Comitato Bilaterale Clausole campione

Comitato Bilaterale. Per rendere effettivo nei confronti dell’Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l'Affidante si impegna a istituire apposito comitato bilaterale rappresentato dal Responsabile Legale dell’Organizzazione e dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato.
Comitato Bilaterale. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni. Fanno parte Comitato Bilaterale tre rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e tre rappresentanti di TRECCANI nominati dal Presidente della TRECCANI. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della TRECCANI aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Comitato Bilaterale. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni. Fanno parte Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti di IFOM nominati dalla Direzione Scientifica di IFOM. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra. Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione avrà in particolare i seguenti compiti: - Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo; - Approvazione delle proposte/iniziative, nell’ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati; - Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di IFOM aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Comitato Bilaterale. 7.1 Al fine di dare corretta ed integrale attuazione alla presente Convenzione, le Parti costituiranno un Comitato Bilaterale composto come segue: -il Coordinatore del Centro, in qualità di Presidente; -due membri nominati da IIT entro due mesi dalla firma della presente Convenzione; -due membri nominati da UNIFE entro due mesi dalla firma della presente Convenzione. 7.2 Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato Bilaterale verranno stabilite dal Comitato, in via preliminare, nel corso della sua prima riunione che potrà anche avvenire con modalità telematica.
Comitato Bilaterale. 6.1 Al fine di dare corretta ed integrale attuazione alla Convenzione, le Parti costituiranno un Comitato Bilaterale composto come segue: - il Coordinatore del Centro, in qualità di Presidente; - un membro nominato da IIT, entro due mesi dalla firma della Convenzione; - due membri nominati da Sapienza, entro due mesi dalla firma della Convenzione. 6.2 Il regolamento di funzionamento e le regole di, convocazione e deliberazione del Comitato Bilaterale verranno stabiliti dal Comitato Bilaterale stesso, in via preliminare, nel corso della sua prima riunione, da tenersi entro 90 giorni dalla formalizzazione della Convenzione. Le riunioni del Comitato Bilaterale si terranno con cadenza almeno semestrale. 6.3 Il Comitato Bilaterale delibera a maggioranza degli aventi diritto, fermo restando che, in caso di parità, il voto del Presidente sarà considerato dirimente. 6.4 Il Comitato Bilaterale assumerà tutte le decisioni necessarie a dare piena esecuzione alla Convenzione, potendo a tal fine disciplinare gli aspetti in essa non specificamente contemplati. Tra questi, il Comitato Bilaterale dovrà: ✓ promuovere eventuali ulteriori accordi attuativi tra le Parti, come indicato all’articolo 8; ✓ mettere a punto strumenti efficaci di informazione capillare e condivisione tra le Parti delle infrastrutture di ricerca disponibili, secondo gli specifici Regolamenti; ✓ stimolare e promuovere la collaborazione tra le Parti finalizzata alla formazione superiore, ad esempio attraverso l’attivazione di borse di dottorato, all’avvio alla ricerca e al trasferimento tecnologico dei risultati congiuntamente generati; ✓ promuovere la progettualità comune su bandi collaborativi competitivi e, con riferimento alle tematiche di cui al Progetto Scientifico, condividere le strategie di partecipazione a detta tipologia di bandi al fine di massimizzare i risultati; ✓ mettere a punto strategie attraverso cui attrarre e valorizzare vincitori di ERC x xxxxx individuali equivalenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.1 della Convenzione; ✓ monitorare la produzione scientifica derivante dalla collaborazione tra le Parti, anche attraverso un’informativa periodica, a cura del Coordinatore del Centro, che aggiorni circa le pratiche di affiliatura attive (vd. Allegato 2); ✓ organizzare seminari, workshop e altre tipologie di eventi per diffondere e condividere i risultati della collaborazione scientifica. 6.5 Il Comitato Bilaterale comunica, tramite il Coordinatore del Centro, l’esito delle r...

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  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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