Common use of Cessione del contratto e cessione dei crediti Clause in Contracts

Cessione del contratto e cessione dei crediti. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.terni.it, www.comune.spoleto.pg.it

Cessione del contratto e cessione dei crediti. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106117, comma 13 1, del D. Lgs. 50/2016 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, che dovrà essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticataautenticata e notificato alle amministrazioni debitrici, sia notificato all’amministrazione committente alla Stazione appaltante e da questa non rifiutato, ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall’atto di responsabile del procedimento. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L’amministrazione committente potrà può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente base al contratto di appaltorelativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Appears in 2 contracts

Samples: www.regione.sardegna.it, www.comunas.it

Cessione del contratto e cessione dei crediti. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs n. 163/2006. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, dell’art. 117 comma 13 del 1 D. Lgs. 50/2016 Lgs n. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, 21.02.1991 n. 52, 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto dei crediti d’impresa e che il contratto di cessione, stipulato le cessioni dei crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente autentica da notificarsi all’Amministrazione debitrice. La cessione di credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall’atto di cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del base al contratto relativo ai lavori di cui al presente contratto di appaltod’appalto con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: www.portodigioiatauro.it

Cessione del contratto e cessione dei crediti. E' E‟ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ E‟ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo dell‟articolo 106, comma 13 del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016 e della legge l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito nell‟apposito Albo presso la Banca d’Italia d‟Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente alla “S.A.” prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall’atto “R.U.P.” Dall‟atto di cessione dovrà deve desumersi l’entità l‟entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appaltol.136/2010.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

Cessione del contratto e cessione dei crediti. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, come disposto dall’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico in originale o scrittura privata in copia autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima al Committente e da questo non rifiutato o contestualmente comunque accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Dall’atto cedente e al concessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appaltopresentata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Le Operazioni Cimiteriali Del Comunedi Scandiano