CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 31. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa compilato dal direttore lavori, ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 207/2010 entro
2. L'esecutore, all'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a disposizione da parte quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Responsabile D. Lgs. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine di cui all'articolo 201 del D.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento, salvo entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2, del D.P.R. 207/2010
e) domande dell'esecutore.
4. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la facoltà da parte della stessa transazione di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artcui all'articolo 208 del D. Lgs. 174 D.P.R. 554/1999)50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016.
5. Se l'appaltatore l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Di Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 54 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art1. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 Entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione scadenza dell’Accordo Quadro, il Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante lavori provvederà alla compilazione del a verificare che tutti gli interventi di manutenzione a richiesta siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale corredato da di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 dove verranno riepilogati tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoregli interventi eseguiti dall’Appaltatore.
2. Il conto finale Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e ed è trasmesso al Responsabile del procedimento. Col R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle verifiche condizioni di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del cui al comma 4.
3. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato23, comma 2, nulla ostando, è pagata pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'artdell’art. 141, comma 9, del DlgsCodice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
5. 163/06, Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. La 141, comma 9, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dell’art. 124, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).
6. Ai sensi dell’art. 124, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni previste seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora dai commi 1 e 3 DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 102 4 comma 3 del RegDPR 207/10.
8. n. 554/99L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro come previsto dal D.P.R. 207/2010, senza onere e cioè è di importo pari al saldo maggiorato spesa a carico del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivoComune.
9. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
10. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria, Accordo Quadro
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art1. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 Entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione scadenza dell’Accordo Quadro, il Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante lavori provvederà alla compilazione del a verificare che tutti gli interventi di manutenzione a richiesta siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale corredato da dove verranno riepilogati tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoregli interventi eseguiti dall’Appaltatore.
2. Il conto finale Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e ed è trasmesso al Responsabile del procedimento. Col R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle verifiche condizioni di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del cui al comma 4.
3. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa entro sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato23, comma 2, nulla ostando, è pagata pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, e cioè è maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di importo pari al saldo legge, maggiorato altresì del tasso d’interesse legale di interesse applicato per il al periodo che intercorre tra il di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e il collaudo definitivolo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora dai DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Stazione Appaltante procederà ai sensi della norma vigente.
8. L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, senza onere e spesa a carico del Comune.
9. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
10. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni tre mesi dalla data di ultimazione dell'ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoreaccertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale ; con esso è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3esecuzione. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa entro il termine perentorio di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore 15 gg.; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoa garanzia, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni gg. dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria fidejussoria ai sensi dell'artdell’art. 141103, comma 96, del DlgsD.Lgs. 163/06n. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria fidejussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di cui ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 momento della sottoscrizione del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivocontratto. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli Appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 31 punto 1.3) lett. d). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il direttore dei lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente ad una propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore di lavori e trasmesso suo rappresentante . Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al Responsabile riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione procedimento che provvederà ai sensi del comma 3successivo articolo 32 Controversie. Il conto finale dovrà deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, entro 30 (trenta) giorni dalla messa dall’invito che il Responsabile del procedimento provvede a disposizione da parte rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione come all’ artt. 217 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatodel D.L., o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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Samples: Contract for Construction Services
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del Si stabilisce che il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimentoprocedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, salvo non potrà iscrivere nuove riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili, eventualmente aggiornandone l’importo; sempre che sino a quel momento negli atti contabili non siano intervenuti la facoltà da parte della stessa transazione di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artcui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 174 D.P.R. 554/1999)205 del D. Lgs 50/2016. Se l'appaltatore l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. La rata di saldoAi sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il n. 267 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/991) L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori dell’Appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dalla dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. In ogni caso, alla data di ultimazione scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. (D.M. n. 49/2018 art.12 comma 1)
2) La verbalizzazione o comunicazione, dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la Stazione Appaltante Il Responsabile del Procedimento tra quanto dichiarato, in fase d’inizio lavori, di cui al precedente articolo 14, punto a), 3° paragrafo, il D.L. provvederà alla compilazione a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
3) All'atto della redazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla certificato d’ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà essere completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.
4) In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato d’ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’articolo 29 - punto 1.3)- lettera e). Dalla data del certificato d’ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere e gli compete, peraltro, la loro presentazione all’Appaltatoremanutenzione, nei termini previsti dal presente articolo. Il conto finale è sottoscritto dei lavori, compilato dal direttore di dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Responsabile RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del procedimento. Col conto finale lavoro è accertato e proposto l’importo della rata di saldostata soggetta, qualunque sia il suo ammontare, allegando tutta la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3relativa documentazione. Il conto finale dovrà deve essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da parte quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del Responsabile codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999)codice. Se l'appaltatore l’esecutore non firma il conto finale nel termine indicatoassegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al Firmato dall’esecutore il conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.(DM n. 49 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.7 marzo 2018)
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a), il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. Dovranno inoltre essere stati ripristinati tutti gli arredi e le attrezzature scolastiche. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. e). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere. All’Appaltatore peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo, fino alla consegna degli impianti al competente Ufficio preposto alla manutenzione. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata, trasmessa al Responsabile del Procedimento, che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 201 del D.P.R. 207/2010, entro trenta giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoProcedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso all’organo di collaudo a disposizione cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del Responsabile del procedimentoD.L., salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione fine lavori dell’intero appalto, il Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante lavori provvederà alla compilazione del a verificare che tutti gli interventi siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale corredato da di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 dove verranno riepilogati tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoregli interventi eseguiti dall’Appaltatore. Il conto finale Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e ed è trasmesso al Responsabile del procedimento. Col R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva liqui- dazione ed erogazione è soggetta subordinata all’emissione del certificato e alle verifiche condizioni di collaudo o di regolare esecuzione cui ai sensi del comma 3commi seguenti. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatoin- dicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoall’articolo precedente, nulla ostando, è pagata paga- ta, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 45 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condi- zione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del Codice dei contrat- ti e del Regolamento di attuazione ove applicabile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita precedente deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, e cioè è maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota 38 di importo pari al saldo legge, maggiorato altresì del tasso d’interesse legale di interesse applicato per il al periodo che intercorre tra il di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni do- po l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e il collaudo definitivolo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati nell’Appalto, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora dai DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Stazione Appaltante pro- cederà ai sensi di legge. L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica ne- cessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori senza onere e spesa a carico del Co- mune. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civileCodice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempesti- vamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle verifiche condizioni di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del cui al comma 34.
2. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Il responsabile del procedimento R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige in ogni caso una sua relazione al conto finalepropria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione previa presentazione di regolare esecuzionefattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivopredetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L’appaltatore e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del Si stabilisce che il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimentoprocedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, salvo non potrà iscrivere nuove riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili, eventualmente aggiornandone l’importo; sempre che sino a quel momento negli atti contabili non siano intervenuti la facoltà da parte della stessa transazione di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artcui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 174 D.P.R. 554/1999)205 del D. Lgs 50 /2016. Se l'appaltatore l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. La rata di saldoAi sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il n. 267 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a xxxxxxxxx, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29 punto 1.3) lett. e). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il direttore dei lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 29 del decreto 19/04/2000, n° 145 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010. Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 32. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 237 del citato Regolamento D.P.R. 207/10, entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoprocedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a disposizione da parte cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto unitamente a propria relazione finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute e alla documentazione di cui all’art. 56 237 del presente Capitolatorichiamato regolamento D.P.R. 207/10. In sede di conto finale sarà acquisita, nulla ostandoda parte del D.L., è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art1. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del Si stabilisce che il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte data dell'ultimazione dei lavori.
2. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimentoprocedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, salvo non potrà iscrivere nuove riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili, eventualmente aggiornandone l’importo; sempre che sino a quel momento negli atti contabili non siano intervenuti la facoltà da parte della stessa transazione di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artcui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 174 D.P.R. 554/1999)205 del D. Lgs 50 /2016.
3. Se l'appaltatore l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldoAi sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il n. 267 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
5. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L’appaltatore e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a xxxxxxxxx, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Samples: Contratto Di Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'artL’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 33 punto 1.3) lett. e). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 173 del RegRegolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante Lavori provvederà alla compilazione altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoreprocedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 174 del Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554., entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoProcedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a disposizione da parte cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto unitamente a propria relazione finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute ed alla documentazione di cui all’art. 56 173 del presente Capitolatorichiamato Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, nulla ostandon. 554. In sede di conto finale sarà acquisita, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione da parte del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldoD.L., disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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Samples: Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla D.L., la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, al relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, all’Ente per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14, lettera a), 4° comma, la D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavorilavori la D.L. redige il conto finale e lo trasmette all’Ente, unitamente a propria relazione. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, la Stazione Appaltante D.L. provvederà alla compilazione altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa all’Ente che provvederà ai sensi del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoresuccessivo articolo 32. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldosuo rappresentante, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa dall’invito che l’Ente. provvede a disposizione da parte del Responsabile del procedimentorivolgergli per iscritto, salvo la facoltà previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura dell’Ente. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatoD.L., o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli Enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla D.L., la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, al relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, all’Ente per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14, lettera a), 4° comma, la D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavorilavori la D.L. redige il conto finale e lo trasmette all’Ente, unitamente a propria relazione. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, la Stazione Appaltante D.L. provvederà alla compilazione altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa all’Ente che provvederà ai sensi del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoresuccessivo articolo 32. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldosuo rappresentante, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa dall’invito che l’Ente provvede a disposizione da parte del Responsabile del procedimentorivolgergli per iscritto, salvo la facoltà previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura dell’Ente. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatoD.L., o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli Enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 Per i lavori ultimati, alla scadenza del Reg. n. 554/99termine contrattuale, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del sarà redatto il conto finale corredato entro 45 giorni da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoretale termine; l’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale (vedi art. Il 172 del DPR 554/99). Detto conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma punto 3. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999del DPR 554/99). Se ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoa garanzia, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o successivi all’emissione del certificato di regolare esecuzioneesecuzione e nel pieno rispetto dell’art. 7, comma 4 del D.M. 145/2000. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria fidejussoria ai sensi dell'artdell'articolo 141 comma 9 del D.Lgsl. 141, comma 9, 163 del Dlgs. 163/06, 12/4/2006 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma punto 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e 3 dell’art. 102 può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivocontratto. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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Samples: Appalto Lavori Di Manutenzione E Di Pronto Intervento
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del Reg. n. 554/99, procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione . L'appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni. Al momento della firma del conto finale corredato da tutti i documenti finale, l’appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoreper le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D.Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile 205 del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoD.Lgs 50/2016, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999)eventualmente aggiornandone l’importo. Se l'appaltatore l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha intende come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale(artt. 200 e 201 Reg.) La rata di saldosaldo sarà corrisposta dopo l'esito favorevole dei corrispondenti collaudi o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, unitamente alle ritenute sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonché adempiuti gli obblighi stabiliti dal presente capitolato. Il pagamento della rata di cui all’artsaldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori, ai sensi dell'art.103 comma 6 del D.Lgs 50/2016. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del contratto. Il decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione del saldo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è bancaria o assicurativa di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse di interesse legale applicato per il al periodo che intercorre intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 la data di emissione del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma e l’assunzione del carattere definitivodi definitività del medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. f). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il direttore dei lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. n° 207/010. Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 201 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. n° 207/2010, entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoProcedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a disposizione da parte cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto unitamente a propria relazione finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute ed alla documentazione di cui all’art. 56 200 del presente Capitolatorichiamato Regolamento D.P.R. 207/010. In sede di conto finale sarà acquisita, nulla ostandoda parte del D.L., è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
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Samples: Construction Contract
CONTO FINALE. Ai Il termine in cui, ai sensi dell'artdell’art. 173 del Reg. n. 554/99Regolamento della Legge Quadro sui LL.PP., entro 60 giorni verrà compilato lo Stato Finale dei lavori, resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione dei lavoridegli stessi, debitamente accertata mediante Certificato della Direzione Lavori: per la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatorestessa data l’Impresa dovrà aver adempiuto agli obblighi di cui al successivo art. 23. Il conto finale è dei lavori deve essere sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldodall’appaltatore, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte su richiesta del Responsabile del procedimentoProcedimento, salvo la facoltà da parte della stessa entro il termine perentorio di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore 20 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro Registro di contabilitàContabilità, il conto finale Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatolegge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneCollaudo provvisorio. Il pagamento L’erogazione della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. La garanzia fideiussoria 102 comma 3 del regolamento di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 D.P.R. 554/99 e 3 dell’art. 102 141, comma 9 del Reg. D.lgs 12 aprile 2006, n. 554/99163, stipulata in conformità allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e cioè è rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. Tanto nel corso dei Lavori quanto dopo l’ultimazione resta in facoltà dell’Amministrazione Appaltante disporre l’esercizio parziale o totale delle opere di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo ogni genere eseguite senza che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato l’Impresa possa opporsi od avanzare pretese di collaudo assuma carattere definitivosorta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto