Garanzia contrattuale. 8.1 Eurotec garantisce l’assenza nei Prodotti di difetti in relazione a materiali e/o lavorazioni e garantisce il buon funzionamento dei Prodotti stessi in relazione alle specifiche tecniche, ai parametri ed ai livelli di servizio che siano stati espressamente indicati e/o accettati per iscritto dalla stessa Eurotec. In caso di fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell’Acquirente, Eurotec garantisce unicamente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, ai disegni tecnici, ai dati tecnici o agli eventuali campioni forniti e/o approvati da Eurotec. Se non diversamente precisato, Eurotec garantisce che i Prodotti sono intercambiabili con i corrispondenti prodotti dello stesso genere fabbricati da costruttori originali.
8.2 La presente garanzia viene fornita per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente. Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrata dall’Acquirente ad Eurotec, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma attestante comunque la ricevuta di ritorno, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla presa in consegna dei Prodotti, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti non suscettibili di individuazione mediante ordinaria diligenza non ostante l’ispezione iniziale, entro dieci (10) giorni dalla loro scoperta e comunque entro e non oltre dodici (12) mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente.
8.3 Eurotec s’impegna a riparare ovvero sostituire, a proprio insindacabile giudizio, i Prodotti e/o le parti dei Prodotti che Eurotec riconosca come difettosi/e ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo ad Eurotec per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o in relazione ai difetti dei Prodotti.
8.4 Eurotec si riserva pertanto di esaminare previamente i Prodotti indicati dall’Acquirente come difettosi per verificare che il difetto sussista e che sia riconducibile a propria responsabilità. Solo nel caso in cui Eurotec riconosca il difetto, essa provvederà, ove possibile, alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto difettoso e l’Acquirente riceverà il Prodotto riparato o sostituito, con trasporto ad oneri e spese di Eurotec, restando inteso che ogni ulteriore spesa, ivi comprese le spese per l’eventuale re-installazio...
Garanzia contrattuale. 7.1 Il Fornitore garantisce l’assenza di vizi e difetti in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei Prodotti nonché la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche e agli eventuali campioni forniti dal Fornitore e/o approvati espressamente dal Fornitore che siano stati espressamente concordati per iscritto, il tutto (salvo diverso accordo scritto del Fornitore) entro i limiti dei Livelli di Qualità Accettabili (“LQA”) stabiliti dalle procedure di accettazione dell’edizione della norma UNI EN ISO 3269 pro tempore vigente. Resta inteso che, ove il Prodotto in questione non sia contemplato da tale norma, il Livello di Qualità Accettabile si intende stabilito in LQA 2,5 ai sensi di detta norma UNI EN ISO 3269 per ciascuna caratteristica del Prodotto stesso. La presente garanzia viene fornita per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente.
7.2 Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere ricevuta dal Fornitore, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti che non possano essere accertati con l’ordinaria diligenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta ed, in ogni caso, comunque, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente, secondo il termine di resa Incoterms® CCI pattuito.
7.3 Il Fornitore si riserva di esaminare previamente i Prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, il Fornitore s’impegna, a proprio insindacabile giudizio, a riparare o sostituire i Prodotti che il Fornitore riconosca come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo al Fornitore per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei Prodotti.
7.4 In caso di riparazione o sostituzione dei Prodotti, l'Acquirente riceverà il Prodotto riparato o sostituito a spese del Fornitore (comprese le spese di trasporto). Ogni restituzione dei Prodotti da parte dell’Acquirente dovrà, in ogni caso, essere previamente autorizzata per iscritto dal Fornitore.
7.5 La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con l’accettazione delle pr...
Garanzia contrattuale. CWS garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e corrispondenti alle specifiche tecniche dichiarate, in conformità delle disposizioni dettate dal Codice Civile, integrate con le seguenti specificazioni:
a) Il periodo di garanzia della fornitura e tutte le informazioni relative sono comunicati al momento dell’Ordine
b) Nel caso in cui le compravendite di materiale informatico realizzate da CWS S.r.l riguardino prodotti che sono realizzati da terzi soggetti produttori (e, dunque, con espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia da parte di CWS sia in ordine al buon funzionamento dei beni venduti sia in ordine alla presenza di vizi redibitori), l'acquisto di hardware, software od altre applicazioni informatiche presso parte venditrice comporta l’applicazione integrale delle condizioni di garanzia fornite direttamente dai Produttori, di cui il Cliente può avvalersi in qualunque momento nei termini e nelle forme di volta in volta stabilite da essi. CWS s.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze e/o non corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti o delle applicazioni rispetto a quanto comunicato dai produttori e i beni venduti godranno soltanto della garanzia standard prevista dal fabbricante. Prima di procedere all’acquisto, il Cliente ha l’obbligo specifico di valutare, in autonomia, le caratteristiche dei prodotti hardware e/o degli applicativi software mediante consultazione delle relative schede tecniche del Produttore.
c) Salve le specifiche previsioni delle garanzie di cui al punto b) in termini generali il periodo di garanzia ha inizio dalla data di consegna o dalla data di installazione, se l’installazione viene fatta da parte venditrice. Qualora il Cliente programmi o ritardi l’installazione/configurazione da parte di CWS s.r.l. per un periodo superiore ai trenta (30) giorni successivi alla Consegna, la garanzia avrà inizio al trentunesimo giorno successivo alla Consegna.
d) Qualora la fornitura non sia immune da vizi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1490 e segg. C.C., il Cliente potrà domandare esclusivamente la sostituzione o riparazione (che avverranno in alternativa a discrezione di CWS s.r.l.) dei componenti delle apparecchiature che risultassero affetti da vizi di costruzione o di materiale. La garanzia di CWS s.r.l. è in ogni caso limitata e non eccede la garanzia rilasciata dal costruttore delle apparecchiature nota al Cliente. Qualora il Cliente stipuli con il costruttore delle apparecchia...
Garanzia contrattuale. 6.1 Così come indicato all’art. 7 dell’Avviso d’asta, prima della sottoscrizione del presente contratto, a garanzia del pagamento del materiale ritirato, ECO REC SRL ha trasmesso copia di atto di fideiussione – conforme allo schema tipo 1.2 - rilasciata da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, somma garantita pari ad € 26.600,00.
6.2 ECO REC SRL si impegna e si obbliga a reintegrare la garanzia sopra indicata, nel termine che sarà assegnato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, durante l’esecuzione del presente contratto, valersi in tuto o in parte di essa.
Garanzia contrattuale. Polizza di Assicurazione svolte le seguenti
Garanzia contrattuale. 22.1. Il Gestore costituisce in favore dell’Ente Concedente una Garanzia Contrattuale fideiussoria pari al 10% del Corrispettivo del Servizio iniziale, adeguandola di anno in anno al Corrispettivo del Servizio riconosciuto per l’anno antecedente.
22.2. La Garanzia Contrattuale viene prestata a salvaguardia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto relative all’assunzione ed esecuzione del Servizio nel territorio del Comune, del pagamento delle Penali e del risarcimento dei danni, anche ambientali, non coperti dalla Polizza Assicurativa e derivanti all’Ente Concedente o ai Comuni o a terzi dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
22.3. L’Ente Concedente ha inoltre il diritto di valersi della Garanzia Contrattuale anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del Servizio, temporanea o definitiva, attraverso altro prestatore.
22.4. L’Ente Concedente ha infine il diritto di valersi della Garanzia Contrattuale per provvedere al pagamento di quanto per legge dovuto in ragione di eventuali inadempimenti del Gestore a norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nella misura in cui ne debba rispondere.
22.5. Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l'ammontare della Garanzia Contrattuale, ove escussa, affinché permanga integro per tutta la durata del presente Contratto. In caso di inottemperanza nei successivi 30 (trenta) Giorni, la reintegrazione si effettua, ove possibile, a valere sui ratei di Corrispettivo del Servizio da corrispondere.
22.6. La Garanzia Contrattuale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici Giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Concedente.
22.7. La Garanzia Contrattuale è prestata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vecchio testo, ovvero nell’albo di cui all’articolo ...
Garanzia contrattuale. Il Fornitore garantisce che il Software è conforme alle caratteristiche funzionali e tecniche indicate nella Documentazione e nelle Specifiche funzionali. In proposito, il Fornitore interviene a titolo di garanzia, per tre (3) mesi dalla data di consegna del Software, per correggere le Anomalie, alle condizioni stabilite per la Manutenzione. Il Cliente deve inviare via e-mail al Fornitore un report che documenta e descrive l'Anomalia al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxx-xxxxxx.xxx. Il Fornitore si riserva il diritto di utilizzare i mezzi più appropriati per correggere le Anomalie: invio di un'e-mail, visita presso il sito del Cliente, ecc. Qualsiasi visita presso il sito del Cliente sarà fatturata separatamente. La garanzia di cui sopra decade ipso iure se la configurazione e/o il Software sono stati modificati, nonché in caso di utilizzo non conforme alla Documentazione e alle Specifiche funzionali, e in tutti i casi di esclusione della Manutenzione previsti nelle presenti CGUM. Qualsiasi intervento per un'Anomalia che non soddisfa le condizioni della garanzia di cui sopra sarà fatturato separatamente come Servizi di Manutenzione. Inoltre, il Cliente riconosce che le prestazioni del Software dipendono dalla sua capacità di utilizzarlo correttamente, dato che il Fornitore non garantisce che il Software soddisferà tutte le sue esigenze, comprese quelle in termini di prestazioni o di redditività, che il suo funzionamento sarà continuo e senza Anomalie o che il Software funzionerà sistematicamente con qualsiasi prodotto, hardware e/o software non fornito dal Fornitore. Di conseguenza, si ricorda al Cliente che è responsabilità del Cliente prendere tutte le misure necessarie per stabilire adeguati piani di risoluzione dei problemi e adottare tutte le misure appropriate per ridurre al minimo le conseguenze dannose connesse in particolare ad una possibile interruzione delle operazioni o ad una possibile perdita di dati generata dal Software a seguito del suo utilizzo.
Garanzia contrattuale. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore ha costituito il deposito cauzionale definitivo per l'importo di Euro (pari al canone di una annualità), giusta fidejussione n. del rilasciata da …………………
Garanzia contrattuale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di Appalto che resta vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali. La cauzione versata è da intendersi quale garanzia del buon svolgimento del servizio oggetto dell'Appalto. L'Amministrazione ha facoltà di disporne sia per il risarcimento dei danni che per il recupero delle maggiori spese sostenute, in caso di inadempienze. La Ditta ha l'obbligo di reintegrare la cauzione nella misura in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene. Non sarà concesso l'esonero dal versamento della cauzione suddetta, che resterà vincolata fino al termine dell'Appalto. La cauzione è prestata, a richiesta dell'Ente, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.
Garanzia contrattuale. 8.1 A.M. Xxxxx garantisce l’assenza nei Prodotti di difetti in relazione a materiali e/o lavorazioni e garantisce il buon funzionamento dei Prodotti stessi in relazione alle specifiche tecniche, ai parametri ed ai livelli di servizio che siano stati espressamente indicati e/o accettati per iscritto dalla stessa A.M. Gears. In caso di fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell’Acquirente, A.M. Gears garantisce unicamente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, ai disegni tecnici, ai dati tecnici o agli eventuali campioni forniti e/o approvati da A.M. Gears. Se non diversamente precisato, A.M. Gears garantisce che i Prodotti sono intercambiabili con i corrispondenti prodotti dello stesso genere fabbricati da costruttori originali.
8.2 La presente garanzia viene fornita per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente. Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrata dall’Acquirente ad A.M. Gears, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma attestante comunque la ricevuta di ritorno, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla presa in consegna dei Prodotti, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti non suscettibili di individuazione mediante ordinaria diligenza non ostante l’ispezione iniziale, entro dieci (10) giorni dalla loro scoperta e comunque entro e non oltre dodici (12) mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente.