Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto. 3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL. 5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore. 7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. 8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento. 9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro. 10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento II contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono In relazione ai soggetti che possono essere assunte, assunti con contratto di inserimentoinserimento ai sensi dell'art. 54, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette", ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • - la durata, che sarà pari a minima di 9 mesi e massima di 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichicomesi; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata /reinserimento oggetto del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili . Il progetto individuale di inserimento è definito con il contratto consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento stesso e/oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del psichico il contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’artpotrà prevedere una durata massima di 36 mesi. 4 (“Istituti Nell'ipotesi di carattere sindacale”) reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del presente CCNL.
5rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. II programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica costituita dalle Organizzazioni datoriali e sindacali. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In caso attesa della definizione delle modalità di assenza per attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Per quanto riguarda il trattamento di malattia o e infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di in contratto di inserimento non in prova ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni tempo indeterminato, nonchè di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervallitutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo. Per quanto concerne l’assistenza ed poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il trattamento economico datore di malattia si farà riferimento lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civilecomputano i lavoratori che siano dimessi, nonché dei periodi di astensione obbligatoria quelli licenziati per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a giusta causa di servizioe quelli che, al lavoratore titolare termine del rapporto di contratto lavoro, abbiano rifiutato la proposta di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del contratto periodo di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7prova. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della progressione automatica di carriera.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli Enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 1, del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui agli artt. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativole modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso , ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e/-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d'inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia quello spettante per i dipendenti di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civiletempo indeterminato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nella anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto rapporto di inserimento lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto pro- getto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche politi- che sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi supe- ri del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del pre- sente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’as- solvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento reinseri- mento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati disoccupa- ti di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo legisla- tivo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere esse- re specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo inde- terminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavora- tore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta /reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciu- ti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la dura- ta sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinseri- mento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del contratto; • il rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento speci- fico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase inizia- le del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente con- tratto. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo, secondo quanto normativo stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto i contrat- ti di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata può comportare l’esclusione dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del lavoratori con contratto di inseri- mentomento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, ed quali mensa e trasporti, ovve- ro dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al perso- nale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni con- nesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal con- tratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle OO.SS. anche per il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automa- tica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavo- ro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti con- tratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciot- to mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbo- no darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, previ- sta dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percen- tuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articoloIn tale ambito, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con il contratto di inserimentoinserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03, le seguenti categorie di personeseguito specificate:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi (Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria del contratto di inserimento dell’11 febbraio 2008);
c) lavoratori con più di cinquanta 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, fisico mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in di cui al presente CCNL, può essere stipulato, alle seguenti condizioni: - forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il con l’indicazione del progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento lavoratore si intende assunto a tempo pieno ovvero di indeterminato; - durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente durata stabilito dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel legge; nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza ; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, di cui alla precedente lettera f) la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, ad eccezione della categoria di cui alla lettera e), la categoria di inquadramento è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di funzioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E’ previsto per il lavoratore assunto con contratto di inseri- mentoinserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, ed il relativo da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione i dipendenti inquadrati nella medesima categoria (operai e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, contratto con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall’Accordo interconfederale del 11/02/2004.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL, Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli Enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 1, del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui agli artt. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativole modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso e/, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e- learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d'inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia quello spettante per i dipendenti di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civiletempo indeterminato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nella anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto rapporto di inserimento lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Samples: Contratto Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all'art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le xxxxxxxx mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente Contratto. Nell'ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizza- re, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto conteso lavorativo, l’inserimento l'in- serimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro dei lavori e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia Mi- nistro dell'economia e delle finanze – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi su- peri del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co‘handicap’ fisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento in- serimento ai sensi dell'art. 54, comma 1), D.lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1), del decreto legislativo D.lgs. n. 181/2000181/00, come sostituito dall’artdal- l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 1), D.lgs. n. 297/2002 – 297/02, coloro che, dopo aver perso un posto po- sto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca ri- cerca di una nuova occupazione da più di dodici 12 mesi.
. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal D.lgs. n. 276/03, devono essere mantenuti in servizio almeno 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti, come previsto dai commi 3) e 4), art. 54, D.lgs. n. 276/03 che qui si intende richiamato integralmente, così come l'Accordo interconfederale 11.2.04. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno contratto è nullo e il lavoratore si in- tende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto sono indicati: • la - durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - eventuale periodo di prova, che sarà pari : tale periodo di prova è quello contrat- tualmente previsto per l'Area professionale/modulo di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento; • l’orario - orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di contratto di inserimento un con- tratto a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di - inquadramento che del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due 2 livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • /reinserimento oggetto del contratto. Nella ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compati- bili con le mansioni da svolgere in azienda, l'inquadramento del lavora- tore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il tutor aziendale progetto di riferimento che sarà in possesso reinserimento. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adegua- mento delle competenze adeguate e seguirà professionali del lavoratore al contesto lavora- tivo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il lavoratore per tutta pro- getto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti ricono- sciuti affetti da grave ‘handicap’ fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, im- partita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortu- nistica, da svolgere nella fase iniziale del contratto; • il trattamento economico rapporto, e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto di disciplina del rapporto di lavoro e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionaleorganizzazione aziendale. La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento speci- fico, in quanto compatibili con il funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del la- voratore. La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a mo- duli, proposti dall'Ente Bilaterale Nazionale. I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Ente Bilaterale Na- zionale risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un pre- cedente contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o presso un'altra azienda sono considerati già adempiuti anche in occasione di ciascun nuovo con- tratto di inserimento presso altre diverse aziende, fatto salvo, con ri- ferimento al contesto aziendale specifico, la sua prefissata durata tempo- rale; parte relativa alle nozio- ni di prevenzione antinfortunistica che deve essere ripetuta. Per quanto riguarda la malattia e l'infortunio non sul lavoro, il lavo- ratore in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova inserimento/reinserimento ha diritto alla a un periodo di conservazione del posto di lavoro 70 giorni. Nell'ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento econo- mico, si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri). Se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni massimo di calendario80 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabi- lito per i contratti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiainserimento/reinserimento, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o inserimento/ reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovve- ro dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente cor- risposte al personale con rapporto di quello civilelavoro subordinato, nonché di tut- te le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effet- tiva prestazione lavorativa previste dal CCNL applicato (lavori a turni, notturno, festivo, etc.). L'eventuale applicabilità, parziale o totale, ai lavoratori con contrat- to di inserimento/reinserimento dei periodi premi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza risultato e di tutte le al- tre voci retributive stabilite al livello aziendale è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, demandata alle Parti al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7livello aziendale. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato trasfor- mato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inseri- mento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto del- l'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale Dichiarazione a verbale n. 1 In attesa della definizione delle modalità di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento attuazione dell'art. 2, lett. i), D.lgs. n. 276/03, la registrazione delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e acquisite sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato (‘tutor’ o referente formativo aziendale). In relazione all’obiettivo condiviso Dichiarazione a verbale n. 2 Le Parti si riservano di favorire la stabilizzazione del rapporto definire un modello di lavoro, il ricorso al contratto progetto individuale di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei da proporre per l'utilizzo nelle lavanderie industriali. Dichiarazione a verbale n. 3 Le Parti auspicano l'estensione anche ai lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessidisabili, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine ricono- sciuti tali ai sensi della legge n. 68/99 della disciplina del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoinserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contri- butivi.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
1. la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
2. l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
3. l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
4. la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000181 del 2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297 del 2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal Decreto legislativo n. 276 del 2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti, come previsto dal comma 3 e 4 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l'accordo interconfederale 11 febbraio 2004. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto sono indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari : tale periodo di prova è quello contrattualmente previsto per la categoria ed il livello di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che - l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • /reinserimento oggetto del contratto. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l'inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il tutor aziendale progetto di riferimento che sarà in possesso reinserimento. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze adeguate e seguirà professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il lavoratore per tutta progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del contratto; • il trattamento economico rapporto, e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionaledi disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in quanto compatibili con il funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli, proposti dall'Organismo bilaterale OBN-TAM. I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Organismo bilaterale OBN- TAM risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; presso un'altra azienda sono considerati già adempiuti anche in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici occasione di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del ciascun nuovo contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’artpresso altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che deve essere ripetuta. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per Per quanto riguarda la malattia o infortunio e l'infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di in contratto di inserimento non in prova inserimento/reinserimento ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto di lavoro settanta giorni. Nell'ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri). Se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni massimo di calendario80 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiainserimento/reinserimento, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di quello civilelavoro subordinato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternitàtutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.
6). Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro L'eventuale applicabilità, parziale o a malattia contratta a causa di serviziototale, al lavoratore titolare di ai lavoratori con contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto inserimento/reinserimento dei premi di inseri- mento, ed il relativo periodo non risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino demandata alle parti al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7livello aziendale. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale periodo di inserimento inserimento/reinserimento è definito con utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il consenso diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche a tali lavoratori si applica la norma del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento temporaneo inquadramento al di sotto del livello di destinazione finale, di cui al presente articolo. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, la registrazione delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e acquisite sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale). In relazione all’obiettivo condiviso Le parti si riservano di favorire la stabilizzazione definire un modello di progetto individuale di inserimento, da proporre per l'utilizzo nel sistema tessile-abbigliamento-moda. Le parti auspicano l'estensione anche ai lavoratori disabili, riconosciuti tali ai sensi della legge n. 68 del 1999 della disciplina del contratto di inserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi. Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l'evoluzione del rapporto tra impresa e mercato possono influire sulle prestazioni richieste ai lavoratori e convengono sull'utilità di lavoro, il ricorso al contratto un confronto volto a monitorare l'evoluzione di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedentitale fenomeno. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto concordano di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto istituire un Gruppo di lavoro a tempo indeterminato, i che avrà lo scopo di valutare le metodologie di inquadramento previste dai principali contratti risolti in corso o al termine nazionali ed europei e di ricercare un eventuale diverso modello di inquadramento ritenuto idoneo alle caratteristiche del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti sistema tessile abbigliamento moda. Le parti si danno atto che il Gruppo di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contrattipotrà esplorare qualsiasi ipotesi, prefigurandone benefici, criticità e conseguenze sui lavoratori e sulle imprese. Agli effetti della presente disposizione Relativamente alle proposte congiuntamente individuate, le parti si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali danno altresì atto che il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto Gruppo di lavoro a tempo indeterminatodovrà produrre attente valutazioni di praticabilità in relazione alle peculiarità del settore e alle caratteristiche organizzative delle piccole e medie imprese. Il Gruppo di lavoro si incontrerà entro il mese di dicembre 2004 e presenterà le proprie conclusioni alle parti stipulanti entro il 30 giugno 2006.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50% della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Contratto di inserimento. 1Ai sensi dell'art. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del Il contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti avrà una durata massima di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli18 mesi. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiai soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare mentale o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui psichico il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto potrà prevedere una durata massima di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8trentasei mesi. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progettoprogetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la della formazione. • Il progetto deve prevedere una formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema effettuata durante l'esecuzione del rapporto di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Per poter assumere mediante contratti di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoroinserimento/reinserimento, il ricorso al contratto datore di inserimento potrà avvenire qualora venga lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedentiprecedenti (questa disposizione non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento). A tal tale fine non si computano computano: - i lavoratori che si siano dimessi, quelli ; - i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto rapporto di inserimento lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ; - i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova, nonché ; - i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro 4 contratti. Agli effetti della presente disposizione si Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa prevista dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo. I lavoratori assunti con contratto di inserimento, per l'intera durata del contratto sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dal presente c.c.n.l. per l'applicazione di particolari normative e istituti, ad eccezione dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto.
Titolo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, inserimento è uncontratto di lavoro diretto arealizzare,mediante un progetto unprogetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato determi- nato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articoloIn tale ambito, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con il contratto di inserimento, le seguenti inserimento può essere funzionale all'inserimento/rein- serimento di lavoratori appartenenti alle categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichicoindividuate all'art. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, 54 comma 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove mesi e in esso deve non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la du- rata massima può essere specificamente indicato estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto: nel settore Legno, Arredamento, Mobili: per il 50% della durata complessiva del con- tratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50 % di durata del contratto. nel settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei: per il 40% della durata com- plessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 60 % di du- rata del contratto. - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta /reinserimento oggetto del con- tratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del contrattorapporto di la- voro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione del- l'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà neces- sariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • il - la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere re- gistrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativonormativo stabilito per i con- tratti di inserimento, secondo quanto stabilito non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative in- dennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro su- bordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale collettivo (lavoro a livello nazionaleturni, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianitànotturno, aspettativafestivo, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contrattoecc.). E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del ' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti un periodo di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione con- servazione del posto di lavoro pari a giorni settanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 eguale qualifica (“malattia, infortuni operai e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, contratto con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disci- plinato al Titolo VI, Capo II del D.Lgs. n. 276/2003 e all'accordo interconfederale del 11 febbraio 2004.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale In conformità e fermo restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell’11 febbraio feb- braio 2004, i contratti di inserimento, sono attivabili per tutte le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze figure professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante median- te un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con- certo con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 1, del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve devono essere specificamente indicato il progetto individuale rispettati i princi- pi di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi non discriminazione diretta ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento indiretta di cui sopraalla legge 10 aprile 1991, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7n. 125. Nei casi in cui I contratti d'inserimento non possono superare il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7025% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro assunti a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo inde- terminato prevedendo comunque un minimo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato2 assunzioni.
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Contratto di inserimento. 1Ai sensi degli artt. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni contratto di specifiche modalità e particolarità reinserimento pertanto si intende un rapporto di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, fatti altresìcon soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data sulla base di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assuntequanto certificato nel libretto formativo o, con contratto di inserimentoin mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da Enti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino ventinove a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, verranno lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichicodurata del contratto; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto contrattualmente per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui agli artt. 95 e segg., ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta /reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativole modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso e/, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d'inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. E’ demandata alle PartiNell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica, a livello aziendaleivi compresi i trattamenti aziendali collettivi aggiuntivi quali: servizio mensa, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativatrasporti, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto ecc. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, comporta l'estensione al lavoratore titolare del diritto a tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente all'Ente bilaterale nazionale, i dati quantitativi sui contratti di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e dell'eventuale progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004Il contratto di inserimento, le Partio reinserimento, nell’intento è il contratto di far ricorso lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento finalizzato all’adattamento delle competenze professionali del lavoratore soggettive ad un determinato contesto lavorativoorganizzativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel della lavoratrice o del lavoratore nello specifico mercato del lavoro.
2lavoro del settore socio-sanitario - assistenziale ed educativo. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono Potranno essere assunte, assunti con contratto di inserimento, le inserimento o reinserimento i seguenti categorie di personesoggetti:
a) soggetti di età compresa 1. giovani tra i 18 e i 29 annianni di età;
b) 2. disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 annianni di età;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano 3. ultra-quarantacinquenni privi di un posto di lavorolavoro o in procinto di perderlo;
d) 4. lavoratrici o lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due annianni e che vogliano intraprendere o riprendere un’attività;
e) donne 5. lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica aree geografiche in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – femminile sia inferiore di almeno del il 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) 6. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 annidurata” - in base a quanto stabilito all’art. 1, ai sensi del comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – precedente si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto dovrà avere la forma scritta, in mancanza della quale i lavoratori o le lavoratrici si intenderanno assunti a tempo indeterminato, e contenere i seguenti elementi: - la durata del contratto, entro un minimo di inserimento nove ed un massimo di diciotto mesi, salvo il caso dei soggetti con handicap fisico o mentale per i quali la durata potrà estendersi fino a trentasei mesi. Qualora si tratti di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima sarà di 12 mesi entro i quali la durata effettiva sarà stabilita tenendo conto della congruità delle competenze possedute dalla lavoratrice o dal lavoratore con la mansione alla quale è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato preordinato il progetto di inserimento; - il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso soggetto al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel Il progetto verranno indicatidi inserimento dovrà prevedere: • - la qualificazione al cui conseguimento della quale il progetto è preordinato il progettopreordinato; • la durata e - le modalità dell’attività formativa: con cui verrà realizzata la formazione. Questa sarà composta da una formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 16 ore, ripartita fra tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica antinfortunistica, da impartire nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale del servizio, e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali della lavoratrice o del lavoratore; - il periodo di prova, secondo quanto previsto all’art. La formazione 26 del presente C.C.N.L. per il livello di inquadramento attribuito nel contratto di inserimento o reinserimento; - l’orario di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 43 del presente C.C.N.L.; per orari lavorativi a tempo parziale, si farà riferimento all’art. 22; - il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal presente C.C.N.L. in tema rapporto al livello di salute inquadramento, che non potrà essere inferiore a due livelli rispetto al livello di inquadramento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle a cui è preordinato il progetto di inserimento o reinserimento; - il trattamento di malattia e sicurezza infortunio, secondo quanto previsto dall’art. 63, con riproporzionamento in base alla durata del rapporto prevista nel contratto di inserimento e comunque non inferiore a 70 giorni; - l’utilizzazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9con contratto di inserimento o reinserimento delle facilitazioni esistenti nell’Ente ed il godimento da parte loro delle eventuali indennità sostitutive corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente Contratto, quali i compensi per lavoro ordinario e straordinario festivo, notturno. La registrazione della formazione svolta durante Per quanto riguarda il numero massimo dei contratti di inserimento o reinserimento che potranno essere utilizzati da ogni singolo Ente, essi non potranno superare il 20% dei lavoratori assunti nell’anno, con un minino di tre. Nel caso in cui il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora o reinserimento venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo relativo verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto. Per ogni aspetto non definito dal presente articolo, si farà riferimento alla normativa in vigore.
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Contratto di inserimento. 1I contratti di inserimento possono essere stipulati ai sensi degli artt. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 200454 – 59 del D.lgs. 276/03 e, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, direttaper la parte non difformemente disciplinata dal presente contratto, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2dell’Accordo Interconfederale dell’11.2.2004. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula quanto rileva ai fini del presente contratto.Contratto, possono assumere – tra gli altri - con tale tipologia contrattuale:
3. a. le imprese;
b. i consorzi tra imprese;
c. i gruppi di imprese Possono essere assunte, assunti con contratto di inserimento, le seguenti categorie di personeinserimento o reinserimento:
a) a. soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) b. disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) c. lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) d. lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) e. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in il cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia della Economia e delle finanze – Finanze, sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) f. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti Qualora nei diciotto mesi precedenti l’assunzione sia venuto a scadere più di cui alla lettera b) che possono essere assunti un contratto di inserimento, le imprese, i consorzi tra imprese o i gruppi di imprese per poter assumere con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1inserimento o reinserimento, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo devono aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedentinell’arco temporale sopra specificato. Nelle imprese del settore industriale tale percentuale è incrementata al 70%. A tal fine non si computano • i lavoratori che si siano dimessi, quelli ; • i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che causa; • i contratti risolti nel corso o al termine del contratto periodo di inserimento prova; • i lavoratori che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché ; • i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro 4 contratti. Agli effetti della presente disposizione si ; Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx. L’assunzione delle categorie di persone indicate all’art. 54, punto 1 lett. a-f, deve avvenire mediante stipula di contratto in forma scritta nel quale deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, da allegarsi al contratto previa sottoscrizione del lavoratore stesso nel caso di redazione in atto separato, nel cui ambito dovranno essere specificati:
a. la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b. la durata e le modalità della formazione, da svolgersi a cura del datore di lavoro o di tutor da menzionare nel progetto. Quest’ultimo dovrà avere inquadramento contrattuale almeno pari al livello da conseguire dal lavoratore al termine del contratto di inserimento o reinserimento. La formazione dovrà essere impartita con le seguenti modalità: almeno 24 ore complessive di formazione, effettuate anche con modalità e-learning, che dovranno essere ripartite tra formazione antinfortunistica, da impartirsi necessariamente nella fase iniziale del rapporto, disciplina del rapporto di lavoro con elementi di conoscenza del contratto collettivo (diritti e doveri del lavoratore), addestramento specifico connesso alle mansioni; Inoltre, nel contratto dovranno essere specificati: la durata, che deve essere ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed un massimo di 18 mesi, ed in particolare
1. ai livelli A3 e B3, livelli IV e V la durata massima sarà di 12 mesi;
2. ai livelli A2 e B2 livelli IIIA e IIIB la durata massima sarà di 15 mesi;
3. ai livelli A1 e B1 I e II livello la durata massima sarà di 18 mesi; La durata massima è di 36 mesi per i lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lett. f. Il contratto è prorogabile entro i limiti di durata massima complessiva sopra citati, ma non è rinnovabile tra le stesse parti. - Contratti di reinserimento: Per i lavoratori che nell’arco dei 12 mesi precedenti abbiano avuto, nell’ambito di aziende operanti nel medesimo settore della panificazione, esperienze di lavoro dipendente non inferiori a mesi 3 continuativi, con documentato inquadramento contrattale omogeneo a quello offerto dalla nuova azienda, la durata del contratto non potrà eccedere i 9 mesi. - L’orario di lavoro, da determinarsi in base alle vigenti disposizioni di legge ed alla regolamentazione prevista dal presente contratto nazionale di lavoro, in funzione che si tratti di contratto a tempo pieno o tempo parziale. - Il periodo di prova, la cui clausola dovrà specificare le mansioni da svolgere nel corso del suo periodo di prova e la durata della prova stessa, che comunque non potrà eccedere quella prevista dal presente contratto collettivo per la categoria ed il livello di inquadramento da conseguire a seguito del compiuto svolgimento sia stato trasformato in del contratto di inserimento. - L’inquadramento contrattuale del lavoratore, che durante il contratto di inserimento non potrà essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante, ai sensi della vigente contrattazione collettiva, ai lavoratori addetti alle mansioni e funzioni costituenti espresso obiettivo del contratto di inserimento sottoscritto. Nel corso del contratto di reinserimento, l’inquadramento contrattuale del lavoratore non potrà essere inferiore di più di un livello alla categoria spettante, ai sensi della vigente contrattazione collettiva, ai lavoratori addetti alle mansioni e funzioni costituenti espresso obiettivo del contratto di reinserimento sottoscritto. La regolamentazione contrattuale sopra trascritta al fine di disciplinare l’inquadramento dei lavoratori all’atto dell’assunzione con contratto di inserimento/reinserimento è applicabile anche alle lavoratrici di cui al punto sub e) del comma 1, art. 54 d.lgs. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni. - Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro: Il periodo di conservazione del posto di lavoro per i casi di malattia ed infortunio è pari a 100 giorni di assenza, anche non continuativi, per i contratti di 18 mesi e lo è di 80 giorni per tutti gli altri contratti. Trascorsi i predetti archi temporali sarà facoltà dell’azienda risolvere il rapporto di lavoro. - Il trattamento economico e normativo del personale assunto con contratto di inserimento o reinserimento, compatibilmente con la natura e la speciale disciplina del contratto, non comporterà l’esclusione dai benefici connessi a eventuali servizi aziendali o indennità sostitutive degli stessi regolamentati dalla contrattazione collettiva anche aziendale, né dalle maggiorazioni contrattualmente previste in relazione alle effettive modalità di erogazione della prestazione ( lavoro a tempo indeterminatofestivo, notturno, etc).
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Contratto di inserimento. Nota: A seguito dell’abrogazione del contratto di inserimento disposta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 con effetto dal 1 gennaio 2013, il presente articolo continuerà a trovare applicazione
1. Tenuto conto dell’Accordo dell'Accordo Interconfederale dell’11 dell'11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento nell'intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle capa- cità capacità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimentodell'inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto dell'istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contrattoContratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile - determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo D. Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo D. Lgs. n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativoformativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento procedimento penale”) del presente contrattoContratto. E’ ' demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.;
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza l'assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’artdall'art. 32 (“malattiaMalattia, infortuni e cure termali”) del presente contrattoContratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mentoinserimento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.:
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali professio- nali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell’econo- mia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo maschile quello maschi- le o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimen- to/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono inten- 60 dono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto quan- to stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito sosti- tuito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadra- mento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le man- sioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipu- lato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to lavorato- re e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali pro- fessionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità professiona- lità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguen- ti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i sogget- ti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavora- ti nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l’appren- dimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto rappor- to di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata accompagna- ta da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà oppor- tunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione norma- tiva del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall’utilizzazione degli eventuali servizi azienda- 62 li, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sosti- tutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collet- tivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui con- tratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinseri- mento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il dato- re di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano compu- tano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere rima- nere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine ter- mine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scade- re un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inseri- mento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddet- to elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
1. Tenuto conto dell’Accordo dell'Accordo Interconfederale dell’11 dell'11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento nell'intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle capa- cità capacità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimentodell'inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto dell'istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile - determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativoformativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.:
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza l'assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’artdall'art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mentoinserimento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.:
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono I soggetti che possono essere assunte, assunti con contratto di inserimento, le seguenti categorie di personeinserimento sono:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 (due) anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area un'area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile, determinato con apposito decreto del Ministro Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia ministero dell'Economia e delle finanze – finanze, sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti Non è consentita la stipulazione di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto nuovi contratti di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare reinserimento, qualora le Aziende non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizioabbiano confermato, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinicatermine del periodo contrattuale, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto rapporto di inserimento e/o reinserimento sia venuto a scadere scaduto nei 18 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa causa, per giustificato motivo soggettivo che non abbiano superato il periodo di prova e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto d'inserimento e/o reinserimento, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d'inserimento e/o reinserimento. All'atto dell'assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto compatibili, richieste per la generalità del personale. La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i contratti risolti diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Il contratto è stipulato in corso forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto di inserimento e/o al termine reinserimento dovranno essere indicati:
a) la durata del contratto;
b) l'eventuale periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti conformemente a quanto indicato per la specifica area professionale di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto appartenenza del lavoratore;
c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di un'Area contrattuale di cui alla declaratoria previsto nel corso presente CCNL ad eccezione dell'area D per le quali l'assunzione con contratto di inserimento avverrà con il corrispondente livello retributivo;
e) il progetto individuale di inserimento;
f) il trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro, disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista per il contratto di inserimento e/o reinserimento, e comunque non inferiore a 70 giorni;
g) il trattamento integrale - con l'esclusione di qualsiasi eventuale meccanismo di riproporzionamento - previsto dalla legislazione vigente in materia di congedi di maternità e paternità. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali dello stesso nel contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo;
b) la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 24 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro. In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento e/o reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato al periodo seguente. Il predetto lavoratore non potrà essere escluso dall'utilizzazione dei servizi aziendali es. mensa ovvero con esclusione del premio di risultato, dal godimento, delle eventuali indennità previste nei contratti integrativi di ogni Ente. Allo stesso saranno riconosciute tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche modalità spazio-temporali di svolgimento sia stato trasformato della prestazione lavorativa, nella misura indicata dalle disposizioni in rapporto materia contenute nel presente CCNL. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento e/o reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione degli istituti implicanti meccanismi di automatismo economico, in funzione del mero trascorrere del tempo. Ai fini dell'art. 35 della Legge 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto d'inserimento e/o reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal Decreto legislativo n. 276/2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti, come previsto dal comma 3 e 4 dell’art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l’accordo interconfederale 11 febbraio 2004. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto sono indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - l’eventuale periodo di prova, che sarà pari : tale periodo di prova è quello contrattualmente previsto per la categoria ed il livello di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento; • - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che - l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • /reinserimento oggetto del contratto. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il tutor aziendale progetto di riferimento che sarà in possesso reinserimento. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze adeguate e seguirà professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il lavoratore per tutta progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del contratto; • il trattamento economico rapporto, e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionaledi disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in quanto compatibili con il funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli, proposti dall’Organismo bilaterale OBN-C. I moduli formativi conformi a quelli proposti dall’Organismo bilaterale OBN-C risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; presso un’altra azienda sono considerati già adempiuti anche in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici occasione di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del ciascun nuovo contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’artpresso altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che deve essere ripetuta. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per Per quanto riguarda la malattia o infortunio e l’infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di in contratto di inserimento non in prova inserimento/reinserimento ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto di lavoro settanta giorni. Nell’ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri). Se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni massimo di calendario80 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiainserimento/reinserimento, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di quello civilelavoro subordinato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternitàtutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.
6). Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro L’eventuale applicabilità, parziale o a malattia contratta a causa di serviziototale, al lavoratore titolare di ai lavoratori con contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto inserimento/reinserimento dei premi di inseri- mento, ed il relativo periodo non risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino demandata alle parti al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7livello aziendale. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1 - In attesa della definizione delle modalità di inserimento è definito con il consenso attuazione dell’art. 2, lett. i) del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento Decreto Legislativo n. 276/2003, la registrazione delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e acquisite sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale). In relazione all’obiettivo condiviso DICHIARAZIONE A VERBALE n. 2 – Le parti si riservano di favorire la stabilizzazione del rapporto definire un modello di lavoroprogetto individuale di inserimento, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei da proporre per l’utilizzo nel settore calzaturiero. DICHIARAZIONE A VERBALE n. 3 – Le parti auspicano l’estensione anche ai lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessidisabili, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine riconosciuti tali ai sensi della legge n. 68/99 della disciplina del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoinserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi.
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Samples: Verbale Di Accordo
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali professio- nali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell’econo- mia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo maschile quello maschi- le o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimen- to/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono inten- dono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto quan- to stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito sosti- tuito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadra- mento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le man- sioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipu- lato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to lavorato- re e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali pro- fessionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità professiona- lità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguen- ti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i sogget- ti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavora- ti nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l’appren- dimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto rappor- to di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata accompagna- ta da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà oppor- tunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione norma- tiva del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall’utilizzazione degli eventuali servizi azienda- li, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sosti- tutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collet- tivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui con- tratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinseri- mento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il dato- re di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano compu- tano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere rima- nere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine ter- mine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scade- re un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inseri- mento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddet- to elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal Decreto legislativo n. 276/2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti, come previsto dal comma 3 e 4 dell’art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l’accordo interconfederale 11 febbraio 2004. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto sono indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - l’eventuale periodo di prova, che sarà pari : tale periodo di prova è quello contrattualmente previsto per la categoria ed il livello di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento; • - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che - l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • /reinserimento oggetto del contratto. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il tutor aziendale progetto di riferimento che sarà in possesso reinserimento. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze adeguate e seguirà professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il lavoratore per tutta progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del contratto; • il trattamento economico rapporto, e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionaledi disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in quanto compatibili con il funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli, proposti dall’Organismo bilaterale OBN-TAM. I moduli formativi conformi a quelli proposti dall’Organismo bilaterale OBN-TAM risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; presso un’altra azienda sono considerati già adempiuti anche in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici occasione di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del ciascun nuovo contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’artpresso altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che deve essere ripetuta. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per Per quanto riguarda la malattia o infortunio e l’infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di in contratto di inserimento non in prova inserimento/reinserimento ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto di lavoro settanta giorni. Nell’ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri). Se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni massimo di calendario80 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiainserimento/reinserimento, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di quello civilelavoro subordinato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternitàtutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.
6). Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro L’eventuale applicabilità, parziale o a malattia contratta a causa di serviziototale, al lavoratore titolare di ai lavoratori con contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto inserimento/reinserimento dei premi di inseri- mento, ed il relativo periodo non risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino demandata alle parti al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7livello aziendale. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale periodo di inserimento inserimento/reinserimento è definito con il consenso utile ai fini del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza computo dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedentidi permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche a tali lavoratori si applica la norma del temporaneo inquadramento al di sotto del livello di destinazione finale, di cui al presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.8 7 6 7 6 5 6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1 3 super 2 1 2 1 1 2 super 1 1
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Contratto di inserimento. Il contratto d’inserimento abrogato dal 31/12/2012 per effetto del comma 14, Art. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento L. 92/12 ha la finalità di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento inserire o reinserire nel mercato del lavoro.:
1. soggetti d’età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni disoccupati di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni d’età; si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) definiscono disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività cessata un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.12 mesi (D. Lgs. 297/2002, art. 1, comma 2 d);
3. Lavoratori disoccupati con più di 50 anni d’età;
4. Lavoratori che non abbiano rapporti di lavoro dipendente da almeno 2 anni e che desiderino riprendere un’attività lavorativa;
5. donne senza limiti d’età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d’occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
6. persone riconosciute affette da un deficit fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104). Tutte le imprese a cui si applica il presente Contratto Collettivo entro il termine del 31 Dicembre 2012 possono stipulare i Contratti di Inserimento. Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei Lavoratori il cui contratto d’inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo del 60% i Lavoratori: • dimessi; • licenziati per giusta causa; • i Lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d’inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato; • i Lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a tempo indeterminato nei 18 mesi precedenti, nel numero massimo di 4. Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza. Il contratto d’inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di inserimento è stipulato in lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale. L'eventuale carenza della forma scritta e in esso comporta la nullità del contratto ed il Dipendente s’intende assunto a tempo indeterminato. Inoltre il contratto d’inserimento deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicatiindicare: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • la tipologia contrattuale; • le mansioni e la categoria d’inquadramento; • il progetto individuale d’inserimento; • l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario l'orario di lavoro; • il trattamento di malattia e/o infortunio. Riguardo all'orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto. Per stipulare il contratto d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL. Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo. Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di inserimento lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ovvero indeterminato. Il contratto d’inserimento, secondo l’art. 57 del D.lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni. Dal limite massimo di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi. Il contratto d’inserimento non può essere rinnovato tra le stesse Parti, ma è permesso stipulare un nuovo contratto d’inserimento con un diverso Datore di lavoro; inoltre, le eventuali proroghe di cui alle lettere a), b) e c) che precedono non possono far superare i limiti di durata complessiva (dal termine iniziale all’effettivo termine finale) di 18 o 36 mesi. Nell'ipotesi di superamento del limite 18/36 mesi, il contratto d’inserimento si trasforma automaticamente in contratto di inse- rimento lavoro dipendente a tempo parziale; • indeterminato. Durante il rapporto d’inserimento, la categoria di inquadramento che del Lavoratore non potrà può essere inferiore inferiore, per più di due livelli rispetto livelli, alla categoria che, secondo il CCNL, spetta spettante ai lavoratori Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata inserimento oggetto del contratto; • il trattamento economico . I Lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l'applicazione di particolari normative e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8istituti. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la d’inserimento deve prevedere una formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 16 ore, ripartita fra l’apprendimento inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratored’organizzazione Aziendale. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla mansione. La registrazione Gli esiti della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del datore Datore di lavoro.
10. "In relazione all’obiettivo condiviso caso di favorire gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la stabilizzazione realizzazione delle finalità" del rapporto contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100%”. Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da: • l'imprenditore; • i suoi preposti qualificati; • un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione. Al contratto d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.lgs. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente CCNL. Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7010% dei lavoratori il cui dipendenti assunti con contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i con un minimo di un Lavoratore ed arrotondamento superiore. Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di un Lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato. Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti risolti collettivi per l'applicazione di particolari istituti. Per tali contratti, restano in corso o al termine del periodo ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell’art. 20 della Legge 223/91, in materia di provacontratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati Disciplina generale Capo II APPRENDISTATO7 Le parti, nonché i contratti non trasformati in considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull’apprendistato, a tempo indeter- minato norma dell’art. 1, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D.lgs. n. 167/2011 così come modificata dalla L.92/2012, riconoscono in misura pari tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in servizio i soggetti per i quali il rapporto un quadro che consenta di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.promuovere
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Samples: c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi
Contratto di inserimento. 1Ai sensi dell'art. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni contratto di specifiche modalità e particolarità reinserimento si intende il rapporto di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, fatti altresìcon i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, salvi sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli accordi aziendali già sottoscritti alla data specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di stipula cui al comma ... del presente contratto.
3articolo. Possono In relazione ai soggetti che possono essere assunte, assunti con contratto di inserimentoinserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette", ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Seconda parte, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta /reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativole modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso , ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e/-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d'inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonchè la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia quello spettante per i dipendenti di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, Prima parte, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessidall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quelli licenziati per giusta causa qua li mensa e quelli che trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo nonché di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a tempo indeter- minato turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in misura pari a quattro contrattiloro assenza alle XX.XX. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in servizio i soggetti per i quali cui il rapporto contratto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Contratto di inserimento. Nota: A seguito dell’abrogazione del contratto di inserimento disposta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 con effetto dal 1 gennaio 2013, il presente articolo continuerà a trovare applicazione esclusivamente per i contratti di inserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012.
1. Tenuto tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Partiparti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità capacità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile - determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – - sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In in relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo d. lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo d. lgs. n. 297/2002 – - coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativoformativo; in particolare, verranno indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • - il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • - l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento inserimento a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNLccnl, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • - il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • - il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- raletemporale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori lavoratori sottoposti a pro- cedimento procedimento penale”) del presente contratto. E’ è demandata alle Partiparti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • - durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne applicazione l’art. 4 (“Istituti istituti di carattere sindacale”) del presente CCNLccnl.
5. In in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiaMalattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mentoinserimento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel nel progetto verranno indicati: • - la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • - la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La la formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • - l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In in relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato mer- cato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato occupa- zione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – finan- ze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cohan- dicap fisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto orga- nizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi for- mativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadramen- to attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso lavo- ratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restan- do le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di in- serimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti ricono- sciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimen- to la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceo- logica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà indivi- duare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di rein- serimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predi- sposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legisla- tive che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del pre- sente contratto. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contrat- to di inserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavorolavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva presta- zione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc …). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, il ricorso al contratto periodo di inserimento potrà avvenire qualora venga inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in- determinato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilate- rale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto ele- mento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.conseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articoloIn tale ambito, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con il contratto di inserimentoinserimento può essere funzionale all'inserimento/ reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, le seguenti categorie comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, di personeseguito specificate:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi (accordo interconfederale per la disciplina transitoria del contratto di inserimento dell'11 febbraio 2008);
c) lavoratori con più di cinquanta 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è di cui al presente c.c.n.l., può essere stipulato in alle seguenti condizioni: - forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il con l'indicazione del progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente inserimento; in mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi contratto è nullo ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento lavoratore si intende assunto a tempo pieno ovvero di indeterminato; - durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente durata stabilito dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel legge; nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6maternità; - periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, di cui alla precedente lett. Quando l’assenza f), la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, ad eccezione della categoria di cui alla lett. e), la categoria di inquadramento è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di funzioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di "e-learning" in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inseri- mentoinserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, ed il relativo da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione i dipendenti inquadrati nella medesima categoria (operai e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, contratto con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato al contesto lavorativolavorativo aziendale, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) : * soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) ; * disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) ; * lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) ; * lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa un'attività di lavoro e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) ; * donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui età, purchè il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile della circoscrizione territoriale locale, come determinato con apposito decreto del Ministro Ministero del lavoro e delle politiche sociali Welfare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – dell'Economia, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui ovvero qualora il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) maschile * persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con Per contratto di inse- rimento/reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’art. all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, 181/2000 come sostituito dall’art. dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Per poter assumere mediante contratti di inserimento, l'azienda dovrà aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti, come previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 276/2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l'accordo interconfederale 11 febbraio 2004. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno . Nel contratto sono indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il l'eventuale periodo di prova, che sarà pari : la durata del periodo è quella contrattualmente prevista per la categoria ed il livello di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento; • l’orario l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento l'inquadramento del lavoratore, che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale /reinserimento oggetto del contratto. Il personale del Ruolo Giochi assunto con contratto di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore inserimento nel livello 7° della classificazione contrattuale permarrà nel livello stesso per tutta la durata del contratto di inserimento. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l'inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; • ;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il trattamento economico contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna all'Azienda, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionaledi disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Per quanto compatibili con riguarda la malattia e l'infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto per la durata prevista all'Accordo interconfederale per la disciplina dei contratti di lavoro per un periodo complessivo formazione e lavoro, da riproporzionare in base alla durata del rapporto prevista dal contratto individuale di inserimento/reinserimento, in ogni caso non inferiore a 90 giorni 70 giorni. Nell'ambito di calendario. Tale termine di comporto detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica anche nei casi la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervallieguale qualifica (operai, impiegati e quadri). Per quanto concerne l’assistenza ed il L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiainserimento/reinserimento, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo non può comportare la loro esclusione dall'utilizzazione dei servizi aziendali ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civilelavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.) e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7premi contrattualmente previsti. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le previsioni di inserimento è definito con il consenso legge e dell'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004. NORMA TRANSITORIA - In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento Decreto Legislativo n. 276/2003, la registrazione delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e acquisite sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavorolavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale).
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Contratto di inserimento. 1Ai sensi degli artt. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni contratto di specifiche modalità e particolarità reinserimento pertanto si intende un rapporto di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, fatti altresìcon soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data sulla base di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assuntequanto certificato nel libretto formativo o, con contratto di inserimentoin mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da Enti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino ventinove a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’artai sensi dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesiD.Lgs.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni contratto di specifiche modalità e particolarità reinserimento pertanto si intende un rapporto di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, fatti altresìcon soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data sulla base di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assuntequanto certificato nel libretto formativo o, con contratto di inserimentoin mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da enti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle Autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino ventinove a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. - In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002” coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, verranno lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichicodurata del contratto; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto contrattualmente per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all'art. 95 e segg., ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle Autorità pubbliche competenti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà materia. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavorolavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica, ivi compresi i trattamenti aziendali collettivi aggiuntivi quali: servizio mensa, trasporti etc.. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento comporta l’estensione al lavoratore il diritto a tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, etc.
10). In relazione all’obiettivo condiviso Le imprese forniranno annualmente all’ Ente Bilaterale Nazionale, i dati quantitativi sui contratti di favorire la stabilizzazione del inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavorolavoro a tempo indeterminato, il ricorso al contratto periodo di inserimento potrà avvenire qualora venga inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e dell’eventuale progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono In relazione ai soggetti che possono essere assunte, assunti con contratto di inserimentoinserimento ai sensi dell'art. 54, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette", ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • - la durata, che sarà pari a minima di 9 mesi e massima di 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichicomesi; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata /reinserimento oggetto del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili . Il progetto individuale di inserimento è definito con il contratto consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento stesso e/oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del psichico il contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’artpotrà prevedere una durata massima di 36 mesi. 4 (“Istituti Nell'ipotesi di carattere sindacale”reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e- learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. Il programma formativo è indicato in calce al presente articolo. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del presente CCNL.
5D.Lgs. In caso n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di assenza per lavoro o di un suo delegato. Per quanto riguarda il trattamento di malattia o e infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di in contratto di inserimento non in prova ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni tempo indeterminato, nonché di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervallitutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo. Per quanto concerne l’assistenza ed poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il trattamento economico datore di malattia si farà riferimento lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civilecomputano i lavoratori che siano dimessi, nonché dei periodi di astensione obbligatoria quelli licenziati per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a giusta causa di servizioe quelli che, al lavoratore titolare termine del rapporto di contratto lavoro, abbiano rifiutato la proposta di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del contratto periodo di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7prova. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della progressione automatica di carriera.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo dell'Accordo Interconfederale dell’11 dell'11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento nell'intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle capa- cità capacità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimentodell'inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto dell'istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile - determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativoformativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.;
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza l'assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’artdall'art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mentoinserimento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.:
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal decreto legislativo n. 276/2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l'accordo interconfederale 11 febbraio 2004. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto sono indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari : tale periodo di prova è quello contrattualmente previsto per la categoria ed il livello di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento/reinserimento; • l’orario - l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che - l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • /reinserimento oggetto del contratto. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l'inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il tutor aziendale progetto di riferimento che sarà in possesso reinserimento. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze adeguate e seguirà professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. TuttoLavoroOro 04/2012 INDICITALIA Pagina 27 di 123 Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il lavoratore per tutta progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del contratto; • il trattamento economico rapporto, e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionaledi disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in quanto compatibili con il funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli, proposti dall'Organismo bilaterale OBN-TAM. I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Organismo bilaterale OBN-TAM risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; presso un'altra azienda sono considerati già adempiuti anche in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici occasione di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del ciascun nuovo contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’artpresso altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che deve essere ripetuta. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per Per quanto riguarda la malattia o infortunio e l'infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di in contratto di inserimento non in prova inserimento/reinserimento ha diritto alla ad un periodo di conservazione del posto di lavoro settanta giorni. Nell'ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica (operai, impiegati e quadri). Se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi, la conservazione opererà per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni massimo di calendario80 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattiainserimento/reinserimento, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di quello civilelavoro subordinato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternitàtutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.
6). Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro L'eventuale applicabilità, parziale o a malattia contratta a causa di serviziototale, al lavoratore titolare di ai lavoratori con contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto inserimento/reinserimento dei premi di inseri- mento, ed il relativo periodo non risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino demandata alle parti al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7livello aziendale. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale periodo di inserimento inserimento/reinserimento è definito con utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il consenso diritto alla collocazione nel 3º o nel 4º livello; anche a tali lavoratori si applica la norma del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento temporaneo inquadramento al di sotto del livello di destinazione finale, di cui al presente articolo. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del decreto legislativo n. 276/2003, la registrazione delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e acquisite sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale). In relazione all’obiettivo condiviso Le parti si riservano di favorire la stabilizzazione del rapporto definire un modello di lavoroprogetto individuale di inserimento, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei da proporre per l'utilizzo nel sistema tessile, abbigliamento, moda. Le parti auspicano l'estensione anche ai lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessidisabili, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine riconosciuti tali ai sensi della legge n. 68/1999 della disciplina del contratto di inserimento abbiano rifiutato inserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi. INDICITALIA 3 TuttoLavoroOro 04/2012 In relazione al comma 3 della Parte A, n. 1 dell'art. 53 del presente contratto, che stabilisce che il 2º e il 3º livello "super" non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli 2º e 3º, le parti si danno atto che, ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori, il 2º e 3º "super" non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la proposta seguente tabella di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.riferimento:
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progettoprogetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'Economia e delle finanze – Finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai (…)
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, al comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il 70% sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento diinserimento sia venuto a scadere nei 18 diciotto mesi precedenti. A tal fine (…) Leggi tutto cliccando qui: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/XX/xxxxxxxxx/XXX00000-X00X-0XXX-X0XX- 1F5906942112/0/20030910_DLGS_276.pdf
1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non si computano i lavoratori che si siano dimessisuperiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, quelli licenziati per giusta causa dagli enti pubblici economici e quelli dalle imprese e loro consorzi che al termine del contratto momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di inserimento abbiano rifiutato personale nei dodici mesi precedenti la proposta richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di rimanere in servizio con rapporto professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. (…)
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contrattisono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.(…)
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Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;Ministro
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera .
a) la durata;
b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui agli artt. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativole modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso , ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e/-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d'inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia quello spettante per i dipendenti di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civiletempo indeterminato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle XX.XX. anche per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nella anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto rapporto di inserimento lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta /reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativole modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso e/, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e - learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d’inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia quello spettante per i dipendenti di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civiletempo indeterminato, nonché dei periodi di astensione obbligatoria tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinserimento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50% della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti. [71] CAPO II - Apprendistato (*) (*) Disciplina sostituita dal Verbale di accordo 24/3/2012 [68] Premessa
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. l67/20ll attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell'apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo. Le parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente accordo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi nazionali / contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l'istituto dell'apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale. A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente accordo. Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore. Sono fatti salvi, inoltre, i contratti non trasformati individuali di apprendistato stipulati prima dell'entrata in rapporti di vigore del presente accordo. Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro a tempo indeter- minato che hanno sede in misura pari a quattro contratti. Agli effetti più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoRegione dove è ubicata la sede legale.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articoloIn tale ambito, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con il contratto di inserimentoinserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03, le seguenti categorie di personeseguito specificate:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi (Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria del contratto di inserimento dell’11 febbraio 2008);
c) lavoratori con più di cinquanta 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, fisico mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in di cui al presente CCNL, può essere stipulato, alle seguenti condizioni: - forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il con l’indicazione del progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento lavoratore si intende assunto a tempo pieno ovvero di indeterminato; - durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente durata stabilito dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel legge; nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza ; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, di cui alla precedente lettera f) la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di funzioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E’ previsto per il lavoratore assunto con contratto di inseri- mentoinserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, ed il relativo da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione i dipendenti inquadrati nella medesima categoria (operai e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, contratto con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8anzianità e della progressione automatica di carriera. Il progetto individuale Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall’Accordo interconfederale del 11/02/2004. Ai sensi dell’art. 59, c. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 276/2003, per i lavoratori di inserimento cui alla lett. e) del primo comma del presente articolo la categoria di inquadramento è definito con inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni o funzioni per il consenso del lavoratore ed cui svolgimento è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante stato stipulato il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, per il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7050% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine della durata complessiva del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta e inferiore di rimanere in servizio con rapporto un livello per il restante 50% di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine durata del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatocontratto.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – finanze, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 54-59, d.lgs. 276/2003), dall'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 (All. I), salvo quanto appresso specificato. Il periodo di prova è fissato in forma scritta 45 giorni per i contratti di durata fino a 12 mesi ed in 2 mesi per i contratti di durata superiore. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti di cui alle precedenti lettere c) e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimentod), con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in particolareazienda, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che l'inquadramento del lavoratore non potrà può essere inferiore per di più di due livelli un livello rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to quello da conseguire mediante il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNLreinserimento.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1I contratti di inserimento possono essere stipulati ai sensi degli artt. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 200454 – 59 del D.lgs. 276/03 e, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, direttaper la parte non difformemente disciplinata dal presente contratto, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2dell’Accordo Interconfederale dell’11.2.2004. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula quanto rileva ai fini del presente contratto.Contratto, possono assumere – tra gli altri - con tale tipologia contrattuale:
3. a) le imprese;
b) i consorzi tra imprese;
c) i gruppi di imprese Possono essere assunte, assunti con contratto di inserimento, le seguenti categorie di personeinserimento o reinserimento:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in il cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia della Economia e delle finanze – Finanze, sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti Qualora nei diciotto mesi precedenti l’assunzione sia venuto a scadere più di cui alla lettera b) che possono essere assunti un contratto di inserimento, le imprese, i consorzi tra imprese o i gruppi di imprese per poter assumere con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1inserimento o reinserimento, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo devono aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedentinell’arco temporale sopra specificato. Nelle imprese del settore industriale tale percentuale è incrementata al 70%. A tal fine non si computano - i lavoratori che si siano dimessi, quelli ; - i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che causa; - i contratti risolti nel corso o al termine del contratto periodo di inserimento prova; - i lavoratori che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché ; - i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro 4 contratti. Agli effetti della presente disposizione si ; Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx. L’assunzione delle categorie di persone indicate all’art. 54, punto 1 lett. a-f , deve avvenire mediante stipula di contratto in forma scritta nel quale deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, da allegarsi al contratto previa sottoscrizione del lavoratore stesso nel caso di redazione in atto separato, nel cui ambito dovranno essere specificati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione, da svolgersi a cura del datore di lavoro o di tutor da menzionare nel progetto. Quest’ultimo dovrà avere inquadramento contrattuale almeno pari al livello da conseguire dal lavoratore al termine del contratto di inserimento o reinserimento. La formazione dovrà essere impartita con le seguenti modalità: almeno 24 ore complessive di formazione, effettuate anche con modalità e-learning, che dovranno essere ripartite tra formazione antinfortunistica, da impartirsi necessariamente nella fase iniziale del rapporto, disciplina del rapporto di lavoro con elementi di conoscenza del contratto collettivo (diritti e doveri del lavoratore), addestramento specifico connesso alle mansioni; * Inoltre, nel contratto dovranno essere specificati: - la durata, che deve essere ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed un massimo di 18 mesi, ed in particolare
1. ai livelli A3 e B3, livelli IV e V la durata massima sarà di 12 mesi;
2. ai livelli A2 e B2 livelli IIIA e IIIB la durata massima sarà di 15 mesi;
3. ai livelli A1 e B1 I e II livello la durata massima sarà di 18 mesi; La durata massima è di 36 mesi per i lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lett. f. Il contratto è prorogabile entro i limiti di durata massima complessiva sopra citati, ma non è rinnovabile tra le stesse parti. - Contratti di reinserimento Per i lavoratori che nell’arco dei 12 mesi precedenti abbiano avuto, nell’ambito di aziende operanti nel medesimo settore della panificazione, esperienze di lavoro dipendente non inferiori a mesi 3 continuativi, con documentato inquadramento contrattale omogeneo a quello offerto dalla nuova azienda, la durata del contratto non potrà eccedere i 9 mesi. - L’orario di lavoro, da determinarsi in base alle vigenti disposizioni di legge ed alla regolamentazione prevista dal presente contratto nazionale di lavoro, in funzione che si tratti di contratto a tempo pieno o tempo parziale. - Il periodo di prova, la cui clausola dovrà specificare le mansioni da svolgere nel corso del suo periodo di prova e la durata della prova stessa, che comunque non potrà eccedere quella prevista dal presente contratto collettivo per la categoria ed il livello di inquadramento da conseguire a seguito del compiuto svolgimento sia stato trasformato in del contratto di inserimento. - L’inquadramento contrattuale del lavoratore, che durante il contratto di inserimento non potrà essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante, ai sensi della vigente contrattazione collettiva, ai lavoratori addetti alle mansioni e funzioni costituenti espresso obiettivo del contratto di inserimento sottoscritto. Nel corso del contratto di reinserimento, l’inquadramento contrattuale del lavoratore non potrà essere inferiore di più di un livello alla categoria spettante, ai sensi della vigente contrattazione collettiva, ai lavoratori addetti alle mansioni e funzioni costituenti espresso obiettivo del contratto di reinserimento sottoscritto. La regolamentazione contrattuale sopra trascritta al fine di disciplinare l’inquadramento dei lavoratori all’atto dell’assunzione con contratto di inserimento/reinserimento è applicabile anche alle lavoratrici di cui al punto sub e) del comma 1, art. 54 d.lgs. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni. * - Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro Il periodo di conservazione del posto di lavoro per i casi di malattia ed infortunio è pari a 100 giorni di assenza, anche non continuativi, per i contratti di 18 mesi e lo è di 80 giorni per tutti gli altri contratti. Trascorsi i predetti archi temporali sarà facoltà dell’azienda risolvere il rapporto di lavoro. * - Il trattamento economico e normativo del personale assunto con contratto di inserimento o reinserimento, compatibilmente con la natura e la speciale disciplina del contratto, non comporterà l’esclusione dai benefici connessi a eventuali servizi aziendali o indennità sostitutive degli stessi regolamentati dalla contrattazione collettiva anche aziendale, né dalle maggiorazioni contrattualmente previste in relazione alle effettive modalità di erogazione della prestazione ( lavoro a tempo indeterminato.festivo, notturno, etc). * * *
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato mer- cato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato occupa- zione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – finan- ze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cohan- dicap fisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto orga- nizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi for- mativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • così come previsto per il livello di inquadramen- to attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso lavo- ratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restan- do le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di in- serimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti ricono- sciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimen- to la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceo- logica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà indivi- duare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di rein- serimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predi- sposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legisla- tive che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del pre- sente contratto. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contrat- to di inserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavorolavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva presta- zione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc …). Le imprese forniranno annualmente alle R.S.U./R.S.A. o in loro assenza alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, il ricorso al contratto periodo di inserimento potrà avvenire qualora venga inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in- determinato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilate- rale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto ele- mento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1I contratti di inserimento possono essere stipulati ai sensi degli artt. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 200454-59 del D.Lgs. n. 276/2003 e, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, direttaper la parte non difformemente disciplinata dal presente contratto, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti dell'Accordo interconfederale del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
21° febbraio 2004. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula quanto rileva ai fini del presente contratto., possono assumere - tra gli altri - con tale tipologia contrattuale:
3a) le imprese;
b) i consorzi tra imprese;
c) i gruppi di imprese. Possono essere assunte, assunti con contratto di inserimento, le seguenti categorie di personeinserimento o reinserimento:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in il cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia della economia e delle finanze – finanze, sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti Qualora nei diciotto mesi precedenti l'assunzione sia venuto a scadere più di cui alla lettera b) che possono essere assunti un contratto di inserimento, le imprese, i consorzi tra imprese o i gruppi di imprese per poter assumere con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1inserimento o reinserimento, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo devono aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedentinell'arco temporale sopra specificato. Nelle imprese del settore industriale tale percentuale è incrementata al 70%. A tal fine non si computano computano: - i lavoratori che si siano dimessi, quelli ; - i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che causa; - i contratti risolti nel corso o al termine del contratto periodo di inserimento prova; - i lavoratori che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché ; - i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato indeterminato in misura pari a quattro 4 contratti. Agli effetti della presente disposizione si Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx. L'assunzione delle categorie di persone indicate all'art. 54, punto 1, lett. a)-f), deve avvenire mediante stipula di contratto in forma scritta nel quale deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, da allegarsi al contratto previa sottoscrizione del lavoratore stesso nel caso di redazione in atto separato, nel cui ambito dovranno essere specificati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione, da svolgersi a cura del datore di lavoro o di tutor da menzionare nel progetto. Quest'ultimo dovrà avere inquadramento contrattuale almeno pari al livello da conseguire dal lavoratore al termine del contratto di inserimento o reinserimento. La formazione dovrà essere impartita con le seguenti modalità: - almeno 24 ore complessive di formazione, effettuate anche con modalità e-learning, che dovranno essere ripartite tra formazione antinfortunistica, da impartirsi necessariamente nella fase iniziale del rapporto, disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminatocon elementi di conoscenza del contratto collettivo (diritti e doveri del lavoratore), addestramento specifico connesso alle mansioni. Inoltre, nel contratto dovranno essere specificati: - la durata, che deve essere ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed un massimo di 18 mesi, ed in particolare:
1) ai livelli A3 e B3, livelli IV e V la durata massima sarà di 12 mesi;
2) ai livelli A2 e B2 livelli IIIA e IIIB la durata massima sarà di 15 mesi;
3) ai livelli A1 e B1 I e II livello la durata massima sarà di 18 mesi. La durata massima è di 36 mesi per i lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lett. f). Il contratto è prorogabile entro i limiti di durata massima complessiva sopra citati, ma non è rinnovabile tra le stesse parti.
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Contratto di inserimento. Il contratto d’inserimento abrogato dal 31/12/2012 per effetto del comma 14, Art. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento L. 92/12 ha la finalità di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento inserire o reinserire nel mercato del lavoro.:
1. soggetti d’età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni disoccupati di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni d’età; si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) definiscono disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività cessata un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.12 mesi (D. Lgs. 297/2002, art. 1, comma 2 d);
3. Lavoratori disoccupati con più di 50 anni d’età;
4. Lavoratori che non abbiano rapporti di lavoro dipendente da almeno 2 anni e che desiderino riprendere un’attività lavorativa;
5. donne senza limiti d’età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d’occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
6. persone riconosciute affette da un deficit fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104). Tutte le imprese a cui si applica il presente Contratto Collettivo entro il termine del 31 Dicembre 2012 possono stipulare i Contratti di Inserimento. Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei Lavoratori il cui contratto d’inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo del 60% i Lavoratori: • dimessi; • licenziati per giusta causa; • i Lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d’inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato; • i Lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a tempo indeterminato nei 18 mesi precedenti, nel numero massimo di 4. Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza. Il contratto d’inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di inserimento è stipulato in lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale. L'eventuale carenza della forma scritta e in esso comporta la nullità del contratto ed il Dipendente s’intende assunto a tempo indeterminato. Inoltre il contratto d’inserimento deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicatiindicare: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • la tipologia contrattuale; • le mansioni e la categoria d’inquadramento; • il progetto individuale d’inserimento; • l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario l'orario di lavoro; • il trattamento di malattia e/o infortunio. Riguardo all'orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto. Per stipulare il contratto d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL. Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo. Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di inserimento lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ovvero indeterminato. Il contratto d’inserimento, secondo l’art. 57 del D.lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni. Dal limite massimo di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi. Il contratto d’inserimento non può essere rinnovato tra le stesse Parti, ma è permesso stipulare un nuovo contratto d’inserimento con un diverso Datore di lavoro; inoltre, le eventuali proroghe di cui alle lettere a), b) e c) che precedono non possono far superare i limiti di durata complessiva (dal termine iniziale all’effettivo termine finale) di 18 o 36 mesi. Nell'ipotesi di superamento del limite 18/36 mesi, il contratto d’inserimento si trasforma automaticamente in contratto di inse- rimento lavoro dipendente a tempo parziale; • indeterminato. Durante il rapporto d’inserimento, la categoria di inquadramento che del Lavoratore non potrà può essere inferiore inferiore, per più di due livelli rispetto livelli, alla categoria che, secondo il CCNL, spetta spettante ai lavoratori Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata inserimento oggetto del contratto; • il trattamento economico . I Lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l'applicazione di particolari normative e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8istituti. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la d’inserimento deve prevedere una formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 16 ore, ripartita fra l’apprendimento inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratored’organizzazione Aziendale. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla mansione. La registrazione Gli esiti della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del datore Datore di lavoro.
10. "In relazione all’obiettivo condiviso caso di favorire gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la stabilizzazione realizzazione delle finalità" del rapporto contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100%”. Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da: • l'imprenditore; • i suoi preposti qualificati; • un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione. Al contratto d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.lgs. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente CCNL. Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 7010% dei lavoratori il cui dipendenti assunti con contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo con un minimo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contrattiun Lavoratore ed arrotondamento superiore. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di lavoroun Lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato. Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti. Per tali contratti, restano in rapporto ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell’art. 20 della Legge 223/91, in materia di lavoro a tempo indeterminato.contratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati Disciplina generale
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di personelavoratori:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e diciotto ed i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a età tra i ventinove ed i 32 anni, che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area un’area geografica in il cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato disoccupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia della Economia e delle finanze – Finanze sia inferiore almeno del 20% di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con Le aziende potranno effettuare nuove assunzioni mediante contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati inserimento a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di lunga durata da 29 fino inserimento sia venuto a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4scadere nei 18 mesi precedenti. Il contratto di inserimento è deve essere stipulato in forma scritta e per iscritto ed in esso deve dovranno essere specificamente indicato specificatamente indicati:
1) il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • ,
2) la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta del lavoratore,
3) la durata del contratto; • ,
4) l’orario di lavoro a tempo pieno o parziale,
5) l’eventuale periodo di prova così come previsto dal presente contratto collettivo in relazione al livello di inquadramento assegnato inizialmente,
6) il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, riproporzionati in base alla durata del contratto di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Ferme restando le specificità del contratto di inserimento, le Parti stipulanti concordano di estendere a tali rapporti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. Agli assunti con contratto di inserimento verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto individuale di inserimento. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e normativomassima di diciotto mesi, secondo quanto stabilito dal presente elevabili a 36 mesi per i soggetti con grave handicap fisico, mentale o psichico. All’atto della assunzione, al lavoratore sarà assegnato un inquadramento non inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento. Le parti convengono che i tempi e dalla contrattazione collettiva aziendale a le modalità dell'attività di formazione teorica debbano essere coerenti con il livello nazionale, in quanto compatibili con di qualificazione al quale tende il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o . Si ritengono compatibili con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei sopra i seguenti periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa formazione teorica/pratica: CONSEGUIMENTO LIVELLO DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE D/C 240 ore complessive di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativiformazione teorico- pratica, di previdenza o assistenzialicui 32 ore di formazione teorica B/A 120 ore complessive di formazione teorico- pratica, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
720 ore di formazione teorica. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la La formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, sarà ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà dovrà essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9rapporto di lavoro e dovrà essere registrata del cd. La registrazione della formazione svolta durante “libretto formativo” che ogni azienda predisporrà per ogni lavoratore. Le parti convengono di rinviare alla sede aziendale la identificazione delle disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura e lavoro stante la natura del datore di lavoro.
10contratto stesso. In relazione all’obiettivo condiviso caso di favorire la stabilizzazione una o più interruzioni del rapporto di servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, il ricorso al lavoratore ha diritto alla conservazione del posto secondo la seguente tabella: DURATA CONTRATTO PERIODO CONSERVAZIONE DEL POSTO 9 mesi 70 giorni di calendario da 10 a 15 mesi 80 giorni di calendario oltre 15 mesi 90 giorni di calendario Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione. Qualora il contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo del contratto di inserimento verrà computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. I lavoratori assunti con contratto di inserimento potranno usufruire dei servizi aziendali quali mensa e trasporti e godere delle indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa prevista dal presente contratto (lavoro a turni, lavoro notturno, festivo, etc.). La Parti valuteranno l’opportunità di promuovere e sostenere progetti formativi per i contratti di inserimento. Per tutto quanto non esposto si fa rimando alle disposizioni di legge vigenti e all’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai Ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni dell’accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inse- rimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a rea- lizzarerealizza- re, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali profes- sionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero ov- vero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni contratto di specifiche modalità e particolarità reinserimento pertanto si intende un rapporto di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel lavoro, istau- rato ai sensi del presente articolo, fatti altresìcon soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data sulla base di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assuntequanto cer- tificato nel libretto formativo o, con contratto di inserimentoin mancanza, da documentazione equipollen- te, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime man- sioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre me- si, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da en- ti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente ac- creditati dalle Autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino ventinove a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano ab- biano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato oc- cupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro lavo- ro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de- creto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso tas- so di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del pre- sente articolo. - In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimentoinseri- mento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000n.181/2000, come co- me sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro 297/2002” colo- ro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomoau- tonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, verranno lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati: • - la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichicodurata del contratto; • il - l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto contrattualmente per il li- vello di inquadramento attribuito; • - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari si tratti di un contratto a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo tem- po parziale; • - la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere esse- re inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore ri- spetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipu- lato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to lavorato- re e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali pro- fessionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità professio- nalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 95 e segg., fer- me restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • :
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i sogget- ti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contrat- to di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavora- ti nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento l’appren- dimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto rappor- to di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata accompagna- ta da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle Autorità pubbliche compe- tenti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà materia. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella nel- la fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà oppor- tunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavorolavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizio- ni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la nor- mativa del presente contratto. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica, ivi compresi i trattamenti aziendali collettivi aggiuntivi quali: servizio mensa, trasporti etc.. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento comporta l’estensione al lavoratore il diritto a tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva presta- zione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, fe- stivo, etc.
10). In relazione all’obiettivo condiviso Le imprese forniranno annualmente all’ Ente Bilaterale Nazionale, i dati quan- titativi sui contratti di favorire la stabilizzazione del inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavorolavoro a tempo indeterminato, il ricorso al contratto periodo di inserimento potrà avvenire qualora venga inserimento/reinseri- mento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodi- ci di anzianità e dell’eventuale progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano com- putano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che quel- li che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere rima- nere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine ter- mine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a sca- dere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inseri- mento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione del- l’Ente bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddet- to elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Samples: Arbitration Agreement
Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disciplina del contratto d'inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 276/03 e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4dell'Accordo interconfederale 11.2.04. Il contratto di inserimento d'inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta il percorso for- mativo; in particolare, verranno contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto vanno indicati: • la -la durata, che sarà pari comunque non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi ed elevata a (36 mesi nel caso di lavoratori con “per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap” handicap fisico/mentale/, mentale o psichico); • il -l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di così come previsto dal presente CCNL per il parametro d'inquadramento attribuito al lavoratore nel contratto di inserimento inserimento; -l'orario di lavoro in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che -l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli 2 parametri rispetto alla categoria che, secondo a quello spettante in relazione alle mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to preordinato il progetto di inserimento. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i parametri previsti dal sistema classificatorio, indipendentemente dal gruppo di appartenenza e dall'area funzionale; • il tutor aziendale -l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto parametro qualora il lavoratore abbia diritto svolto per più di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di 12 mesi la stessa mansione cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui è preordinato il contratto progetto di inserimento venga trasformato presso altra azienda o mansioni analoghe in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8aziende dello stesso comparto produttivo. Il progetto individuale di inserimento d'inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la (1)la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progettoprogetto d'inserimento oggetto del contratto; • la (2)la durata e le modalità dell’attività formativa: della formazione. In attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 11.2.04 la durata sarà pari a 12 mesi qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto d'inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo. Il progetto deve prevedere una formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 16 ore, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed e organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di da addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il Il lavoratore assunto con contratto d'inserimento ha diritto a un trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, nelle seguenti modalità: (1)per i contratti di inserimento sarà effettuata di 18 mesi: (a)trattamento economico: è previsto un periodo di 90 giorni, nel libretto formativo a cura del datore caso di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il ricorso al contratto termine massimo di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia; (b)conservazione del posto: il 70% periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di calendario nell'arco dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.contratto;
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 In conformità all’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004, i contratti di inserimento sono attivabili per tutte le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze figure professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavorodi un lavoratore.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con Il contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve con la specifica indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato.
3. Nella lettera di assunzione devono essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • − la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il − l’eventuale periodo di prova, che sarà pari : tale periodo è quello contrattualmente previsto per il livello di inquadramento corrispondente a 3 mesiquello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento; • − l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • la categoria − il livello di inquadramento inquadramento, che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle quello al conseguimento delle quali del quale è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con preordinato il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/; − il progetto individuale di inserimento.
4. Il contratto di inserimento ha una durata minima di nove mesi e una durata massima di dodici mesi per i contratti preordinati al conseguimento di una qualificazione fino al livello B1 compreso e di diciotto mesi negli altri casi.
5. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o con psichico, la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza massima del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore può essere estesa fino a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternitàtrentasei mesi.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto Nel progetto individuale di inserimento verrà corrisposta devono essere indicate:
a) la retribuzione intera fino qualificazione da conseguire, alla guarigione clinica, nei limiti quale è preordinato il progetto;
b) la durata e le modalità della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8formazione. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativolavoratore.
7. Il progetto deve prevedere una formazione teorica, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata interna o esterna, non inferiore a 90 24 ore, impartita anche con modalità multimediale e ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi aziendale. 0.Xx datore di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento lavoro o un suo delegato effettueranno la registrazione delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel competenze acquisite dal lavoratore sul “libretto formativo a cura del datore cittadino” di lavorocui all’art. 2, lett. i) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 ottobre 2005.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:Stesura prevista dal CCNL 16.6.2011
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga funga durata da 29 fino a 32 anni, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi (Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria del contratto di inserimento dell'11 febbraio 2008);
c) lavoratori con più di cinquanta 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, fisico mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in di cui al presente C.C.N.L., può essere stipulato, alle seguenti condizioni: - forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il con l'indicazione del progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento lavoratore si intende assunto a tempo pieno ovvero di indeterminato; - durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente durata stabilito dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel legge; nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza ; - periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, di cui alla precedente lettera f) la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, ad eccezione della categoria di cui alla lettera e), la categoria di inquadramento è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di funzioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso dei lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dai godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). È previsto per il lavoratore assunto con contratto di inseri- mentoinserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, ed il relativo da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione i dipendenti inquadrati nella medesima categoria (operai e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, contratto con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nei presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall'Accordo interconfederale del 11.2.2004.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Contrattazione Collettiva
Contratto di inserimento. 1La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si applica alle sole aziende aderenti al sistema Confindustria. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono In relazione ai soggetti che possono essere assunte, assunti con contratto di inserimentoinserimento ai sensi dell'art. 54, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette", ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 1, del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento è verrà stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno . Nel contratto dovranno essere indicati: • - la duratadurata che dovrà essere da un minimo di 9 (nove) mesi ad un massimo di 18 (mesi) con l'eccezione dei soggetti affetti da grave handicap fisico, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico(trentasei) mesi; • il - l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesideterminato ai sensi degli artt. 64, Parte terza - regolamentazione per gli operai - 84, Parte quarta - regolamentazione per gli intermedi - 101, Parte quinta - regolamentazione per gli impiegati e quadri - del vigente c.c.n.l., con riferimento alla categoria di inquadramento alla fine del percorso di inserimento; • l’orario - l'orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi determinato in base al presente c.c.n.l., sia in caso di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi che in caso di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria . L'azienda provvederà affinché ogni lavoratore riceva una formazione teorica di inquadramento 16 ore e che non potrà essere inferiore per più sia sufficiente ed adeguata prioritariamente sulle nozioni di due livelli rispetto prevenzione antinfortunistica con riferimento al proprio posto di lavoro e alla categoria che, secondo il CCNL, spetta propria mansione ed ai rischi elettivi ambientali. Ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso , verrà applicato il trattamento di malattia e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare così come di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione seguito regolamentato:
A) Conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.posto
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
: a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
; b) disoccupati di lunga durata da 29 ventinove fino a 32 trentadue anni;
; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato femminile determinato con apposito decreto del Ministro del dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% 10 per cento quello maschile;
; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- cofisico, mentale o psichico. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il b) l’eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesicosì come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo a quella spettante per le mansioni per il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali cui svolgimento è preordina- to stato stipulato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza quello spettante per malattia o infortunio non sul lavoro le mansioni per il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed cui svolgimento è stato stipulato il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste. Nel progetto verranno indicati: • a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progettoprogetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; • b) la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non inferiore a 90 oreal di sotto dei 12 mesi. Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D. Lgs. 276/2003, la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10lavoro o di un suo delegato. In relazione all’obiettivo condiviso Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di favorire lavoro subordinato nonché la stabilizzazione normativa del rapporto presente contratto. Nell’ambito di lavoro, il ricorso al detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento potrà avvenire qualora dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…). Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoconseguenti adeguamenti.
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Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento Il contratto di far ricorso inserimento è un contratto di lavoro diretto a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzarerealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione lavoro delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone, individuate di comune accordo tra le parti rispetto alla elencazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. K) del Dlgs.276/2003 in considerazione delle caratteristiche del settore:
a) soggetti di età compresa tra i 18 diciotto e i 29 ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino ventinove a 32 trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
ed) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica delle aree geografiche in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con femminile determinato dall’ apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze – sia è inferiore almeno del 20% 20 per cento di quel- lo quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi supera del 10% 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette. Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi della normativa vigentedel presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nello stesso settore, per un grave handicap fisi- coperiodo di almeno tre mesi, mentale oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli Enti bilaterali o psichicodalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori. Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 13 del presente articolo. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/inserimento/ reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - ", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1 1, del decreto legislativo n. 297/2002 – 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. Il contratto di inserimento inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente . In mancanza di forma scritta del contratto il percorso for- mativo; in particolare, lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • :
a) la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il ;
b) l'eventuale periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi si tratti di un contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento o a tempo parziale; • ;
d) la categoria di inquadramento che del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria chea quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso settore l’inquadramento non potrà essere inferiore di un livello rispetto a quello contrattualmente previsto per la mansione. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, secondo il CCNLvalorizzandone le professionalità già acquisite. L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, spetta ai lavoratori addetti non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento dell’orario a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle tempo pieno, ferme restando le ore di formazione previste. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento delle quali della quale è preordina- to preordinato il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta /reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il le modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento/reinserimento stesso e/, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Ai lavoratori assunti con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non contratto d'inserimento, si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) lavoro subordinato nonchè la normativa del presente contratto. E’ demandata alle Parti, Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia quello spettante per i dipendenti di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del eguale qualifica. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Le imprese forniranno annualmente alle XX.XX. anche per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7inserimento. Nei casi in cui il contratto di inserimento inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità nella anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. Il progetto individuale Per poter assumere mediante contratti di inserimento è definito con inserimento/reinserimento, il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto datore di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga deve aver mantenuto in servizio almeno il 7060% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A ; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che che, al termine del contratto di inserimento rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e i contratti risolti in nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nonché i contratti non trasformati in rapporti nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto. I datori di lavoro a tempo indeter- minato che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 59, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo. Nel caso in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.conseguenti adeguamenti
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