CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Clausole campione

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. 1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l'Amministrazione procederà a richiedere al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano già compresi fra i concorrenti sorteggiati in sede di gara, di comprovare entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà trasmessa via fax al recapito indicato in sede di offerta, i seguenti documenti: • certificato, in originale o in copia conforme e di data non anteriore a sei mesi, di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., o equipollente in caso di Ditta straniera, dal quale risultino i dati essenziali della Ditta. Detto certificato dovrà essere completo di dicitura “fallimentare” e, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i., di nulla osta antimafia; • documentazione probatoria attestante il possesso del fatturato globale richiesto per la partecipazione alla gara mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi esercizi finanziari 2009-2010-2011, redatti ai sensi dell’art. 2423 e segg. del codice civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota che ne attesti l’avvenuto deposito; ovvero: • per gli operatori economici non tenuti all’obbligo di presentazione del bilancio (società di persone e imprese individuali), copia delle dichiarazioni annuali IVA e del Modello Unico relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, corredati della relativa ricevuta di presentazione; • copia conforme della documentazione probatoria richiesta dall’art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006; in particolare, in caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o di enti pubblici, la prova è costituita da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti pubblici medesimi in caso di servizi resi a favore di tali soggetti, o se trattasi di servizi prestati a favore di soggetti privati l’esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. La documentazione, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa alla sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx. La busta oltre all’indicazione del nome e dell’indirizzo del mitten...
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alla procedura, come autocertificati dagli operatori economici aggiudicatari in sede di presentazione delle offerte, si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. ART. 13 –
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 05/2007, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede, anche a mezzo fax, all’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti economico finanziari, tecnico e generali dichiarati in sede di gara. I concorrenti suddetti pertanto dovranno far pervenire i seguenti documenti: Documentazione probatoria circa le capacità tecniche dichiarate mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici; se trattasi di servizi resi a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente. Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all’esclusione della concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, e procede a nuova aggiudicazione previa ridefinizione della soglia di anomalia, qualora prevista. L’impresa è vincolata già al momento in cui è a conoscenza della aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore. Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Ai sensi dell’Art. 48, comma 1 del D.lgs 163/06 la commissione di gara, prima dell’apertura delle buste chiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa mediante la documentazione indicata nel presente bando. Qualora tale prova non sia fornita nei termini o non confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, all’esclusione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Ai sensi del comma 2 del D.lgs sopra citato, la richiesta della documentazione relativa ai requisiti suddetti è inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati e, nel caso in cui non forniscano la prova, si applicano le sanzioni di cui al comma 1 sopra descritte.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Dopo la conclusione delle operazioni di gara per giungere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto la Stazione appaltante provvede d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati.