Common use of CONTROLLI E PENALI Clause in Contracts

CONTROLLI E PENALI. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato. L’Azienda verifica periodicamente, tramite proprio personale, la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. In particolare il controllo sarà effettuato per la verifica di quanto esposto agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 del presente capitolato speciale, nonché di quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale. Al riscontro di violazioni delle norme di legge che regolamentano il servizio, di violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto, e/o di inadempienze e/o negligenze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà a contestarle, per iscritto, al Concessionario assegnando un termine ad adempiere non inferiore a 10 giorni, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile. Qualora l’inadempienza o l’irregolarità dovesse persistere, oppure al verificarsi di un’inadempienza di particolare gravità, l’Unità Operativa Provveditorato Economato è autorizzata all’applicazione di una penalità. Detta penalità, variabile a seconda dell’importanza e/o gravità della irregolarità, dell’inadempimento contrattuale o del danno arrecato al normale funzionamento del servizio o del ripetersi delle manchevolezze e negligenze, verrà applicata in misura compresa tra il 3 % dell’ammontare netto contrattuale (ammontare del canone concessorio quadriennale netto) e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, alla negligenza, all’irregolarità e/o al ritardo. Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali e le negligenze e/o inadempienze del concessionario che possano causare gravi disservizi all’Azienda Ospedaliera concedente (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: sospensione e/o interruzione ingiustificata dei servizi; mancata restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari secondo i termini indicati nel presente capitolato, ecc.) ovvero passibili di causare pericoli e/o danni a persone, cose e animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale, mancata manutenzione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, che possano causare rischi e/o pericoli per l’incolumità degli utenti del parcheggio; mancato sgombero neve che determini formazione di ghiaccio sulla sede stradale che possa costituire rischio e/o pericolo per l’incolumità degli utenti, ecc.). La recidiva per infrazioni comporterà il raddoppio della penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le uniche formalità per l'applicazione delle penali sono la contestazione degli addebiti con formale comunicazione scritta alla Ditta. Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto in capo all’Azienda Ospedaliera. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda concedente. Qualora gli inadempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda concedente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione concedente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda concedente si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area Adibita Ad Autoparcheggio

CONTROLLI E PENALI. Durante il corso Il Direttore dell’Esecuzione del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato. L’Azienda Contratto (D.E.C.) dell’ASST verifica periodicamente, tramite proprio personale, periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato ed alle disposizioni e, a tal fine, attiva un sistema di legge vigenti in materia. In particolare il controllo sarà effettuato per la verifica di quanto esposto agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 del presente capitolato speciale, nonché di quanto previsto in tema di risoluzione contrattualequalità delle prestazioni erogate. Al riscontro di violazioni delle norme di legge che regolamentano il servizio, di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto, rapporto e/o di inadempienze e/o negligenze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’U.O. Provveditorato Economato il RUP provvederà a contestarle, contestarle per iscritto, al Concessionario assegnando un termine ad adempiere iscritto (anche tramite posta elettronica non inferiore a 10 giornicertificata) all’Istituto Bancario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. All’Istituto verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile. Qualora l’inadempienza o l’irregolarità dovesse persistere, oppure al verificarsi di un’inadempienza episodi di particolare gravitàinosservanza delle norme del presente Capitolato, l’Unità Operativa Provveditorato Economato è autorizzata all’applicazione di una penalità. Detta possono essere applicate penalità, variabile a seconda dell’importanza previa contestazione dell'addebito all'Appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o gravità della irregolarità, dell’inadempimento contrattuale degli adempimenti non puntuali. Il mancato o del danno arrecato al normale funzionamento parziale svolgimento del servizio da parte del Tesoriere comporta il pagamento a carico dell’Istituto bancario, delle penali sotto riportate, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo raccomandata A/R o del ripetersi delle manchevolezze e negligenzevia PEC, verrà applicata in misura compresa tra il 3 % dell’ammontare netto contrattuale (ammontare del canone concessorio quadriennale netto) e il 10% dell'ammontare netto contrattualecause di forza maggiore, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, alla negligenza, all’irregolarità dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al ritardoTesoriere stesso, opportunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il servizio: a) con riferimento alle condizioni indicate all’art. Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali 2.4 “Condizioni del servizio”: lettere a) e le negligenze e/o inadempienze b) nella misura di 1 per mille dell’importo lordo di ogni ordinativo; b) con riferimento all’art. 4.1 “Gestione informatizzata del concessionario che possano causare gravi disservizi all’Azienda Ospedaliera concedente servizio”, lettera C. nella misura di euro 10.000,00 (euro dieci mila/00) per ogni giorno di mancato adeguamento alle specifiche tecniche fornite dall’ente; c) con riferimento a titolo esemplificativoquanto previsto all’art. 4.1 “Gestione informatizzata del servizio”, e non esaustivo: sospensione e/o lettera F. nella misura di euro 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni singola ricevuta informatica trasmessa oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di invio dell’ordinativo informatico; d) con riferimento a quanto previsto all’art. 4.1 “Gestione informatizzata del servizio”, lettera N., nella misura di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni giorno di interruzione ingiustificata dei servizi; mancata restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari secondo i termini indicati nel presente capitolato, ecc.) ovvero passibili di causare pericoli e/o danni a persone, cose e animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale, mancata manutenzione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, che possano causare rischi e/o pericoli per l’incolumità degli utenti del parcheggio; mancato sgombero neve che determini formazione di ghiaccio sulla sede stradale che possa costituire rischio e/o pericolo per l’incolumità degli utenti, ecc.). La recidiva per infrazioni comporterà il raddoppio della penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le uniche formalità per l'applicazione delle penali sono la contestazione degli addebiti con formale comunicazione scritta alla Ditta. Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto in capo all’Azienda Ospedaliera. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda concedente. Qualora gli inadempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda concedente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione concedente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda concedente si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio al secondo concorrente classificato in graduatorianon imputabile a cause di forza maggiore; e) con riferimento a quanto previsto all’art. 2.2 “Pagamenti” lett. a), alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede nella misura del 1% del valore lordo di garaogni ordinativo, come per ogni giorno di ritardo; f) con riferimento a quanto previsto dall’artall’art. 140 11 “Comunicazioni periodiche – chiusura dei conti”, nella misura di euro 2.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal primo giorno successivo alla segnalazione di mancata trasmissione da parte dell’ASST; g) mancato riconoscimento della “valuta fissa” per i pagamenti a favore del D. Lgs n. 163/06 personale dipendente, dei Direttori, dei collaboratori, degli assimilati a lavoratori dipendenti, del personale convenzionato, del Collegio Sindacale e s.m.idei borsisti: nella misura di € 2.000 per ogni giorno di ritardo; h) mancata installazione delle apparecchiature POS entro dieci giorni dalla richiesta inoltrata dall’Azienda: nella misura di € 50 per ogni giorno di ritardo; i) mancata fornitura delle carte di credito entro dieci giorni dalla richiesta inoltrata dall’Azienda: nella misura di € 50 per ogni giorno di ritardo.

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Samples: Service Agreement

CONTROLLI E PENALI. Durante Il Fondo, attraverso il corso D.E.C., si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’effettuazione di puntuali verifiche circa la corretta esecuzione delle attività e, in generale, del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard Servizio nonché di resa previsti dal contratto medesimo ogni ulteriore adempimento ad esso connesso. Le eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla richiesta di Offerta, al presente Capitolato nonché Contratto, alla pianificazione delle attività, risultanti dalle verifiche e dal presente Capitolato. L’Azienda verifica periodicamentedai controlli effettuati, tramite proprio personale, la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato ed alle disposizioni di legge vigenti in materiapossono dar luogo all’applicazione delle penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata. In particolare il controllo sarà effettuato particolare, le penali saranno applicate in caso di mancato rispetto da parte del Professionista dei Service level agreement (SLA), secondo quanto dettagliato nella seguente tabella. RIF. DESCRIZIONE SLA UNITÀ DI MISURA SLA RILEVAZIONE PENALE APPLICATA SLA1 Mancato rispetto delle scadenze che saranno concordate fra le Parti (ivi incluse quelle concordate nel Piano editoriale mensile) nn. di non conformità rilevate Scadenza prevista unica € 50,00 per la verifica ogni mancato rispetto dello SLA SLA2 Non conformità rilevate sulle pubblicazioni effettuate percentuale 5% su base mensile di post non conformi, calcolato sul totale delle pubblicazioni effettuate nel mese di riferimento mensile € 50,00 per ogni punto percentuale superiore rispetto allo SLA In ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del Servizio in difformità a quanto esposto agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 del presente capitolato speciale, nonché di quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale. Al riscontro di violazioni delle norme di legge che regolamentano il servizio, di violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto, contrattualmente pattuito nella pianificazione dei Servizi e/o di inadempienze alle prescrizioni ricevute dal Fondo durante l’esecuzione del Contratto e/o negligenze che pregiudicassero lo svolgimento corretto rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni singola violazione accertata. Il Consulente si impegna a comunicare al Fondo, immediatamente, o al massimo entro 3 (tre) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuto conoscenza, l’inizio e puntuale del serviziola cessazione di qualunque fatto o avvenimento, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà a contestarle, per iscritto, al Concessionario assegnando un termine ad adempiere non inferiore a 10 giorni, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile. Qualora l’inadempienza o l’irregolarità dovesse persistere, oppure al verificarsi giudicato evento di un’inadempienza di particolare gravità, l’Unità Operativa Provveditorato Economato è autorizzata all’applicazione di una penalità. Detta penalità, variabile a seconda dell’importanza e/o gravità della irregolarità, dell’inadempimento contrattuale o del danno arrecato al normale funzionamento del servizio o del ripetersi delle manchevolezze e negligenze, verrà applicata in misura compresa tra il 3 % dell’ammontare netto contrattuale (ammontare del canone concessorio quadriennale netto) e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivoforza maggiore, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, alla negligenza, all’irregolarità e/cui possa derivare ritardo o al ritardo. Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali e le negligenze e/o inadempienze altro pregiudizio nell’adempimento del concessionario che possano causare gravi disservizi all’Azienda Ospedaliera concedente (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: sospensione e/o interruzione ingiustificata dei servizi; mancata restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari secondo i termini indicati nel presente capitolato, eccContratto.) ovvero passibili di causare pericoli e/o danni a persone, cose e animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale, mancata manutenzione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, che possano causare rischi e/o pericoli per l’incolumità degli utenti del parcheggio; mancato sgombero neve che determini formazione di ghiaccio sulla sede stradale che possa costituire rischio e/o pericolo per l’incolumità degli utenti, ecc.). La recidiva per infrazioni comporterà il raddoppio della penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le uniche formalità per l'applicazione delle penali sono la contestazione degli addebiti con formale comunicazione scritta alla Ditta. Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto in capo all’Azienda Ospedaliera. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda concedente. Qualora gli inadempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda concedente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione concedente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda concedente si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

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Samples: Social Media Management Agreement

CONTROLLI E PENALI. Durante il corso 1. La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Direttore dell’esecuzione. 2. È prevista la ditta dovrà rispettare gli standard verifica di resa previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato. L’Azienda verifica periodicamente, tramite proprio personale, la regolarità del servizio e degli adempimenti assunti con la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. In particolare il controllo sarà effettuato per la verifica di quanto esposto agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 sottoscrizione del presente capitolato speciale, nonché di quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale. Al riscontro di violazioni delle norme di legge che regolamentano il servizio, di violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto, e/o di inadempienze e/o negligenze che pregiudicassero lo svolgimento corretto contratto e puntuale del servizio, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contestarle, per iscritto, al Concessionario assegnando un termine ad adempiere non inferiore a 10 giorni, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile. Qualora l’inadempienza o l’irregolarità dovesse persistere, oppure al verificarsi di un’inadempienza di particolare gravità, l’Unità Operativa Provveditorato Economato è autorizzata all’applicazione di una penalità. Detta penalità, variabile a seconda dell’importanza e/o gravità della irregolarità, dell’inadempimento contrattuale o del danno arrecato al normale funzionamento del servizio o del ripetersi delle manchevolezze e negligenze, verrà applicata in misura compresa tra il 3 % dell’ammontare netto contrattuale (ammontare del canone concessorio quadriennale netto) e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, alla negligenza, all’irregolarità e/o al ritardo. Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali e le negligenze e/o inadempienze del concessionario che possano causare gravi disservizi all’Azienda Ospedaliera concedente (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: sospensione e/o interruzione ingiustificata dei servizi; mancata restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari secondo i termini indicati nel presente capitolato, ecc.) ovvero passibili di causare pericoli e/o danni a persone, cose e animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale, mancata manutenzione contrarre con la pubblica amministrazione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, che possano causare rischi e/o pericoli per l’incolumità degli utenti del parcheggio; mancato sgombero neve che determini formazione di ghiaccio sulla sede stradale che possa costituire rischio e/o pericolo per l’incolumità degli utenti, ecc.). La recidiva per infrazioni comporterà il raddoppio della penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le uniche formalità per l'applicazione delle penali sono la contestazione degli addebiti con formale comunicazione scritta alla Ditta. Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto in capo all’Azienda Ospedaliera. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda concedente. Qualora gli inadempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda concedente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione concedente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda concedente si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario individuati in sede di gara. Il Concedente dovrà dimostrare il mantenimento del possesso dei requisiti entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. In caso di mancato rispetto verrà applicata una penale di €. 100,00.= (Euro cento/00) per ogni giorno di ingiustificato ritardo. 3. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, come previsto dall’artil Concedente ha facoltà di applicare nei confronti del Concessionario le penali previste dal disciplinare di gara. 4. 140 Le sanzioni saranno commisurare alla gravità dell’inadempimento. 5. L’importo delle penali sarà aggiunto al canone di cui al precedente art. 3, e dovrà essere corrisposto dal Concessionario nella prima mensilità successiva all’applicazione della penale. Nel caso di mancata corresponsione della penale il concedente avrà facoltà di agire sulla cauzione definitiva. 6. Per l’applicazione delle penali il Concedente adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate al Concessionario per iscritto, con l’imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del D. Lgs n. 163/06 e s.m.iConcessionario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore dell’esecuzione competente alla gestione del presente contratto. 7. Il Concessionario, ferma restando l’eventuale applicazione della penalità di cui al comma precedente, dovrà comunque provvedere al ripristino della condizione ordinaria, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione definitivamente rilevata. all’adempimento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, della contestazione definitivamente rilevata, pena l’applicazione della penale calcolata dalla data di accertamento della violazione. 8. Il superamento del 10% (dieci percento) dell’importo delle penali calcolato sull’importo contrattuale annuale di cui al precedente art. 3, determina la risoluzione del contratto.

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Samples: Lease Agreement

CONTROLLI E PENALI. Durante 1. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Foligno attraverso il corso Responsabile del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard procedimento o suo delegato. Le violazioni degli obblighi che fanno carico al gestore comporterà l’applicazione delle seguenti penalità: - Euro 1.000,00 per ogni giorno di resa previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolatoritardo nella presentazione della rendicontazione rispetto alla tempistica indicata nel D.M. 30/07/2013; - Euro 300,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale unico di Rendicontazione SPRAR; - Euro 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle condizioni di accoglienza di cui al precedente art. L’Azienda verifica periodicamente, tramite proprio personale, la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. In particolare il controllo sarà effettuato 2; - Euro 500,00 per la verifica di quanto esposto agli arttmancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati; - Euro 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato nell’offerta tecnica senza preventiva autorizzazione da parte del Comune. 2. 2, Indipendentemente dall’applicazione della penalità l’Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d’arte le attività contestate. 3, 4, 5, 7, 10, 12 del presente capitolato speciale, nonché di quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale. Al riscontro di violazioni delle norme di legge che regolamentano il servizio, di violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto, e/o di inadempienze e/o negligenze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà a contestarle, per iscritto, al Concessionario assegnando un termine ad adempiere non inferiore a 10 giorni, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile. Qualora l’inadempienza o l’irregolarità dovesse persistere, oppure al verificarsi di un’inadempienza di particolare gravità, l’Unità Operativa Provveditorato Economato è autorizzata all’applicazione di una penalità. Detta penalità, variabile a seconda dell’importanza e/o gravità della irregolarità, dell’inadempimento contrattuale o del danno arrecato al normale funzionamento del servizio o del ripetersi delle manchevolezze e negligenze, verrà applicata in misura compresa tra il 3 % dell’ammontare netto contrattuale (ammontare del canone concessorio quadriennale netto) e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, alla negligenza, all’irregolarità e/o al ritardo. Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali e le negligenze e/o inadempienze del concessionario che possano causare gravi disservizi all’Azienda Ospedaliera concedente (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: sospensione e/o interruzione ingiustificata dei servizi; mancata restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari secondo i termini indicati nel presente capitolato, ecc.) ovvero passibili di causare pericoli e/o danni a persone, cose e animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale, mancata manutenzione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, che possano causare rischi e/o pericoli per l’incolumità degli utenti del parcheggio; mancato sgombero neve che determini formazione di ghiaccio sulla sede stradale che possa costituire rischio e/o pericolo per l’incolumità degli utenti, ecc.). La recidiva per infrazioni comporterà il raddoppio della penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le uniche formalità per l'applicazione delle penali sono la contestazione degli addebiti con formale comunicazione scritta alla Ditta. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di risoluzione risolvere il contratto a seconda della gravità dell’inadempienza contestata, del contratto danno subito e della ripetitività della mancanza. 4. Le penalità sono notificate all’impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in capo all’Azienda Ospedalieramora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 5. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (Qualora le penali eccedano il 10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte il Comune potrà avviare le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda concedente. Qualora gli inadempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda concedente promuove l'avvio delle procedure di previste per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’artcontratto di cui al successivo articolo 11. 6. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.iLa penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui al precedente art. Nelle ipotesi 9 in assenza o in capienza di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione concedente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda concedente si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.icorrispettivi.

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Samples: Capitolato Prestazionale