Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredataI partecipanti alla gara dovranno costituire, pena l’esclusione dalla garal’esclusione, da cauzione la garanzia provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertadella quale si è detto in precedenza. La fidejussione Ditta aggiudicataria dovrà prevedere espressamente costituire, poi, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale cauzione definitiva di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 103 del D.Lgs. n.163/06n. 50/2016 nonché le restanti forme di garanzie previste nel capitolato descrittivo e prestazionale dell’accordo quadro. L’aggiudicatario dovrà prestare, Le prestazioni appaltate a seguito dell’accordo quadro saranno retribuite nei modi previsti dagli appositi articoli del Capitolato descrittivo e prestazionale. Sono ammesse a partecipare alla gara oltre alle imprese individuali anche le associazioni temporanee di impresa o i Consorzi di impresa ai sensi dell’art.113 D.Lgsdegli artt. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 48 e seguenti del D.Lgs. 163/06n. 50/2016, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nonché le reti di cui all’art.107 impresa. In caso di associazioni temporanee di impresa, oltre a quanto previsto in precedenza:
1. Le imprese riunite devono presentare copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento o l’atto di impegno ex art. 48, c. 12 e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno n. 50/2016 da cui risulti che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione aggiudicazione della Convenzione gara, le stesse imprese conferiscano mandato collettivo speciale con la rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova conto proprio e delle mandanti.
2. Ciascuna impresa partecipante alla riunione temporanea deve presentare tutti i documenti previsti dal presente bando, con esclusione della garanzia provvisoria e del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivapagamento del contributo all’ANAC.
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Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredataCAUZIONE PROVVISORIA:
1. Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163/2006, pena l’esclusione dalla garache qui si intende richiamato, l’offerta è corredata da cauzione provvisoria una garanzia di € 6.283,00 pari al 23% (due percentotre per cento) dell’importo presuntodel corrispettivo stimato per l’appalto indicato nell’avviso di selezione, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)sotto forma di cauzione o di fideiussione, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertanei modi e forme previsti dall’art. 113 del D.lgs 163/2006.
2. La fidejussione dovrà garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civileprincipale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Si precisa che La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Essa copre la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura mancata sottoscrizione del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del D.Lgscontratto medesimo.
4. n.163/06L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.LgsCAUZIONE DEFINITIVA:
1. n.163/06, L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzioneaggiudicazione del servizio.
2. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni garanzia fideiussoria di cui all’art. al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 3, del D.Lgs. 163/06D.lgs 163/2006, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.107 all’articolo 1957 comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993codice civile, n.385nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione definitiva è posta a mancata costituzione della garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolatocui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
5. La cauzione provvisoria copre restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta della ditta aggiudicataria, al termine del contratto e verrà escussa: ⮚ in caso solo quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l’impossibilità di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova procedere alla stipula del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivacontratto.
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Samples: Service Agreement
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione L’aggiudicatario deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)base d’asta, costituita da fidejussione bancaria cauzione o polizza assicurativafideiussione, avente con validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertadella gara, in una delle forme previste Riferimenti: ALLEGATO IIB, CATEGORIA 25 - CPC 93 – CPV: 85312300 - 2 - CIG: 0745837C26 - CUP: D49E10004270002 12 Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. n. 114 del 31.12.2010 dall’art. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 75 del D.Lgs. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale in caso di cui all’art.107 aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, costituita negli importi, nei modi e nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385163/06 e s.m.i. La cauzione garanzia fideiussoria definitiva è posta a garanzia prestata per l’intero periodo contrattuale e sarà svincolata, in assenza di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché inadempienze, comminatorie di penalità o altre cause di impedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento delle penali previste dal presente capitolatocontratto. La garanzia provvisoria e la cauzione provvisoria copre potranno essere costituite mediante polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, o con altro mezzo previsto dalla vigente legislazione in materia e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova dovrà contenere tutto quanto previsto negli artt. 75 e 113 del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria D.Lvo n. 163/2006 e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivas.m.i.
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Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 3.400,00 (duemiladuecentoquaranta/00tremilaquattrocento/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla Ai fini della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare una garanzia fideiussoria corrispondente al 2 per cento del prezzo posto a base di gara, da cauzione provvisoria pari ad euro 2.800,00 (euro duemilaottocento/00) in c.t., a titolo di garanzia provvisoria.
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al 2% (due percentosolo consorzio;
3) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018;
4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà ;
5) prevedere espressamente espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civilecodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile e l’impegno del Garante civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Si precisa che Ove non sia rilasciato dal medesimo garante, l’impegno a rilasciare la cauzione provvisoria deve garanzia definitiva dovrà essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestareprodotto presentando apposito documento, ai sensi dell’art.113 D.Lgse per gli effetti di quanto disposto La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: – in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. n.163/0600 xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, una cauzione definitiva pari al 10% x. 000; – con documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; – in copia informatica di documento analogico (dieci per centoscansione di documento cartaceo) dell’importo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di aggiudicazionefirma digitale (art. 22, avente validità per l’intera durata della convenzionecomma 1, del d.lgs. La S.A. si riserva 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di proroga richiesta di estensione della Convenzionedurata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. In espressa deroga alle previsioni caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 7545, comma 3 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 163/06Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993consorzio ordinario o GEIE, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno o tutte le imprese retiste che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso garanzia provvisoria da parte di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora un soggetto non venga fornita legittimato a rilasciare la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivagaranzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Per Iniziative Editoriali Ed Informative
Cauzioni. L’offerta dovrà 9.1. l’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. 163/2006, deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, corredata da una cauzione provvisoria dell’importo di € 798,00, pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), base d’asta. La sopraindicata cauzione deve essere costituita da fidejussione secondo una delle seguenti modalità:
a. assegno circolare non trasferibile intestato Comune di Afragola;
b. fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’ 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere dell’offerta e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all’ 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno C.C..
9.2. All’atto del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione provvisoria deve essere prestata definitiva nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni e nei modi di cui all’art. 75, comma 3 113 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 163/2006; I contratti fidejussori e assicurativi dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui all’art.107 al D.M. 123 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva12.03.2004.
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Samples: Service Agreement
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da dei concorrenti dev’essere corredata ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.vo 163/2006:
a) Da una cauzione provvisoria pari almeno al 2% (due percentoper cento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)dei lavori e fornitura, costituita da fidejussione fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a fine lavori lavori;
c) da ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell’autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi della Deliberazione 26 gennaio 2006 modificata per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs.vo 163/2006, come da pubblicazione del Comunicato del Presidente dell’Autorità sui Contratti Pubblici sulla G.U.R.I. del 13.07.2006; All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile113, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma commi 1 e 2, del codice civile D.Lgs.vo 163/2006 e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che successive modificazioni nonché la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni polizza di cui all’art. 75all’art.129, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre commi 1 e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione 2 della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.medesima legge;
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Samples: Service Agreement
Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta dovrà presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, pena l’esclusione dalla garaai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da cauzione una garanzia provvisoria pari al 2% (due percentoper cento) dell’importo presuntoa base di gara, equivalente sotto forma di cauzione o di fideiussione, a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativaa pena di esclusione, avente validità dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data l’esecuzione del contratto, di presentazione dell’offertacui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La fidejussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civileprincipale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e l’impegno del Garante civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell’Area della stazione appaltanteRicerca CNR di Palermo. Si precisa che La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura stipula del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 contratto. L’esecutore del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestarecontratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzioneD.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 75all’art.1957, comma 3 secondo comma, del D.Lgs. 163/06codice civile, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivaPalermo.
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Samples: Servizio Annuale Di Vigilanza Armata E Portierato Qualificato
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, 9.1Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice
a) da una cauzione provvisoria pari al 22,0% (due percentodel valore della concessione, ovvero pari a € 141.468,90;
b) dell’importo presuntoda una dichiarazione di impegno, equivalente da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, costituita da fidejussione comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di Napoli, Tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza assicurativatipo di cui al comma 4 dell’art.127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, avente la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l’art.93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà ;
5) prevedere espressamente espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civilecodice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile e l’impegno del Garante civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che ;
6) contenere l’impegno a rilasciare la cauzione provvisoria deve garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.75 dell’art.18 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestared.p.r.28 dicembre 2000, n.445; • documento informatico, ai sensi dell’art.113 D.Lgsdell’art.1, lett. n.163/06p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2, del d.lgs.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una cauzione definitiva pari al 10nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (dieci per centoil possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) dell’importo di aggiudicazionee c) del Codice, avente validità per l’intera durata della convenzionesolo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. La S.A. Le altre riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del Codice si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa ottengono nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 75all’art.45, comma 3 2, lett. b) e c) del D.LgsCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 163/06È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art.20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a una garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle penali previste dal presente capitolatoclausole obbligatorie, etc.). La cauzione provvisoria copre Non è sanabile - e verrà escussa: ⮚ in caso quindi è causa di mancata esclusione - la sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso garanzia provvisoria da parte di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora un soggetto non venga fornita legittimato a rilasciare la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivagaranzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da Oltre alla cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presuntoda presentarsi quale documento di gara ai sensi dell'art. 93 del d. lgs. 50/16, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto l’impresa aggiudicataria deve costituire un'idonea garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, avente validità a copertura degli oneri per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertail mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fidejussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civileprincipale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo. In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. L’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzionecontratto. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e la l'acquisizione della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni provvisoria di cui all’artall'art. 75, comma 3 93 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno aggiudicare il servizio al concorrente che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ segue in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivagraduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzioni. L’offerta 1. La costituzione della cauzione ha la funzione di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dai contratti stipulati dal Comune (disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive norme).
2. L’amministrazione comunale ha la facoltà di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture ed i lavori da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità, a con dizione che venga praticata una riduzione dell’importo netto d’appalto offerto dall’aggiudicatario.
3. Il miglioramento del prezzo di aggiudicazione deve riferirsi ai tassi bancari vigenti, praticati per i depositi eseguiti dal Comune presso la propria Tesoreria.
4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento bella tesoreria comunale.
5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie ed assicurative bancarie, nella tesoreria comunale dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertacustodito il titolo originario.
6. La fidejussione I tutti i capitolati speciali d’appalto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, inserita una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera clausola sulla durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385fidejussoria.
7. La cauzione definitiva è posta a garanzia sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolatoregolare esecuzione o di collaudo.
8. La cauzione provvisoria copre L’ufficio di ragioneria terrà apposito scadenziario dei titoli e verrà escussa: ⮚ comunicherà,, con almeno tre mesi di anticipo, al segretario comunale quelli in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivascadenza.
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Samples: Regolamento Comunale Dei Contratti
Cauzioni. L’offerta 1. La costituzione della cauzione ha la funzione di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dai contratti stipulati dal Comune (disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive norme).
2. L’amministrazione comunale ha la facoltà di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture ed i lavori da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità, a condizione che venga praticata una riduzione dell’importo netto d’appalto offerto dall’aggiudicatario.
3. Il miglioramento del prezzo di aggiudicazione deve riferirsi ai tassi bancari vigenti, praticati per i depositi eseguiti dal Comune presso la propria Tesoreria.
4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento bella tesoreria comunale.
5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie ed assicurative bancarie, nella tesoreria comunale dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertacustodito il titolo originario.
6. La fidejussione I tutti i capitolati speciali d’appalto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, inserita una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera clausola sulla durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385fidejussoria.
7. La cauzione definitiva è posta a garanzia sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolatoregolare esecuzione o di collaudo.
8. La cauzione provvisoria copre L’ufficio di ragioneria terrà apposito scadenziario dei titoli e verrà escussa: ⮚ comunicherà,, con almeno tre mesi di anticipo, al segretario comunale quelli in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivascadenza.
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Samples: Regolamento Comunale Dei Contratti
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata1. Per poter partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione dalla garaunitamente agli altri documenti richiesti, da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo a base di aggiudicazionegara per la durata dell’appalto. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto della Ditta aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. Ai concorrenti non aggiudicatari tale cauzione verrà restituita entro 30 giorni dalla gara.
2. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa appaltatrice, avente validità per l’intera durata prima della convenzione. La S.A. si riserva firma del contratto, dovrà comprovare di chiedere all’aggiudicatario aver provveduto a costituire una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 definitiva secondo quando previsto dall’art.113 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 163/2006 e con le modalità di cui all’art.107 al successivo comma (fideiussione bancaria o assicurativa). In ogni caso competerà al Comune un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. L’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione stessa ogni qualvolta ciò si renda necessario avendo il Comune esercitato il suddetto diritto di rivalsa. Tale reintegro dovrà avvenire entro il termine stabilito nel provvedimento che lo dispone e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica del D.Lgsprovvedimento xxxxxx.Xx caso di mancato reintegro della cauzione entro il termine stabilito, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’Art. 1° settembre 19931456 C.C.
3. Le cauzioni dovranno consistere in contratti autonomi di garanzia rilasciati da organismi bancari assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d’Italia, n.385come disposto dall’art. 107 e segg. del D. Lgs n. 385 dell 1.09.1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
4. La cauzione definitiva è posta prestata a garanzia garanzia, oltre che dell’esatto e puntuale adempimento di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché tutte le obbligazioni contrattuali, anche per i casi di risoluzione del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivacontratto.
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Samples: Appalto
Cauzioni. a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta dovrà presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, pena l’esclusione dalla garaai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 75, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da cauzione provvisoria una garanzia pari al 2% (due percentoduepercento) dell’importo presuntotriennale a base di gara per i Lotti per i quali la Ditta partecipa, equivalente sotto forma di cauzione o di fideiussione, a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)scelta dell’offerente; detta cauzione può essere costituita, costituita da fidejussione a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di presentazione dell’offertacui all’articolo 107, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fidejussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui alla presente lettera a), tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
b) Garanzia per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 1944 113, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire, prima della stipula del Codice Civilecontratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzioneSA. La S.A. si riserva garanzia fideiussoria è svincolata nel limite del 75 per cento dell’iniziale importo garantito a conclusione del secondo anno di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa garanzia e solo nel caso di proroga offerte aggiudicate che prevedano una durata della Convenzionegaranzia stessa maggiore di due anni. In espressa deroga alle previsioni Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, di apposita certificazione, in originale o in copia autentica, attestante la maturazione del diritto allo svincolo stesso. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75al precedente comma “a” da parte della SA, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è posta a Garanzia per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo di garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità moraleaggiudicato, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitivase maggiore.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Beni