Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare: a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggetto; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- denti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- palto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodel contratto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di appartenenza settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteAppaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. DEC e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge Legge 9 agosto 2008, n. 133n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. . La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria/Pronto Intervento Verde Pubblico
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore dei lavori l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteAppaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore o dei subappaltatoriinottemperanza, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi trova applicazione il Titolo II del presente Capitolato Specialed.P.R. n. 207 del 2010. In ogni momento il D.L./D.E.C. Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Aggiudicatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore dell’Aggiudicatario o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’Aggiudicatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Aggiudicatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Aggiudicatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. La violazione degli obblighi di tesseramento del personale comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’Aggiudicatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
b) applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
a) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il direttore dei lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Aggiudicatario inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Aggiudicatario inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteAppaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge Legge 9 agosto 2008, n. 133n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. . La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria/Strordinaria Delle Strade Comunali
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodell’esecuzione del contratto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del contratto di cui al presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono le attività di cantiere;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora se non sia è aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Specialeappaltante. In ogni momento il D.L./D.E.C. DEC e, per suo tramite, il R.U.P., Responsabile del Procedimento possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori Subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo all’art. 39 della legge Legge del 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento al per- sonale presente in cantiere e per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico unico. Ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e 26, c. 8, del lavoro D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell’art. 5, c. 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del subappaltatore autorizzatocommittente ai sensi dell’art. 5, c. 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteAppaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge Legge 9 agosto 2008, n. 133n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. . La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.
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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteAppaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge Legge 9 agosto 2008, n. 133n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. . La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. La stazione appaltante. si riserva un controllo a campione sulle generalità dei conducenti dei mezzi comunicati, con segnalazione alle autorità competenti, qualora venissero riscontrate difformità od irregolarità. L'Appaltatore conviene con la committenza che, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dell’esecuzione del contratto possa proporre la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire la committenza di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
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Samples: Accordo Quadro
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché non- ché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appaltodell’appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale Contratto Col- lettivo Nazionale di lavoro Lavoro F.I.S.E. - Federazione Imprese di appartenenza Servizi - e gli accordi locali territoriali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si eseguono le presta- stazioni di lavoro, o comunque un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con i relativi accordi territoriali e aziendali integrativi, in vigore per un settore attinente alle attività oggetto dell’appalto e recante condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quello F.I.S.E.;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni stipulanti associazioni stipu- lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto con- tratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato auto- rizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteappaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenzialeassisten- ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni re- tribuzioni dovute al personale dipen- dente dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato SpecialeCapitolato, detraendo quindi il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappal- tatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice. In ogni momento il D.L./D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori subappal- tatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione iscrizio- ne nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore 1.L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto : a)nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente il contratto nazionale nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di appartenenza svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stessoUdine anche ai fini dell'accentramento contributivo, in vigore per il tempo e nella località in oggetto;
b) i ai sensi di quanto previsto dell’articolo 32, comma 1, lettera a), della L.R. n. 14 del 2002; b)i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora se non sia è aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è ; c)è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lettera b), della L.R. n. 14 del 2002, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;
d) è appaltante; d)è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In 0.Xx sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. In 0.Xx ogni momento il D.L./D.E.C. la DL e, per suo tramite, il R.U.P.RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.. 0.Xx sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5.Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 0.Xx violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.
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Samples: Construction Contract
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto 1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente il tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli negli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, stesso in vigore per il tempo e nella località in oggetto;cui si svolgono i lavori anzidetti.
b) 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 de 05.10.2010.
3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l'Impresa anche qualora se non sia aderente alle as- sociazioni stipulanti o associazioni stipulate e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o od artigiana, dalla struttura o dalle e dimensioni dell’impresa dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;, economica o sindacale.
c) 5. L'Impresa è responsabile responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza stazione appaltante, all'osservanza delle norme anzidette suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentiloro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- palto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;l'ipotesi di subappalto.
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali6. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Essa dispone, nel caso si tratti di Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, altrimenti provvede a trattenere le somme accantonate fino all’accertamento dell’integrale adempimento degli obblighi predetti.. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.
7. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o dei subappaltatorinon contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'operad’opera, utilizzando le detraendo il relativo importo dalle somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dovute all’appaltatore in esecuzione del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzatocontratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso 1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL edilizia e affini e dagli accordi integrativi vigenti nella provincia in particolare:cui vengono eseguiti i lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Xxxxx. Per quanto riguarda le imprese artigiane impegnate nel cantiere, il riferimento al sistema di casse edili ed alla normativa di contrattazione collettiva attiene agli accordi ed alle normative in essere nel Veneto per il settore artigiano.
a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore 2. L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza i contratti e gli accordi locali di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e aziendali integrativi dello stessofino alla loro sostituzione e, in vigore per il tempo e nella località in oggetto;se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore 3. All’applicazione ed al rispetto dei contratti predetti deve sottostare anche qualora l’impresa eventualmente non sia aderente alle as- sociazioni associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse e esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;, economica e sindacale.
c) 4. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- denti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- palto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;
d) obbligo l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. In L’impresa appaltatrice ha l'obbligo di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. E’ fatto inoltre obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante nonché alle XX.XX. territoriali l’affidamento da parte dell’Appaltatore stesso di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori dell’ipotesi in cui sia configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere. L’impresa appaltatrice ha l'obbligo di rispondere in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori o di eventuali ditte in qualsiasi forma di sub-contrattazione, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori eseguiti.
7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui ai commi precedenti e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
8. Al fine di rendere effettivo il controllo sulle maestranze impegnate nel cantiere è obbligo dell’Appaltatore, con il coordinamento e controllo del DL e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, tenere il registro giornaliero delle presenze in cantiere, sul quale deve essere registrato (prima del suo effettivo impiego in cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL e Cassa Edile, e, in modo oggettivo, la presenza all’inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si dovrà adottare per la registrazione idoneo sistema di rilevazione oggettivo delle presenze in cantiere.
9. I datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
10. Prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, a garanzia del rispetto delle norme del presente articolo, l’impresa appaltatrice è tenuta alla denuncia del nuovo lavoro all’INPS, all’INAIL ed alla Xxxxx Xxxxx di Padova; copia di tale denuncia deve essere inviata, per conoscenza, sia al RUP che all’Ufficio di Direzione lavori. Ad analogo obbligo sono tenute, per il tramite dell’impresa appaltatrice, le imprese subappaltatrici.
11. L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenute a trasmettere, sia al RUP che all’Ufficio di Direzione lavori, copia della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti alla Cassa Edile ed agli ulteriori organismi paritetici della contrattazione collettiva.
12. Il pagamento all’Impresa appaltatrice dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, relativo anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere.
13. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni.
14. Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’Appalto DM 145/2000, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o dei subappaltatorinon contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante Appaltante può inoltre pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le detraendo il relativo importo dalle somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dovute all'Appaltatore in esecuzione del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzatocontratto.
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Samples: Appalto
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteAppaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge Legge 9 agosto 2008, n. 133133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali, firmatarie di contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e norme assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori, vigenti in materia, nonché e/o eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto a. L’Assuntore è esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale competono al datore di lavoro di appartenenza in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68 e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stessos.m.i., ed, in vigore per il tempo e nella località generale, della disciplina in oggettomateria di collocamento obbligatorio;
b) b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteappaltante;
d) d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di Xxxx che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la Cassa Edile. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 13 del D.M. n. 145/2000), in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o dei subappaltatorinon contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le detraendo il relativo importo dalle somme trattenu- te sui pagamenti delle rate dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di acconto formale contestazione, da parte dell'Appaltatore, della richiesta di provvedere al pagamento, la stazione appaltante provvede all'inoltro della richiesta e di saldo ai sensi della relativa contestazione alla direzione provinciale del presente Capitolato Specialelavoro per i necessari accertamenti. In ogni momento il D.L./D.E.C. Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico nei libri matricola dell’Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato. Tutti i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento delle attività inerenti l'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori autorizzati, devono esibire la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; essa deve contenere, Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136/2010, oltre agli elementi specificati dal decreto legislativo n. 81/2008, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’Appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. Qualora l’Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro dell’appaltatore territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del subappaltatore autorizzatodecreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore 1. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appaltodei lavori, e in particolare:
a) a. nell’esecuzione dell’appalto dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di appartenenza per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in oggettocui si svolgono i lavori;
b) b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- dentidipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subap- paltosubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tanteappaltante;
d) d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialeprevidenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza degli adempimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
3. In caso di inadempienze accertate dalla Stazione appaltante o ad essa segnalate da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’Appaltatore le inadempienze accertate e dispone il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’appaltatore o dei subappaltatoridipendente, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretratequalora l’Appaltatore, anche in corso d'operainvitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni, utilizzando le somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale. In ogni momento il D.L./D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.non vi
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Samples: Contract for Works
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto 1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga l’Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente osservare, integralmente, il contratto trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale di lavoro di appartenenza e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stessoterritoriale, in vigore per il tempo settore e per la zona nella località in oggetto;quale si eseguono le prestazioni.
b) i 2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore l’Impresa appaltatrice, anche qualora se non sia aderente alle as- sociazioni associazioni stipulanti o se receda da esse esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;, economica o sindacale.
c) 4. L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla solido, nei confronti della Stazione appaltante Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- denti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subap- palto; il subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato autorizzato, non esime l’appaltatore l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità, responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal- tante;Appaltante.
d) 5. L’Appaltatore è obbligato inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ- denzialecomma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
6. L’Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, assistenzialenonché, antinfortunistica ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi specialiper la scuola professionale.
7. In caso di ritardo immotivato nel L’Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle retribuzioni dovute competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al personale dipen- dente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenu- te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi momento della firma del presente Capitolato SpecialeCapitolato.
8. In ogni momento il D.L./D.E.C. L ’Appaltatore e, per suo tramite, il R.U.P.le Imprese subappaltatrici, possono richiedere all’appaltatore dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e ai subappaltatori comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia del libro unico del lavoro dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008quelli dovuti agli organismi paritetici, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per- sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzatoprevisti dalla contrattazione collettiva.
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Samples: Construction Contract