Conciliazione. La Società prende atto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Società.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La Società prende atto che segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le controversie aventi imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad oggetto esperire il risarcimento tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al D. Lgspresente articolo è abilitata alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4 marzo 2010 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Società92.
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Conciliazione. 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
2. La Società prende atto che le controversie aventi ad oggetto proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il risarcimento rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al D. Lgscomma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le Se con l’accordo le parti riconoscono che nell’esecuzione concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del presente contratto ciascuna di esse sarà tenutacodice civile, per quanto procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di propria pertinenza, ad adottare una somma di denaro per ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza violazione o inosservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decretoloro adempimento.
4. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo presceltoconciliazione non riesce, il Contraente garantisce la propria partecipazione mediatore forma processo verbale con l’assistenza l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la rappresentanza loro impossibilità di un legale scelto dalla Societàsottoscrivere. Nello stesso verbale, che si accolla i relativi costi; il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione segreteria dell’organismo e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le esso è rilasciata copia alle parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Societàche lo richiedono.
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Samples: Legislative Decree
Conciliazione. La Società prende atto In via preliminare è da rilevare che i contratti precedenti, sia ASSICREDITO (art.152) che ACRI (art.157), già contenevano una previsione di conciliazione - con l’unica differenza che in ASSICREDITO erano escluse le controversie aventi ad oggetto riguardanti motivi di risoluzione del rapporto - procedure istituite in un sistema in cui il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni tentativo di cui al D. Lgsconciliazione era facoltativo. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo presceltoCome noto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Societàd.lgs. 31.3.1998, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba risponderen. 80, quando ciò sia previsto o ha reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente promuovere il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso tentativo di conciliazione, lasciando alla parte interessata l’alternativa fra la Società presta procedura di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro e quella in sede sindacale, laddove prevista da accordi collettivi. A differenza della previsione precedente, la propria assistenza nella stesura nuova norma disciplina puntualmente tutte le fasi della procedura, che risulta pertanto di agevole lettura. Ci limitiamo a sottolineare solo l’aspetto che potrebbe costituire un valido incentivo per il ricorso a questa forma di composizione delle liti di lavoro, e cioè la competenza territoriale: non più solo Roma (ASS. e ACRI) e Milano (ASS), ma ora, a norma del comma 3, anche “presso l’azienda interessata alla controversia”. E’ indubitabile infatti che gli aspetti che producono la lievitazione degli atti oneri costituiscono un potente deterrente per il ricorso all’istituto, come l’esperienza precedente dimostra, che infatti aveva visto privilegiare nettamente la scelta sul ricorso all’ufficio del lavoro, per di transazione più con l’unico scopo di ottemperare ad un obbligo di legge, pregiudiziale al ricorso per via giudiziale. Va superata la questione relativa alla sfiducia che sino ad oggi ha accompagnato la vita di questo istituto, soprattutto da parte datoriale, e che ne ha di quietanza relativifatto impedito il decollo. La proposizione della domanda Un limite oggettivo è rappresentato dal fatto che una controversia viene inevitabilmente sottoposta a “tentativi” irrituali di mediazione produce conciliazione, direttamente fra le parti gli stessi effetti della richiesta o per il tramite del sindacato, per cui, se non viene raggiunto un punto di risarcimento mediazione, difficilmente la lite si riesce a comporre solo perché ci si sposta in una sede formale. E’ però anche vero che la competenza che può essere offerta da specialisti è sicuramente maggiore e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Societàrappresenta quel valore aggiunto che dà significato all’istituto.
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Conciliazione. La Società prende atto che Ogni parte contraente del CCL può richiedere che, ai fini della conci- liazione di eventuali divergenze tra Allpura e i sindacati firmatari del 28 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2016. contratto, venga convocato un mediatore o una mediatrice. Qualora le controversie aventi parti contraenti del CCL coinvolte nella conciliazione non riescano ad oggetto il risarcimento accordarsi entro 30 giorni dall’arrivo della domanda sulla persona del/della mediatore/trice, la parte del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa datore di lavoro e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni quella del di- pendente sono tenute a presentare ciascuna una proposta vincolante entro altri 15 giorni; in tal caso si procederà al sorteggio. I dettagli concernenti in particolar modo la scadenza e la durata mas- sima della conciliazione verranno stabiliti mediante un accordo scritto di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180mediazione. Le parti riconoscono contraenti del CCL possono concordare, prima dell’inizio o durante la conciliazione, che nell’esecuzione al/alla mediatore/trice venga trasferita una competenza arbitrale riguardo a questioni ancora sog- gette a controversie. Un tale patto d’arbitrato necessita della forma scritta. In tal caso il/la mediatore/trice in qualità di arbitro unico emette una sentenza arbitrale definitiva e vincolante per tutte le parti contra- enti, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del presente contratto ciascuna concord- ato sull’arbitrato. Una conciliazione in caso di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’artdivergenze nelle trattative annuali sui salari art. 5 comma 4 lettera f) CCL deve essere stipulata entro e non oltre metà gennaio dell’anno successivo. Il/La mediatore/trice invita entrambe le parti contraenti ad un colloquio e le ascolta. Questo/a, qualora espressamente richiesto da entrambe le parti, può presentare una proposta di risoluzione. Qualora le parti coinvolte nel processo non accettino la proposta di risoluzione entro 15 giorni dall’apertura del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparteprocesso, la Contraente è tenuta ad informare proposta viene considerata rifiutata. Ogni parte si assume le proprie spese. L’indennizzo del/della mediatore/ trice nonché le ulteriori spese legate alla conciliazione vengono ripar- tite equamente tra la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi parte del datore di lavoro e quella del dipendente. Per tutta la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio durata della conciliazione non sono consentite controver- sie in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Societàpubblico.
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Samples: Gesamtarbeitsvertrag Für Die Reinigungsbranche in Der Deutschschweiz
Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La Società prende atto che segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le controversie aventi imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad oggetto esperire il risarcimento tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al D. Lgspresente articolo è abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2010 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione151. La domanda medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di mediazione lavoro può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs. 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla contropartemarzo 2015, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Societàn. 23.
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Conciliazione. La Società prende atto a) Qualora la controversia non venga composta per via negoziale, una delle parti potrà sottoporla ad arbitrato conformemente alle disposizioni dell’Articolo 4 del presente Allegato, a meno che le controversie aventi ad oggetto parti non abbiano deciso di comune accordo di ricorrere inizialmente alla procedura conciliativa contemplata dal presente articolo.
b) L’intesa comune di ricorrere alla conciliazione dovrà specificare l’oggetto della controversia, le rivendicazioni delle parti nonché, se disponibile, il risarcimento nome del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte conci- liatore concordato dalle parti stesse. In assenza di un’intesa sul conciliatore, le disposizioni di cui parti potranno congiuntamente richiedere al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di mediazione finalizzata Investimenti (qui di seguito definito ICSID), o al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla conciliazione nomina di un conciliatore. La procedura conciliativa decadrà qualora il concilia- tore non sia stato nominato entro novanta giorni dalla comune decisione di ricorrere alla conciliazione.
c) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le parti, il Conciliatore stabilirà le norme regolanti la procedura conciliativa ed a tal fine si ispirerà alle norme conciliative adottate nell’ambito della Convenzione sulla Com- posizione delle controversie civili Controversie in materia di Investimenti tra Stati e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Cittadini di altri Stati.
d) Le parti riconoscono coopereranno in buona fede con il conciliatore e gli forniranno in parti- colare tutte le informazioni e la documentazione che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenutapotranno essergli utili nel- l’adempimento delle sue funzioni, per quanto di propria pertinenzae presteranno la massima considerazione alle sue raccomandazioni.
e) Salvo diversa intesa tra le parti, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimentiil conciliatore, entro un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della sua nomina, sottoporrà alle stesse un rapporto in cui esporrà i termini utili risultati dei suoi sforzi, le questioni controverse esistenti tra le parti, nonché le sue proposte per una loro composizione.
f) Ciascuna parte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, esprimerà per iscritto alla controparte il proprio parere sul rapporto stesso.
g) Nessuna delle parti di una procedura conciliativa sarà autorizzata a ricorrere ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme arbitrato salvo il caso in cui:
i) il conciliatore non ometta di legge e dalle specifiche disposizioni presentare il proprio rapporto entro il periodo stabilito al paragrafo e) di cui sopra; ovvero
ii) le parti non accettino l’insieme delle proposte contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento rapporto entro sessanta giorni dalla data della procedura sua ricezione;
iii) le parti, previo scambio di mediazione. La domanda pareri sul rapporto, non concordino sulla compo- sizione dell’insieme delle questioni controverse entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto del conciliatore; ovvero
iv) una delle parti non ometta di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi esprimere il proprio parere in merito al rap- porto come prescritto al paragrafo f) di cui all’art. 5 comma 4 lettera fsopra.
h) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro Salvo diversa intesa tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo presceltoparti, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i gli oneri relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio al conciliatore saranno stabiliti in base al regolamento dell’Organismo presceltoalle tariffe applicabili alle conciliazioni dell’ICSID. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le Tali spese e gli altri oneri della mediazione sono a carico della Societàrelativi alle procedure conciliative saranno equamente sostenute dalle parti. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.
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Samples: Convenzione Istitutiva Dell’agenzia Multilaterale Per La Garanzia Degli Investimenti
Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La Società prende atto segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta. La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa; il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; l’oggetto della vertenza. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le controversie disposizioni dell’art. 412 c.p.c. Arbitrato In via sperimentale, ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni controversie individuali di cui al D. Lgslavoro. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro Salvo diverso accordo tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo presceltostipulanti, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza Collegio ha sede in Roma o la rappresentanza di un legale scelto dalla SocietàMilano. Il Collegio è composto da tre membri, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla leggeorganizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. La Società riscontra Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decretodall’ABI. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la Società presta controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la propria assistenza nella stesura degli atti data di transazione spedizione della raccomandata. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di quietanza relativiaccettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. La proposizione della domanda Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c. Durante il mese di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta agosto di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizioneciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. Le spese e gli oneri della mediazione procedura arbitrale sono a carico della Societàparte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio. Nota A Verbale Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.
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Conciliazione. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. La Società prende atto segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia. La predetta Commissione è composta: per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r. La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa; il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; l’oggetto della vertenza. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le controversie disposizioni dell’art. 412 c.p.c. Arbitrato In via sperimentale, ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni controversie individuali di cui al D. Lgslavoro. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro Salvo diverso accordo tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo presceltostipulanti, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza Collegio ha sede in Roma o la rappresentanza di un legale scelto dalla SocietàMilano. Il Collegio è composto da tre membri, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla leggeorganizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. La Società riscontra Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decretodall’ABI. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la Società presta controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la propria assistenza nella stesura degli atti data di transazione spedizione della raccomandata. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di quietanza relativiaccettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. La proposizione della domanda Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c. Durante il mese di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta agosto di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizioneciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. Le spese e gli oneri della mediazione procedura arbitrale sono a carico della Societàparte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio. Nota A Verbale Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.
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Conciliazione. La Società prende atto a) Qualora la controversia non venga composta per via negoziale, una delle parti potrà sottoporla ad arbitrato conformemente alle disposizioni dell’Articolo 4 del presente Allegato, a meno che le controversie aventi ad oggetto parti non abbiano deciso di comune accordo di ricorrere inizialmente alla procedura conciliativa contemplata dal presente articolo.
b) L’intesa comune di ricorrere alla conciliazione dovrà specificare l’oggetto della controversia, le rivendicazioni delle parti nonché, se disponibile, il risarcimento nome del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte conci- liatore concordato dalle parti stesse. In assenza di un’intesa sul conciliatore, le disposizioni di cui parti potranno congiuntamente richiedere al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di mediazione finalizzata Investimenti (qui di seguito definito ICSID), o al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla conciliazione nomina di un conciliatore. La procedura conciliativa decadrà qualora il concilia- tore non sia stato nominato entro novanta giorni dalla comune decisione di ricorrere alla conciliazione.
c) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le parti, il Conciliatore stabilirà le norme regolanti la procedura conciliativa ed a tal fine si ispirerà alle norme conciliative adottate nell’ambito della Convenzione sulla Com- posizione delle controversie civili Controversie in materia di Investimenti tra Stati e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Cittadini di altri Stati.
d) Le parti riconoscono coopereranno in buona fede con il conciliatore e gli forniranno in parti- colare tutte le informazioni e la documentazione che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenutapotranno essergli utili nel- l’adempimento delle sue funzioni, per quanto di propria pertinenzae presteranno la massima considerazione alle sue raccomandazioni.
e) Xxxxx diversa intesa tra le parti, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimentiil conciliatore, entro un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della sua nomina, sottoporrà alle stesse un rapporto in cui esporrà i termini utili risultati dei suoi sforzi, le questioni controverse esistenti tra le parti, nonché le sue proposte per una loro composizione.
f) Ciascuna parte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, esprimerà per iscritto alla controparte il proprio parere sul rapporto stesso.
g) Nessuna delle parti di una procedura conciliativa sarà autorizzata a ricorrere ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme arbitrato salvo il caso in cui:
i) il conciliatore non ometta di legge e dalle specifiche disposizioni presentare il proprio rapporto entro il periodo stabilito al paragrafo e) di cui sopra; ovvero
ii) le parti non accettino l’insieme delle proposte contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento rapporto entro sessanta giorni dalla data della procedura sua ricezione;
iii) le parti, previo scambio di mediazione. La domanda pareri sul rapporto, non concordino sulla compo- sizione dell’insieme delle questioni controverse entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto del conciliatore; ovvero
iv) una delle parti non ometta di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi esprimere il proprio parere in merito al rap- porto come prescritto al paragrafo f) di cui all’art. 5 comma 4 lettera fsopra.
h) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro Salvo diversa intesa tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo presceltoparti, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i gli oneri relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio al conciliatore saranno stabiliti in base al regolamento dell’Organismo presceltoalle tariffe applicabili alle conciliazioni dell’ICSID. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le Tali spese e gli altri oneri della mediazione sono a carico della Societàrelativi alle procedure conciliative saranno equamente sostenute dalle parti. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.
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