Common use of CASO Clause in Contracts

CASO. Il caso trae spunto da un contratto internazionale di appalto concluso da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francese, di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”.

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CASO. Il caso trae spunto Fallimento S.p.a. aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, la società Francese Sas, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in lire 580.000.000, conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto internazionale di appalto concluso da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francese, fornitura di un impianto industriale industriale, destinato al proprio stabilimento di Marcianise, per il riempimento di bombole metalliche con panna. L’impianto, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione dall’istallazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi utilizzo, aveva manifestato avarie, difetti e malfunzionamenti disfunzioni tali da rendere necessari numerosi innumerevoli interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di dei prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto convenuta si costituiva in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice giudice italiano, oltre all’applicazione della legge dovendo la causa essere decisa dal giudice francese, stante e contestava poi nel merito la presenza pretesa risarcitoria. Il Tribunale con sentenza non definitiva rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, affermando la giurisdizione del giudice italiano. Avverso tale decisione la società Francese proponeva riserva di appello. Con sentenza definitiva il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria della società attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 314.454,21. La società Francese proponeva appello avverso la sentenza non definitiva riguardante la giurisdizione ed avverso la sentenza definitiva riguardante il merito della controversia. La Corte d’Appello di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni. La Corte d’Appello evidenziava che per definire la questione che verteva sulla giurisdizione occorreva stabilire il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita e, ancor prima, era necessario stabilire la natura giuridica di tale obbligazione. Secondo la tesi della società appellante, l’obbligazione rientrava nello schema del contratto di compravendita e, dunque, il giudice competente doveva essere quello del luogo della consegna del bene, luogo che doveva essere individuato sul suolo francese, ivi essendo avvenuta la suddetta consegna. Tale assunto non veniva condiviso dalla Corte d’Appello che ha affermato che il contratto in essere tra le parti doveva qualificarsi come contratto di appalto, la cui esecuzione era avvenuta in Italia. Infatti, il negozio non si limitava a stabilire una semplice fornitura di un bene, ma prevedeva la posa in opera di un’apparecchiatura industriale particolarmente complessa e poneva, come risultava anche letteralmente dal documento contrattuale, una serie di attività a carico della società Francese, che andavano dall’esecuzione di alcuni collegamenti elettrici ed idrici all’istallazione in loco dell’apparecchiatura industriale, all’avviamento e al collaudo della stessa, tutte attività da svolgere in Marcianise. Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Napoli evidenziava che il contratto di appalto era un contratto che prevedeva l’esecuzione di opere e dunque doveva aversi riguardo per individuarsi la competenza giurisdizionale all’ipotesi di foro alternativo di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento CE. La società appellante lamentava la violazione dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, sulla proroga della competenza sulla giurisdizione, come recepito nel regolamento CE n. 44 del 2001 sub art. 23. La società Francese sosteneva che le parti avevano previsto, convenzionalmente, una clausola di scelta del Giudice francese, e proroga della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contrattogiurisdizione nell’art. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle 15 delle condizioni generali di vendita, tuttavia, secondo la Corte d’Appello tale clausola doveva considerarsi tamquam non esset, poiché era contenuta in un testo separato ed autonomo dal contratto, privo di sottoscrizione della controparte e senza alcun aggancio specifico o richiamo nel contratto di appalto dedotto in lite. Di conseguenza, non poteva ritenersi sussistere l’ipotesi prevista nell’art. 23, sub a), del regolamento CE n. 44 del 2001, e nemmeno potevano ritenersi sussistenti le altre ipotesi ivi previste sub b) e c), non essendo stata data prova dell’esistenza di un comportamento concludente delle parti o di una prassi commerciale costantemente accettata ed applicata. Sulla base di tale motivazione, la Corte d’Appello rigettava tutte le doglianze della società francese (non firmate)Francese riguardanti la violazione delle norme internazionali in materia di giurisdizione, intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo confermando la firma delle parti, all’ultimo capitolostatuizione del giudice di primo grado circa la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano. Nell’ultima pagina Nel merito la Corte d’Appello di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire Napoli riscontrava l’inadempimento della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali Francese e confermava anche in questa parte la sentenza di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”primo grado.

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CASO. Il caso trae spunto da un contratto internazionale Una polizza unit linked viene impugnata dalla assicu- rata la quale chiede di appalto concluso da una società con sede accertare e dichiarare la nullità di ogni accordo relativo alla polizza denominata “La Si- gnature Bond Plus” ovvero la risoluzione e/o comunque l’invalidità e inefficacia e condannare la convenuta Han- sard Europe Designated Activity Company e i soggetti chiamati in Francia ed una società con sede causa, in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornituraquanto intermediari, da parte della società franceseHealth Italia SpA, A1 Life S.p.A. e Novium AG, in via solidale o per quanto risulterà di un impianto industriale rispettiva competenza e gradazione di responsabilità, alla restituzione dei premi pagati al netto dei prelievi, per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti € 36.195,00 o comunque condan- nare i medesimi al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento per lo stesso importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. L’attrice lamenta che nell’anno 2012 avrebbe acqui- stato una polizza assicurativa da Xxxxxxx Europe De- signed Activity Company, emessa con il nome com- merciale di “La Signature Bond Plus” e identificata con n. 136557P, compilando a tal fine l’apposito mo- dulo-formulario predisposto dalla medesima Compa- gnia e versando il premio di € 38.000,00. Dagli estratti consultabili tramite accesso al sito web della Compagnia, risultava che il premio pagato era stato impiegato nell’acquisto di fondi sottostanti de- nominati “Global Quality Selection Fund e Go Global Opportunity Fund Of Funds”. Con comunicazioni al pubblico, pubblicate su sito web a partire dal 12 ottobre 2015, Xxxxxxx Europe Designed Activity Company informava di non potere fare fronte alle richieste di riscatto della polizza per mancanza di valore di scambio degli attivi sottostanti. Quindi la Compagnia informava la assicurata della sospensione della negoziazione e, in sostanza, del fat- to che il valore delle obbligazioni derivanti dal attività sottostanti la polizza non era realizzabile. Tanto premesso, ed essendo la polizza in questione un prodotto finanziario-assicurativo del tipo unit linked, ri- entrante nella fattispecie astrattamente prevista dall’art. 1 del t.u.f. lett. w-bis), la ricorrente lamentava: - che l’operazione non era stata preceduta dalla sti- pula di un contratto-quadro di Servizi di Investi- mento; - che non era stata valutata l’adeguatezza né acqui- sito alcun questionario di profilatura; - che non era stata fornita alcuna informativa circa la natura e qualità dei prodotti finanziari sotto- stanti. In conseguenza di ciò, quantificati per la mancanza del contrat- to scritto, l’assicurata intendeva fare valere la nullità dell’operazione, ex art. 23 co.1 e co. 3 del d.lgs n. 58/ 1998 (t.u.f.), mentre per la violazione degli obblighi informativi denunciava “la responsabilità per l’ina- dempimento”, con la precisazione che nessun dubbio sussisteva riguardo alla legittimazione passiva della Compagnia e non dell’intermediario poiché risulta dai documenti versati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile atti che l’operazione è inter- corsa fra la legge italianaricorrente e la compagnia. La società francese ha eccepito il difetto compagnia resisteva eccependo la carenza di giurisdizione legit- timazione passiva e la avvenuta prescrizione dell’azio- ne risarcitoria. La compagnia avanzava domanda per la chiamata in causa dell’intermediario della polizza oggetto di causa e del Giudice italianogestore del fondo collegato alla polizza vita, oltre all’applicazione per essere dalle medesime tenuta inden- ne e manlevata. Si rileva altresì che “La Signature Bond Plus” è de- finita come un prodotto finanziario-assicurativo che prevede la corresponsione di un capitale in caso di de- cesso dell’Assicurato, in conformità a quanto disposto nell’Articolo 7 della legge francese, stante polizza. Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la presenza linea d’investimento del Fondo Per- sonale. In ragione di una clausola di scelta del Giudice francese, tale collegamento e della legge francesenatura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Personale, contenuta nelle Condizioni generali allegate la Società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio momento dell’evento assicurato o del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle riscatto o del recesso ai sensi dell’Articolo 3 delle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”contratto.

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CASO. Il caso trae spunto da un contratto internazionale L’avv. Xxxxxxxxx assisteva i fratelli Xxxxx e Xxxx nell’ambito di appalto concluso da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francese, causa di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contrattoda illegittima espropriazione, quantificati promossa da questi ultimi, contro la Provincia di Beta. Successivamente al deposito della sentenza di condanna al risarcimento dei danni dell’amministrazione provinciale, in lire 580.000.000data 7-16 settembre 2002, Tizio e Caio sottoscrivevano con l’avv. HaSempronio una scrittura privata contenente un patto di quota lite. In data 20 gennaio 2005, nell’ambito di una conversazione telefonica le parti rideterminavano il compenso dovuto al difensore per l’attività defensionale svolta; il contenuto di tale nuovo accordo veniva poi formalizzato con scrittura privata del 21 gennaio 2005 con cui il difensore veniva autorizzato ad accreditare sul proprio conto corrente l’importo pattuito e a trattenere le competenze professionali. L’avv. Xxxxxxxxx procedeva dunque con la liquidazione a proprio favore della somma pattuita. Successivamente, Xxxxx conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale competente l’avv. Xxxxxxxxx, chiedendo di dichiarare nulla e inefficace inter partes la scrittura privata datata 7-16 settembre 2002, in quanto contenente un illegittimo patto di quota lite, chiedendo, inoltre, ritenuto applicabile che il convenuto venisse condannato alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto al compenso previsto per la legge italianaprestazione professionale svolta. La società francese ha eccepito Nel rigettare integralmente le domande avanzate, il difetto di giurisdizione Tribunale rilevava come la conclusione della seconda scrittura privata, da considerarsi valida ed efficace, avesse tolto efficacia al precedente accordo del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel meritosettembre 2002. Il contrattoTribunale osservava poi che sarebbe comunque pervenuto al rigetto della domanda di parte attrice anche se fosse stato ritenuto rilevante l’accordo intercorso tra le parti nel settembre 2002. Più precisamente, firmato dalle partiil Giudice di prime cure escludeva la ricorrenza nel caso di specie del patto di quota lite, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista evidenziando altresì l’assenza dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina presupposti per l’annullamento di tale ultimo capitolo era riportata accordo, in ragione della esecuzione volontaria del negozio. Xxxxx proponeva appello avverso la clausola sentenza di scelta primo grado. Il giudice di seconde cure aderiva alla ricostruzione del foro competente giudice di primo grado e della legge applicabilerigettava il gravame. Secondo la Corte d’appello, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of le domande di parte appellante, volte ad una rideterminazione del corrispettivo dovuto all’avv. Sempronio ai sensi dell’art. 2233 c.c., non meritavano di essere accolte a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione fronte dell’esistenza di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta valido accordo sull’entità del compenso dovuto al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”prestatore d’opera intellettuale.

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CASO. Il caso trae spunto da Due promissari acquirenti concludevano con i promit- tenti venditori un contratto internazionale preliminare per l’acquisto di appalto concluso un fabbricato e delle aree scoperte di pertinenza, ver- sando contestualmente la somma di lire 100 milioni a titolo di caparra confirmatoria. L’immobile, già ristrut- turato, avrebbe dovuto essere consegnato il 30 giugno 2001 al prezzo di lire 300 milioni, tuttavia, decorso invano il termine pattuito, le parti avevano integrato in data 12 luglio 2001 il contratto preliminare, preve- dendo l’acquisto di un’ulteriore porzione di immobile dello stesso compendio per ulteriori lire 300 milioni e * Contributo pubblicato all’esito di valutazione. ** Dottore di ricerca, Università di Pavia, Avvocato in Milano, il versamento di una nuova caparra confirmatoria di lire 50 milioni e procrastinando la data di consegna del bene. Nelle more, i promissari acquirenti avevano messo in vendita la propria abitazione, promettendo di consegnarla entro il 15 novembre 2001. Nel settembre 2001, sempre i promissari acquirenti avevano scoperto che non era stata mai rilasciata al- cuna concessione edilizia e che l’immobile promesso in vendita non era stato frazionato, né era fraziona- bile; pertanto, gli stessi avevano inizialmente chiesto la restituzione della somma di lire 200 milioni fino ad allora versata e successivamente valutato, invece, l’ac- quisto dell’intero compendio, con versamento di un’ul- teriore somma che avrebbe consentito di liberare il bene dall’ipoteca. Appreso poi della demanialità di una parte dell’immobile da acquistare, i promissari acqui- renti avevano chiesto di ridiscutere il prezzo, indicato dai promittenti venditori in lire 900 milioni; al rifiuto espresso dai primi, questi ultimi avevano loro comuni- cato il recesso per inadempimento. Ciò premesso, con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2001, i promissari acquirenti convenivano in giudizio i promittenti venditori, onde ottenere la riso- luzione per inadempimento del contratto preliminare, il versamento del doppio della caparra e il risarcimento del danno. Costituitisi in giudizio, i promittenti venditori adde- bitarono agli attori l’inadempimento, domandando lo scioglimento dei contratti per manifestazione dello ius variandi delle parti e l’accertamento dell’illegittima interruzione delle trattative, con condanna al risarci- mento dei danni. Emesso, in corso di causa, il sequestro conservativo dei beni dei convenuti, il Tribunale di Venezia, con sen- tenza n. 2582/2007 del 7 settembre 2007, accertava e dichiarava l’impossibilità di esecuzione dei contratti preliminari (avendo medio tempore anche i promit- tenti venditori alienato l’immobile a terzi) e, in accogli- mento della domanda avente ad oggetto il versamento del doppio della caparra, condannava i convenuti, in solido, a pagare la somma di Euro 106.937,07, oltre in- teressi legali, decurtato l’importo già versato di Euro 48.000,00, oltre alle spese di lite. I promittenti venditori impugnavano la predetta sen- tenza con atto notificato il 20 marzo 2008, domandan- do la sospensione della provvisoria esecutività della stessa, la dichiarazione che nulla era dovuto agli appel- lati e la restituzione dell’importo pagato, oltre a inte- ressi e rivalutazione e rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il giudizio d’appello, nel quale si costituivano i pro- missari acquirenti, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensiva e la conferma della sentenza, salvo appello incidentale e rifusione delle spese di secondo grado, si concludeva con la sentenza n. 276/2017, pubblicata il 2 febbraio 2017, con la quale la Corte d’appello di Ve- nezia rigettava gli appelli principale e incidentale, con- dannando gli appellanti, in solido tra loro, a pagare agli appellati le spese del giudizio di secondo grado. Avverso questa sentenza, i promittenti venditori pro- ponevano ricorso per cassazione censurando, inter alia, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito confermato la sen- tenza di primo grado, che aveva dichiarato la risoluzio- ne dei contratti preliminari per impossibilità soprav- venuta della loro esecuzione e condannato i ricorrenti al pagamento del doppio della caparra, nonostante essi non avessero esercitato alcun diritto di recesso, né avessero chiesto l’accertamento della risoluzione per recesso, sostenendo che i resistenti non avessero di- mostrato i maggiori danni patiti. In tal modo, i giudici di merito avevano violato le norme in tema di caparra confirmatoria, in quanto non avrebbero potuto acco- gliere la condanna di pagamento della caparra in caso di declaratoria di risoluzione per impossibilità soprav- venuta o di mancata dimostrazione del maggior danno, pena lo snaturamento della funzione di prevenzione e di limitazione del contenzioso giudiziale propria della caparra stessa, stante l’incompatibilità strutturale e funzionale esistente tra azione di risoluzione e risar- cimento integrale, da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francese, di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice franceseparte, e azione di recesso e ritenzione della legge francesecaparra, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”dall’altra.

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Samples: Contratto in Generale

CASO. Il caso trae spunto Protagonista della vicenda oggetto dell’annotata deci- sione è una coppia di sposi e genitori di figli minoren- ni. Dopo il matrimonio, la coppia aveva fissato la resi- denza familiare in un immobile di proprietà esclusiva del marito, a partire dal 2010. Quattro anni dopo, la relazione coniugale era entra- ta in crisi. Tanto che – il 14 marzo 2014 – il legale dell’uomo aveva formalizzato alla consorte la volontà del proprio assistito di chiedere la separazione. Pressoché contestualmente, il 17 marzo 2014, il ma- rito e suo padre avevano stipulato, davanti al notaio, due contratti. Con il primo contratto (di permuta), la proprietà della casa adibita a residenza della famiglia era stata trasferita dal figlio al padre. Con il secondo contratto (di comodato gratuito), il figlio era stato im- messo (recte, mantenuto) nel godimento del medesi- mo bene, «affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destina- zione». Le parti avevano fissato al 1° ottobre 2014 il termine finale del contratto di comodato. La moglie non era stata informata dell’avvenuta sti- pula di tali contratti, né il marito ne aveva dato atto in sede di giudizio di separazione, da lui introdotto nel giugno del 2014 e definito nel gennaio 2015. In detta sede, il Presidente del Tribunale – con statuizione poi confermata all’esito tanto del giudizio di separazione, quanto di quello di divorzio – aveva disposto l’affi- damento condiviso dei figli minorenni, collocandoli presso la madre e assegnando pertanto alla medesi- ma la casa familiare. Neppure all’atto dell’introduzio- ne del procedimento di scioglimento del matrimonio (nel gennaio del 2016), il marito aveva dato conto del- la sussistenza (e della maturata scadenza) del contrat- to di comodato. Ciò, sebbene il proprietario dell’immobile (padre del- lo sposo) avesse sottoscritto, già nell’agosto 2015, un contratto internazionale preliminare di appalto concluso da una società compravendita con sede in Francia ed una società con sede in Italiail quale si era obbligato ad alienare il bene a un terzo. Il Solo nel settembre 2016 il comodante aveva conte- stato all’assegnataria della casa familiare la scadenza del contratto aveva ad oggetto di comodato, chiedendo la fornitura, da parte della società francese, restituzione dell’immobile (per dar seguito alla vendita) e il ver- samento di un impianto industriale corrispettivo di 300 euro mensili per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodottil’occupazione senza titolo dell’abitazione. La società italiana hapretesa era stata poi avanzata giudizialmente e la Corte di appello, pertantoriformando la decisione di primo grado, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italianaaveva accolta. La società francese ha eccepito il difetto Corte aveva in particolare individuato la ragione più liquida a supporto della de- cisione nell’orientamento di giurisdizione legittimità in materia di opponibilità del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante provvedimento di assegnazione del- la presenza di una clausola di scelta casa familiare nei confronti del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali terzo proprietario dell’immobile oggetto di contratto della società francese di comodato (non firmate1), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”.

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Samples: Contratto E Persona

CASO. Il caso trae spunto giudizio di primo grado traeva origine dall’intimazione di sfratto per morosità rivolta dalla locatrice al conduttore, in relazione all’immobile a lui concesso in locazione ad uso commerciale con contratto stipulato in data 31.03.2006, in ragione del mancato pagamento del canone relativo ai mesi da giugno a settembre 2011. L’intimato tuttavia si opponeva assumendo l’esistenza di un maggior credito, sul rilievo che il rapporto giuridico tra le parti traesse origine da altro contratto, stipulato in data 1.02.2000, il quale prevedeva illegittimamente una durata di sei anni senza possibilità di rinnovo ed un canone mensile di € 361,51; detto contratto internazionale doveva pertanto intendersi rinnovato automaticamente sino al mese di appalto concluso febbraio 2012. Inoltre, l’intimato deduceva il fatto che la locatrice avesse preteso fin dall’origine del rapporto la corresponsione di un canone mensile di € 775,00, nonché la stipula di un nuovo contratto il 31.03.2006 che prevedesse tale importo diverso rispetto a quello indicato nel contratto originario, in violazione dell’art. 79 L. n. 392 del 1978, e pertanto affetto da una società nullità in quanto contrario a norme imperative di legge. Instauratasi la fase di cognizione piena, attraverso la trasformazione del rito, il conduttore chiedeva in via riconvenzionale l’accertarsi della vigenza del contratto del 2000 al canone pattuito, con sede in Francia ed una società con sede in Italiaconseguente nullità di ogni diversa determinazione contra legem, nonché la condanna della locatrice alla restituzione delle somme indebitamente pretese e corrisposte. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda principale e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, riteneva il rapporto tra le parti regolato dal contratto di locazione stipulato in data 1.02.2000, rinnovatosi ex lege al canone mensile di € 361,51, con conseguente nullità di ogni diversa pattuizione, per cui condannava la locatrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di maggior canone. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla locatrice, ribaltava la sentenza impugnata dichiarando risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, condannandolo al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e non pagati dal 1.06.2011 al 30.09.211, oltre all’indennità di occupazione. La Corte territoriale aveva ad oggetto infatti ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell’art. 79 della L. n. 392 del 1978, in quanto fin dall’origine del rapporto il canone mensile veniva corrisposto nella somma di € 775,00, la fornituraquale era pertanto stata concretamente pattuita tra le parti. Inoltre, da parte al contratto registrato del 31.03.2016, nel quale le parti avevano indicato espressamente in € 775,00 il canone dovuto, la Corte riconosceva valenza novativa, atteso che con esso venivano regolati, in maniera diversa rispetto al precedente accordo, aspetti non marginali del rapporto, quali la disciplina della società franceserisoluzione di diritto in caso di ritardato pagamento dei canoni e la misura dell’aggiornamento Istat del canone. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il conduttore, in particolare denunciando la violazione o falsa applicazione della legge, nella misura in cui la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto sussistente una novazione tra il primo e il secondo contratto, mentre in realtà, di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con pannaquesta non sussistevano né l’elemento oggettivo, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”né l’elemento soggettivo.

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CASO. Il caso trae spunto da La Corte di appello di Trieste, decidendo una causa relativa alla separazione personale dei coniugi, aveva confermato l’attribuzione in favore della moglie di un contratto internazionale assegno di appalto concluso da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italiamantenimento quantificato nella misura di 1.000 euro. Il contratto marito aveva ad oggetto dedotto nel giudizio la fornitura, da parte circostanza del rifiuto della società francesedonna di accettare alcune occasioni lavorative che lo stesso le aveva procurato. La donna, di 48 anni e in possesso di laurea in farmacia, non aveva accettato alcune proposte lavorative considerate non adeguate al suo profilo individuale, sia per età che per istruzione (badante, barista …). I giudici di Trieste avevano affermato il diritto del coniuge richiedente di rifiutare le proposte non “pertinenti ed adeguate”, ritenendo svilente che una persona laureata, avendo goduto di un impianto industriale certo livello di vita, possa essere in seguito “condannata al banco di mescita o al badantato”. Su questo ed altri punti della sentenza, il marito ricorre in Cassazione eccependo la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c., essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare il divario economico dei redditi delle parti, mentre l’assegno di mantenimento nella separazione sarebbe finalizzato ad assicurare un contributo al coniuge economicamente più debole, sempre che questo si sia attivato per il riempimento la ricerca di bombole metalliche con pannaun lavoro, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi non sia invece rimasto del tutto inattivo, rifiutando le numerose possibilità lavorative proposte dal marito, e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodottiaggravando così ingiustificatamente la sua posizione debitoria. La società italiana haCorte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. La decisione della Corte territoriale, secondo la Cassazione, si pone in contrasto con l’art. 156 c.c. poiché ai fini dell’attribuzione di assegno in favore del coniuge, l’attitudine al lavoro e le potenzialità di guadagno sono elementi indispensabili da valutare. Il giudice di merito deve accertare la capacità lavorativa in concreto e quindi rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute. La sentenza di merito, al contrario, aveva confermato il diritto al mantenimento sulla base di rilievi del tutto astratti, arrivando a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona, ignorando elementi rilevanti, ossia se la donna fosse in grado di procurarsi redditi adeguati. La Corte avrebbe dovuto, pertanto, convenuto compiere una valutazione specifica sulle proposte dei lavori ricercati o reperiti, non limitandosi ad un giudizio generico di inadeguatezza in giudizio la società francese avanti base al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto titolo di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”studio.

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CASO. Il caso La vicenda in esame trae spunto origine da un contratto internazionale di appalto concluso da una società compravendita immobiliare con sede contestuale stipu- lazione, in Francia ed una società con sede in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francesepari data e tra le medesime parti, di una scrittura privata in virtù della quale si conveniva che il trasferimento avesse carattere fiduciario e che la venditrice, permanendo proprietaria dell’immobile in qualità di fiduciante, assumesse, tra gli altri, l’obbligo di pagare tutte le imposte relative all’immobile (e le eventuali sanzioni), manlevando le due coacquirenti (fiduciarie) da ogni eventuale richiesta dell’ammini- strazione tributaria in merito. Nel settembre 2004, l’ente impositivo notificava a una delle due fiduciarie un impianto industriale per il riempimento avviso di bombole metalliche liquidazione dell’im- posta di registro dovuta, nonché ipotecaria e catastale, con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodottil’irrogazione delle relative sanzioni. La società italiana hafiduciaria pagava le somme oggetto di liquidazione solo nel giu- gno 2011 e, pertantoa seguire, convenuto in giudizio la società francese avanti facendo valere innanzi al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata Tribu- nale la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabilemanleva, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating theretoagiva in rivalsa contro la fiduciante per l’importo versato all’ente (1), which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta facendo valere innanzi al Tribunale la clausola di manleva. Il giudice di prime cure respingeva l’eccezione di pre- scrizione del credito oggetto di rivalsa sollevata dalla fiduciante, ritenendo che il termine iniziale decor- resse dalla data del pagamento degli importi versati (giugno 2011), e non già dalla notifica dell’avviso di liquidazione (settembre 2004) ed accoglieva così la domanda attorea condannando la convenuta al paga- mento dell’importo versato dalla fiduciaria. Su appello della nostra sede legale fiduciante, la Corte d’Appello rifor- mava la sentenza del Tribunale e accoglieva la ripro- posta eccezione di prescrizione. La Corte evidenziava che la fiduciaria era il solo ed unico soggetto passivo dell’obbligo impositivo nei con- fronti del fisco, in quanto era divenuta proprietaria dell’immobile per effetto del trasferimento; nei con- fronti del fisco non rilevavano infatti né l’intestazione fiduciaria, né il patto di manleva. Partendo da queste premesse, la Corte non ravvisava nel caso di specie una solidarietà passiva fra fiduciante e fiduciaria e conclu- deva ritenendo che la richiesta di pagamento avanzata dalla fiduciaria non presupponesse il preventivo adem- pimento al creditore, come invece è a dirsi per l’azione di regresso fra coobbligati solidali (vale a dire della società francesecfr. art. 1299 c.c.). Gli accordi sono regolati dal Da tali considerazioni la Corte inferiva che il diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”.all’indennizzo della fiduciaria poteva essere esercita-

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Samples: rivistapactum.it

CASO. Il caso trae spunto da un contratto internazionale Tizia, parte esecutata in un’espropriazione immobi- liare, al fine di appalto concluso da rendersi acquirente dei propri beni venduti all’asta, dà mandato all’avvocato Xxxx di par- tecipare all’asta degli immobili pignorati con l’accor- do di trasferirli una società con sede volta aggiudicati al marito Sem- pronio. A distanza di molti anni, gli eredi del legale Caio con- * Contributo pubblicato all’esito di valutazione. ** Ricercatore in Francia ed una società con sede in ItaliaDiritto privato, Università di Catania, alfiogui- xx.xxxxxx@xxxxx.xx. Il contratto aveva ad oggetto la fornitura, da parte della società francese, di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana ha, pertanto, convenuto vengono in giudizio la società francese avanti coppia di coniugi al Giudice italiano fine di far accertare che gli atti pubblici di compravendita con cui il loro de cuius aveva trasferito gli immobili a Sem- pronio in realtà celassero un negozio nullo perché in frode alla legge: Xxxxxxxxx sarebbe stato acquirente solo formale nella vendita, in quanto reale destina- taria degli effetti del negozio di trasferimento degli immobili sarebbe stata la moglie Xxxxx, in violazione dell’art. 579 c.p.c., che fa divieto al debitore esecutato di rendersi acquirente dei propri beni venduti all’asta sia in modo diretto sia per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana“interposta persona”. La società francese domanda degli eredi, volta a far dichiarare nulli gli atti di compravendita e, per l’effetto, riconoscerli quali unici ed effettivi proprietari degli immobili, non ha eccepito il difetto trovato accoglimento né in primo grado (per man- canza di giurisdizione prova della simulazione) né nel primo giudi- zio di appello, ove veniva contestato agli appellanti di non aver fornito prova per iscritto del Giudice italianonegozio dissi- mulato, oltre all’applicazione della legge francese, stante essendo la presenza vendita (di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contrattoimmobili) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, sottoposta alla forma scritta ad substantiam: a nulla rilevando sul piano probatorio che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”fosse dedotta l’illegittimità dell’operazione.

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Samples: Contratto in Generale

CASO. Il caso trae spunto da Due coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino in conformità ai patti contenuti in una scrittura privata, dagli stessi sottoscritta, e allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. In base agli accordi, la moglie, che aveva ricevuto in donazione una quota di nuda proprietà di alcuni immobili, avrebbe dovuto ritrasferire al marito tali diritti impegnandosi a comparire innanzi a un notaio per la "risoluzione di donazione per mutuo consenso". La moglie non adempiva quanto pattuito in sede di omologa della separazione e il marito otteneva la condanna di trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in suo favore dei diritti immobiliari di nuda proprietà intestati alla moglie, rimedio consentito in ogni fattispecie in cui sorga un obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto. La donna ricorreva in appello deducendo la mancanza di un proprio obbligo a prestare il consenso circa il trasferimento dell'immobile e, comunque, l'invalidità della scrittura di risoluzione della donazione allegata al ricorso congiunto per separazione consensuale, in difetto della forma pubblica. La Corte di merito ribaltava la decisione dei giudici di primo grado ritenendo nullo per difetto della forma dell'atto pubblico, il contratto internazionale di appalto concluso da risoluzione consensuale di una società con sede in Francia ed una società con sede in Italiadonazione, che avrebbe dovuto avere la stessa forma solenne dell'atto donativo su cui andava a incidere. Il marito ricorre in Cassazione. Secondo il ricorrente, l’obbligo di trasferimento assunto in sede di accordi separativi, trovava la sua causa nella funzione solutorio-compensativa rispetto ai rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, secondo lo schema del "contratto aveva ad oggetto della crisi familiare". I giudici di appello avrebbero erroneamente attribuito all’accordo i caratteri della liberalità, e quindi la fornituranecessità del rispetto delle forme solenni previste per la donazione ex art. 782 c.c., da parte della società francesenon applicando, di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con pannain tal modo, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodottii principi giurisprudenziali sui patti collegati alla crisi coniugale. La società italiana haCorte territoriale non avrebbe considerato che la scrittura privata allegata alla domanda di conversione della separazione giudiziale in consensuale, pertantosarebbe confluita nel verbale di udienza del giudizio di separazione, convenuto in giudizio soddisfacendo la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contrattoforma dell'atto pubblico, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile che la legge italianadonazione deve rivestire. La società francese ha eccepito il difetto moglie si difendeva sul punto, sostenendo che l'atto non sarebbe stato sottoscritto davanti al giudice in udienza, ma redatto con separata scrittura privata, allegata all'istanza congiunta di giurisdizione conversione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice franceserito, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento pertanto non avrebbe avuto i requisiti di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”forma richiesti dalla legge.

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CASO. Il La sentenza in commento riguarda il caso trae spunto in cui i rapporti tra proprietà confinanti siano insidiati dalla preesistenza, in favore di uno dei due vicini, di un diritto di superficie. La vicenda è la seguente: gli attori, proprietari di un immobile con cortile situato al piano terreno, contestavano ai proprietari dell’appartamento posto al piano superiore che la copertura dello spazio sovrastante il cortile determinava, a loro danno, la riduzione di luce, di aria e la caduta di frammenti di materiale e di ruggine; situazione complicata dal fatto che il precedente proprietario aveva iniziato a coprire lo spazio sovrastante il cortile mediante travi in ferro e lamiere e che successivamente, costituito da costui un contratto internazionale diritto di appalto concluso superficie in favore degli attuali proprietari (e convenuti), tali strutture erano state sostituite da una società grate metalliche tipo orsogril. Su tali presupposti gli attori adivano il Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere il piano di calpestio sovrastante il cortile (con sede conseguente rimozione della copertura e risarcimento del danno), rappresentando altresì che un eventuale diritto di superficie si sarebbe comunque estinto per prescrizione, in Francia ragione del non uso ultraventennale (inteso come mancato esercizio del diritto di sopraelevazione). Si costituivano i proprietari convenuti contestando la domanda avversaria ed una società con sede eccependo la conformità della copertura realizzata ad un accordo transattivo, siglato anni prima tra i danti causa delle odierne parti, in Italia. Il cui si dava atto della costituzione di un diritto di superficie in favore altrui; detto contratto aveva ad oggetto la forniturarealizzazione – tra le altre opere – di una soletta (in cemento) estesa sino a copertura totale del cortile. Il Tribunale rigettava la domanda dando atto che il contratto di transazione (che aveva costituito il diritto di superficie) era noto agli attori, in quanto versato anche nell’atto di compravendita stipulato dai medesimi con il precedente proprietario. Né in primo grado assumeva rilievo il fatto che il materiale utilizzato dai convenuti per la copertura fosse una semplice struttura metallica anziché una soletta cementizia, non incidendo sulla funzione di piano di calpestio. Veniva quindi interposto appello da parte degli attori soccombenti, a cui resistevano i convenuti appellati; la Corte d’Appello, riformando la sentenza impugnata, dichiarava prescritto il diritto di superficie di questi ultimi, con condanna alla rimozione della società francesecopertura del cortile degli appellanti: veniva infatti accertata in tale sede la violazione degli articoli 952, comma 1, x.x. x 000, xxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxx che per oltre vent’anni non era stata realizzata sulla superficie concessa in godimento alcuna costruzione, non potendosi ritenere tali delle travi di ferro, sostituite in un secondo momento da una struttura metallica tipo orsogril. I proprietari superficiari, soccombenti in appello, ricorrevano dunque in Cassazione sulla scorta di un impianto industriale per il riempimento unico motivo (violazione e falsa applicazione di bombole metalliche con pannanorme di diritto in relazione all’art. 952, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italianacomma 1, c.c. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodottiall’art. La società italiana ha954, pertantocomma 4, convenuto c.c.): in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contrattosintesi, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti veniva prospettato che il contratto e il contrattodi transazione non poneva vincoli o limitazioni circa le modalità di costruzione o i materiali da utilizzare, sicché la copertura realizzata – non già “opera intermedia ma struttura finita” – costituiva legittimo esercizio dello ius aedificandi. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate)Resistevano con controricorso i proprietari confinanti, intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales vittoriosi in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”appello.

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CASO. Il caso trae spunto da Un professionista concludeva con un Comune un contratto internazionale d’opera intellettuale, eseguito il quale, domandava al giudice la condanna di appalto concluso da una società controparte al pagamento del corrispettivo pattuito. A fronte dell’eccezione di nullità del contratto, che il convenuto sollevava in ragione della nullità delle deliberazioni di affidamento dell’incarico, l’attore, con sede memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., svolgeva, in Francia ed una società con sede in Italiavia subordinata, domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo, per arricchimento senza causa. Nel giudizio di appello, promosso dal Comune contro la sentenza di accoglimento della domanda principale dell’attore, quest’ultimo riproponeva ex art. 346 c.p.c. quella rimasta assorbita, di arricchimento senza causa. Il giudice di seconde cure, accoglieva il gravame, ritenendo nullo il contratto aveva ad oggetto ma escludeva di poter decidere nel merito la fornituradomanda ex art. 2041 c.c. riproposta dall’appellato: essa veniva giudicata inammissibile, da parte della società francesein quanto domanda nuova, essendo stata proposta con memoria proposta ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, perciò, tardivamente. Nel ricorrere in Cassazione l’appellato soccombente prospettava, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2041 c.c., contestando che la domanda di indebito arricchimento dovesse considerarsi “nuova” e dovesse perciò introdursi, in via subordinata alla domanda di adempimento contrattuale, già con atto di citazione. Dando atto di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con pannapotenziale contrasto giurisprudenziale, destinato allo stabilimento di Marcianise la seconda sezione della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società italiana haCassazione, pertantoinvestita dell’impugnazione, convenuto in rimetteva gli atti al Primo Presidente, prospettando la seguente questione “se nel giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza promosso nei confronti di una clausola Pubblica Amministrazione per l’adempimento di scelta del Giudice franceseun’obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, e della legge francesecomma 6, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autenticon.1 c.p.c.”.

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CASO. Il caso trae spunto da un contratto internazionale di appalto concluso da una società con sede La sentenza in Francia ed una società con sede commento affronta alcuni aspetti amministrativi in Italia. Il contratto aveva ad oggetto la fornituramerito all’installazione, da parte della società francese, di un impianto industriale privato proprietario, della canna fumaria in un edificio sito in centro storico[1]. La vicenda è la seguente: il proprietario di un immobile situato al piano terra e destinato ad esercizio commerciale di ristorazione (precisamente a pizzeria) – controinteressato nel giudizio dinanzi al Giudice amministrativo – installava una canna fumaria in rame lungo la facciata interna dell’edificio, sino al tetto. Il ricorrente, proprietario di un appartamento ubicato al piano superiore del medesimo edificio, veniva a sapere – mediante un accesso agli atti – che l’installazione della canna fumaria era avvenuta in forza di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal dirigente del Comune territorialmente competente, area governo e sviluppo del territorio. Per il vero, detta autorizzazione era stata anticipata a) dal parere favorevole all’intervento della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il riempimento paesaggio, la quale aveva istruito la pratica secondo la procedura semplificata di bombole metalliche cui al D.P.R. n. 31/2017 e b) dalla successiva trasmissione alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della regione Umbria, al fine del rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 146, co. 5, D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)[2]. Occorre rilevare che, in prima battuta, la Soprintendenza aveva emesso preavviso di parere sfavorevole all’intervento ai sensi della procedura semplificata, sul presupposto della non riconducibilità del medesimo all’ipotesi di cui al punto 4 dell’allegato B del D.P.R. n. 31/2017, in quanto riferibile, quest’ultimo, ai soli interventi sulle coperture; il preavviso di parere si concludeva quindi con panna, destinato allo stabilimento l’invito ad adottare sistemi di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti aspirazione interni “tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione “evitare la collocazione di condotte in corrispondenza dei prospetti di fabbricati ricadenti all’interno del centro storico”, anche a tutela “dell’impatto negativo che l’installazione avrebbe determinato sul prospetto interessato …”[3] Tuttavia, il titolare del locale produceva, a propria difesa, le osservazioni avverso il preavviso di parere sfavorevole, sulle quali – vertendosi in ambito di procedura semplificata – si formava il silenzio-assenso ai sensi degli articoli 11, comma 9, D.P.R. n. 31/2017 e perdita di prodotti. La società italiana ha17-bis Legge n. 241/1990; sicché il Comune, pertantocondividendo a sua volta le ragioni del proprietario, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel meritorilasciava l’autorizzazione paesaggistica[4]. Il contrattoproprietario dell’appartamento sito al piano superiore adiva quindi il T.A.R. umbro e impugnava l’autorizzazione paesaggistica, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto parere favorevole della Commissione e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali preavviso di contratto parere negativo della società francese (non firmate)Soprintendenza, intitolato “General terms and conditions of sale”facendo proprie le obiezioni già prospettate dalla Soprintendenza, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire la circostanza che l’intervento in questione non rientrasse tra quelli per i quali è prevista la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica, oltre al rilievo dell’impatto negativo della società francese)canna fumaria sulla facciata e al difetto di istruttoria. Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita Resistevano in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”giudizio il Comune – che, peraltro, produceva il parere (positivo) postumo della Soprintendenza – e il proprietario controinteressato; avverso quest’ultimo atto, il ricorrente proponeva impugnazione con motivi aggiunti.

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CASO. Il caso trae spunto I cinque attori, in qualità di eredi, convengono il Comune per sentir pronunciare la risoluzione della donazione con cui il de cuius aveva a suo tempo beneficiato l’Amministrazione di un’area edificabile, con previsione dell’onere di trasferire altrettanto gratuitamente il terreno all’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per la realizzazione di una costruzione da destinare agli scopi istitutivi dell’ente: il Comune, secondo la prospettazione attorea, aveva infatti effettivamente donato l’area, ma, subentrato all’Opera (soppressa nel 1975) prima di una formale accettazione della donazione, aveva poi concesso a terzi il diritto di superficie per la realizzazione di un contratto internazionale di appalto concluso da una società con sede in Francia ed una società con sede in Italiaparcheggio. Il contratto aveva ad oggetto Tribunale nel 2007 accoglie la fornituradomanda con una “prima” sentenza: decisione che, anche nel prosieguo dello scritto, così chiameremo (e non chiameremo dunque “sentenza non definitiva”) per rendere al lettore più immediata la comprensione della portata innovativa della decisione della Cassazione in commento. Con la prima sentenza, dunque, il giudice dichiara risolta la donazione e condanna il Comune al rilascio del bene donato nonché al rimborso delle spese di lite; e avverso tale sentenza è formulata, da parte della società francesedel convenuto, riserva di impugnazione. Con separata ordinanza lo stesso giudice dispone la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno; giudizio che si conclude, tre anni più tardi, con la condanna del convenuto al risarcimento del pregiudizio economico causato dall’illegittima occupazione del bene e al pagamento delle spese processuali per l’attività successiva alla prima decisione. Il Comune appella con unico atto entrambe le sentenze, vedendosi però dichiarare inammissibile l’impugnazione avverso la prima sentenza in quanto tardiva (e, per quanto qui rileva, vedendosi rigettato l’appello principale avverso la seconda, con incremento anzi del quantum risarcitorio a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale formulato dagli eredi appellati). In motivazione, la Corte d’appello osserva che non tutte le sentenze emesse nel corso di un impianto industriale giudizio possono dirsi per ciò solo “non definitive”, ai fini dell’applicazione dell’istituto della riserva e dunque della possibilità o meno di posticipare l’impugnazione all’esito della decisione che conclude il riempimento giudizio; in particolare, la distinzione transita da un criterio formale per cui in caso di bombole metalliche con pannacumulo di domande tra le stesse parti, destinato allo stabilimento ove siano state decise solo alcune di Marcianise della società italianaesse, deve considerarsi non definitiva solo la sentenza che non abbia adottato un formale provvedimento di separazione ovvero non abbia liquidato le spese di lite in ordine alla domanda o alle domande decise. L’impianto La prima sentenza aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi liquidato le spese di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici lite, tanto è vero che la seconda aveva provveduto soltanto per le attività successive: ciò equivaleva ad un provvedimento di separazione, con conseguente interruzione natura definitiva già in capo alla prima decisione e, dunque, passaggio in giudicato della produzione e perdita di prodottistessa a seguito dell’omessa impugnazione (sulla base dell’irrilevante riserva formulata dal Comune) nei termini ordinari. La società italiana hasentenza è oggetto di ricorso per cassazione, pertanto, convenuto in giudizio la società francese avanti al Giudice italiano per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione assegnato alle Sezioni Unite sulla base della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e particolare importanza della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”questione dedotta.

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CASO. Il caso trae spunto da G.A. vendeva un contratto internazionale immobile ad una società, che tuttavia, poco dopo, citava in giudizio per sentire dichiarare la nullità della compravendita per violazione del divieto di appalto concluso da una patto commissorio. In via subordinata, l’attore G.A. proponeva domanda per avere il corrispettivo della vendita, che assumeva non essere stato pagato dalla società con sede in Francia ed una società con sede in Italiaacquirente. La domanda di nullità dei contratti di compravendita era tempestivamente trascritta il 17 maggio 1997. Il contratto aveva ad Tribunale adito rigettava la domanda di nullità, ma accoglieva la subordinata e ordinava alla convenuta il pagamento di € 62.415,00. Sulla base di tale sentenza X.X. xxxxxxx l’esecuzione forzata, pignorando l’immobile trasferito con i contratti oggetto la fornitura, da parte della società francese, domanda di un impianto industriale per il riempimento di bombole metalliche con panna, destinato allo stabilimento di Marcianise della società italiana. L’impianto aveva manifestato sin dall’installazione e nelle prime fasi di utilizzo vizi e malfunzionamenti tali da rendere necessari numerosi interventi tecnici con conseguente interruzione della produzione e perdita di prodottinullità. La trascrizione del pignoramento contro la venditrice inadempiente era, naturalmente, successiva alla trascrizione della domanda di nullità della vendita. Nel 2008 si concludeva l’esecuzione ed il bene era aggiudicato in favore di M.A.G. e F.G. (lotto 1) e di una azienda agricola (lotto 2). Nel frattempo, si era svolto il giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda principale di nullità della vendita, sentenza che era stata impugnata sia da G.A. sia dalla società italiana haacquirente. Con sentenza del 20 giugno 2007, pertantol’appello del G.A. era accolto e la Corte d’Appello di Venezia dichiarava la nullità della vendita, convenuto condannando la società acquirente al rilascio del bene immobile a suo tempo acquistato con i contratti dichiarati nulli. La sentenza diveniva definitiva solo il 4 novembre 2014 in seguito al giudizio per cassazione. Sulla base della sentenza d’appello, G.A. chiamava in giudizio gli aggiudicatari del bene, ai quali chiedeva la società francese avanti al Giudice italiano restituzione dell’immobile, sostenendo che la trascrizione della domanda di nullità della vendita, accolta in secondo grado, era precedente alla trascrizione del pignoramento. Il Tribunale adito accoglieva la domanda. Seguiva l’appello della azienda agricola dinnanzi alla Corte di merito, la quale sospendeva il giudizio in attesa della formazione del giudicato sulla decisione che aveva dichiarato la nullità dei contratti. Si evidenzia che la richiesta di sospensione per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contrattopregiudizialità era stata avanzata dagli aggiudicatari già in primo grado, quantificati in lire 580.000.000. Ha, inoltre, ritenuto applicabile la legge italiana. La società francese ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza di una clausola di scelta del Giudice francese, e della legge francese, contenuta nelle Condizioni generali allegate al contratto. Ha, poi, contestato ma la domanda anche nel merito. Il contratto, firmato dalle parti, era costituito da un unico documento di 41 pagine contenente una intestazione, un indice analitico (intitolato “Summary” e collocato all’inizio del contratto) contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto e il contratto. Uno dei capitoli era rappresentato dalle condizioni generali di contratto della società francese (non firmate), intitolato “General terms and conditions of sale”, ed era riportato, dopo la firma delle parti, all’ultimo capitolo. Nell’ultima pagina di tale ultimo capitolo era riportata la clausola di scelta del foro competente e della legge applicabile, che così recitava: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office. The agreements are governed by the law of France. The general terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text”, ossia “Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale (vale a dire della società francese). Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”stata rigettata.

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