Attività di Due Diligence Clausole campione

Attività di Due Diligence. 1. Al fine di poter avere accesso alla Virtual Data Room di cui all’art. 7.3 del presente disciplinare, ciascun interessato, oltre a sottoscrivere l’accordo di riservatezza secondo lo schema allegato sub 4; dovrà inoltre produrre dichiarazione impegnativa sotto la propria responsabilità e sanzioni di legge, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80, commi 1°, 2°,4° e 5° del Codice, o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente la titolarità di affidamenti pubblici, di non trovarsi in stato di fallimento con esercizio provvisorio né in regime di concordato con continuità aziendale, nonché ulteriore dichiarazione impegnativa di possedere i requisiti di cui all’art. 5 del presente disciplinare e di essere nella condizioni di prestare la garanzia di cui all’art. 6 dello stesso disciplinare 2. Al fine di una corretta formulazione dell’Offerta, ciascun Concorrente avrà facoltà di espletare un’attività di Due Diligence finalizzata all’acquisizione di tutti i dati e/o le informazioni necessarie ad un’esatta apprensione e cognizione degli elementi che possono, in qualsiasi modo, influire sulla determinazione dell’Offerta stessa. 3. In particolare, ai fini della presentazione delle Offerte, i Concorrenti saranno ammessi alla consultazione di informazioni e documenti relativi all’Asset, contenuti in una Virtual Data Room di natura amministrativa, catastale, ambientale e legale, rispettando le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento di Data Room, e impegnandosi per iscritto a rispettare l’Accordo di Riservatezza, allegati al presente Disciplinare. 4. Le richieste di accesso alla Virtual Data Room verranno valutate da Invitalia Partecipazioni S.p.A. e l’eventuale autorizzazione all’accesso sarà comunicata agli aventi diritto entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 5. L’accesso alla data room è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’Offerta da parte del Concorrente. In caso di RTI o consorzi – fermo quanto previsto nel successivo comma 6° del presente articolo in merito alla necessità che il Regolamento di Data Room e l’Accordo di Riservatezza siano sottoscritti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata - è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, che abbia acceduto alla data room almeno un soggetto ad essi partecipante. 6. La Virtual Data Room consentirà l’accesso alle informazion...
Attività di Due Diligence. 2.1 Ai fini della prestazione dei Servizi di due diligence, il Partner Imprenditoriale si impegna a: (a) effettuare tutte le verifiche e analisi scientifiche e commerciali necessarie e opportune per una compiuta valutazione degli aspetti relativi alla logica terapeutica, alla maturità del relativo Progetto, alla fattibilità tecnologica e scientifica, al potenziale di mercato, al panorama competitivo e standard di cura, alla disponibilità di laboratori e strumenti all’interno dei partner universitari e/o presso il Partner Imprenditoriale per sviluppare il Progetto, secondo i xxxx e i tempi di volta in volta definiti da NewCo, sulla base delle informazioni fornite dai team di ricerca o comunque pubblicamente disponibili; (b) produrre e consegnare a NewCo (a) un report di due diligence analitico sul relativo Progetto, che individui le potenziali criticità e tutti gli aspetti rilevanti ai fini delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione di NewCo, (b) un piano di sviluppo e un calendario, e (c) un piano di lavoro finanziario.
Attività di Due Diligence. 2.1 Ai fini della prestazione dei Servizi di due diligence, il Partner Imprenditoriale si impegna a: (a) effettuare tutte le verifiche e analisi necessarie e opportune per una compiuta valutazione degli aspetti relativi al team, alla tecnologia, al modello di business e al mercato, secondo i modi e i tempi di volta in volta definiti con NewCo, sulla base delle informazioni fornite dai team di ricerca o comunque pubblicamente disponibili; (b) produrre e consegnare a NewCo un report di due diligence analitico sul relativo Progetto, che individui le potenziali criticità e tutti gli aspetti rilevanti ai fini delle valutazioni del consiglio di amministrazione di NewCo.
Attività di Due Diligence. I documenti per consentire la due diligence ai Potenziali Acquirenti che saranno stati ammessi alla seconda fase della procedura, saranno forniti in formato elettronico in una data room virtuale, il cui accesso sarà gestito dalla SGR. Sarà altresì possibile per i Potenziali Acquirenti selezionati effettuare sopralluoghi coordinandosi con l’Advisor.

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  • Obiettivi Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto. Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici: • Eonia 5% • Barclays Euro Aggregate 10% • FTSE MIB 85% Descrizione degli indici che compongono il Benchmark: