Consegna delle aree Clausole campione

Consegna delle aree. Il Comune procederà alla consegna delle aree di cui all’art. 2 lett. a), b2), e c) redigendo apposito verbale, entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione del progetto definitivo del parcheggio di cui alla lettera a) dell’art. 2, espletate le procedure di valutazione di Impatto Ambientale di cui al precedente art. 7 e comunque non oltre l’1 luglio 2007. Le aree ci cui all’art 2 lettera e) verranno consegnate di volta in volta in relazione a quanto disposto dal “Piano di misure straordinarie per l’accessibilità e la sosta in occasione di fiere particolarmente rilevanti”. La consegna delle aree di cui all’art. 2 lettera b1) avverrà anche separatamente, redigendo apposito verbale, un volta conclusi (ai sensi di quanto stabilito dal medesimo art. 2 lettera b1) gli accordi fra Comune e Regione e fra Comune e proprietà del Multisala. . Della consegna delle aree di cui ai commi precedenti del presente articolo verrà redatto un verbale di consistenza e consegna in contraddittorio fra le parti. Resta inteso che il Comune avrà la facoltà di concedere l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per cantieri ed altro, anche nelle aree di futura gestione da parte del concessionario, secondo i tempi e le modalità vigenti sul resto del territorio comunale
Consegna delle aree. Nucleco si impegna a consegnare le aree per la cantierizzazione entro il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo. La consegna delle aree per l’esecuzione dei lavori sarà subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
Consegna delle aree. 1. Alla stipula del presente contratto, salvo i casi di consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà redatto in contraddittorio fra le parti un verbale di consegna delle aree sul quale costruire l’opera pubblica. Nello stesso verbale di consegna sono riportati lo stato delle aree ed altri elementi conoscitivi. 2. Le aree sono consegnate dal Comune di San Giorgio di Pesaro al Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 3. Dalla data del verbale di consegna, il Concedente si assume la completa responsabilità delle aree sotto ogni profilo civile e penale.
Consegna delle aree. 2.1.1. L'Enel deve comunicare all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno, l'ora e il luogo fissati per la consegna delle aree e di tutto quanto necessario per dare inizio alle attività oggetto del contratto. 2.1.2. L'Appaltatore deve provvedere direttamente all’eventuale apposizione degli ulteriori capisaldi, picchetti e riferimenti occorrenti per il tracciamento delle opere e per l'esecuzione dei montaggi, essendo l'Appaltatore medesimo l'unico responsabile anche dell'esatta esecuzione geometrica di tutte le opere. 2.1.3. Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali necessari documenti. L'eventuale completamento della consegna ha luogo durante lo svolgimento del contratto in relazione alle esigenze del programma cronologico. 2.1.4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Enel ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ.. 2.1.5. Qualora l'Enel non dia luogo alla consegna di cui trattasi entro il termine previsto nella Lettera d’Ordine, all'Appaltatore spetta il compenso forfettario giornaliero all'uopo stabilito nella Lettera d’Ordine.‌‌
Consegna delle aree. L’ASL 1 consegnerà al soggetto realizzatore le aree entro 7 (sette) giorni dalla costituzione del diritto di superficie.
Consegna delle aree. Contestualmente al sopralluogo, l’Amministrazione consegnerà le aree per l’insediamento dei campi al Fornitore con la sottoscrizione del “Verbale di Consegna delle aree” che rappresenta il documento con il quale il Fornitore dà l’avvio alle attività. E’ stabilito che su ciascuna area per l’insediamento dei campi potrà operare unicamente il Fornitore assegnatario della stessa. Inoltre, è bene precisare che le aree assegnate ad un medesimo Fornitore potranno essere anche frammentate e distanti fra loro. Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l’area per l’eventuale progettazione ed esecuzione dei lavori, la fornitura dei campi e dei servizi ad essa connessi. Qualora le aree assegnate ad un medesimo Fornitore siano molteplici, e la loro consegna sia contestuale, si potrà procedere con la redazione di un verbale unico per tutte le aree. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l’Amministrazione, contestualmente al sopralluogo.
Consegna delle aree. Contestualmente al sopralluogo, l’Amministrazione consegnerà le aree per la realizzazione delle S.A.E all’Operatore Economico con la sottoscrizione del “Verbale di Consegna delle aree” che rappresenta il documento con il quale l’Operatore Economico dà l’avvio alle attività. E’ bene precisare che le aree assegnate, anche all’interno dello stesso Ordine di Esecuzione, ad un medesimo l’Operatore Economico potranno essere anche frammentate e distanti fra loro. Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale l’Operatore Economico prende formalmente in carico l’area per la progettazione ed esecuzione dei lavori, la realizzazione delle S.A.E e dei servizi ad essa connessi. Qualora le aree assegnate ad un medesimo Operatore Economico siano molteplici, e la loro consegna sia contestuale, si potrà procedere con la redazione di un verbale unico per tutte le aree. Il Verbale di Consegna deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: a. se non già consegnati con l’OdE, il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sarà presa in carico dall’Operatore Economico. Questa sezione contiene anche l’elenco della documentazione urbanistica, infrastrutturale e tecnica di legge, se in possesso dell’Amministrazione, che la stessa consegna all’Operatore Economico, il quale dovrà tenerne conto nell’elaborazione del progetto e del layout dell’insediamento di ciascuna area; b. l’organizzazione e le modalità di interfacciamento, ovvero l’indicazione delle figure professionali che costituiranno i referenti per l’Operatore Economico e per l’Amministrazione; c. eventuali contestazioni motivate da parte del l’Operatore Economico, relativamente allo stato delle aree, che possono ostacolare l'avvio delle attività e la conclusione delle prestazioni nei termini utili contrattuali. L’Operatore Economico che intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione in questa sede, a pena di decadenza; d. l’eventuale presenza di ulteriori Operatori Economici operanti nell’area consegnata e/o nelle sue adiacenze.
Consegna delle aree. Salvo quanto previsto nel Contratto, XXXXXXX mette a disposizione dell’AFFIDATARIA le sole aree e ambienti interni ed esterni sui quali dovranno essere eseguite le attività oggetto dell’appalto nonché eventuali mezzi e strumenti per l’esecuzione delle prestazioni. A tale scopo, NUCLECO comunicherà all’AFFIDATARIA, per iscritto, il giorno, l’ora e il luogo fissati, entro il termine previsto nel Contratto, per l’avvio delle prestazioni. Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti. L’AFFIDATARIA è obbligata a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per prendere in consegna le aree, salvo il caso in cui fosse a ciò impossibilitato per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà. In tale ultimo caso, egli avrà l’onere di darne tempestiva comunicazione con almeno due giorni di anticipo a NUCLECO, specificando le cause di forza maggiore verificatesi e chiedendo un differimento del termine per l’avvio delle prestazioni, NUCLECO si riserva di valutare la richiesta, concedendo, se del caso, un differimento dei termini. Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non si presenti all’appuntamento prefissato, senza aver fornito adeguata giustificazione, XXXXXXX assegnerà al medesimo un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale XXXXXXX stessa si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., nonché ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.
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  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).