Autoveicolo sostitutivo Clausole campione

Autoveicolo sostitutivo. L’Esecutore del Contratto è obbligato a mettere immediatamente a disposizione della Stazione Appaltante, nei casi appresso specificati, un autoveicolo sostitutivo della stessa marca, categoria e cilindrata, con immatricolazione non inferiore ad un anno e percorrenza non superiore ai 20.000 Km. Le percorrenze effettuate dal veicolo sostitutivo concorrono al chilometraggio complessivo previsto nel presente contratto. Il servizio è compreso nel corrispettivo contrattuale.----------------------------
Autoveicolo sostitutivo. Il canone mensile di noleggio dovrà prevedere che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo quanto concordato direttamente con L’Ente sul verificarsi dell’evento, e le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti:
Autoveicolo sostitutivo. La società aggiudicataria deve mettere a disposizione un veicolo sostitutivo, della stessa categoria di quella oggetto di sostituzione, anche se di marca diversa, entro 12 ore lavorative dalla richiesta e compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, direttamente o eventualmente tramite primarie società di noleggio, nei seguenti casi: La riconsegna da parte della stazione appaltante del veicolo avuto in sostituzione dovrà avvenire, nei casi di cui ai suddetti punti 2.10.a. e 2.10.b., entro 60 (sessanta) giorni dall’evento e comunque non prima della consegna del veicolo definitivamente sostitutivo. La stazione appaltante potrà ottenere l’autoveicolo ricevuto in sostituzione, nel caso previsto al suddetto punto 2.10.c., fino al ripristino della vettura da riparare e riconsegnarla entro ore 8 (otto) lavorative successive alla conferma dell’avvenuta riparazione comunicata dal centro di servizio alla stazione appaltante. Nell’ipotesi di cui al precedente punto 2.10.d., la stazione appaltante tratterrà il veicolo sostitutivo fino a quando la ditta aggiudicataria non abbia provveduto alternativamente alla restituzione dell’autovettura opportunamente riparata, o alla sostituzione dell’autovettura dichiarata non riparabile. Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo (della stessa categoria di quella oggetto di sostituzione, anche se di marca diversa) dovranno avvenire presso un punto di Assistenza indicato dalla ditta aggiudicataria. All’autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni (manutenzione, ecc.) del presente capitolato relativo agli autoveicoli noleggiati. Qualora i veicoli sostitutivi siano forniti da società di noleggio diversa dall’aggiudicataria, la stazione appaltante acconsentirà al temporaneo utilizzo di vetture con dotazioni accessorie diverse da quelle purché siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti e passeggeri. In ogni caso la ditta aggiudicataria garantirà che i veicoli dati in sostituzione abbiano la medesima tipologia assicurativa senza franchigia, prevista per il veicolo ordinato dalla stazione appaltante. La mancata messa a disposizione del veicolo sostitutivo, anche se non imputabile alla ditta aggiudicataria, comporta l’applicazione della penale.
Autoveicolo sostitutivo. Il servizio, incluso nel canone mensile base, prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo (direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio) nei seguenti casi:
Autoveicolo sostitutivo. Il noleggio comprende la fornitura, senza alcun costo aggiuntivo per l’Autorità, di un veicolo sostitutivo della stessa fascia e con caratteristiche simili, nei seguenti casi:
Autoveicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti: • Concessione del veicolo sostitutivo: (i) immediatamente quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative (ii) furto dell’autoveicolo noleggiato; (iii) danno grave dell’autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione; (iv) riparazione dell’autoveicolo in modo non idoneo all’uso ed insicuro. • L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. • Riconsegna da parte della Consip S.p.A. del veicolo avuto in sostituzione: (i) fino al ripristino della vettura da riparare ovvero entro le 8 ore lavorative successive alla conferma dell’avvenuta riparazione comunicata dal Centro di Servizio alla Consip S.p.A.; (ii) entro 60 giorni dall’evento nell’ipotesi di “relitto (danno grave)” dell’autoveicolo; (iii) entro 60 giorni dall’evento nel caso di furto dell’autoveicolo noleggiato; (iv) entro 60 giorni dalla consegna dell’autoveicolo sostitutivo nell’ipotesi di autoveicolo riparato in modo da essere non idoneo all’uso ed insicuro; • Ritiro e riconsegna del veicolo sostitutivo: presso un centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dalla Consip S.p.A.; • Vettura della stessa categoria di quella oggetto di sostituzione; • Servizio reso solo sul territorio italiano. In caso di mancato riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatto salvo

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.