Common use of Canoni Clause in Contracts

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) , da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso presso il Servizio di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di Biella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta ) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 6.600,00 (Euro diecimila/00) seimilaseicento/00), da corrispondere in rate semestrali trimestrali anticipate di Euro 5.000,00 1.650,00 (Euro cinquemila/00) milleseicentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso presso il Servizio l’istituto di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA credito Banco di Sardegna S.p.A., alle seguenti coordinate bancarie agenzia di Pabillonis (CA), via X. Xxxxxxxx n°2, sul conto corrente con IBAN IT70E0609022308000001204 XX00X0000000000000000000000 intestato al Comune di Biella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972Pabillonis. Il canone verrà pagato solo a fronte è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. Il canone predetto, predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato legge e quantificato, verrà sarà aggiornato annualmente ed automaticamente in maniera automatica nella misura del 75 percentuale pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all’art. 2 . In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 30 sessanta giorni (trenta 60 giorni) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (euro cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contrattodel Locatore dell’Immobile.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 6.700,00 (Euro diecimila/00seimilasettecento/00) -, da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 3.350,00 (Euro cinquemila/00) tremilatrecentocinquanta), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso presso il Servizio l’Istituto di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA Credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, alle seguenti coordinate bancarie agenzia di Castell’Arquato sul conto corrente avente codice IBAN IT70E0609022308000001204 XX00X0000000000000000000000 intestato al Al Comune di BiellaCastell’Arquato. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto01/04/2016. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. legge Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 60 (trenta sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 9.500 (Euro diecimila/00) Novemilacinquecento,00), da corrispondere in rate semestrali anticipate un’unica rata anticipata di Euro 5.000,00 9.500 (Euro cinquemila/00Novemilacinquecento,00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mesedell'annualità di riferimento, con bonifico bancario presso presso il Servizio l’Istituto di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA Credito , alle seguenti coordinate bancarie agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN IT70E0609022308000001204 ................................................... intestato al Comune di BiellaPula. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice dichiara provvederà ad emettere nota di esercitare l’opzione credito, se dovuta, per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’artl'importo pari al conguaglio. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 60 (trenta sessanta) giorni dalla scadenza del pagamentorelativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice dell’immobilecon i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione concessione è convenuto in Euro 10.000,00 12.400,00 (Euro diecimila/00) dodicimilaquattrocento/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate unico pagamento anticipato di Euro 5.000,00 12.400,00 (Euro cinquemila/00dodicimilaquattrocento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso presso il Servizio l’Istituto di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA Credito Cassa di Risparmio di Volterra, alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT70E0609022308000001204 agenzia di Riparbella, sul conto corrente intestato al Comune di BiellaRibarbella, IBAN code : XX00X0000000000000000000000. Le Parti convengono espressamente che i canoni corrispondenti alle prime 4 (quattro) annualità di contratto saranno corrisposti, dalla Conduttrice, in un’unica soluzione anticipata pari ad Euro 49.600,00 (quarantanovemilaseicento/00). Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contrattodal 01/07/2015. La Locatrice Concedente dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone legge e, sarà aggiornato, su richiesta della Concedente, dal quinto anno di locazioneconcessione, come innanzi determinato e quantificatoin misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 novanta (trenta 90) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla ConduttriceConcessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVAI.V.A., si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice Concedente dell’immobile. Resta convenuto tra le Parti che la manutenzione ordinaria dell’area sia interamente a carico della Concessionaria, mentre quella straordinaria è a carico della Concedente. La Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Concedenta terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità 4 (quattro), così come concordate dalle Parti. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Area Comunale

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 4.000,00 (Euro diecimila/00) quattromila/ 00), da corrispondere in rate semestrali anticipate un’unica rata annuale di Euro 5.000,00 4.000.00 (Euro cinquemila/00) quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mesemese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso presso il Servizio l’Istituto di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA Credito Emilbanca, alle seguenti coordinate bancarie Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN IT70E0609022308000001204 XX00X000000000000000000000 0 intestato al Comune di BiellaSan Xxxxxxxxx Xxx di Sambro. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di validità locazione del presente Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972633/ 1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta 60(sessanta) giorni dalla scadenza del pagamentorelativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice dell’immobilecon i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 6.500 (Euro diecimila/00) Seimilacinquecento/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 3.250 (Euro cinquemila/00) Tremiladuecentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso presso l’Istituto di Credito BANCA POPOLARE MILANO agenzia ACQUI TERME sul conto corrente n° 00 XXXX XX00X0000000000000000000000 intestato a COMUNE DI VISONE (il Servizio di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di Biella. beneficiario deve coincidere obbligatoriamente con il firmatario) Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende lordo al netto di di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) ), da corrispondere in rate semestrali anticipate corrispondere con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del meseciascun anno, con bonifico bancario presso presso il Servizio di sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA di Cadoneghe presso la Banca Padovana di Credito Cooperativo, alle seguenti coordinate bancarie Filiale di Cadoneghe, IBAN IT70E0609022308000001204 intestato al Comune IT 79 O 08429 62410 0000AL702863. Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di Biella. Resta inteso tra le Parti che cavi e quant’altro necessario per il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contrattofunzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il primo giorno del semestre termine di cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX paragrafo sottostante. Il canone predetto, predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato legge e quantificato, verrà sarà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 percentuale pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 18.12.2010. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 30 sessanta giorni (trenta 60 giorni) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (( cinque) ), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (Xx). Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016. In caso di applicazione ritardato pagamento del regime IVAcorrispettivo, si intendono esclusi dal conteggio degli superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora gli eventuali mora, qualora superiori a euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo causati e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla tardiva ricezione media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice dell’immobiledel Locatore dell’Immobile. Le Parti espressamente convengono Preso atto che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal scrittura privata integrativa dovrà essere perfezionata secondo la bozza definitiva allegata al presente Contratto.provvedimento;

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Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) ), da corrispondere in rate semestrali anticipate con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del meseciascun anno, con bonifico bancario presso presso il Servizio di sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, alle seguenti coordinate bancarie avente codice IBAN IT70E0609022308000001204 IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di BiellaCadoneghe Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (Xx). Resta inteso tra le Parti che Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data passaggio di validità del presente Contrattocavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il primo giorno del semestre termine di cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX paragrafo sottostante. Il canone predetto, predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato legge e quantificato, verrà sarà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 percentuale pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo corrispettivo, superiore ai 30 sessanta giorni (trenta 60 giorni) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro euro 5,00 (( cinque) ), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. del codice civile, per i primi sessanta 60 giorni di ritardo e e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. _ __ _ PRESO ATTO della Locatrice dell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

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Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 11.500,00 (Euro diecimila/00undicimilacinquecento/00) , da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 5.750,00 (Euro cinquemila/00cinquemilasettecentocinquanta/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso presso il Servizio di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA , alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT70E0609022308000001204 intestato al Comune di Biella. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75 % della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 8.800,00 (Euro diecimila/00) ottomilaottocento/00), da corrispondere suddiviso in quattro rate semestrali anticipate trimestrali di Euro 5.000,00 2.200,00 (Euro cinquemila/00) ciascunaduemiladuecento/00), ciascuna da pagarsi corrispondersi entro la prima decade del mese, di ogni trimestre con bonifico bancario presso presso il Servizio l’Istituto di Tesoreria Comunale BIVERBANCA SPA Credito , alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT70E0609022308000001204 di ( ), Ag. , avente codice iban ………………………. intestato al Comune di BiellaBreganze. Resta inteso tra In deroga a quanto sopra, le Parti convengono che il le prime 3 (tre) annualità di canone, ovvero quelle a copertura del periodo di locazione intercorrente dalla Data di Efficacia fino al 31/12/2018 (di seguito “Periodo del primo pagamento”), saranno corrisposte in un unico pagamento del canone avrà decorrenza anticipato pari a partire € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), che sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di validità del presente ContrattoEfficacia. La Locatrice dichiara di esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore entro il primo giorno del semestre cui si riferisce il pagamento al seguente indirizzo: Galata S.p.A. C/O Via X. Xxxxxxxxx 56L – 00000 XXXX Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. Le parti convengono che il canone A partire dal quarto anno di locazione, ovvero dal 01/01/2019, il canone sarà corrisposto, come innanzi determinato stabilito al primo comma del presente articolo, in quattro rate trimestrali e quantificatocon le scadenze ivi stabilite. A partire dal quarto anno di locazione, verrà aggiornato annualmente ovvero dal 01/01/2019, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore da formularsi per iscritto di anno in maniera automatica nella anno, in misura del 75 percentuale pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso , come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta ) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobilecanone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT. Le Parti espressamente convengono che precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l’importo di canone da considerare è pari a € 8.800,00 (€ ottomilaottocento/00), ovvero al canone annuale iniziale come determinato al primo comma del presente articolo. È vietata la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o cessione dei crediti derivanti dal presente Contrattocontratto salvo diverso accordo tra le Parti.

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Samples: Contratto Di Locazione