo contro i rischi di impiego del Cedente (polizza contro Perdite Pecuniarie);II) o, in alternativa, un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del fi- nanziamento (polizza Ramo Credito).A tal riguardo, il furto Cedente prende atto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi riconosce che il veicolo subisca danni Cessionario sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o collettiva e che saranno mantenute in conseguenza essere per tutta la durata del finanziamento. Il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture. a) la risoluzione del rapporto di atti vandalici lavoro del Cedente è dovuta a dimissioni di questo; b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Cedente è stato reintegrato in servizio; d) nei 6 (danni causati intenzionalmente sei) mesi successivi al licenziamento, il Cedente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale il Cessionario possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del finanziamento; e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a variazione dell’Amministrazione derivante da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata Codice Civile); cessione e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente trasferimento di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratriceramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o col- legate ( art. ✓ Oneri a carico 2359 del ClienteCodice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto; f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a: in caso di sinistro cagionato da dolo dimissioni concordate e/o colpa grave incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; scioglimento di diritto per limite di età. La Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Cedente - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h): g) la risoluzione del Clienterapporto di lavoro del Cedente è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento; h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il quale non opera regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunqueprocedura di mobilità, in caso conformità alla normativa in materia di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada X.X. 00/00/0000 e successive modifiche; • le somme che. Spetta al Cedente l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da atto di que- st'ultimo, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei salvo i casi in cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’artciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del ClienteA tale scopo, il Cliente sarà responsabile nei confronti Cedente potrà esibire la documentazione rila- sciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del Gestore dei danni causatirapporto di lavoro.

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Samples: Loan Agreement

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi Carro Viasat Assistance si assume ogni responsabilità, nei confronti degli aventi diritto, dei danni che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata potranno essere arrecati alle persone e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente ai veicoli riparati, trainati o trasportati durante lo svolgimento del soccorso, e di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratricetutti gli altri danni che, in conseguenza della riparazione, del traino o trasporto di un veicolo, possano derivare a terzi o a beni di terzi, nonchè ogni altro danno cagionato a terzi, o a beni di terzi in occasione del compimento di qualsiasi attività comunque connessa con l'espletamento del servizio di soccorso stradale. ✓ Oneri In particolare, per i rischi relativi a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo danni a persone e/o colpa grave cose conseguenti all'espletamento delle prestazioni svolte dal Carro Viasat Assistance, nell'ambito di utilizzazione del ClienteMarchio VIASAT, per il quale non opera la limitazione Carro Viasat Assistance è tenuto comunque a stipulare polizza di assicurazione R.C.T. presso primaria Compagnia Assicuratrice, con massimali congrui in relazione agli obblighi innanzi indicati. Detta polizza dovrà prevedere l'obbligo da parte della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) eCompagnia Assicuratrice di dare comunicazione a VIASAT di qualsiasi variazione intervenga nel rapporto assicurativo di cui sopra. Il Carro Viasat Assistance, è tenuto, comunque, in caso a rimborsare a VIASAT qualsiasi somma il medesimo fosse obbligato a corrispondere a chiunque per il risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo, dallo stesso Carro Viasat Assistance arrecati nell'espletamento dei servizi delegati. In particolare dovranno essere stipulate le seguenti polizze : ⮚ RC Auto obbligatoria- massimale di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative Legge ⮚ RC Rischi di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i esercizio (danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne terzi connessi all’esercizio dell’attività)-massimale congruo ⮚ RC per furto del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme checustodito ⮚ Multirischi Professionale Il Carro Viasat Assistance si impegna a fornire ,su richiesta, a titolo VIASAT copia delle suddette polizze e relativi rinnovi annuali contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e poi di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona rinnovo in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatirinnovo.

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Samples: Affiliazione Commerciale

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza Successivamente all’atto di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggioaggiudicazione definitiva, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso Concessionario: 1) La stipula di sinistro cagionato contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, difetto manutentivo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Clienteconcessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonchè degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario; 2) La stipula di contratti assicurativi per il quale non opera la limitazione RCT/RCO relativi alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato,che prevedano quanto segue: -copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio; -copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al capitolato, appendici e progetti presentati in sede di gara; - l'inclusione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa personale degli addetti (dipendenti e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti collaboratori) al servizio e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice nell'esercizio delle attività svolte per conto del Gestoreconcessionario; • le somme che, a titolo - idonea copertura di rivalsa, la compagnia eventuali incidenti ( causati o subiti ) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi; - nella definizione di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice pressi della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo struttura - rinuncia al diritto di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile rivalsa nei confronti dell'Ente concedente - copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL ( Biologico,civile,morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del Gestore dei danni causatipersonale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura. La copertura assicurativa dovrà essere garantita con polizza dedicata appositamente alla presente concessione, per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all’uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1.500.000,00. Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata della concessione e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente Concedente.

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri Sono a carico della Cooperativa affidataria tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave presente appalto. Sarà obbligo del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonchè danni diretti a beni pubblici e materiali al veicoloprivati. L'impresa affidataria sarà considerata responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e ed alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazionecose, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento sia del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti Comune che di terzi; • , durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. L’Impresa affidataria con effetti dalla data di decorrenza dell’affidamento (e per tutta la durata del presente contratto,) si obbliga a stipulare con primario assicuratore un’adeguata copertura assicurativa, per i rischi inerenti il servizio appaltato per responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni diretti arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e indiretti causati responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e indiretti causati in conseguenza altri collaboratori o prestatori di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti lavoro, dipendenti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone non, di cui deve rispondere e/l’aggiudicataria si avvalga), con i seguenti massimali: • RCT per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00 • RCT per persona e per anno Euro 3.000.000,00 • RCT per danni a cose e per anno Euro 3.000.000,00 • RCO per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00 • RCO per persona e per anno Euro 3.000.000,00 Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso appendici, dovrà essere trasmessa al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto Comune contraente prima dell’inizio del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causaticontratto.

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. 20.1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione - anche a mezzo di propri subappaltatori o di terzi suoi incaricati - delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad stipulare a proprie spese adeguata assicurazione, in funzione del rischio e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, per : a) la perdita o i danni che possono essere causati ai materiali ed alle attrezzature oggetto del Contratto durante la loro lavorazione, il carico ed il trasporto fino al momento ed al luogo della consegna ad ENEL, con totale responsabilità dell’Appaltatore in merito a qualunque danno causato ai materiali o alle attrezzature stessi. Il Gestore ha attivato medesimo obbligo viene assunto dall’Appaltatore con riguardo ai materiali e alle attrezzature che ENEL gli fornisca per l’esecuzione del Contratto, dal momento in cui gli vengono messi a disposizione sua o del suo subappaltatore e fino a quando siano restituiti ad ENEL. b) la responsabilità civile per danni e pregiudizi che possa causare, per se stesso o per il personale proprio o dei subappaltatori, a persone o beni di ENEL e/o di terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, rimanendo in tutti i casi ENEL esclusa da ogni responsabilità per qualsiasi causa imputabile all’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna, allo stesso modo, a stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Civile con limiti di risarcimento sufficienti in funzione del rischio, a copertura dei reclami per danni materiali, personali e/o per i veicoli elettrici pregiudizi economici che possono essere causati ad ENEL o a terzi e derivanti da un difetto o mal funzionamento del materiale o dell’attrezzatura imputabili all’Appaltatore. Inoltre, l’Appaltatore è responsabile dei danni ambientali o della minaccia imminente che gli stessi avvengano, così come dei costi della prevenzione, della diminuzione, della riparazione in accordo con le seguenti coperture assicurative: • polizza condizioni stabilite dalla legislazione applicabile. Se il Contratto prevede il deposito dei materiali dell’Appaltatore presso le installazioni di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari ENEL, quest’ultima potrà richiedere all’Appaltatore che sarà obbligato a euro 6.000.000 • polizza contro stipulare, oltre alle assicurazioni citate precedentemente, un’assicurazione per il furto e l’incendioper gli altri danni che possono essere causati al materiale depositato, per tutta la durata del Contratto. 20.2. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi Le suddette polizze devono prevedere che il veicolo subisca danni in conseguenza la società assicuratrice pagherà direttamente ad ENEL. I massimali della polizza assicurativa devono coprire gli eventi dannosi i cui reclami siano pervenuti nel termine di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte esecuzione del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata Contratto e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente nel successivo Periodo di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratriceGaranzia. ✓ Oneri La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti di ENEL a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Clientequalsiasi eccezione. Resta inteso che l’esistenza, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale validità e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie l’efficacia delle polizze assicurative di cui sopra al presente articolo è condizione essenziale per ENEL e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in dipendenza grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 20.3. Se a giudizio di ENEL, le coperture assicurative dell’Appaltatore non fossero sufficienti a coprire il rischio, sia della condotta dolosa e/consegna dei materiali o colposa dello stesso Clientedelle attrezzature che della realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del Contratto, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti l’Appaltatore si impegna a rivedere e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • modificare le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato stesse in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta a quanto previsto nel Contratto. 20.4. Allo stesso modo, l’Appaltatore si obbliga a stipulare a proprie spese e con società assicuratrici di circolazione; • le somme chericonosciuto prestigio e solvibilità, a titolo per tutta la durata del Contratto, qualunque altra assicurazione di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatitipo obbligatorio che possa essere richiesta dalla legislazione applicabile.

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Samples: General Contract Conditions

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per Comune assume i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza rischi di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari che derivano dalla sua qualità di proprietario. L’affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a euro 6.000.000 • polizza contro sé ed agli utilizzatori derivanti dall'uso delle strutture mobili ed immobili oggetto dell’affidamento, e dalle attività ivi previste, come da testo del disciplinare che si intende completamente recepito. L’affidatario esonera quindi espressamente il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca Comune da ogni responsabilità per danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazionecose, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti anche di terzi; • i danni diretti , che potessero in qualsiasi momento e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere modo derivare dall’attività svolta e/o dai trasportatirapporti che andrà instaurando per l'esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione. L’affidatario deve pertanto stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti dalla gestione delle strutture in affido e da ogni attività descritta e prevista dalla convenzione, ed avente le seguenti prestazioni minime: − massimale unico per sinistro non inferiore a euro 1.500.000,00; − danni da conduzione, gestione e manutenzione dei locali e delle strutture affidate, compresa l’attività in essi svolta; − committenza di lavori e servizi; − danni alle cose in consegna e custodia con il limite di euro 150.000,00; − danni da incendio (causale incendio) con il limite di euro 150.000,00; − danni di interruzione o sospensione di attività di terzi − rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pavullo nel Frignano; − organizzazione di manifestazioni sportive e non sportive (escluso le manifestazioni motoristiche, gli sport dell’aria, gli spettacoli pirotecnici); − la garanzia deve essere valida anche per i danni diretti cagionati a terzi dai soci e indiretti causati dai tesserati, nonché da persone non dipendenti che partecipano alle attività oggetto della gestione; − responsabilità civile per beni in conseguenza dell’inosservanza consegna e custodia, cose consegnate o non (art. 1784 del c.c.); − danni alle cose di terzi (escluse quelle oggetto della gestione) trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; − responsabilità personale dei prestatori di lavoro, dei collaboratori non dipendenti, dei tesserati e dei soci; − uso di macchine operatrici ed attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività oggetto della gestione. Copia della richiamata polizza, debitamente quietanzata, deve essere prodotta all’Amministrazione Comunale prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l’impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l’avvenuto rinnovo di validità del contratto, trasmettendo copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento del premio. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’affidatario il risarcimento degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla gestione, giudiziale eventuale pattuizione di scoperti e/o stragiudizialefranchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. Nel suo proprio interesse l’affidatario potrà provvedere all’assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo beni mobili di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti sua proprietà e/o alle indicazioni in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell’ambito della carta di circolazione; • le somme chestruttura in affido, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Gestore Comune di Pavullo. Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni causatisubiti dai beni dell’affidatario o portati nell’ambito della struttura oggetto di affido dall’affidatario medesimo o da terzi. Il Comune di Pavullo si riserva di apportare modifiche alle suddette prescrizioni sulla base dell’effettivo utilizzo degli impianti.

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Samples: Concessione Per La Gestione Di Impianti Sportivi

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per i veicoli elettrici le la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti coperture assicurativerequisiti e dovrà essere estesa a: • polizza − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − danni al macchinario, baraccamenti, ed attrezzature di cantiere, di chiunque ne sia la proprietà, a valori di rimpiazzo, alle spese di demolizione e sgombro per un valore assicurato comunque non inferiore a 200 milioni; − responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, verso terzi per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme cheche le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di rivalsarisarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di veicolo guidato morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da persona polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo ovvero cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, in stato assenza di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme chegiustificato motivo, a titolo abbia provveduto all'avvio delle operazioni di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causaticollaudo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza L’appaltatore del servizio risponderà di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari tutti gli eventuali danni, a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata persone e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all’esecuzione dell’appalto, all’utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l’impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al Cliente riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima. A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell’esercizio dell’attività oggetto di appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, l’appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve: - prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a: • euro 3.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di • euro 2.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali • euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati. - essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel presente Capitolato d’oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; - ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi oggetto dell’affidamento; - ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d’arte - ex Art. 2048 c.c.); - comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risarcito al Gestore coperto, totalmente o parzialmente, dalla compagnia assicuratricesopra richiamata copertura assicurativa. ✓ Oneri a carico A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del Clienteservizio l’Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite: • euro 25.000,00 in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, morte; • euro 50.000,00 in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicateinvalidità permanente; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti euro 500,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per l’acquisto di lenti da vista e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le delle spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causati.cure odontoiatriche rese necessarie dall’infortunio)

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato L’OEA, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per i veicoli elettrici responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. In particolare l’OEA dovrà presentare una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’OEA o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del Servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia per sinistro non inferiore a € 2.000.000 e € 1.500.000 per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. Detta polizza, pena la revoca dell’aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: • polizza rischi di responsabilità civile auto qualsiasi tipo subiti dagli utenti (RCA) con un massimale pari Ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a euro 6.000.000 malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio); polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni a cose in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata consegna e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri custodia; • danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio; • danni arrecati a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato terzi (inclusi l’Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dolo dipendenti, da soci, collaboratori e/o colpa grave del Clienteda altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, per il quale non opera inclusa la limitazione della loro responsabilità all’importo della penale personale. Si precisa che la/e come prevista al precedente articolo 11) polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, comunqueai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso di sinistro si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa risultare coperti dalla polizza e che l’Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso dei Distributori Automatici e/o colposa dello stesso Clientedegli Impianti, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti guasti arrecati da terzi trasportatiai Distributori Automatici e agli Impianti, se il trasporto non è effettuato in conformità per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Istituzione Scolastica alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatirelative scadenze.

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato L'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a euro 6.000.000 • quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose proprie e/o di terzi, per l'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza contro il furto dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e l’incendioqualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti, terzi. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere esplicitamente indicato che il veicolo subisca danni in conseguenza l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di atti vandalici (danni causati intenzionalmente legge. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da terzi) durante il noleggioogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimentotenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratricepresentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. ✓ Oneri L’aggiudicataria inoltre è tenuta a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di stipulare polizza infortuni a copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti che possono derivare agli utenti della ludoteca durante l’espletamento delle attività. Nello specifico si richiede la copertura per le seguenti voci: Morte, Invalidità Permanente, Diaria da terzi trasportatiricovero, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatiRimborso spese mediche.

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Samples: Concessione Di Utilizzo Dei Locali

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per i veicoli elettrici le la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti coperture assicurativerequisiti e dovrà essere estesa a: • polizza − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto nonchè a impianti o opere esistenti per l’intero importo di contratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, verso terzi per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme cheche le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di rivalsarisarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di veicolo guidato morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da persona polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, in stato assenza di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme chegiustificato motivo, a titolo abbia provveduto all'avvio delle operazioni di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causaticollaudo.

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Samples: Construction Contract

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari RCT/RCO, per danni arrecati a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni terzi in conseguenza di atti vandalici (un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, per i danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggioa terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, è obbligatoriasia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo strutture e beni loro consegnati; • committenza di accadimento. La mancata lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al Cliente diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non risarcito al Gestore coperto - totalmente o parzialmente - dalla compagnia assicuratricesopra richiamata copertura assicurativa. ✓ Oneri a carico del Cliente: Nel caso in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per cui sia previsto il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non validaloro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non coprirà inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni causati intenzionalmente dal Clientea cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. In caso Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel documento “Condizioni particolari di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatifornitura”.

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Samples: Concessione Della Gestione Dell'esercizio Bar

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari RCT/RCO, per danni arrecati a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni terzi in conseguenza di atti vandalici (un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggioa terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, è obbligatoriasia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo strutture e beni loro consegnati; • committenza di accadimento. La mancata lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al Cliente diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non risarcito al Gestore coperto - totalmente o parzialmente - dalla compagnia assicuratricesopra richiamata copertura assicurativa. ✓ Oneri a carico del Cliente: Nel caso in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per cui sia previsto il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non validaloro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non coprirà inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni causati intenzionalmente dal Clientea cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. In caso Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatigara.

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Samples: Concessione Della Gestione Dell'esercizio Bar

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione regionale competente per i veicoli elettrici le la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti coperture assicurativerequisiti e dovrà essere estesa a: • polizza − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti (€ 3 000 000,00); − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, verso terzi per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme cheche le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di rivalsarisarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di veicolo guidato morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da persona polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione regionale, in stato assenza di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme chegiustificato motivo, a titolo abbia provveduto all'avvio delle operazioni di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causaticollaudo.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per i veicoli elettrici responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurativegaranzie: • polizza - rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di responsabilità civile auto (RCA) incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni arrecati ai locali ed alle cose in essi contenute; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con un massimale pari il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca qualsiasi titolo; - danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente arrecati a terzi da terzi) durante il noleggio, è obbligatoriadipendenti, da parte soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del ClienteConcessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive di premio dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze. In caso di R.T.I. e Consorzi, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata: - in caso di accadimentopartecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione costituzione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura garanzia assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al Gestore; • i danni indiretti concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e conseguenti verifica della documentazione a sinistri provocati nel periodo d’uso comprova delle dichiarazioni rese e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego dei requisiti attestati in sede di veicolo sostitutivo, rivalse gara e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice costituzione della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causaticauzione definitiva.

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Samples: Concessione Per Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande

Assicurazioni. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza concessionario è tenuto a stipulare apposito e specifico contratto di assicurazione della responsabilità civile auto verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura di qualsiasi danno (RCApolizza All Risks) che possa derivare in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto della concessione a persone e cose mobili e immobili proprie e/o di terzi, con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro ad almeno € 3.000.000,00 e con un massimale per sinistro per il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoriamedesimo importo, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: reintegrarsi in caso di sinistro cagionato utilizzo. Dovrà stipulare, altresì, polizza assicurativa " Incendio - rischio locativo" , franchigia max €.500,00, ricorso terzi da dolo e/o colpa grave del Clienteincendio € 500.000,00, per i seguenti importi: - Fabbricato ed impianti, valore € 1.500.000,00; - Contenuto arredo ed attrezzature di proprietà com.le, valore € 250.000,00; Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per i volontari in servizio civile, qualora presenti. In ogni caso, il quale non opera concessionario terrà comunque indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni derivanti dal servizio gestito, compresi quelli dovuti a culpa in vigilando, salvo concorso di colpa del Comune stesso, che ridurrà proporzionalmente la limitazione responsabilità del Concessionario. Tale polizza assicurativa deve contenere i. seguenti elementi e condizioni contrattuali: − l’elenco delle attività affidate in concessione; − l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità all’importo civile derivante dalla conduzione e dalla manutenzione della penale e come prevista struttura ed area messa a disposizione; − l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile che possa derivare al precedente articolo 11) econcessionario per fatti connessi dagli utenti dei servizi, comunquenonché da volontari in servizio civile sostitutivo eventualmente utilizzati per l’esecuzione dei servizi; − la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Piandimeleto qualora fosse chiamato a rispondere, in caso qualità di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Clienteconcedente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da cagionati a terzi trasportatie prestatori di lavoro dell’impresa concessionaria; − gli utenti dei servizi, se il trasporto non è effettuato nonché gli eventuali volontari in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni servizio civile sostitutivo devono essere considerati terzi ai fini della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Clientecopertura assicurativa. In caso di colpa grave del Cliente, A.T.I. la polizza assicurativa RCT deve essere intestata aII’A.T.I. stessa. La polizza assicurativa deve coprire anche i danni derivanti dall’esecuzione dei servizi in subappalto; il Cliente sarà concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Gestore Comune dei danni causaticagionati dal subappaltatore, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.

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Samples: Contratto Per La Gestione Di Pubblico Servizio

Assicurazioni. 1. Il Gestore ha attivato bene e le sue apparecchiature addizionali e ausiliarie dovranno essere assicurati dall’Utilizzatore, con vincolo a favore del Conce- dente, per tutta la durata del contratto e per il mese successivo la scadenza, presso una primaria Impresa di assicurazione di gradi- mento del Concedente: a) per il valore a nuovo, rivalutato annualmente, contro i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • danni di incendio, fulmine, scoppio e ogni altro rischio connesso al bene (polizza leasing ALL RISK); b) contro rischi di responsabilità civile auto (RCA) per danni procurati a ter- zi che assicuri con un massimale pari adeguata copertura ogni responsabilità del Concedente e dell’Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose e ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento del bene. 2. Le polizze potranno essere stipulate direttamente dall’Utilizzatore e, in tal caso, dovranno pervenire al Concedente entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare det- te polizze né ad avvisare l’Utilizzatore qualora le stesse non fos- sero conformi a euro 6.000.000 • polizza contro quanto sopra previsto. Fermo restando che ogni attività posta in essere dal Concedente per sollecitare l’invio di co- pia delle polizze sarà a spese dell’Utilizzatore, il furto e l’incendioConcedente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora l’Utilizzatore non inoltri copia delle polizze assicurative, di provvedere direttamente alla co- pertura addebitando all’Utilizzatore il costo unitamente al rimborso spese nella misura prevista, a norma di legge, nel documento di sintesi. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza In caso di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, ritardato o mancato pagamento da parte del Clientedell’Uti- lizzatore dei premi dovuti all’Impresa Assicuratrice, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo potrà provve- dere direttamente il Concedente con diritto di accadimentoessere rimborsato dall’Utilizzatore. 3. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative In alternativa alla polizza di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/al comma 1 lettera a), l’Utilizzatore avrà la facoltà di richiedere di aderire alla polizza stipulata dal Con- cedente, come convenuto nelle Condizioni Particolari, contro i rischi e i danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportate sulla polizza, che l’Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserve autorizzando sin d’ora il Concedente all’addebito del relativo premio unitamente al rimborso spese nella misura prevista nel documento di sintesi. 4. L’Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se fosse necessario, all’Im- presa Assicuratrice per i rischi assicurati nell’eventualità di man- cato risarcimento totale o colposa dello stesso Clienteparziale, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • danno. Resta altresì espres- samente convenuto fra le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • parti che tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Clienteassi- curazione saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore. 5. In caso di colpa grave sinistro, l’Utilizzatore dovrà darne tempestivamente co- municazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. unitamente a copia della denuncia di sinistro inviata all’Impresa As- sicuratrice nonché dell’eventuale denuncia presentata all’autorità competente nella quale sia dato atto che la proprietà del Clientebene è del Concedente. 6. In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Conceden- te, dovrà provvedere a ripristinare il bene danneggiato a sue spese ed a documentare al Concedente l’avvenuta riparazione. 7. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il Cliente contratto man- terrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i ca- noni in proporzione al valore iniziale del bene non colpito dall’even- to. 8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipo- tesi di perdita del bene, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto alla data in cui si sarà responsabile nei confronti verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 comma 3. a. In caso di furto o perdita del Gestore dei danni causatibene l’Utilizzatore dovrà corrispon- dere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento, l’indennizzo di cui al successivo articolo 14. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene. Nel caso di ritrovamento del bene successivamente a tale periodo, nell’ipotesi in cui nel frat- tempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la risoluzione del contratto, sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per il recupero del bene, il quale potrà essere acquistato dall’Utiliz- zatore previo pagamento, in aggiunta all’importo dovuto per la risoluzione del contratto, di eventuali oneri fiscali e spese per il passaggio di proprietà. Saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrati- ve da svolgersi per ottenere il recupero del bene b. In caso di distruzione totale l’Utilizzatore dovrà acquistare il rot- tame ad un prezzo corrispondente all’indennizzo di cui al suc- cessivo articolo 14, fermi restando gli obblighi contrattuali matu- rati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento Nel caso l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto sopra esposto, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da parte dell’Impresa Assicuratrice, sommerà tutto quanto l’Utilizzatore gli deve gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’artico- lo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese forfetarie pre- viste nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dall’Impresa Assicuratrice a decurtazione del debito dell’Utilizzatore. Nel caso in cui l’importo liquidato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo liquidato fosse invece supe- riore al debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizzatore.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria

Assicurazioni. Il Gestore 17.1 L’Appaltatore ha attivato per i veicoli elettrici presentato le seguenti coperture assicurative: • polizze assicurative (Allegato 8) con copertura decorrente dalla data di inizio del presente Contratto fino al termine del medesimo: (a) polizza di responsabilità assicurativa a garanzia della Responsabilità civile auto verso terzi (RCA"RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, con esplicita dichiarazione che qualifichi il CAAT come assicurato congiunto, limitatamente ai rischi afferenti all’esecuzione del presente contratto, con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa la responsabilità derivante da: - danni da interruzione di atti vandalici (attività di Xxxxx; - danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, inquinamento accidentale; - danni da incendio Le garanzie di cui sopra con limite di massimale non inferiore ad € 1.000.000. La polizza inoltre ricomprende la responsabilità derivante da: - danni a cose sulle quali si eseguono lavori - danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori Le garanzie di cui sopra con limite di massimale non inferiore ad € 50.000. È esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti di CAAT, salvo il caso di dolo. Il contratto di assicurazione dovrà, altresì, prevedere quanto segue: • clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all’importo della franchigia; • clausola per cui la polizza sarà operativa a primo rischio rispetto ad analoga copertura assicurativa stipulata dal Committente; quest’ultima dovrà essere operante in eccesso o in differenza di condizioni; • clausola di vigenza in virtù della quale la Compagnia di Assicurazione dovrà impegnarsi a: o non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del ClienteCAAT; o comunicare al CAAT, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagametno del premio di proroga o di regolazione; in questo caso, li CAAT si riserva di subentrare nella contraenza della polizza Quanto sopra previsto senza alterare il diritto della Compagnia di Assicurazione di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e delle condizioni di polizza, con impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al luogo Contraente, anche e contestualmente al CAAT, con il preavviso dovuto a termini di accadimentolegge. La mancata copertura assicurativa ha efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. (b) polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore infortunato. È esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti di CAAT, salvo il caso di dolo. Nel contratto è altresì inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all’importo della franchigia. La copertura assicurativa ha efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. (c) polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale per danni fisici, materiali e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di progettazione del nuovo sistema di sicurezza del CAAT, oggetto del presente Contratto. Il soggetto “Assicurato”, ai sensi di polizza, dovrà risultare il professionista singolo o la società o la struttura organizzativa (compresi studi associati e RTI) che svolge l’attività, così come risultante dall’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicatario ai fini della presente gara. Qualora il contraente sia una società o una struttura organizzativa, la polizza dovrà espressamente coprire la responsabilità civile professionale personale di amministratori e dipendenti. La polizza avrà effetto dalla data di stipula del contratto e termine alla data di rilascio del certificato di buona esecuzione; da quest’ultima data dovrà decorrere il periodo di garanzia ultrattiva per la durata di anni cinque. Il massimale della polizza sarà pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno. La polizza dovrà prevedere espressamente la seguente clausola di vigenza in virtù della quale la Compagnia di Assicurazione dovrà impegnarsi a: (i) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del CAAT; (ii) comunicare al Cliente CAAT, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagametno del premio di quanto non risarcito proroga o di regolazione; in questo caso, li CAAT si riserva di subentrare nella contraenza della polizza. Quanto sopra previsto senza alterare il diritto della Compagnia di Assicurazione di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e delle condizioni di polizza, con impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Gestore dalla compagnia assicuratriceContraente, anche e contestualmente al CAAT, con il preavviso dovuto a termini di legge. ✓ Oneri L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo persone e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunquecose, in caso virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di sinistro non coperto omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne CAAT dalle garanzie assicurative pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Appalto. L’Appaltatore ha trasmesso a CAAT copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche a CAAT di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in dipendenza della condotta dolosa danno di persone e/o colposa dello stesso Clientecose ed a tenere aggiornata CAAT di ogni sviluppo in merito. CAAT provvederà ugualmente nei confronti dell’Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenutele. Eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. La Compagnia di Assicurazione dovrà assumere la gestione delle vertenze, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i danni diretti diritti e materiali azioni spettanti all’assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al veicolomomento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. L’Appaltatore è in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli dell’Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. La Compagnia di Assicurazione dovrà 17.2 L’Appaltatore dichiara e garantisce che tali polizze comprendono, oltre alle persone garanzie usuali per le tipologie di polizze in questione, le seguenti garanzie a titolo esemplificativo e alle cose esclusi dalle forme non esaustivo: (a) infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e rivalse INAIL; (b) cessione di servizi in subappalto e responsabilità per fatto di subappaltatori; (c) infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti; (d) insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi; (e) responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 17.3 Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura assicurativa delle suddette polizze non potranno essere fatti valere nei confronti del CAAT, per cui l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire interamente i danni. 17.4 L’Appaltatore si impegna, a propria cura e spese, a mantenere le garanzie assicurative nei termini che precedono vigenti e inalterate per l’intera durata del Contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, almeno quindici giorni prima delle singole scadenze a trasmettere al CAAT copia delle quietanze di pagamento del premio assicurativo e di qualsiasi ulteriore documento atto a dimostrare l’effettivo vigore della copertura assicurativa. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare, a discrezione del CAAT, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 17.5 L’Appaltatore di impegna a comunicare a mezzo pec al CAAT ogni danneggiamento di beni e/o servizi accessori predisposte strutture di proprietà di quest’ultimo e, quindi, previa autorizzazione scritta e secondo le indicazioni specificate dal Gestore CAAT, a curarne il ripristino immediato. In difetto di adempimento entro otto giorni dall’autorizzazione del CAAT, sarà facoltà di quest’ultimo curarne il rispristino a spese dell’Appaltatore anche tramite compensazione rispetto al Corrispettivo a corpo. 17.6 Resta inteso e sopra indicate; • concordato fra le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i Parti che eventuali risarcimenti di danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causatiesclusivo carico dell'Appaltatore.

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Samples: Contract for the Assignment of Active Surveillance, Customer Care, Concierge, and Reception Services, as Well as the Implementation and Ordinary and Extraordinary Maintenance of the New Security System at the Agro Food Center of Turin.

Assicurazioni. Il Gestore ha attivato L'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a euro 6.000.000 • quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose proprie e/o di terzi, per l'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza contro il furto dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e l’incendioqualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti, terzi. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere esplicitamente indicato che il veicolo subisca danni in conseguenza l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di atti vandalici (danni causati intenzionalmente legge. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da terzi) durante il noleggioogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimentotenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente presentazione della polizza nonchè il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza infortuni a copertura di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratricedanni che possono derivare agli utenti della ludoteca durante l’espletamento delle attività. ✓ Oneri a carico del ClienteNello specifico si richiede la copertura per le seguenti voci: in caso di sinistro cagionato Morte, Invalidità Permanente, Diaria da dolo e/o colpa grave del Clientericovero, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a Rimborso spese mediche. A titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati si fornisce indicazione dei massimali per ciascuna voce sopra specificata: - Morte euro 80.000,00 - I.P. euro 80.000,00 - Diaria da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causati.ricovero euro 5,00 - Rimborso Spese Mediche euro 5.000,00

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 1. Il Gestore ha attivato Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare prima dell’avvio della attività presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire: a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di responsabilità civile auto (RCACampagnano di Roma) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Tale copertura (danni causati intenzionalmente RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 1.000.000 per sinistro e dovrà essere rilasciata da terzi) durante primaria compagnia assicuratrice sulla base di una polizza il noleggio, è obbligatoria, cui contenuto dovrò essere preliminarmente accettato da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimentoComune. La mancata polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • committenza di lavori e servizi • danni a cose in consegna e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente custodia • danni a cose di quanto terzi da incendio • danni subiti da persone non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all’attività oggetto della concessione a carico qualsiasi titolo • danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale • xxxxx derivanti da colpa grave del Cliente: in caso di sinistro cagionato da Contraente/Assicurato nonché dolo e/o colpa grave del Clientedelle persone delle quali deve rispondere • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; b) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture ed eventuali altri beni dati in concessione dal Comune. 2. Qualora il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al precedente articolo 11punto a) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causati.

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