Autonomia gestionale. Le parti contraenti si impegnano a: – garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in par- ticolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi diretti- vi; – separare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all’altra.
Autonomia gestionale. Sancita dell'Art.1655 determina il
Autonomia gestionale. Nessun cliente, sia per i servizi voce che per quelli Internet, rappresenta percentuali signifi- cative dei ricavi della Società. Si veda Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.3. Non vi è inoltre alcuna dipendenza da finanziatori, ad esclusione, per l’entità dell’importo, della linea di credito con- cessa alla Società da ABN AMRO Bank N.V. (che tuttavia sarà integralmente rimborsata alla data in cui avverrà il pagamento e la consegna delle Azioni nell’ambito dell’Offerta Globale). Si veda Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2. Vi è invece dipendenza della Società da alcuni fornitori di servizi, in particolare Telecom Italia per il servizio di interconnessione, Autostrade Telecomunicazioni per l’af- fitto di un colore di fibra ottica (si veda il Paragrafo “Avvertenze” – “Dipendenza da altri operatori” e Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafi 1.2.7, 1.2.9 e 1.2.11.1) e da forze vendite esterne alla Società per la distribuzione dei servizi della stessa (si veda Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.3).
Autonomia gestionale. Il concessionario svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del concedente, con personale alle sue esclusive dipendenze ed in numero e con professionalità tali da fornire un efficiente servizio all’utenza.
Autonomia gestionale. La mancanza di questi requisiti, qualifica il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di formalizzazione del rapporto stesso Il contratto é stipulato in forma “scritta” e deve risultare l’indicazione: Indicazioni del progetto individuato, comprensivo delle fasi della durata, Forme di coordinamento Rimborsi spese del suo corrispettivo e le modalità di pagamento Misure di sicurezza IL COMPENSO Quantità/qualità lavoro svolto Deve essere proporzionato a: Analoghe prestazioni di lavoro autonomo Tenendo conto dei compensi di:
Autonomia gestionale. La Società svolge attività di capogruppo e, pertanto, coordina e controlla le altre attività del Gruppo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili, ed agisce in regime di autonomia gestionale (cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.5).
Autonomia gestionale. 1.2.5.1 Autonomia gestionale rispetto al gruppo di appartenenza
Autonomia gestionale. L'Emittente non è controllata da alcun gruppo. Al contrario, essa stessa è a capo del Gruppo per la cui descrizione si rinvia supra al Paragrafo 1.1.1. Pertanto, non sussistono limitazioni all'autonomia gestionale della Società.
Autonomia gestionale. La Società ritiene di non avere rapporti di dipendenza con i propri clienti, fornitori, anche di tecnologia, e finanziatori. Per quanto riguarda la attività di produzione e distribuzione di prodotti informatici, la Società detiene rap- porti commerciali con oltre 350 punti vendita della propria rete di distribuzione e con oltre 18.000 riven- ditori specializzati del mercato IT (cfr. Capitolo 1, Paragrafo 1.2.1). La Società ha, inoltre, rapporti commerciali con oltre 290 fornitori di prodotti informatici e ha la possibilità di approvvigionarsi di tecno- logia e componentistica liberamente sul mercato (cfr. Capitolo 1, Paragrafo 1.2.3.3). Per quanto riguarda l’attività nel settore telecomunicazioni, la Società attualmente si rivolge a fornitori di tecnologia per quanto concerne la realizzazione della rete di telecomunicazioni. Anche in tale settore, tut- tavia, la Società ha la possibilità di reperire sul libero mercato offerte di tecnologia alternative. Per quanto riguarda i rapporti con i finanziatori, la Società non presenta esposizione di rilievo nei confronti di singoli soggetti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.4.4).
Autonomia gestionale. Le parti contraenti si impegnano a: — garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e
3. Per tenere conto della definizione del regime di cui al permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, paesi terzi o li adegua nella misura necessaria.