Common use of Canoni Clause in Contracts

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/ 00), da corrispondere in un’unica rata annuale di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di Sambro. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 10.000,00 (Euro quattromila/ 00diecimila/00), da corrispondere in un’unica corrispondere con rata annuale anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzaciascun anno, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso la Banca Padovana di Credito Cooperativo, Filiale di Cadoneghe, IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune IT 79 O 08429 62410 0000AL702863. Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di Sambro. Resta inteso tra le Parti che cavi e quant’altro necessario per il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018funzionamento della stazione radio base, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguagliocome meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara di che la locazione ha ad oggetto area non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, 1 punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di leggelegge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 18.12.2010. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 60(sessantasessanta giorni (60 giorni) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (( cinque) ), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇). Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della Locatricestazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si riserva intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in ogni misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016. In caso il diritto di compensareritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a mezzo euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di compensazione finanziariainteresse, le somme fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati un mese calcolata sul mese solare precedente a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento quello in cui questi sono sorticade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. La compensazione finanziaria è ammessa anche Resta convenuto tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversile Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. Le Parti espressamente convengono 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. Preso atto che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal scrittura privata integrativa dovrà essere perfezionata secondo la bozza definitiva allegata al presente Contratto.provvedimento;

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Sources: Modificativa Del Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 6.700,00 (Euro quattromila/ 00)seimilasettecento/00) -, da corrispondere in un’unica rata annuale rate semestrali anticipate di Euro 4.000.00 3.350,00 (Euro quattromila/00tremilatrecentocinquanta), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito EmilbancaCassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, agenzia di Bologna (BO), Castell’Arquato sul conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato al Al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di SambroCastell’Arquato. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio01/04/2016. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di leggelegge Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceLocatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 6.500 (Euro quattromila/ 00Seimilacinquecento/00), da corrispondere in un’unica rata annuale rate semestrali anticipate di Euro 4.000.00 3.250 (Euro quattromila/00Tremiladuecentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), BANCA POPOLARE MILANO agenzia ACQUI TERME sul conto corrente avente codice IBAN n° ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di Sambro. a COMUNE DI VISONE (il beneficiario deve coincidere obbligatoriamente con il firmatario) Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018di validità del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo al netto di di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta30 (trenta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceLocatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Lease Agreement

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 7.700,00 (Euro quattromila/ 00settemilasettecento/00), da corrispondere in un’unica rata annuale rate semestrali anticipate di Euro 4.000.00 3.850,00 (Euro quattromila/00tremilaottocentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo socBanco Di Brescia San Paolo Cab S.p.a. Cooperativa, di Bologna Piazza Della Libertà N.° 21 Moglia (BOMN), sul conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Moglia. La Conduttrice corrisponderà anticipatamente alla Locatrice 3 (tre) annualità del canone di Sambrolocazione convenuto per complessivi Euro 23.100,00 (Euro ventitremilacento/00). Il corrispettivo sarà versato in un’unica rata entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. A partire dal quarto (4°) anno di locazione il canone annuo di locazione corrisposto sarà pari alla misura convenuta nel primo capoverso all’art. 4. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018di validità del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone come meglio specificato nell’articolo 2 di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglioquesto atto. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata La Locatrice Comune di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente ContrattoMoglia Galata S.p.A.

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Sources: Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 11.500,00 (Euro quattromila/ 00)undicimilacinquecento/00) , da corrispondere in un’unica rata annuale rate semestrali anticipate di Euro 4.000.00 5.750,00 (Euro quattromila/00), cinquemilasettecentocinquanta/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto il Servizio di Credito EmilbancaTesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice alle seguenti coordinate bancarie IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di SambroBiella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata di validità del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente presente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 56L – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta30 (trenta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversidell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Telecommunications

Canoni. Il 3.1 li canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 10.000,00 (Euro quattromila/ 00diecimila/00), da corrispondere in un’unica rata annuale di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascunaoltre IVA relativa al periodo interessato, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, corrispondersi con bonifico bancario presso l’Istituto la Banca Popolare di Credito EmilbancaBari – Agenzia di Galatina, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato al a Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di SambroMartignano – Tesoreria Comunale. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Ove la Locatrice provvederà sia tenuta ad emettere nota fattura, il canone sarà corrisposto solo previa presentazione di creditoregolare fattura che la Locatrice farà pervenire alla Conduttrice in originale entro e non oltre i primi 10 gg del [trimestre] di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga la Conduttrice, se dovutatrascorsi quattro mesi dall'operazione, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell’artdell'art. 106, comma 18, punto 8 del DPR 633/ 1972. dei Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti. 3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, dal momento dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni da parte della Conduttrice; evento che verrà comunicato alla Locatrice con lettera raccomandata AR. 3.3 Il canone predetto si intende lordo dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie dì operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula dei presente contratto. Quale base di eventuali ritenute calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice dei secondo mese antecedente il mese di legge. decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso dei presente articolo, 3.4 In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dei canone superiore ai 60(sessanta) trenta giorni dalla relativa scadenzascadenza dei pagamento, ove la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale ritardo sia imputabile scadenza fino alla Conduttrice, sono dovuti interessi data di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale effettivo pagamento. La mancata presentazione di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In se dovuta, impedirà la messa in mora della Conduttrice nel caso di applicazione del regime IVAmancato pagamento dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termine di cui sopra. 3.5 E’ espressamente vietata, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra ad entrambe le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978Parti, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.cessione dei

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Sources: Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 6.600,00 (Euro quattromila/ 00seimilaseicento/00), da corrispondere in un’unica rata annuale rate trimestrali anticipate di Euro 4.000.00 1.650,00 (Euro quattromila/00milleseicentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto l’istituto di Credito Emilbancacredito Banco di Sardegna S.p.A., Credito Cooperativo socagenzia di Pabillonis (CA), via ▇. Cooperativa, di Bologna (BO)▇▇▇▇▇▇▇▇ n°2, sul conto corrente avente codice con IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Pabillonis. Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di Sambro. Resta inteso tra le Parti che cavi e quant’altro necessario per il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018funzionamento della stazione radio base, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972come meglio specificato nell’art.1. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di leggelegge e sarà aggiornato annualmente ed automaticamente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all’art. 2 . In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 60(sessantasessanta giorni (60 giorni) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (euro cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contrattodel Locatore dell’Immobile.

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Sources: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 10.000,00 (Euro quattromila/ 00)diecimila/00) , da corrispondere in un’unica rata annuale rate semestrali anticipate di Euro 4.000.00 5.000,00 (Euro quattromila/00), cinquemila/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto presso il Servizio di Credito EmilbancaTesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice alle seguenti coordinate bancarie IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di SambroBiella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata di validità del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente presente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 56L – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta30 (trenta ) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversidell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Contract for Mobile Telephony Installation

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 8.800,00 (Euro quattromila/ 00ottomilaottocento/00), da corrispondere suddiviso in un’unica rata annuale quattro rate trimestrali di Euro 4.000.00 2.200,00 (Euro quattromila/00duemiladuecento/00), ciascuna, ciascuna da pagarsi corrispondersi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, ogni trimestre con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO( ), sul conto corrente Ag. , avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ iban ………………………. intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di SambroBreganze. Resta inteso tra In deroga a quanto sopra, le Parti convengono che il le prime 3 (tre) annualità di canone, ovvero quelle a copertura del periodo di locazione intercorrente dalla Data di Efficacia fino al 31/12/2018 (di seguito “Periodo del primo pagamento”), saranno corrisposte in un unico pagamento del canone avrà decorrenza anticipato pari a partire € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), che sarà effettuato entro 30 giorni dalla data 01/01/2018di Efficacia. A partire dal quarto anno di locazione, fermo restando che dalla prima rata ovvero dal 01/01/2019, il canone sarà corrisposto, come stabilito al primo comma del presente articolo, in quattro rate trimestrali e con le scadenze ivi stabilite. A partire dal quarto anno di locazione, ovvero dal 01/01/2019, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore da formularsi per iscritto di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importoanno in anno, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo misura percentuale pari al conguaglio. La Locatrice dichiara 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10operai ed impiegati, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso dovranno essere fatturati dopo la stessa, indipendentemente dalla causa pubblicazione dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti dati ufficiali da rapporti giuridici diversiparte dell’ISTAT. Le Parti espressamente convengono che precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l’importo di canone da considerare è pari a € 8.800,00 (€ ottomilaottocento/00), ovvero al canone annuale iniziale come determinato al primo comma del presente articolo. È vietata la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o cessione dei crediti derivanti dal presente Contrattocontratto salvo diverso accordo tra le Parti.

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Sources: Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione concessione è convenuto in Euro 4.000,00 12.400,00 (Euro quattromila/ 00dodicimilaquattrocento/00), da corrispondere in un’unica rata annuale unico pagamento anticipato di Euro 4.000.00 12.400,00 (Euro quattromila/00), dodicimilaquattrocento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito EmilbancaCassa di Risparmio di Volterra, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, agenzia di Bologna (BO)Riparbella, sul conto corrente avente codice intestato al Comune di Ribarbella, IBAN code : ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ . Le Parti convengono espressamente che i canoni corrispondenti alle prime 4 (quattro) annualità di Sambrocontratto saranno corrisposti, dalla Conduttrice, in un’unica soluzione anticipata pari ad Euro 49.600,00 (quarantanovemilaseicento/00). Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contrattodal 01/07/2015. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di leggelegge e, sarà aggiornato, su richiesta della Concedente, dal quinto anno di concessione, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessantanovanta (90) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla ConduttriceConcessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVAI.V.A., si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceConcedente dell’immobile. Resta convenuto tra le Parti che la manutenzione ordinaria dell’area sia interamente a carico della Concessionaria, mentre quella straordinaria è a carico della Concedente. La Conduttrice Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Concedenta terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità 4 (quattro), così come concordate dalle Parti. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Concessione Di Area Comunale

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 9.500 (Euro quattromila/ 00Novemilacinquecento,00), da corrispondere in un’unica rata annuale anticipata di Euro 4.000.00 9.500 (Euro quattromila/00), ciascuna, Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data dell'annualità di decorrenzariferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, agenzia di Bologna (BO), ............. sul conto corrente avente n° 20517 con codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ................................................... intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di SambroPula. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il canone predetto predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Lease Agreement

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 10.000,00 (Euro quattromila/ 00diecimila/00), da corrispondere in un’unica con rata annuale anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzaciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito EmilbancaCassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune di San (▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ). Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di Sambro. Resta inteso tra le Parti che cavi e quant’altro necessario per il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018funzionamento della stazione radio base, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguagliocome meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara di che la locazione ha ad oggetto area non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, 1 punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di leggelegge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 60(sessantasessanta giorni (60 giorni) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (( cinque) ), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. _ __ _ PRESO ATTO della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto proposta di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.deliberazione meglio descritta più sopra;

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Sources: Modificativa Del Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 12.000,00 (Euro quattromila/ 00dodicimila/00), da corrispondere in un’unica rata annuale rate trimestrali anticipate di Euro 4.000.00 3.000,00 (Euro quattromila/00)tremila/00) IVA esclusa, ciascuna, ciascuna da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, Banca di Bologna (BO)Piacenza filiale di San Nicolò a Trebbia di Rottofreno, sul conto corrente avente codice conto, IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ code IT 61 L 05156 65450 CC0140009432, intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Rottofreno. Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di Sambrocavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di leggelegge e dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all’art. 2. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 60(sessantasessanta giorni (60 giorni) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contrattodell’Immobile.

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Sources: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo annto di locazione concessione è convenuto conventto in Euro 4.000,00 Etro 2.120,00 (Euro quattromila/ 00Etro dtemilacentoventi/00), da corrispondere in un’unica rata annuale rate semestrali anticipate di Euro 4.000.00 Etro 1.060,00 (Euro quattromila/00Etro millesessanta/00), ciascunaciasctna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data semestre di decorrenzariferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto l’Istittto di Credito EmilbancaCassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Padova, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul stl conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ intestato al Comune Comtne di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Ponte di SambroPiave. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando di sottoscrizione. Le parti convengono espressamente che dalla prima i canoni relativi alle prime 25 (venticinqte) anntalità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le segtenti modalità: -) Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) alla data di stiptla del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comtne di Ponte di Piave. Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi. Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipataanticipata alla Concedente non dovranno essere restittiti solo se il recesso non sarà impttabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregitdicare il mantenimento della Stazione Radio Base e qtindi l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto (come previsto all’art. 1,3, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto5,6). La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto ptnto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute eventtali ritentte di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto conventto tra le Parti (conformemente a quanto qtanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatriceconcedente dell’immobile. La Conduttrice Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qtalsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qtalsiasi pretesa di nattra economica che possa essere avanzata dal soggetto stbentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qtalsivoglia titolo, ragione o catsa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinqte) anntalità, cosìs come concordate dalle Parti. Fatto salvo qtanto patttito al comma 4 del presente articolo, la Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi qtalsiasi titolo dovute dovtte alla Locatrice Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi qtalsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla causa dei medesimi loro catsa e dal momento in cui questi cti qtesti sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici gitridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice concedente non avrà alcun alctn titolo per imporre ulteriori tlteriori oneri né richiedere ulteriori tlteriori importi alla Conduttrice Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Concessione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/ 00), da corrispondere in un’unica rata annuale di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di Sambro. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto1. La Locatrice provvederà ad emettere nota controprestazione per la realizzazione dei lavori di creditoristrutturazione e di manutenzione, se dovutanonché per le forniture di energia elettrica è costituito dal diritto di gestire tecnicamente, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara funzionalmente e di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 sfruttare economicamente le opere realizzate e/o riqualificate da parte del DPR 633/ 1972concessionario. 2. Il concedente, in conformità all’art. 180, commi 2 e 4, del D.lgs n. 50/2016, eroga a favore del concessionario un canone predetto si intende lordo suddiviso nel seguente modo: ……. a) Canone di eventuali ritenute gestione consistente nella somma pari a euro annui finalizzata al pagamento dei consumi energetici sostenuti dal concessionario per la gestione della Pubblica illuminazione; ……. b) Canone di leggedisponibilità consistente nella somma pari a euro annui finalizzata al pagamento delle somme per la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione effettuate dal concessionario; 3. In caso di ritardato pagamento variazione del costo dell’energia elettrica come stabilito dalla competente Autorità per l’energia ed il gas (D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), la somma del canone di gestione verrà adeguata annualmente, su richiesta della parte interessata, in base alla formula di revisione di seguito riportata: Dove 4. Per consentire al Comune l’inserimento nei bilanci preventivi delle voci di spesa relative alla pubblica illuminazione, la Società concessionaria si impegna a fornire, entro il 30 Settembre di ciascun anno, l’impegno di spesa presunto per l’anno successivo relativo ai servizi oggetto della Convenzione. 5. Il Concedente affiderà al concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna. 6. L’aggiornamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile contrattuale dovuto alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza funzione della fattura, aumentata di due punti percentualiseguente formula: Dove 7. In caso di applicazione dismissione definitiva da parte del regime IVAconcedente di parte di impianti, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi avrà una riduzione delle somme erogate per il canone di mora gli eventuali giorni gestione e per il canone di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fatturadisponibilità con riferimento alle sole spese di manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente L'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente, aggiornando in tal senso il corrispettivo contrattuale. 8. In caso di spegnimento di alcuni impianti il canone di gestione potrà diminuire per la sola quota della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contrattoenergia risparmiata.

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Sources: Contratto Di Concessione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 8.000,00 (Euro quattromila/ 00)Ottomila/00) I.V.A. esclusa, da corrispondere in un’unica rata annuale rate trimestrali posticipate di Euro 4.000.00 2.000,00 (Euro quattromila/00)Duemila/00) I.V.A. esclusa, ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenzamese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito EmilbancaCassa di Risparmio di Firenze, Credito Cooperativo socagenzia di Sorano. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ di Sambro. Resta inteso tra le Parti parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018di fine lavori, fermo restando e in ogni caso a partire dal 61° giorno successivo alla data di inizio lavori che sarà comunicata per iscritto dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importoConduttrice, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. salvo ritardi causati da eventi non dipendenti dalla attività e/o volontà della Conduttrice La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) sessanta giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceLocatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Sources: Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 6.732,00 (Euro quattromila/ 00seimilasettecentotrentadue/00), da corrispondere in un’unica rata annuale rate trimestrali anticipate di Euro 4.000.00 1.683,00 (Euro quattromila/00milleseicentottantatre/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto la Tesoreria Comunale Cassa di Credito EmilbancaRisparmio del Veneto S.p.a., Credito Cooperativo soc. Cooperativa, Agenzia di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN Ponte di Piave – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ intestato n° 39 Codice IBAN: IT 61 A 06225 12186 100 000 300 305 Intestato al Comune di San ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Ponte di Sambro. Piave (TV) Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata di validità del canone di locazione del Nuovo presente Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972633/1972. Il canone predetto predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenzascadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della LocatriceLocatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessalo stesso, indipendentemente dalla loro causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. La Conduttrice si impegna, per l’intera durata contrattuale, di non procedere a rinegoziazioni al ribasso del canone di locazione come sopra determinato. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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