Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato. 1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato. (Art. 9) La disciplina introdotta in tema di conciliazione ed arbitrato costituisce una delle più importanti novità che le Parti hanno introdotto in sede di coordinamento, dando attuazione all' impegno dalle stesse assunto con l' accordo di rinnovo dell' 11 luglio 1999 (Cap. VII, n. 3). Un primo aspetto da segnalare è costituito dalla "filosofia" sottostante il nuovo impianto negoziale che, per quanto attiene alla conciliazione, sostituisce integralmente le precedenti discipline contrattuali. Entrambi gli istituti - conciliazione ed arbitrato - vengono infatti disciplinati in un unico articolo, a testimonianza della volontà negoziale di valorizzare il ricorso alla via stragiudiziale per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro. Un intento questo che le Parti hanno chiaramente espresso nella premessa alla norma ove, nel sollecitare un sempre maggiore ricorso a vie alternative a quella giudiziale, che consentano "una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro", si fa riferimento alle "procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato", sul presupposto che debba essere privilegiata quella sindacale. Naturalmente, la nuova previsione si colloca in linea con i più recenti indirizzi legislativi (d.lgs. nn. 80 e 387 del 1998) a seguito dei quali, da un lato, il tentativo di conciliazione non costituisce più una facoltà per coloro che intendono promuovere un' azione giudiziale, ma un obbligo (o, come dispone il nuovo art. 412-bis c.p.c., una "condizione di procedibilità della domanda"), dall' altro, il giudizio arbitrale, pur mantenendo il proprio carattere irrituale e dispositivo, tende ormai a proporsi come strumento di definizione delle controversie dotato, al ricorrere di determinate condizioni, di una apprezzabile solidità, per certi aspetti assimilabile a quella del giudizio di primo grado. Va comunque sottolineato come le Parti, nell' introdurre un siffatto meccanismo negoziale di risoluzione delle controversie, abbiano inteso rimarcarne il carattere sperimentale, precisato nella norma transitoria in calce all' art. 9.
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato. 1) Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione e arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. Conciliazione. 2) In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la Commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 CPC e ss., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato. 1. AI fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell’art. 412 ter c.p.c.
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato. 18 Conciliazione 18 Arbitrato 19 Nota A Verbale 20