Common use of Cause di risoluzione del contratto Clause in Contracts

Cause di risoluzione del contratto. E’ in facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto il contratto di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.

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Cause di risoluzione del contratto. E’ in facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto Oltre alle cause già indicate nel presente capitolato tecnico, l’AOU risolverà il contratto di appalto principalediritto, ai sensi delle norme vigenti è dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione: • Xxx sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara; l’impresa subappaltatrice si rifiuti • Xxx sia accertata la non veridicità della documentazione presentata ai fini della gara o successivamente; • Ove sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione agli appalti pubblici; • Ove sia dichiarato il fallimento dell’affidataria o sia attivata una diversa procedura concorsuale che determini l’impedimento ad assumere le obbligazioni di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattualecontratto; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori • In ogni altro caso in cui la decadenza sia disposta dal presente CSA o mancanze di lavorazione o in dalle norme. -nel caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed reiterata inadempienza alle clausole e alle condizioni stipulatedel contratto, ai sensi del vigente Codice Civile e in ogni caso quando le inadempienze comportino l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto; -nel caso in cui il programma dei lavori responsabile dell’affidataria sia condannato per reati correlati all'esercizio della specifica attività; -nel caso in cui il responsabile dell'affidataria o la stessa sia condannata in sede civile per avere recato, con dolo o colpa, danni ai privati o all’Azienda nell’esercizio dell’appalto ovvero per l’omissione dolosa o colpevole di misure a tutela della sicurezza; -negli altri casi previsti dalle norme vigenti. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto unilateralmente decorsi 15 giorni dalla contestazione per iscritto della violazione. La contestazione è inviata all’appaltatore mediante racc. a/r presso la sede legale dell’affidataria. L’affidataria potrà produrre giustificazioni scritte nei 10 gg. dal ricevimento della contestazione e, se ritenute congrue, l’Azienda potrà disporre di non procedere alla risoluzione salvo che non sia tale da assicurare dovuta espressamente secondo norme di legge. L’Azienda può altresì risolvere il compimento nel termine prefissocontratto, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.con gli effetti prima stabiliti qualora:

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Cause di risoluzione del contratto. E’ in Il concedente si riserva la facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto avvalersi nei seguenti casiconfronti del concessionario della clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, anche per una sola delle cause evidenziate nel corrente articolo, senza che ciò costituisca pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere allo stesso concedente pure a titolo di risarcimento dei danni. Sono cause di risoluzione: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto il contratto di appalto principalefallimento del concessionario; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, durante i controlli, comportamenti violazione del concessionario delle norme poste a tutela della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito sicurezza degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi operatori e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessaterzi che, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltantegiusto titolo, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolaritàsi trovino all’interno dell’impianto fotovoltaico; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatriceviolazione da parte del concessionario delle disposizioni contrattuali riguardanti le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative fornite. All’atto Il verificarsi della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto, per qualsiasi ragione essa avvenga, comporterà la facoltà per il concedente di acquisire l’impianto fotovoltaico realizzato. Il concessionario, in assoluto ed a qualsiasi titolo, non potrà cedere a terzi il presente contratto, né potrà sublocare o dare in comodato la porzione immobiliare, o parte di essa, interessata dalla concessione di diritto di superficie. Nel caso in cui venisse violato il patto di cui al comma precedente, il contratto nei seguenti casi: de quo si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. per fatto e colpa del concessionario. Le parti, infine, sono d'accordo che il mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione da parte del cantiere per un tempo superiore a 30 concessionario, anche di una sola rata annuale o parte di essa, riscontrato oltre i 15 (quindici) giorni dalla data di consegna scadenza, costituirà causa di escussione ed incasso della relativa fideiussione d cui all’allegato n. 4, con facoltà del concedente di ritenere risolto contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c. Il concessionario non può, senza essere autorizzato dal concedente e dalle istituzioni pubbliche competenti, modificare la tipologia dell’impianto fotovoltaico descritto nelle premesse, avendo la consapevolezza che, se lo facesse anche parzialmente, causerebbe ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. la risoluzione di diritto del presente contratto, con possibile richiesta da parte del concedente del risarcimento dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuatedanni.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Diritto Di Superficie Su Porzione d'Immobile Per La Realizzazione Di Un Impianto Fotovoltaico

Cause di risoluzione del contratto. E’ in La stazione appaltante si riserva la facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappaltocasi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. è stato risolto il contratto di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati135, durante i controlli136 e 137 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, comportamenti della Subappaltatricesu proposta del responsabile del procedimento, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la procederà alla risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario; - a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili; - nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione; - qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un quarto provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia; - ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del corrispettivo spettantecontratto; sospensione - per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio; - ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei lavori requisiti per causa l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003. A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto alla corresponsione soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del compenso proporzionato al quantum contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle opere eseguite aree di esecuzione della prestazione contrattuale e delle forniture regolarmente effettuaterelative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e spese. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

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Samples: www.unifi.it

Cause di risoluzione del contratto. E’ In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione Comunale, fatta salva l’applicazione delle penali previste, dopo aver invitato l’Appaltatore a conformarsi entro un congruo termine, potrà addivenire alla risoluzione del contratto se la stessa non abbia adottato le opportune misure o comunque non ritenga le giustificazioni addotte convincenti ed adeguate. Oltre a quanto previsto in facoltà dell’impresa subappaltante generale dall’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’Appaltatore nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto il contratto • verificarsi (da parte dell'Appaltatore) in un trimestre di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori 10 gravi inadempienze o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice , o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto inadempienze normative, retributive, assicurative verso il pagamento personale dipendente; • grave inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione dei lavori regolarmente eseguitiCentri di Produzione Pasti; • intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell’Appaltatore; • sospensione o interruzione ingiustificata del servizio; • situazioni di fallimento, salvo il risarcimento di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; • subappalto totale o parziale del servizio, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; • destinazione dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del locali affidati ad uso diverso da quello stabilito dal presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettantecontratto; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate• frode accertata dell’Appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Refezione Scolastica Per Le Scuole D’infanzia, Le Scuole Primarie E Le Scuole Secondarie Di Primo Grado Per La Durata Di 5 Anni Scolastici

Cause di risoluzione del contratto. E’ Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: • In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o qualora l’aggiudicatario prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; • Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; • Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; • Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; • Il fornitore ceda il contratto; • Il fornitore subappalti anche una parte della fornitura; L’Azienda ha altresì la facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casiai sensi dell’art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto il • Il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’AOB di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto principalenei termini prescritti; l’impresa subappaltatrice • Il fornitore si rifiuti renda colpevole di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori frode e/o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito e per mancato rispetto degli obblighi contrattualie delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione ripetuta delle penalità; • Il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi ingiustificabili e imputabili al fornitore medesimo. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel In caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguitidel contratto per una delle su indicate cause l’AOB si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire del maggior danno, per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione l’affidamento a terzi del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuateservizio.

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Samples: www.aobrotzu.it

Cause di risoluzione del contratto. E’ in facoltà dell’impresa subappaltante In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario ed escutere la cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: • Inadempienze normative, retributive, assicurative verso il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto il contratto personale dipendente; • Applicazione di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o n. 3 penalità in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali; • Grave danno causato all'immagine dell’Amministrazione Comunale; • Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale; • Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario; • il contratto è risolto, ai sensi dell’art. quando 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. • per negligenza dell’impresa subappaltatrice o il mancato adeguamento alle prescrizioni Soprintendenza Archivistica di cui all'art. B.5 del contratto riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell’aggiudicatario e i requisiti ambientali e di sicurezza per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulateil trattamento e la conservazione, protratti oltre il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti secondo mese dalla contrattazione collettiva, degli importi consegna del servizio e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, verificata l'inidoneità a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltantesopralluogo congiunto da parte dell'Amministrazione comunale con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica. • per la mancata dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e secondo quanto disciplinato all’Art. B.10 lett D della parte B del contratto), non provveda entro protratta per oltre 30 giorni successivi alla comunicazione via PEC della richiesta di provvedere a tale adempimento, previa verifica della persistente mancanza di questa dichiarazione, l’Amministrazione risolverà il termine improrogabile prefissatolecontratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a sanare tali irregolarità; Nel caso titolo di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguitipenale, salvo il sarà tenuto al rigoroso risarcimento dei danni di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuaterimanente periodo contrattuale.

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Cause di risoluzione del contratto. E’ in facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto Oltre alle cause già indicate nel presente capitolato tecnico, l’AOU risolverà il contratto di appalto principalediritto, ai sensi delle norme vigenti è dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione: • Xxx sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara; l’impresa subappaltatrice si rifiuti • Xxx sia accertata la non veridicità della documentazione presentata ai fini della gara o successivamente; • Ove sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione agli appalti pubblici; • Ove sia dichiarato il fallimento dell’affidataria o sia attivata una diversa procedura concorsuale che determini l’impedimento ad assumere le obbligazioni di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattualecontratto; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori • In ogni altro caso in cui la decadenza sia disposta dal presente CSA o mancanze di lavorazione o in dalle norme. E’ invece risolto il contratto: -nel caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed reiterata inadempienza alle clausole e alle condizioni stipulatedel contratto, ai sensi del vigente Codice Civile e in ogni caso quando le inadempienze comportino l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto; -nel caso in cui il programma dei lavori responsabile dell’affidataria sia condannato per reati correlati all'esercizio della specifica attività; -nel caso in cui il responsabile dell'affidataria o la stessa sia condannata in sede civile per avere recato, con dolo o colpa, danni ai privati o all’Azienda nell’esercizio dell’appalto ovvero per l’omissione dolosa o colpevole di misure a tutela della sicurezza; -negli altri casi previsti dalle norme vigenti. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto unilateralmente decorsi 15 giorni dalla contestazione per iscritto della violazione. La contestazione è inviata all’appaltatore mediante racc. a/r presso la sede legale dell’affidataria. L’affidataria potrà produrre giustificazioni scritte nei 10 gg. dal ricevimento della contestazione e, se ritenute congrue, l’Azienda potrà disporre di non procedere alla risoluzione salvo che non sia tale da assicurare dovuta espressamente secondo norme di legge. L’Azienda può altresì risolvere il compimento nel termine prefissocontratto, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.con gli effetti prima stabiliti qualora:

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Cause di risoluzione del contratto. E’ Zètema, inoltre, fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, si riserva la facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere di diritto il contratto contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto• a seguito dell’applicazione di dieci penali; • perdita di taluno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. è stato risolto il contratto 38 del D. Lgs. n. 163/06 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di appalto principalecontroversie con la Società appaltante; l’impresa subappaltatrice si rifiuti • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattualecategoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; siano accertati• mancato rispetto, durante i controllida parte dell’Aggiudicatario, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o tutte le disposizioni normative vigenti in caso una recidiva materia di sicurezza e salute dei lavoratori; • accertato grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito inadempimento degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli e degli oneri assunti con il presente Capitolato ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed alle condizioni stipulateoneri; • accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il programma quale entri in possesso dei lavori beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, comporti danno alcuno a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel Zètema. In caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il o di recesso per giusta causa di Zètema, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento dei lavori regolarmente eseguitiprevisti nel Capitolato e nel Contratto, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire rinunciando espressamente, ora per il completamento dei lavoriallora, nonché per a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligataulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato anche in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuatecodice civile.

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Cause di risoluzione del contratto. E’ in La stazione appaltante si riserva la facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappaltocasi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. è stato risolto il contratto di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati135, durante i controlli136 e 137 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, comportamenti della Subappaltatricesu proposta del responsabile del procedimento, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la procederà alla risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario; - a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili; - nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal Direttore dell’esecuzione; - qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un quarto provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia; - ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto; - per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera; - ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003; - in caso di mancato adeguamento del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012. A seguito della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e spese. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare la fornitura e posa in opera all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e x.x.xx contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla corresponsione stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuateGoverno della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Cause di risoluzione del contratto. E’ in facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Università può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto-reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di tre volte e siano preceduti da comunicazione scritta, ad esclusione delle inadempienze di cui all’art. è stato risolto il contratto 16 del presente capitolato, per le quali operano le disposizioni di appalto principalecui allo stesso articolo; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati-inosservanza, durante i controllida parte dell’appaltatore, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatricedipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del successivo comma). All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche: - il subappalto; - nel caso in cui l’importo delle penali raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale netto e l’Università intenda procedere alla risoluzione del contratto secondo le facoltà di cui all’art. 15, del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento capitolato d’oneri. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell’Amministrazione sull’impatto del disservizio sull’utenza e sull’organizzazione complessiva): - la sospensione, l’abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso; - l’impiego di un quarto personale con qualifiche e professionalità inferiori a quelle stabilite; - la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell’Amministrazione; - ritardo nella presentazione della documentazione oltre i termini prescritti dal presente capitolato. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere. In caso di inadempienza grave o nel perdurare della stessa, sarà facoltà dell’Amministrazione di recedere dagli impegni presi, in tal caso saranno corrisposti esclusivamente gli onorari percentualmente dovuti per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla le elaborazioni predisposte sino alla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione comunicazione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite recesso. Sono cause di risoluzione tutti i casi previsti e delle forniture regolarmente effettuatedisciplinati dall’art. 108 d.lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto è comunicata dall’Amministrazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.

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