Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata, pena la risoluzione del contratto stesso , qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersu. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
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Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ vietatavietata la cessione a terzi, pena anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi derivati sotto qualsiasi forma.
2. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
3. E’ ammessa la risoluzione del contratto stesso cessione dei crediti, qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , del combinato disposto dell’articolo 106 comma 1 del D.Lgs13 D. Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti e della Legge n. 52/1991 derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate specifico qualora sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersunotificata alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni La cessione di cui credito notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzaticedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita notifica. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoredovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGcomma 1 lettera c) della Legge n. 52/1991.
4. In ogni caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu cessionario tutte le eccezioni opponibili al risarcimento del danno, il cedente in base al contratto si intenderà risolto di dirittostipulato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata, pena È vietata la risoluzione cessione del contratto stesso sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 del combinato disposto dell’articolo 217, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Le cessioni dei di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersual Responsabile Unico del Procedimento non oltre 15 giorni dopo l’emissione dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediticrediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si impegna riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a comunicare i CIG al cessionariofavore dell’appaltatore, eventualmente anche nell’atto senza obbligo di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGmotivazione. In ogni caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui la Stazione Appaltante può opporre al presente articolocessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, fermo restando il diritto dell’’Ersu al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di dirittocon questo stipulato.
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Samples: Appalto
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ vietatavietata la cessione a terzi, pena anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi derivati sotto qualsiasi forma.
2. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
3. E’ ammessa la risoluzione del contratto stesso cessione dei crediti, qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , del combinato disposto dell’articolo 106 comma 1 del 13 D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti e della Legge n. 52/1991 derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate specifico qualora sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersunotificata alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni La cessione di cui credito notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzaticedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita notifica. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoredovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGcomma 1 lettera c) della Legge n. 52/1991.
4. In ogni caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu cessionario tutte le eccezioni opponibili al risarcimento del danno, il cedente in base al contratto si intenderà risolto di dirittostipulato.
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Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata, pena È vietata la risoluzione cessione del contratto stesso sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Secondo quanto disposto dall’art. 106, qualunque cessionecomma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione dei singoli contratti applicativi possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in tutto o in parte, del contratto materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 105 25 comma 2, comma 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del D.Lgsproprio gruppo che non siano intermediari finanziari. 50/2016 Si applicano le disposizioni di cui alla L.N.52/1991. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Ai fini dell'opponibilità all’Amministrazione comunale, per ogni singolo contratto con applicativo le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersual RUP. Si applicano Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le disposizioni cessioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fattocrediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, altresìda parte del RUP, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di dirittosubappalto.
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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Di Strade E Fognature Comunali
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata, pena 1. È vietata la risoluzione cessione del contratto stesso , qualunque cessione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. È consentita la modifica del contratto ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse di cui all’art. 106 co. comma 1 lettera d), nel caso di sostituzione del contraente.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.lgsD. Lgs. 50/206n° 50/2016 e s.m.i. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate e della legge n° 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersuautenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima dell’emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso Dall’atto di cessione dei creditidovrà desumersi l’entità del credito ceduto, si impegna a comunicare i CIG al cessionarioil cessionario dello stesso, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti le modalità di pagamento utilizzatied i riferimenti bancari del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.
4. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di dirittoappalto.
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Samples: Appalto
Cessione del contratto e cessione dei crediti. La Ditta concessionaria avrà il divieto di cessione della concessione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ vietatavietata qualsiasi cessione di credito, pena la risoluzione anche a seguito di contratto di factoring, che non sia preventivamente autorizzata per iscritto da FOR. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del contratto stesso , qualunque cessione, in cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. E’ inoltre fatto divieto del tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può parte anche di fatto cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersu. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferireil servizio in concessione; FOR potrà, in qualsiasi formacasi particolari e dietro esplicita autorizzazione scritta, procure all’incasso. L’Appaltatore, consentire alla società concessionaria l’utilizzo di ditte esterne per lo svolgimento di sole porzioni di servizio (e comunque in caso misura non superiore al 30% del volume complessivo di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolomerce movimentata mediamente per anno), fermo restando il diritto dell’’Ersu la possibilità di dichiarare risolta la concessione qualora non vengano rispettate le norme previste dal presente atto. Nel caso di utilizzo esplicitamente autorizzato da FOR di ditte esterne è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei sub-appaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate. In tale caso, inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare tutta la documentazione prevista dall’art. 4) anche in relazione al risarcimento sub-appaltatore, assumendo responsabilità solidale con questo in relazione all’adempimento di ogni obbligo e rispondendo di eventuali inadempimenti del danno, il contratto si intenderà risolto sub-appaltatore nei confronti di dirittoFOR come se fossero propri.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Facchinaggio E Movimentazione Merci
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietataIn conformità a quanto stabilito dall’art. 105, pena la risoluzione comma 1, del contratto stesso Codice, qualunque cessioneè fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in tutto o caso di modifiche soggettive. I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto con Contratto osservando le modalità espresse formalità di cui all’art. 106 co. 13 106, comma 13, del D.lgsCodice. 50/206. Le Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersualla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Si applicano In ogni caso, la ASL di Xxxxxxx cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le disposizioni eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui alla l. n. 52/1991al capoverso che segue. E’ fattoL’Azienda potrà compensare, altresìanche ai sensi dell’art. 1241 c.c., divieto quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incassocorrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo. L’Appaltatore, in Nel caso di cessione dei crediticrediti derivanti dal presente Appalto, si impegna ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a comunicare carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di cui al presente articolotracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, fermo restando il diritto dell’’Ersu al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di dirittoutilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Indizione a Seguito Di Indagine Esplorativa Di Mercato
Cessione del contratto e cessione dei crediti. La Ditta assegnataria avrà il divieto di cessione della concessione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ vietatavietata qualsiasi cessione di credito, pena la risoluzione anche a seguito di contratto di factoring, che non sia preventivamente autorizzata per iscritto da FOR. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del contratto stesso , qualunque cessione, in cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. E’ inoltre fatto divieto del tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può parte anche di fatto cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersu. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferireil servizio in concessione; FOR potrà, in qualsiasi formacasi particolari e dietro esplicita autorizzazione scritta, procure all’incasso. L’Appaltatore, consentire alla società concessionaria l’utilizzo di ditte esterne per lo svolgimento di sole porzioni di servizio (e comunque in caso misura non superiore al 30% del volume complessivo di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolomerce movimentata mediamente per anno), fermo restando il diritto dell’’Ersu la possibilità di dichiarare risolta la concessione qualora non vengano rispettate le norme previste dal presente atto. Nel caso di utilizzo esplicitamente autorizzato da FOR di ditte esterne è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei sub-appaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate. In tale caso, inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare tutta la documentazione prevista dall’art. 4) anche in relazione al risarcimento sub-appaltatore, assumendo responsabilità solidale con questo in relazione all’adempimento di ogni obbligo e rispondendo di eventuali inadempimenti del danno, il contratto si intenderà risolto sub-appaltatore nei confronti di dirittoFOR come se fossero propri.
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Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata, pena 1. È vietata la risoluzione cessione del contratto stesso , qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante sotto qualsiasi forma; ogni atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersu. Si applicano le disposizioni contrario è nullo di cui alla l. n. 52/1991diritto.
2. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di ammessa la cessione dei crediti, si impegna ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a comunicare i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento utilizzatisottoscritto dal R.U.P.
3. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando Fermo restando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi disposto di cui al presente articolocomma precedente, fermo restando il diritto dell’’Ersu ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto o concessione, sono efficaci e opponibili qualora l’Amministrazione non le rifiuti, mediante comunicazione da notificarsi al risarcimento del dannocedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. L’Amministrazione, il nel contratto si intenderà risolto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di dirittotutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al concessionario con questo stipulato tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, servizi, forniture, progettazione.
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Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata, pena È vietata la risoluzione del contratto stesso , qualunque cessione, in cessione sotto qualsiasi forma di tutto o in parteparte del contratto, fatto salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È ammessa la cessione del contratto credito, ai sensi dell'art. 105 , comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto e con le modalità espresse di cui all’art. 106 co. 13 106, comma 13, del D.lgsD. Lgs. 50/20650/2016. Le cessioni dei La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti devono di impresa, deve essere stipulate stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono deve essere notificate all’Ersunotificata all’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, È fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei di crediti, si impegna a comunicare i il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoredell’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGCIG della presente procedura. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu dell’Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intenderà intende risolto di diritto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.
2. E’ vietataammessa la cessione dei crediti, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 120, qualunque cessione, in tutto o in partecomma. 12, del contratto ai sensi dell'artCodice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.
3. 105 Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 . L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/206. Le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ersualla amministrazione debitrice.
4. Si applicano Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le disposizioni cessioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore crediti da corrispettivo di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In ogni caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al presente articolo, fermo restando il diritto dell’’Ersu cessionario tutte le eccezioni opponibili al risarcimento del danno, il cedente in base al contratto si intenderà risolto di dirittorelativo a lavori con questo stipulato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto