Bilateralità e welfare Clausole campione

Bilateralità e welfare. (art. 16 e ss). Con l’obiettivo di incrementare le tutele riconosciute al lavoratore nell’ambito della bilateralità ed in una prospettiva di flexsecurity con il CCRL in commento viene introdotta la c.d. “quota di previdenza complementare a carico azienda”. Già sperimentata in passato in altri settori a livello nazionale, viene introdotta ora per la prima volta anche nella contrattazione regionale del settore alimentare artigiano e per quelle del settore della panificazione. Si prevede in particolare che il datore di lavoro sia tenuto a versare mensilmente quale quota di adesione contrattuale ad un fondo negoziale di previdenza complementare prescelto dal lavoratore un dato importo di entità variabile – compreso tra i 5 e i 25 euro ulteriormente incrementato per i lavoratori destinatari di una tantum - a seconda della tipologia di azienda e della qualifica del lavoratore. Nel momento in cui il lavoratore sceglie il fondo di destinazione – che può essere quello veneto ovvero quello nazionale - in esso viene costituita una posizione individuale a suo nome con le quote accantonate di cui potrà disporre sulla base delle regole di carattere generale. Il lavoratore potrà ottenere un anticipo del montante costituito da tutti versamenti nei casi previsti dalla legge. Al termine del proprio percorso lavorativo, una volta raggiunto il pensionamento, su richiesta del lavoratore il Fondo eroga il capitale accumulato. Accanto a queste previsioni si pongono quelle relative alla sanità integrativa con il riferimento al fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.
Bilateralità e welfare. TITOLO IV
Bilateralità e welfare. Le parti hanno concordato di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento. Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla realizzazione delle finalità del presente CCNL e di quanto ad essi demandato alla legge: • La Commissione Paritetica Nazionale • Il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità • L’E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione • Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare In considerazione della rilevanza strategica degli interventi posti in essere negli anni a favore di tutti coloro che operano nelle strutture professionali le parti firmatarie concordano di avviare un processo di rafforzamento e razionalizzazione del sistema bilaterale di settore in attuazione dei principi di efficienza, semplificazione, sostenibilità, trasparenza e sussidiarietà. Per questo scopo concordano di avviare una integrazione funzionale tra gli enti bilaterali del settore per una migliore attuazione degli impegni contrattuali. Le strutture di E.N.Bi.Form. e Fondo Conoscenza in particolare opereranno sinergicamente nell’erogazione delle tutele ai propri iscritti.
Bilateralità e welfare. L’ente bilaterale di riferimento è l'EBINASPRI al quale sono demandate dalle Parti firmatarie compiti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e welfare. La tutela ed il benessere dei lavoratori sono garantiti dall'istituzione di due nuovi fondi, Sanarcom e Welfarcom, che forniscono prestazioni sanitarie integrative e di welfare aziendale al fine di sostenere la funzione sociale ed economica dell'impresa. Secondo livello 2440 2463 2492 2530 Quarto livello 0000 0000 0000 1970 Quinto livello 1760 1772 1790 1815 Settimo livello 1562 1575 1590 1610 Ottavo livello 1465 1475 1490 1510 Secondo livello 1843 1860 1885 1915 Terzo livello A 1740 1753 1775 1803 Terzo livello B 1652 1670 1690 1712 Quarto livello 1470 1480 1501 1520 Quinto livello 1360 1372 1390 1405 Terzo livello 2100 1575 1785 1680 Quarto livello 1905 1429 1619 1524 Quinto livello 1760 1320 1496 1408 Sesto livello 1660 1245 1411 1328 Settimo livello 1562 1171 1328 1250 Terzo livello 0000 0000 0000 0000 Quarto livello 1920 1140 1632 1536 Quinto livello 1772 1329 1506 1417 Sesto livello 1673 1255 1422 1338 Settimo livello 1575 1181 1339 1260 Ottavo livello 1475 1180 01/11/18 Terzo livello 2142 1606 1820 1714 Quarto livello 1940 1455 1649 1552 Quinto livello 1790 1342 1521 1432 Sesto livello 0000 0000 0000 1352 Settimo livello 1590 1192 1351 1272 Ottavo livello 1490 1192 01/11/19 Terzo livello 2172 1629 1846 1737 Quarto livello 1670 1252 1420 1336 Quinto livello 1815 1361 1543 1452 Sesto livello 1712 1284 1455 1370 Settimo livello 1610 1207 1368 1288 Terzo livello A 0000 0000 0000 1392 Terzo livello B 1652 1239 1404 1321 Quarto livello 0000 0000 0000 1176 Quinto livello 1360 1020 1156 1088 Terzo livello A 0000 0000 0000 1402 Terzo livello B 1670 1252 1419 1336 Quarto livello 1480 1110 1258 1184 Quinto livello 1372 1029 1166 1098 Sesto livello 1235 988 01/11/18 Terzo livello A 1775 1331 1509 1420 Terzo livello B 0000 0000 0000 1352 Quarto livello 1501 1126 1276 1200 Quinto livello 1390 1042 1181 1112 Sesto livello 1245 996 01/11/19 Terzo livello A 0000 0000 0000 1442 Terzo livello B 1712 1284 1455 1369 Quarto livello 1520 1140 1292 1216 Quinto livello 1405 1054 1194 1124

Related to Bilateralità e welfare

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).