Beni gratuitamente devolvibili Clausole campione

Beni gratuitamente devolvibili. Non esistono concessioni di beni gratuitamente devolvibili.
Beni gratuitamente devolvibili. AISoftw@re e le società del Gruppo non detengono alcun bene gratuitamente devolvibile.
Beni gratuitamente devolvibili. Il Gruppo non dispone di beni gratuitamente devolvibili.
Beni gratuitamente devolvibili. La Società non possiede beni in concessione gratuitamente devolvibili. Per la produzione e l’imbottigliamento delle acque minerali a marchio Crodo, il Gruppo utilizza le fonti di acque minerali nel Comune di Crodo, facenti parte del patrimonio della Regione Piemonte. Campari- Crodo S.p.A. è infatti titolare di concessione delle acque minerali “Terme di Crodo” da parte della Giun- ta Regionale del Piemonte. La concessione, con delibera del 18 aprile 1995, è stata rinnovata per un ven- tennio a decorrere dal 7 settembre 1992. Con riferimento agli anni 2000, 1999 e 1998, si segnalano qui di seguito le operazioni infragruppo fra la Società e proprie controllate, nonché le operazioni fra, la Società o una società del Gruppo da una parte, e, una parte correlata, dall’altra parte.
Beni gratuitamente devolvibili. la Società, né alcuna delle società di Engineering, hanno beni gratuitamente devolvi- bili. Relativamente alle operazioni tra parti correlate si segnala che negli ultimi tre esercizi il volume totale delle operazioni tra le società rientranti nell’area di consolidamento di Engineering ammonta a 18,117 miliardi di Lire (vedi tabella che segue). Tab. 21
Beni gratuitamente devolvibili. La società controllata "PRIMA S.r.l." possiede a titolo di proprietà il terreno sito in Trezzo sull’Adda, Via Pastore, censito al Catasto Terreni al Foglio 20 mappali 217, 222, 519 e 699, di complessivi ettari 2.29.67, sul quale è in costruzione l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani sulla base della apposita Convenzione sot- toscritta con il Comune di Trezzo sull’Adda in data 12 giugno 1997: tale convenzio- ne prevede che, decorsi venti anni dall’avvio dell’attività commerciale (prevista entro il 30 giugno 2002), la proprietà del terreno e degli impianti su di esso insistenti sarà devoluta gratuitamente allo stesso Comune. Non vi sono altri beni gratuitamente devolvibili.
Beni gratuitamente devolvibili. Al termine della concessione Lottomatica è obbligata a trasferire gratuitamente all’Amministrazione, a sua richiesta, la proprietà dell’intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità dei locali, delle apparecchiature, dei terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, le strutture ed i programmi software, gli archivi e di quanto altro utilizzato per il completo funzionamento del sistema (art. 29 del Decreto 17 marzo 1993). Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativo al funzionamento del sistema automatizzato, l’Amministrazione ha facoltà di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti in essere alla data di scadenza della concessione stipulati dal concessionario, inclusi quelli stipulati per la realizzazione e gestione dell’estensione della rete di raccolta Di seguito si riporta nel dettaglio per gli anni 1998, 1999 e 2000 la composizione e i valori dei suddetti cespiti: 6ALORI AL 6ALORI AL 6ALORI AL Macchine 519.580 435.758 83.822 448.861 365.367 83.494 381.006 281.459 99.547 elettroniche Specifiche Impianti e 34.880 32.510 2.370 33.740 29.031 4.709 28.907 25.897 3.010 macchinari Altri beni 4.867 4.330 537 4.811 3.769 1.042 4.353 2.871 1.482 Immobilizzazioni 44.872 --------- 44.872 28.420 --------- 28.420 17.381 ---------- 17.381 in xxxxx Xxxxxx 000.000 472.599 131.601 515.832 398.167 117.665 431.647 310.227 121.420 Capitolo I Informazioni concernenti l’attività del Gruppo Lottomatica
Beni gratuitamente devolvibili. L’art. 8 contiene disposizioni a volte coordinare la disciplina fiscale prevista dagli articoli 104 e 107, comma 2, TUIR per la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili dell’impresa concessionaria con l’impostazione contabile indicata dall’IFRIC 12 in tema di accordi per servizi in concessione. Com’è noto, sotto il profilo fiscale, il concessionario ha la possibilità di optare per l’ammortamento ordinario, previsto dall’art. 102 TUIR, o in alternativa per l’ammortamento finanziario, previsto dall’art. 104 dello stesso TUIR, che consiste nella ripartizione del costo di acquisto dei beni gratuitamente devolvibili lungo il periodo di durata della concessione. Al riguardo, il comma 2 dell’art. 104 dispone che la quota di ammortamento finanziario deducibile nell’esercizio è determinata dividendo il costo dei beni, al netto di contributi eventualmente corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni, nel caso in cui la concessione decorra o cessi in corso d’anno. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica sia stata convenuta. Con riferimento ai soggetti IAS, l’IFRIC 12, omologato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 254/2009 del 25 marzo 2009, ha introdotto importanti novità nelle regole di contabilizzazione di un’infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione, fornendo chiarimenti in merito al modello contabile da adottare nel caso in cui il concedente detenga il controllo (39) sull’infrastruttura utilizzata dal concessionario per l’erogazione di servizi di pubblica utilità. In tale evenienza, le infrastrutture non devono essere rilevate come immobilizzazioni materiali (immobili, impianti, macchinari ecc.) del concessionario, ma come attività finanziarie o come attività immateriali. In particolare, nel caso in cui il concedente mantenga il controllo dell’infrastruttura, a fronte delle spese sostenute per beni gratuitamente devolvibili, il concessionario deve rilevare un’attività finanziaria qualora abbia un diritto contrattuale incondizionato a ricevere dal concedente disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per i servizi di costruzione; deve, invece, rilevare un’attività immateriale nella misura in cui ottenga il diritto a rivalersi sugli utenti del servizio pubbli...

Related to Beni gratuitamente devolvibili

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).