Common use of Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Clause in Contracts

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010). In ogni momento il Direttore per l'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di a comunicare alla Direzione Lavori tutte le legginotizie relative all'impiego della manodopera. L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettivacomunque, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadroprima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico. In particolareNell'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali edili e ed affini e gli negli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attivitài lavori anzidetti. Tali L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. L’Appaltatore si obbliga altresì a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori. L’Appaltatore deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, secondo le disposizioni della Direzione Lavori per i tempi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltantemodi di esecuzione. L'Appaltatore resta L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010). In ogni momento il Direttore per l'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzatoqualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. Ai sensi degli articoli 18105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, comma 1, lettera u), 20, comma 3 il RUP provvede all’inoltro delle richieste e 26, delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010Lavoro per i necessari accertamenti. Fermo restando quanto previsto all’art. 3.3, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo: in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010prezzi contrattuali.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore L’Affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettivamateria, anche laddove nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In dei lavori, e in particolare: - nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l’Appaltatore l’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali i lavori; - i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza l’Affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti, stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore ; - è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto Contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie l’Affidatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta ; - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati o in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o dei subappaltatoria essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'Art. si applica l’Art.30, commi 5 e 6 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010). In ogni momento il Direttore per l'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010D.Lgs.50/2016.

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Samples: Contratto

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettivamateria, anche laddove nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In dei lavori, e in particolare: nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali i lavori; i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti, stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore ; è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta appaltante; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore dell’appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010)la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. In ogni momento il Direttore per l'esecuzione dei Lavori e, per suo tramite, il RUPR.U.P., possono chiedere all’Appaltatore richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. legge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggiL’appaltatore, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e delle categorie vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ad osservare le attività. Tali clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse edili ed Enti scuola, relativi al versamento dei contributi per fini mutualistici, assicurativi, antinfortunistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale stipulanti e/o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e receda da ogni altra sua qualificazione giuridicaesse. L'Appaltatore L’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il . Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo immotivato nel inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante od ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Impresa e se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti non siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei subappaltatoripagamenti di cui sopra, trova applicazione l'Artl’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 5 L’appaltatore dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010)citato D.Lgs. 626/94 e le altre norme di sicurezza. In ogni momento il Direttore per l'esecuzione emateria di denuncia agli enti previdenziali, per suo tramiteassicurativi ed infortunistici, il RUPsi richiama quanto previsto dal D.P.C.M. n° 55 del 10.01.1991, possono chiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatoart. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 20109.

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Samples: www.aobrotzu.it

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettivamateria, anche laddove nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In delle attività contrattuali e in particolare: 1.nell’esecuzione delle attività che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali i lavori; i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza anche se non è aderente alle associazioni stipulanti, stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore ; 2.l’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta ; 3.l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore dell’appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010)Capitolato. In ogni momento il Direttore per l'esecuzione la Direzione Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, 18 comma 1, 1 lettera u), 20, 20 comma 3 e 26, 26 comma 8 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, 5 comma 1, primo periodo, 1 della L. legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente committente ai sensi dell’articolo 5, 5 comma 1, secondo periodo, 1 della L. legge n. 136 del 2010.

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Samples: Lavori Di Realizzazione Del Polo Intermodale Dell’interporto Di Catania Con Revisione Della Progettazione Esecutiva

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore 1.L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettivamateria, anche laddove nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In dei lavori, e in particolare: a)nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore l’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente il contratto nazionale nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stessoUdine anche ai fini dell'accentramento contributivo, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali ai sensi di quanto previsto dell’articolo 32, comma 1, lettera a), della L.R. n. 14 del 2002; b)i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti, stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore è ; c)è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lettera b), della L.R. n. 14 del 2002, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta appaltante; d)è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In 0.Xx sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore dell’appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Artla Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010). In 0.Xx ogni momento il Direttore per l'esecuzione la DL e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai 0.Xx sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli 5.Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. legge n. 136 del 2010.. 0.Xx violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. L’Appaltatore è tenuto all’esatta Nell’esecuzione del contratto l’Aggiudicataria, nonché gli eventuali sub-contraenti, hanno l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei CCNL di appartenenza, nonché ad assolvere scrupolosamente a tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla prevenzione ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legga o regolamentari in vigore. L’Aggiudicatario sarà responsabile, nei riguardi delle Società committenti, della osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendentidipendenti e dei lavoratori autonomi. Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate, anche nei casi le Società Appaltanti acquisiranno d’ufficio il DURC per l’Appaltatore e per gli eventuali subappaltatori ed è facoltà delle Società committenti richiedere, prima di ciascun pagamento, la documentazione attestante il regolare adempimento da parte dell’Aggiudicatario dei predetti obblighi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS – mod. DM 10/02 e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL – mod. 10/sm – e dei relativi versamenti – mod. F24). Ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei subappaltatorisoggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alle Società committenti, né avrà titolo al risarcimento di danni. Nel caso in cui, per due volte consecutive il DURC sia negativo, trova applicazione l'Art. 5 la risoluzione del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010). In ogni momento il Direttore per l'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro contratto di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzatoall’art. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010.

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