Formalizzazione del rapporto Clausole campione

Formalizzazione del rapporto. 1. L'Università stipula con i candidati dichiarati idonei apposito contratto, con il quale sono regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e d'erogazione dell'assegno. 2. Il rinnovo può essere disposto fino a tre mesi dopo la scadenza del contratto ed è subordinato: a. alla necessità di continuare i lavori al progetto/programma di ricerca; b. all'effettiva disponibilità finanziaria; c. alla valutazione positiva da parte del responsabile dell'attività scientifica, sulla base di una relazione da lui xxxxxxx, e al parere positivo del Preside o del Vicepreside alla Ricerca. 3. Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. 4. Il vincitore della presente procedura di valutazione comparativa è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Copia del regolamento è consegnata al titolare di assegno all'atto della stipula del contratto. 5. L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare deve presentare le seguenti caratteristiche: a. carattere temporalmente definito; b. legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto; c. svolgimento in condizioni di autonomia sotto la direzione del supervisore, nei soli limiti del programma predisposto dal supervisore medesimo, senza orario di lavoro predeterminato.
Formalizzazione del rapporto. A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali comunica al vincitore il conferimento dell'assegno, convocandolo per la sottoscrizione del contratto. Entro il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione formale, il vincitore provvederà a rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca, attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 4 del presente bando. Se il candidato non fornisce dichiarazione di accettazione entro un termine di 7 giorni, decade dal diritto all’assegno di ricerca che potrà essere assegnato al candidato successivo classificato. La stipula del contratto non dà in nessun caso luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INAF. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) o c), del presente "Bando", l’Amministrazione, recependo gli esiti dell’accertamento eseguito dalla "Commissione Esaminatrice" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall’articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l’Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all’interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l’Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all’interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento...
Formalizzazione del rapporto. La conclusione del Contratto Quadro avverrà con la sottoscrizione dell’atto da parte di ciascuna delle Parti. Ferservizi ricorrerà alla “firma digitale” per la sottoscrizione del Contratto Quadro e degli allegati allo stesso. Il Concorrente si impegna a dotarsi di quanto necessario per la conclusione del Contratto Quadro, attraverso l’apposizione della firma digitale del suo legale rappresentante. Ove il Soggetto selezionato per l’affidamento risulti inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti e/o prescrizioni prodromici alla stipula del Contratto Quadro ovvero non si presenti o non proceda alla stipula del Contratto Quadro nel termine fissato si procederà alla revoca dell’affidamento. Tale circostanza potrà integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione di Ferservizi, potrà assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Ferservizi di agire per il risarcimento del maggior danno. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. Attesa l’indifferibilità e l’urgenza di dare inizio alle prestazioni oggetto del presente affidamento, Ferservizi SpA si riserva espressamente di richiedere l’esecuzione anticipata delle stesse, anche in pendenza delle verifiche di cui sopra.
Formalizzazione del rapporto. Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato solo all’atto della sottoscrizione del contratto, previa adozione del provvedimento di conferimento. Entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dalla notizia del conferimento del contratto, il contraente selezionato dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione dell’incarico. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.
Formalizzazione del rapporto. 1. Il Direttore della Direzione “Affari istituzionali e personale”, a seguito della pubblicazione della graduatoria, stipula con il vincitore un contratto di collaborazione esterna. La data di stipula del contratto sarà tempestivamente comunicata al vincitore.
Formalizzazione del rapporto. Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca. Tale contratto, che, fra l'altro, deve contenere l'indicazione dello specifico programma di ricerca a cui è collegato, la data di inizio e di termine del rapporto, non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
Formalizzazione del rapporto. Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contrato di collaborazione coordinata e continuativa. Al vincitore verrà data comunicazione scritta dell’attribuzione del contratto. Egli, a pena di decadenza, dovrà stipulare, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il relativo contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine sopra indicato determinerà la decadenza del diritto del contratto. In tal caso subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito. Lo stesso accadrà in caso di recesso entro sei mesi dall’inizio del contratto. L’attività di progetto non potrà avere inizio prima della stipula del relativo contratto, che avrà decorrenza dal primo giorno utile alla stipula. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli; trascorso il tempo sopra indicato, l’amministrazione non sarà responsabile in alcun modo dei suddetti titoli.

Related to Formalizzazione del rapporto

  • Risoluzione del rapporto Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Disciplina del rapporto di lavoro MERCATO DEL LAVORO Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

  • Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.