Canoni. (1) I canoni provenienti da uno Stato Contraente e di cui il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato. (2) Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. (3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7. (4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 2 contracts
Samples: Tax Convention, Tax Convention
Canoni. (1) . I canoni provenienti percepiti da un residente di uno Stato Contraente e di cui contraente, che ne è il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente effettivo, sono imponibili solamente soltanto in detto altro questo Stato.
(2) . Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese scientifiche (escluse le pellicole cinematografiche, le registra- zioni su nastro o altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive), di brevettibre- vetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, pro- cedimenti segreti oppure per altri diritti o elementi patrimoniali analoghi oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientificoscienti- fico. Il termine «canoni» comprende pure gli utili derivanti dall’alienazione di questi diritti o elementi patrimoniali nella misura in cui dipendono dalla loro capacità di ren- dimento, utilizzazione o ulteriore alienazione.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canonief- fettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, con- traente sia un’attività economica industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione organizza- zione ivi situata, ed il diritto sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i canoni siano attribuibili a questa stabile organizzazione o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essabase fissa. In tal casotale ipotesi, si applicano trovano applicazione le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
(4) . Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il fra debitore e il beneficiario effettivo ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo dei canoni in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest’ul- timo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità confor- mità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni disposi- zioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) . Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, la vendita di un diritto d’autore d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi scientifiche comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto i diritti o il bene generatore i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e o terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’usodell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive;
b) il 15 per cento negli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della alla legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro nell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro StatoStato contraente.
(2) . Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario è proprietario dei canoni. Le competenti Autorità degli Stati contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui quando il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro opera nell'altro Stato Contraente contraente, dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di mediante una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essacanoni. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’usodell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) . Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non pur eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” ; designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevettiun brevetto, marchi di un marchio di fabbrica o di commercio, disegni o modellidi un modello, progettidi un progetto, formule di una formula o processi segretidi un procedimento segreto, nonché per l'uso o la concessione in uso di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti esperienze di carattere un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende i pagamenti effettuati per il funzionamento di miniere, cave o di ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto i diritti o il bene generatore i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solamente contraente possono essere tassati in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo i canoni per diritti di autore ed altri simili compensi per la produzione e riproduzione di opere letterarie, musicali, od artistiche provenienti da uno degli Stati contraenti e corrisposti ad un residente dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato.
(2) 4. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifichemusicali, ivi artistiche, scientifiche comprese le pellicole cinematografichecinematografiche o nastri video da impiegare nel campo della televisione o radio, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui quando il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro ha nell'altro Stato Contraente contraente, dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto cui si ricollegano effettivamente i diritti o il bene generatore i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essacanoni. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’usodell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati a un residente dell'altro dell’altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) Ai fini del . Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficia- rio effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.
3. Il termine «canoni» di cui al presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti pagati per l’uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore su opere letterarieun’opera letteraria, artistiche artistica o scientifichescientifica, ivi comprese inclusi le pellicole cinematografichecinematografiche e le registra- zioni per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o segreti oppure per informazioni infor- mazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti eserciti, nell’altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività economica commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata ed il diritto i diritti o il bene generatore i beni generatori dei canoni si ricolleghino ricolle- ghino effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casotale ipotesi sono applicabili, si applicano a seconda dei casi, le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizza- zione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contra- ente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l’importo dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontareimporto. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente ConvenzioneCon- venzione.
Appears in 1 contract
Samples: Convention
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente una Parte contraente e pagati a un residente dell’altra Parte contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nella Parte contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di cui detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Statodell’altra Parte contraente, l’imposta così appli- cata non può eccedere il 3 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti delle Parti contraenti regolano di comune accordo le modalità d’appli- cazione di questa limitazione.
(2) 3. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche, i nastri di registrazione per la televisione o la radiodiffusione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraenteuna Parte contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente eserciti, nell’altra Parte con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività economica commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto i diritti o il bene generatore i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casoquesti casi, si applicano trovano applicazione le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da una Parte contraente anche quando il debitore è una persona residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte contraente, ha in una Parte contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al paga- mento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente ciascuna Parte contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Il presente articolo non è applicabile a canoni pagati sulla base di un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte con- traente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi prove- nienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una conven- zione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del siste- ma scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) . Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) . Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di il cui il beneficiario effettivo è un residente dell'altro dell’altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente soltanto in detto altro Stato.
(2) . Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura specie corrisposti per l’uso o la concessione in uso, dell’uso di un diritto diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevettibre- vetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature indu- striali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti eserciti, nell’altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività economica commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto i diritti o il bene generatore i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaeffettivamen- te a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano caso sono applicabili le disposizioni dell’Articolo 7disposi- zioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
(4) . Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente soltanto in detto altro Stato.
(2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) 4. Le disposizioni del paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell’usodell'uso, diritto o informazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract
Canoni. (1) . I canoni provenienti da uno Stato Contraente contraente e di cui il beneficiario effettivo è pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente soltanto in detto altro Stato.
(2) . Ai fini del presente articolo il termine “«canoni” » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso l'uso o la concessione in uso, uso di un diritto d’autore d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografichecinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(4) Se, . Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione della presentazione2 per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Appears in 1 contract