Attestazione di avvenuto sopralluogo Clausole campione

Attestazione di avvenuto sopralluogo. Per i documenti richiesti ai punti 2 - 3 - 4 – 5 – 6 e 7 le Ditte dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.
Attestazione di avvenuto sopralluogo. Per gli operatori economici che presentano la causione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
Attestazione di avvenuto sopralluogo. Per poter formulare correttamente l’offerta, i concorrenti, pena esclusione dalla gara, devono presentare ed allegare l’attestazione di avvenuto sopralluogo in tutte le aree, proprietà ed edifici interessati dal sistema di videosorveglianza. Per effettuare la visita, deve essere preventivamente contattato il Settore Vigilanza (tel. 0000-000000/70/63) che ne programmerà le modalità e rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuto sopralluogo.
Attestazione di avvenuto sopralluogo. E’ fatto obbligo alle imprese, prima di presentare la propria offerta, pena esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo. In particolare il sopralluogo dovrà effettuarsi entro le ore 12:00 del 28-09- 2017. Il sopralluogo dovrà prevedere, oltre alla visita guidata sull'impianto al fine di esaminarne le varie sezioni, anche l'obbligo di prendere visione di tutta la documentazione tecnica (manuali d'uso e manutenzione, disegni, certificazioni e quant'altro necessario alla completa comprensione tecnica) presso gli uffici del Committente. Al termine del sopralluogo la ditta concorrente dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti di aver ben compreso la consistenza tecnica dell'impianto di termovalorizzazione e la sua conduzione nonché la formula che regola il riconoscimento dell'importo a base d'asta. Il sopralluogo potrà essere effettuato previa richiesta da parte del legale rappresentante del concorrente, corredata da copia del suo documento di identità e inoltrata, effettuata a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxx.xxx@xxxxxxxxx.xx. La richiesta deve contenere il nominativo del proprio rappresentante, al quale, nel giorno convenuto, previa verifica dell'identità, verrà rilasciata ricevuta di avvenuto sopralluogo. In caso di costituendo raggruppamento, il sopralluogo dovrà essere fatto da tecnico o delegato dell’impresa capogruppo. Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più imprese. L’Amministrazione provvederà a registrare le richieste di sopralluogo effettuate su registro di protocollo.
Attestazione di avvenuto sopralluogo. Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. come di seguito indicato, utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato: • nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; • nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; • nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara. Ciascun concorrente rende inoltre le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (COMPILANDO IL MODELLO messo a disposizione nella sezione Documentazione di gara della piattaforma SINTEL), al fine di definire le modalità secondo le quali la Stazione Appaltante, procederà al riscontro in caso di richiesta di accesso agli atti da parte di altro concorrente.
Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Servizio Tecnico del Comune di Ussassai. L'attestazione verrà resa e sottoscritta al momento del sopralluogo dal Titolare dell'impresa concorrente (se trattasi di impresa individuale), dal Legale Rappresentante (se trattasi di società commerciale), da coloro che rappresentano stabilmente l'impresa nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile), ovvero, in alternativa, da un Direttore Tecnico dell'impresa concorrente (munito di copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente), ovvero da persona munita di apposito atto di delega a firma del Legale Rappresentante dell'impresa (atto che dovrà essere reso dal Legale Rappresentante stesso, con sottoscrizione autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 - comma 3 - del DPR. 28.12.2000, n. 445), con il quale viene abilitata tale persona delegata ad effettuale "la presa visione degli elaborati di gara e la visione dello stato dei luoghi e ad impegnare l'impresa nei modi e nelle forme di Legge". Tale attestazione deve essere confermata e sottoscritta da un funzionario del Servizio Tecnico del Comune di Ussassai o suo delegato al momento della presa visione da parte dei soggetti sopraindicati, a riprova dell'effettiva presa visione degli elaborati di gara e dell'avvenuta presa visione dei luoghi (da espletarsi prima del venticinquesimo giorno precedente la data della gara). Per fissare l'appuntamento per il sopralluogo ed eventuali informazioni telefonare al n. 0782/55710, nei giorni dal lunedì al venerdì, durante l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle 0re 10,30.
Attestazione di avvenuto sopralluogo. Le imprese dovranno prendere visione, con sopralluoghi obbligatori sul posto, degli spazi destinati alle attrezzature.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).