DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA Clausole campione

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la completa sicurezza durante l’esecuzione del Servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando sin d’ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità. Il Concessionario deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il Concessionario sarà tenuto:
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Concessionario dall’inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, Legge 123 del 3 Agosto 2007). Laddove necessario dovranno essere forniti al personale e utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI). Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell’oggetto della concessione, il Concessionario avrà cura di coordinarsi, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, alla prevenzione e alla protezione, con le norme generali emanate dalla Stazione Appaltante, avendo cura altresì di seguire le indicazioni operative del Servizio Igiene e Sicurezza e del Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, in relazione alla specificità di ogni struttura.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. Trattandosi di un appalto per la esecuzione di attività manutentive che non rientrano nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non comportanti i rischi particolari di cui all’All. XI, non si configurano le condizioni del “cantiere temporaneo o mobile” di cui al Capo I – Titolo IV - articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso e non è richiesta la redazione del Piano di Sicurezza di cui all’Art. 100. In relazione ai rischi propri connessi con lo svolgimento delle attività manutentive oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto alla redazione del proprio documento di valutazione di cui all’Art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, del quale trasmetterà copia alla Stazione appaltante. Prima di dare avvio alle attività manutentive oggetto del contratto l'Appaltatore ed il D.L. dovranno esaminare le relative problematiche esecutive, anche ai fini della adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi ad esse connessi. La esecuzione delle attività manutentive oggetto del presente Capitolato dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto di tutte le norme, generali, particolari e specifiche del servizio appaltato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. In relazione agli obblighi che gli derivano quale Datore di Lavoro, l’Appaltatore ha la responsabilità dell'osservanza delle norme suddette, che esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione nonché tramite opportune azioni di coordinamento ed organizzative con gli eventuali lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, nella esecuzione del contratto di cui trattasi, si attengano scrupolosamente all'addestramento ed alle istruzioni ricevute ed, in generale, osservino le norme anzidette; esso sarà inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera utilizzati nello svolgimento del servizio appaltato siano conformi alle specifiche normative vigenti e che vengano sottoposte periodicamente, o secondo le scadenze prescritte, ai controlli sulla loro efficienza ed affidabilità, alle operazioni di manutenzioni ed alle revisioni obbligatorie. E’ fatto altresì obbligo all’Appaltatore di utilizzare e far utilizzare dalle proprie maestranze i D.P.I. necessari ed idonei in relazione alle attività svolte. Nell’ambito della esecuzione del contratto il personale dell’Appaltatore ...
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. L’OEA entro trenta giorni dall’inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni. Dovranno inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI). L’OEA deve inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. L’OEA deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L’OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Al momento della stipula del contratto per l’affidamento del servizio in oggetto, l’OEA si impegna a sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) che formerà parte integrante del contratto. Entro 30 giorni dall’avvio del servizio, l’OEA – coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione del MAECI - deve redigere il proprio piano di sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi (DVR) per l’Xxxxx Xxxx. L’OEA – sempre coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione del MAECI - deve altresì adeguarsi al piano di emergenza e di evacuazione del MAECI provvedendo all’informazione ed alla formazione del proprio personale. I suddetti documenti devono essere conservati presso i locali dell’Xxxxx Xxxx ed essere consegnati in copia alla DGAI Xxxxxxx XX. L’OEA si impegna a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ed a farsi carico della loro formazione ai sensi della normativa vigente. L’elenco delle suddette figure e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate alla DGAI Ufficio II e alla DGAI Ufficio VI. L’OEA dovrà infine predisporre e far affiggere a proprie spese, all’interno dei locali dell’Asilo Nido, la segnaletica prevista dalla normativa vigente in materia di prevenzione e antinfortunistica.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capi­ tolo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. L’Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 . L’Impresa aggiudicataria deve inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Concessionario entro trenta giorni dall’inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. Dovranno inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI). Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. L'OEA deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Al momento della stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, l'OEA si impegna a sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) che formerà parte integrante del contratto. Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, l'OEA, coordinandosi con il Responsabile Comunale, deve redigere il proprio piano di sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi (DVR) per l’asilo nido. L'OEA − sempre coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione Civile del Comune − deve altresì adeguarsi al piano di emergenza e di evacuazione del Comune provvedendo all'informazione ed alla formazione del proprio personale. I suddetti documenti devono essere conservati presso i locali del Nido. L'OEA si impegna a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ed a farsi carico della loro formazione ai sensi della normativa vigente. L'elenco delle suddette figure e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA. 1. Le Parti contraenti non applicano le misure doganali di sicurezza definite negli accordi con l’UE di cui all’articolo 2 ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali. Questo vale anche per i trasporti di merci fra i territori doganali delle Parti contraenti attraverso il territorio doganale dell’UE.