Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione, Insurance Policy, Insurance Policy
Controversie. 1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, e in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a. tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b. il Direttore Generale delle Finanze;
c. il Direttore dell’Agenzia delle entrate.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e le Agenzie si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroFinanza o gli altri enti e soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesioneesito negativo dei tentativi di amichevole componimento, sulla natura o conseguenza al Ministro che adotta, nell’esercizio delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertantosue funzioni sull’intero settore, le parti rinunciano iniziative idonee a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualirisolvere la questione.
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Sources: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale, Convenzione Triennale
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, divergenza sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, lesioni o sul grado di invalidità permanente o sulla durata invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curaPolizza, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed tre medici, nominati uno per Parte e il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medicodei Medici. Il Collegio medico risiede nel ComuneMedico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede di Istituto dell’Istituto di Medicina Legale, Legale più vicino vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, designato contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi fissarsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzostesso entro un anno. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Furgoni
Controversie. Per Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia prestate dal presente Contratto di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroAssicurazione. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio MedicoCollegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e Consiglio dei Medici sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, Parti le parti quali rinunciano a qualsiasi impugnativa impugnativa, salvo i casi il caso di violenza, dolo, errore e errore, violenza o violazione di dei patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement, Insurance Agreement
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, controversie sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato sulle conseguenze di un infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato per iscritto ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, tre medici da stabilire a norma e nei limiti delle condizioni di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzopolizza. Le decisioni del Collegio medico sono saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve essere effettuata dall’Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunicherà il nome del medico da essa a sua volta designato. Il terzo medico verrà scelto dalle Parti tra tre medici proposti dai primi; in caso di disaccordo, il terzo medico verrà designato dal Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio Medico, invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico si riunirà nel luogo di residenza o domicilio del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale la polizza è stata stipulata. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e sono vincolanti contribuirà per metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico sarà vincolante per le parti, parti anche se uno dei medici rifiuta rifiuterà di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Polizze Assicurative, Insurance Policy, Insurance Policy
Controversie. Per le Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità sulla indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento nonché su causa, natura e lesioneconseguenze dell'infortunio, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di sono demandate per iscritto ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell'Ordine dei Medici medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medicodei medici. Resta salva la facoltà dell'Assicurato di ricorrere in via alternativa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più pi vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunitàl'opportunità, l’accertamento l'accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzosull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’orad'ora, pertanto, le parti Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio, Assicurazione
Controversie. Per le controversie Nel caso in cui la perdita di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroautosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, in caso ai sensi della precedente lettera g), cessi l’erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariapromuovere, mediante arbitrato lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione per l’Italia della Compagnia , la decisione di un Collegio Medico. I primi due componenti medico, composto di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l’altro dall’Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo, terzo scelto di comune accordo dai primi due, o, in dalle due Parti. In caso di disaccordo, dal mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicomedico. Il Collegio medico risiede nel Comunecomune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell’Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ). Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva Di Rendita Vitalizia Immediata, Assicurazione Collettiva Di Rendita Vitalizia Immediata, Assicurazione Collettiva Di Rendita Vitalizia Immediata
Controversie. Per Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario cui al precedente comma, sono decise dall’Autorità Giudiziaria competente del Tribunale di natura medica sull’indennizzabilità Napoli, restando esclusa la competenza arbitrale. L’autorità Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. La procedure di cui ai commi precedenti sono esperibili anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del sinistrocontratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
a) Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
b) Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesionelavori pubblici, sulla natura o conseguenza delle lesioniè acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, sul grado qualora si tratti di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curaamministrazioni centrali, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ovvero di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviarelegale interno alla struttura, ove ne riscontri l’opportunitàesistente, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
c) La proposta di transazione può essere formulata sia dal Collegio stessosoggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, nel qual caso sentito il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoresponsabile unico del procedimento.
d) La transazione ha forma scritta a pena di nullità. Le decisioni del Collegio medico sono prese Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a maggioranza decorrere 60 giorni dopo la data di votisottoscrizione dell’accordo bonario, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualisuccessivamente approvato dalla Stazione.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Controversie. Per le Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento sullo stato e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curapolizza, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzopossono essere demandate per iscritto, di comune accordo dai primi duetra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicodei Medici. Il Collegio medico risiede Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede Comune in cui è situato l’Istituto di Istituto di Medicina Legalemedicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertantoParti, le parti quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte, Malattie Gravi E Non Autosufficienza, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea, Contratto Di Assicurazione Temporanea
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o conseguenza sulla valutazione delle lesioni, conseguenze attribuibili all’infortunio o sul grado di invalidità permanente o Invalidità Permanente nonché sulla durata liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e pertinenza nei limiti delle inabilità condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico dell’Assicurato e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medicoquello fiduciario della Società. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in In caso di disaccordomancato accordo tra i due medici si procederà, con scrittura privata, a nominare quale terzo arbitro un medico designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio collegio medico; il collegio medico così costituito risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza presso il domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle alle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti obbligatorie per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri . E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualiqual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.
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Sources: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
Controversie. Per Ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario, prevista ai sensi di legge, le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrodivergenze tra Assicurato da un lato e Società dall’altro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul riguardanti il grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese nonché l'applicazione dei criteri di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzoindennizzabilità possono essere, di comune accordo dai primi duetra le parti (Assicurato e Società), demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte dall’Assicurato e dalla Società ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordomancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medicocollegio dei medici. Il Collegio collegio medico risiede nel Comunecomune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell'Assicurato. Ciascuna delle Parti parti (Assicurato e Società) sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunitàl'opportunità, l’accertamento l'accertamento definitivo dell’invalidità dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio collegio stesso, nel qual caso il Collegio collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzosull'indennizzo. Le decisioni del Collegio collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Insurance Agreement, Servizio Di Assicurazione, Assicurazione
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, in caso di divergenze sul nesso causale dell’Assicurato, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e lesione, sulla natura la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o conseguenza delle lesioni, sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese del Ricovero in Istituto di curaCura, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva
Controversie. Per le Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura delle lesioni o conseguenza delle lesionidella malattia, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curapermanente, si potrà procederesui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzopossono essere demandate per iscritto, di comune accordo dai primi duetra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicodei Medici. Il Collegio medico risiede Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede Comune in cui è situato l’Istituto di Istituto di Medicina Legalemedicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità dello stato di invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le parti, Parti. anche se qualora uno dei medici rifiuta rifiuti di firmare il relativo verbale; tale , nel qual caso il rifiuto deve dovrà essere attestato dagli arbitri altri medici nel verbale definitivostesso. Sin d’ora, pertanto, le parti Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
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Sources: Assicurazione Collettiva, Insurance Contract, Assicurazione Collettiva in Forma Di Temporanea Caso Morte
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato, in caso di divergenze sul nesso causale dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente/Assicurato e lesione, sulla natura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o conseguenza delle lesioni, della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curaInvalidità Totale Permanente, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Aderente/Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva
Controversie. Per 1. Ai sensi dell’art. 58 bis della l.p. 26/1993, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le controversie osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrocollaudo eventualmente costituito e, in caso sentito l’appaltatore formula una proposta motivata di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle lesioni, sul grado osservazioni dell’organo di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medicocollaudo eventualmente costituito. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, responsabile della struttura competente per la metà realizzazione dell’opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Qualora l’accordo ▇▇▇▇▇▇▇ non venga raggiunto, la risoluzione delle spese e competenzecontroversie è devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria competente del foro di Trento, per il terzo medicoescluso l’arbitrato.
2. È Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data facoltà di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al Collegio medico di rinviarecomma 1, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzola definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.
5. Le decisioni Ai sensi dell’art. 240-bis del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivoD.Lgs. Sin d’ora, pertanton.163 del 2006, le parti rinunciano domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualiquelli quantificati nelle riserve stesse.
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Sources: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. Per le controversie Nel caso in cui la perdita di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroautosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, in caso ai sensi della precedente lettera g), cessi l’erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariapromuovere, mediante arbitrato lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede della società la decisione di un Collegio Medico. I primi due componenti medico, composto di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l’altro dall’Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo, ter- zo scelto di comune accordo dai primi due, o, in dalle due Parti. In caso di disaccordo, dal mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicomedico. Il Collegio medico risiede nel Comunecomune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell’Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ). Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vinco- lanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata, Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata
Controversie. 9.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica o risoluzione del contratto dovrà essere risolta nel rispetto e con l’applicazione della legge del Venditore. In ogni caso le parti provvederanno immediatamente a consultarsi e faranno del loro meglio per porre in essere tutte le modifiche necessarie per mantenere e salvaguardare i benefici economici derivanti dal contratto.
9.2 Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del sinistroVenditore. Tuttavia, in caso deroga a quanto previsto, il Venditore avrà la facoltà di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado adire il foro dell’Acquirente.
9.3 Prima di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed adire il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertantogiudice competente, le parti rinunciano si impegnano a qualsiasi impugnativa salvo conferire mandato a due esperti, entrambi nominati dalle parti, affinchè presentino, entro il termine di novanta (90) giorni, un rapporto congiunto contenente l’indicazione di tutti gli elementi addotti dalle parti a fondamento della controversia insorta. In caso di disaccordo tra i casi due esperti, ciascuno di violenzaessi dovrà motivare le ragioni del disaccordo presentando un rapporto scritto firmato da entrambi gli esperti.
9.4 Trascorso il termine di novanta (90) giorni, dolodi cui all’articolo che precede, errore senza che le parti abbiano trovato un accordo, tutte le controversie relative al presente contratto o a ulteriori accordi ad esso connessi, saranno decise dal Giudice competente (come individuato nell’articolo 9.2 che precede) e, nel caso in cui l’Acquirente abbia sede in uno stato diverso dal Venditore, anche con l’applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili, restando inteso che nell’ipotesi in cui la Convenzione di Vienna non fornisca alcuna indicazione in merito, la controversia tra ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ed Acquirente sarà regolata e violazione di patti contrattualirisolta secondo la legge del luogo in cui ha sede il Venditore.
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Sources: General Terms and Conditions of Sale, Condizioni Generali Di Vendita
Controversie. Eventuali controversie o contenziosi relativi, sotto qualunque aspetto, all’uso dei Servizi Offerti da parte del cliente, nonché ai prodotti o servizi venduti o distribuiti da AWS, saranno decisi dai Tribunali Competenti, di cui il cliente accetta la competenza esclusiva; tuttavia, nel caso in cui la Parte Contraente AWS sia rappresentata da Amazon Web Services, Inc., le eventuali controversie non saranno decise in tribunale ma mediante arbitrato ai sensi dell’Articolo 13.5, salvo laddove il ricorso possa essere presentato presso un tribunale che si occupa di controversie di modesta entità. Il presente Contratto è disciplinato dal Federal Arbitration Act e dalla legge federale sull’arbitrato. L’arbitrato non prevede la presenza di un giudice o di una giuria, e l’esame del lodo arbitrale da parte di un tribunale è limitato. Tuttavia, l’arbitro ha il potere di decidere su base individuale lo stesso risarcimento dei danni e gli stessi rimedi stabiliti da un giudice (ivi compresi decreti ingiuntivi, sentenze di accertamento e il risarcimento dei danni previsti dalla legge), e ha l’obbligo di considerare le disposizioni del presente Contratto allo stesso modo dei tribunali. Per avviare una procedura di arbitrato, il cliente dovrà inviare una lettera di richiesta dell’arbitrato contenente una descrizione del proprio ricorso, indirizzandola al nostro agente intestatario Corporation Service Company, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501. L’arbitrato sarà gestito dall’American Arbitration Association (AAA) conformemente al proprio regolamento, disponibile alla pagina ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o chiamando ▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇. Il pagamento delle spese per l’avvio e la gestione dell’arbitrato e gli onorari dell’arbitro sono disciplinati dal regolamento dell’AAA. Fermo restando che il ricorso non sia irrilevante, AWS si impegna a rimborsare le spese per i ricorsi di costo inferiore a $ 10.000. Con l’arbitrato, AWS non richiederà il risarcimento delle spese legali, fermo restando che l’arbitro non ritenga il ricorso irrilevante. Il cliente potrà scegliere che l’arbitrato venga condotto telefonicamente, sulla base di dichiarazioni scritte, o presso un luogo stabilito di comune accordo. AWS e il cliente convengono che qualunque procedimento per la risoluzione di una controversia sarà condotto esclusivamente su base individuale e non tramite class action o azioni consolidate o rappresentative. Nel caso in cui il ricorso venga deciso in tribunale e non mediante arbitrato, AWS e il cliente convengono di rinunciare al diritto di avere un processo con giuria. Fermo restando quanto precede, AWS e il cliente convengono che le controversie relative a violazioni o altri usi scorretti dei diritti di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, proprietà intellettuale potranno essere risolti in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualitribunale.
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Sources: Contratto Clienti Aws, Contratto Clienti Aws
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato, in caso di divergenze sul nesso causale dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente/Assicurato o i suoi Beneficiari e lesione, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla natura insorgenza e/o conseguenza delle lesioni, sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curaInvalidità Totale Permanente, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, controversia sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, lesioni o sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di le parti sono obbligate a conferire mandato con scrittura privata ad un Collegio Medicodi tre medici per decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. I primi due componenti Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di tale voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio saranno designati medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti ed il terzo, tra una terna di comune accordo medici proposta dai primi due, o, due precedenti; in caso di disaccordo, disaccordo viene designato dal Presidente del Consiglio Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicomedico. Una volta nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente permanente, ad epoca da definirsi fissarsi dal Collegio stessostesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzosull’indennità. Le decisioni La decisione del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti è obbligatoria per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Service Agreement, Contratto Di Prestazione Di Servizi
Controversie. Per le In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioniSinistro, sul grado di invalidità permanente Invalidità Permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sulla liquidabilità dell’Indennizzo, le Parti hanno la facoltà di conferire, con atto in forma scritta, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’Indennizzo a norma o sulla durata e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese Condizioni di curaAssicurazione, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio MedicoCollegio. Il Collegio medico risiede risiede, a scelta dell’ Assicurato, nel Comune, comune sede di Istituto istituto di Medicina Legale, medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzosull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti obbligatorie per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, Parti le parti quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e dolo o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo. E’ in ogni caso facoltà delle Parti, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Danni
Controversie. Per le Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura delle lesioni o conseguenza delle lesionidella malattia, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di curatre medici, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti nominati uno per Parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medicodei Medici. Il Collegio medico Medico risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti. In caso di disaccordo, il Collegio Medico risiede nel Comune, comune sede di Istituto di Medicina Legale, Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, delle competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin Le Parti rinunciano, fin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente Invalidità Permanente o sulla sul grado o durata e pertinenza delle della inabilità e delle spese di curatemporanea le Parti si obbligano a conferire mandato, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di con scrittura privata ad un Collegio Medicodi tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di Polizza. I primi due componenti Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di tale voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Capitolato special per l’Assicurazione Infortuni Dirigenti e Dipendenti dell’ AMAP SpA Elaborazione del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – Risk Management –Casualty Line La proposta di convocare il Collegio saranno designati Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto entro un mese dal giorno in cui la Società ha liquidato o ha offerto la liquidazione del Sinistro, e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti ed il terzo, entro una terna di comune accordo medici proposta dai primi due, o, ; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio Medico invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico Medico risiede nel Comune, sede presso l’Istituto di Istituto di Medicina Legale, medicina legale più vicino al luogo di residenza domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni La decisione del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti Medico è obbligatoria per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.relativo
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Sources: Insurance Policy
Controversie. 1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroFinanza o gli altri Enti e Soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di divergenze sul nesso causale esito negativo dei tentativi di amichevole componimento, al Ministro che adotta, nell’esercizio delle sue funzioni sull’intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione. Roma, li Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Direttore dell’Agenzia ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ [Firmato digitalmente] [Firmato digitalmente] 5.rCRpanwHhbx3qVb1Bhst38o5hrs= Firmato digitalmente da TRIGNN48P28H501U/7430010003884115.rCRpanwHhbx3qVb1Bhst38o5hrs= TRIGNN48P28H501U/743001000388411 ND: cn=TRIGNN48P28H501U/7430010003884115.rCRpanwHhbx3qVb1Bhst38o5hrs=, serialNumber=IT:TRIGNN48P28H501U, givenName=▇▇▇▇▇▇▇▇, sn=TRIA, o=Progetto CNS Arubapec/Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT Data: 2018.11.27 15:46:34 +01'00' ALLEGATO 1 SISTEMA DI RELAZIONI TRA MINISTERO ED AGENZIA
1. Modalità di esercizio della funzione di vigilanza 3
2. Comunicazione istituzionale 4
3. Qualità dei servizi ai contribuenti 4
4. Sistemi informativi 5
5. Cooperazione amministrativa 6
6. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 7
7. Convenzioni contro le doppie imposizioni e composizione delle controversie fiscali internazionali relative a contribuenti individuati 8
8. Collaborazione operativa tra evento ministero ed agenzia 9
9. Determinazione dei costi per il rimborso degli oneri delle attività di valutazione immobiliare e lesionetecnico – ESTIMATIVA 10
1. Modalità di esercizio della funzione di vigilanza Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera l), del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla natura o conseguenza base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle lesionifunzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sul grado di invalidità permanente o sulla durata sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e pertinenza correttezza nell’applicazione delle inabilità e delle spese di curanorme, si potrà procedere, su accordo delle particon particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariavia preventiva, mediante arbitrato all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di un Collegio Medicovigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. I primi due componenti L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed analisi e valutazione, il terzoDipartimento predispone appositi questionari, di comune accordo volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai primi due, o, in responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di disaccordomancato riscontro a tali richieste, dal Presidente nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio MedicoDipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti. Il Collegio medico risiede nel ComuneDipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di Istituto valutazione. Sempre al fine di Medicina Legaleassicurare trasparenza, più vicino imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenzeMinistro, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico tramite del Direttore Generale delle Finanze, una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale Rapporto di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualiverifica.
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Sources: Convenzione Triennale
Controversie. Per le controversie Nel caso in cui la perdita di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroautosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, in caso ai sensi della precedente lettera g), cessi l’erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariapro- muovere, mediante arbitrato lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede della società la decisione di un Collegio Medico. I primi due componenti medico, composto di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l’altro dall’Assicurato princi- pale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo, terzo scelto di comune accordo dai primi due, o, in dalle due Parti. In caso di disaccordo, dal mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicomedico. Il Collegio medico risiede nel Comunecomune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell’Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ). Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà me- tà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea nonché sulla durata liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curapolizza, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici nominati uno per parte ed il terzo, terzo dalle parti di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicocollegio medico. Il Collegio collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratoin Milano. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalitàdi legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ data facoltà al Collegio medico collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca a data da definirsi fissarsi dal Collegio collegio stesso, entro due anni dalla costituzionedel collegio, nel qual caso il Collegio collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa somma da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualiimputarsi nellaliquidazione definitiva dell’infortunio.
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Sources: Insurance Policy
Controversie. 1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroFinanza o gli altri Enti e Soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di divergenze sul nesso causale esito negativo dei tentativi di amichevole componimento, al Ministro che adotta, nell’esercizio delle sue funzioni sull’intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.
1. Modalità di esercizio della funzione di vigilanza 4
2. Comunicazione istituzionale 5
3. Qualità dei servizi ai contribuenti 5
4. Sistemi informativi 6
5. Cooperazione amministrativa 7
6. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 8
7. Convenzioni contro le doppie imposizioni e composizione delle controversie fiscali internazionali relative a contribuenti individuati 8
8. Collaborazione operativa tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medicoministero ed agenzia 10
9. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Determinazione dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, costi per il terzo medicorimborso degli oneri delle attività di valutazione immobiliare e tecnico – ESTIMATIVA 11
1. È data facoltà al Collegio medico Modalità di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza esercizio della funzione di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.vigilanza
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Sources: Convenzione Triennale
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o conseguenza delle lesionidella malattia), sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curale Parti si obbligano a conferire mandato, si potrà procederecon scrittura privata, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, tre medici di comune accordo dai primi due, o, in caso decidere a norma e nei limiti delle condizioni di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzopolizza. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge▇▇▇▇▇. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e sono vincolanti deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Copertura Infortuni Professionali Ed Extra Professionali
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesionelocazione, sulla natura o conseguenza delle lesioniil conduttore, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed a favore del quale sia stata prevista la clausola penale per il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordoritardo nella consegna della cosa locata da parte del locatore e che abbia preteso il pagamento della prevista penale in relazione al ritardo maturato, continua a conservare il diritto di ottenere il godimento della cosa locata solo per il periodo di ulteriore durata del rapporto, giacché il ritardato adempimento del locatore non comporta alcuna protrazione del termine della prevista iniziale durata del contratto. La competenza in ordine alla controversia in tema di locazione di immobile urbano, instaurata dopo l’entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ove non possa essere determinata in base alle specifiche ipotesi attribuite ratione materiae al pretore ed al conciliatore (artt. 30 e 45), va stabilita secondo la disciplina ordinaria del codice di rito. Conseguentemente appartiene alla competenza del tribunale – qualora l’ammontare del canone sia superiore ai limiti di valore della competenza pretorile – la controversia relativa alla risoluzione del contratto (ex art. 80 di detta legge) per avere il conduttore mutato la destinazione dell’immobile. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui il locatore chiede al giudice di determinare il canone equo relativo ad un immobile che, locato originariamente per uso esclusivo di abitazione, sia stato, nel corso del rapporto, destinato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce conduttore ad uso promiscuo (abitazione e attività commerciale o artigianale ecc.), anche se il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendolocatore, per la metà delle spese decorrenza dei termini previsti dall’art. 80 L. n. 392/78, non possa più ottenere la risoluzione del contratto. Ciò in quanto la normativa in vigore non prevede un intervento del giudice in tale materia (ma solo in tema di locazione di immobile destinato ad uso di abitazione e competenzecome tale, per il terzo medicodi fatto, impiegato). È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’oraDovrà, pertanto, essere escluso, nel caso di unilaterale mutamento della destinazione dell’immobile locato, l’obbligo del conduttore di pagare un canone maggiore di quello originariamente convenuto o stabilito per legge, non potendosi cumulare, a tal fine, canoni parziali corrispondenti ai due o più usi contestuali, e dovendosi applicare, comunque, il principio dell’uso prevalente, che assorbe in sé quello secondario. Con riferimento ad una controversia avente ad oggetto la qualificazione giuridica iniziale (abitativa o commerciale) data dalle parti ad un contratto di locazione, da fatti noti quali la destinazione dell’immobile a prevalente uso abitativo, la conoscenza di tale situazione da parte del locatore e l’acquiescenza di quest’ultimo, è possibile inferire ex art. 2727 c.c., pur in presenza di un contratto redatto per iscritto nel quale le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi deducono una locazione ad uso prevalente artigianale, la sussistenza di violenzaun accordo dissimulato di locazione ad uso abitativo, doloposto che tali elementi rispondono ai requisiti di gravità, errore precisione e violazione di patti contrattualiconcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
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Sources: Locazione
Controversie. Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad uso non abitativo per finita locazione alla scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della legge sull’equo canone, senza che siano posti in discussione i motivi di recesso previsti dagli artt. 73 e 29 stessa legge (dal locatore non invocati) e senza che il conduttore abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell’indennità eventualmente spettante per la perdita dell’avviamento commerciale, non va applicata la disciplina processuale di cui all’art. 30 della legge n. 392/1978 e la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di procedura civile. Poiché l’obbligo del giudice di conoscere le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistronorme vigenti dell’ordinamento si estende ai regolamenti locali che integrino elementi fondamentali della fattispecie dedotta in giudizio, qualora, in caso tema di divergenze sul nesso causale tra evento e lesionediniego di rinnovo della locazione non abitativa alla prima scadenza del contratto, sulla natura o conseguenza delle lesioniil conduttore alleghi che il regolamento edilizio è ostativo alla realizzazione della modifica di destinazione del bene indicata nella dichiarazione effettuata dal locatore ai sensi dell’art. 29 della legge n. 392 del 1978, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curala cognizione del giudice deve estendersi al regolamento, si potrà procedereda acquisirsi all’occorrenza anche d’ufficio. La giurisdizione del giudice ordinario, su accordo delle partinella controversia che il locatore promuova nei confronti del conduttore per ottenere la cessazione del rapporto, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariarelazione alla dedotta esigenza di procedere ad integrale ristrutturazione dell’immobile, mediante arbitrato non resta esclusa, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, per il fatto che si debba accertare, quale condizione di un Collegio Medicolegge della domanda, il conseguimento da parte dell’istante di licenza o concessione edilizia per l’esecuzione di dette opere (nella specie, ai sensi dell’art. I primi due componenti 29, lett. c della L. 27 luglio 1978 n. 392), nonché la legittimità, formale e sostanziale, di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzolicenza o concessione, di comune accordo dai primi due, opoiché la relativa indagine ha carattere meramente incidentale, in caso una causa che investe diritti soggettivi scaturenti da un rapporto privatistico (e rispetto alla quale resta estranea l’autorità amministrativa che ha adottato detto provvedimento). Qualora il locatore di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce immobile eserciti il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendorecesso, per la metà delle spese e competenzenecessità di procedere a lavori di ristrutturazione del bene (art. 29 lett. c della L. 27 luglio 1978, per il terzo medico. È data facoltà n. 392), le questioni poste dal conduttore sulla legittimità del provvedimento municipale di autorizzazione di dette opere, mentre sono conoscibili, in via incidentale, dal giudice ordinario, nell’ambito della controversia fra le parti del rapporto locativo, sui diritti inerenti al Collegio medico di rinviarerapporto stesso, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, ove ne riscontri l’opportunitàsiano sollevate, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di votiin via principale, con dispensa da ogni formalità domanda di leggeannullamento del provvedimento proposta nei confronti del comune, dato che tale domanda attiene al rapporto con l’amministrazione e sono vincolanti si ricollega all’interesse legittimo dell’istante circa l’osservanza dell’amministrazione medesima alle norme che regolano la sua attività pubblicistica a tutela di esigenze generali. L’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie: locazione) deve ritenersi a carattere non esclusivo, in difetto di chiara ed espressa volontà contraria e, come tale, non ostativa a che l’atto unilaterale recettizio inerente al rapporto contrattuale (nella specie: comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza ex art. 29 della legge sull’equo canone) venga trasmesso al diverso indirizzo della parte medesima, ai sensi dell’art. 1335 c.c. In tema di diniego della rinnovazione alla prima scadenza della locazione non abitativa per le parti, anche se uno dei medici rifiuta motivi indicati nell’art. 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, la motivata disdetta si pone come condizione di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’oraprocedibilità della domanda di rilascio che, pertanto, le parti rinunciano può essere fondata solo sugli stessi motivi indicati nella disdetta. In tema di diniego di rinnovazione della locazione non abitativa a qualsiasi impugnativa salvo i casi norma dell’art. 29, lett. b) legge n. 392 del 1978, l’accertamento relativo alla corrispondenza della destinazione effettiva dell’immobile a quella indicata dal locatore si risolve in un apprezzamento di violenzafatto, doloriservato al giudice del merito, errore non censurabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e violazione giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di patti contrattualimerito che ha ritenuto il diniego di rinnovazione fondato sulla seria intenzione, espressa dal locatore, di adibire l’immobile ad attività di pittore, sul presupposto che anche la sola eventualità di vendita al pubblico dei propri quadri sia sufficiente ad integrare la più ampia destinazione ad una fruizione pubblica, che conferisce natura imprenditoriale all’attività del locatore medesimo e legittima il diniego di rinnovazione). La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell’art. 1373 c.c., o per diniego di rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi, e tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento (art. 1458 c.c.), prevale rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi effetti.
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Sources: Contratto Di Locazione
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, disaccordo sulla natura o conseguenza sulle conseguenze dell’infortunio, delle lesioni, lesioni provocate dall’infortunio o sul grado di invalidità permanente Invalidità Permanente o sul grado e durata dell’Inabilità Temporanea nonché sulla durata liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e pertinenza nei limiti delle inabilità condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico dell’Assicurato e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medicoquello fiduciario della Società. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in In caso di disaccordomancato accordo tra i due medici si procederà, con scrittura privata, a nominare quale terzo arbitro un medico designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio collegio medico; il collegio medico così costituito risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza presso il domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle alle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti obbligatorie per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri . E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualiqual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.
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Sources: Insurance Policy
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di curaindennizzabilità previsti dall’art. 12.4 “Criteri di indennizzabilità”, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed tre Medici, nominati uno per parte e il terzo, di terzo in comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medico. Il dei Medici; il Collegio medico Medico risiede nel Comune, Comune sede di Istituto di Medicina Legale, Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il del proprio medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il mentre quelle del terzo medicomedico sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri E Altre Garanzie
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Si richiama, comunque, il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in caso forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di divergenze mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul nesso causale procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari e lesione, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla natura insorgenza e/o conseguenza delle lesioni, sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curaInvalidità Totale Permanente, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla sul grado o durata della inabilità temporanea, l’Assicurato e pertinenza delle inabilità e delle spese di curala Società, si potrà procedereobbligano a conferire mandato, su accordo delle particon scrittura privata, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medicodi tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza. I primi due componenti Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di tale voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio saranno designati Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti ed il terzo, sopra una terna di comune accordo medici proposta dai primi due, o, ; in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza residenza/domicilio dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni La decisione del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti Medico è obbligatoria per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Insurance Policy
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, in caso di divergenze sul nesso causale dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari e lesione, la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sulla natura insorgenza e/o conseguenza delle lesioni, sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curaInvalidità Totale Permanente, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva
Controversie. Per le controversie divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni nonché sull’applicazione dei criteri di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroindennizzabilità, in le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo. In caso di divergenze mancato accordo sul nesso causale tra evento e lesionenominativo del terzo medico, sulla natura o conseguenza delle lesioniquesto verrà scelto, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità fra gli specialisti in medicina legale e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordoassicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicocollegio dei medici. Il Collegio collegio medico risiede nel Comune, ove ha sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratol'Assicurato/Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È E’ data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le partiParti, le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Insurance Policy
Controversie. Per le In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità sulla indennizzabilità del sinistro, in caso le Parti possono con- ferire, per iscritto, mandato di divergenze sul nesso causale tra evento e lesionedecidere, sulla natura o conseguenza a norma ed ai sensi delle lesionicondizioni di polizza, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio MedicoCollegio. Il Collegio medico Medico risiede nel Comunecomune, sede di Istituto istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico Medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoesclu- sa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da di ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le partiParti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in dop- pio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, divergenza sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, lesioni o sul grado di invalidità permanente Invalidità Permanente nonché sulla liquidabilità dell’Indennizzo, le Parti hanno la facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’Indennizzo a norma o sulla durata e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese Condizioni di curaAssicurazione, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici nominati uno per Parte ed il terzo, terzo delle Parti di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio MedicoCollegio. Il Collegio medico risiede risiede, a scelta dell’Assicurato, nel Comune, comune sede di Istituto istituto di Medicina Legale, medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune di residenza dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzosull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti obbligatorie per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, Parti le parti quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e dolo o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.
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Sources: Assicurazione
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, divergenza sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, lesioni o sul grado di invalidità permanente nonché sulla liquidabilità dell’indennizzo, le Parti hanno la facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma o sulla durata e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curaassicurazione, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici nominati uno per Parte ed il terzo, terzo delle Parti di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio MedicoCollegio. Il Collegio medico risiede risiede, a scelta dell’Assicurato, nel Comune, comune sede di Istituto istituto di Medicina Legale, medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodello stesso, o nel comune della sede legale della Società. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità dell’ invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti, voti con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti obbligatorie per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, Parti le parti quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e dolo o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.
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Sources: Insurance Policy
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio Collegio, saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Controversie. L'individuazione dell'annualità assicurativa di competenza di un sinistro avviene con il seguente criterio: In caso di ricovero, day hospital e di corresponsione dell'indennità sostitutiva come previsto nel Quadro Sinottico, la data del sinistro coincide con quella dell’entrata dell'Assicurato nella struttura ospedaliera. A questa data si fa riferimento per tutte le garanzie collegate al ricovero. Per le garanzie extraospedaliere come previste nel Quadro Sinottico la data del sinistro corrisponde alia data della documentazione di spesa. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso le Parti possono conferire per iscritto mandato di divergenze sul nesso causale tra evento decidere, a norma e lesionenei limiti delle condizioni contrattuali, sulla natura o conseguenza delle lesioniad un collegio arbitrale di tre medici, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, od in caso di disaccordo, contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sede nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio MedicoCollegio. Il Collegio medico arbitrale risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza di dei voti, con dispensa da ogni formalità di leggelegge e sono vincolanti tra le Parti, e le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono vincolanti per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Convenzione Rimborso Spese Mediche
Controversie. Per le Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrosinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a firmare il verbale stesso. In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura grado di Invalidità Permanente o conseguenza delle lesioni, sul grado o durata dell’Inabilità Temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di invalidità permanente o sulla durata indennizzabilità previsti dall’art. 28, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curapolizza, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicodei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legalemedicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertantoParti, le parti quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. Agente / Intermediario in genere / Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui Antiquario senza restauro Appartenente al Clero Architetto Artigiano senza uso di macchine Artista (attore, musicista, cantante, regista, sceneggiatore) / Modello - Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare Assistente sociale Attuario Avvocato Barbiere / Parrucchiere Benestante senza particolari occupazioni Biologo / addetto a laboratori di analisi mediche ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Commercialista / Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico / Politico / Sindacalista Dirigente / Impiegato / Quadro senza lavoro manuale Disegnatore / Grafico / Pubblicitario Enologo ed enotecnico Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare / addetto Forze armate solo personale amministrativo Fotografo Guida turistica Ingegnere Imprenditore senza lavoro manuale Insegnante escluse discipline sportive / materie sperimentali e pratica professionale Magistrato Medico generico/ Medico specialista / Odontoiatra Notaio Odontotecnico Orefice / Orologiaio / Gioielliere Pensionato Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Ostetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale, Audiometrista, Educatore Professionale) Proprietario settore ricettizio (Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale Sarto/ Vetrinista Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni Addetto in attività commerciali o servizi con lavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, affittuario) / Bracciante agricolo Agronomo Allevatore / proprietario di pollame, equini, bovini, suini , ovini Artigiano con uso di macchine (calzolaio, pellettiere, pellicciaio, conciaio, corniciaio) Autista Autoriparatore (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a Boscaiolo Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista Casaro / Macellaio / Salumiere Cuoco / Pasticciere / Panettiere / Pizzaiolo / Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale Esercente di attività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista Fabbro / Saldatore / Tornitore Falegname / Mobiliere Geologo Geometra Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Giardiniere / Vivaist a/ Floricultore / Orticoltore Guardiacaccia / guardiapesca / guardie campestri / guardie forestali Idraulico Imbianchino Imprenditore con lavoro manuale Insegnante di discipline sportive quali: nuoto, sci, basket, pallavolo, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di educazione fisica Insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida Marinaio Marmista / Incisore / Scultore / Intagliatore / Coniatore Mediatore Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA Pescatore Porprietario / Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e simili) Portiere/ Custode Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, Podologo …….) Restauratore / Antiquario Tappezziere Tipografo Topografo Venditore ambulante
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Sources: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona
Controversie. Per le In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrosinistro o sull’entità del-l’invalidità, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Con- siglio del-l’Ordine dei Medici avente giurisdizione giurisdi- zione nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicodei Medici. Qualora la richiesta di convoca- zione del Collegio Medico sia fatta dall’Assi- curato, la Società si obbliga ad aderirvi. Il Collegio medico Medico risiede nel Comunecomune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese spe- se e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà ; l’onere delle spese e competenze, competenze per il terzo medicomedico rimane sempre a carico della Parte soccombente. È data facoltà al I risultati delle operazioni del Collegio medico di rinviareMedi- co devono essere raccolti in un apposito ver- bale, ove ne riscontri l’opportunitàda redigersi in doppio esemplare, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzouno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta rifiuti di firmare il relativo verbale; tale . L’eventuale rifiuto di uno dei medici di firma- re il verbale deve essere comunque attestato dagli arbitri altri medici nel verbale definitivostesso. Sin d’ora, pertanto, le parti Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo impu- gnativa delle decisioni del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, dolo, errore e violazione di o violazio- ne dei patti contrattuali.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, divergenza sulla natura o conseguenza sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente lesioni o sulla durata natura e pertinenza origine della malattia, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curapolizza, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medicodei Medici. Il Collegio medico risiede nel ComuneMedico risiede, a scelta della Parte più diligente presso la sede di Istituto della Direzione della Compagnia o nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale, Legale più vicino vicina al luogo di residenza dell’Assicuratodell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’oraQualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull'ammontare dell'indennizzo, pertantola Compagnia, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa nell'attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualieventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio medico.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, in caso di divergenze sul nesso causale dell’Assicurato, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e lesione, sulla natura le Compagnie Assicuratrici insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o conseguenza delle lesioni, sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese del Ricovero in Istituto di curaCura, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva
Controversie. Per le controversie relative ai contratti di natura medica sull’indennizzabilità assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del sinistroluogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, in caso di divergenze sul nesso causale dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra evento il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e lesione, sulla natura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o conseguenza delle lesioni, sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di curaInvalidità Totale Permanente, si potrà procederela decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle partiParti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato ad un collegio di un Collegio Medicotre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I primi due componenti di tale medici del Collegio saranno designati dalle Parti sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due, due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo ove dove si riunisce riunirà il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratostesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoCollegio. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le partiParti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Assicurazione Collettiva
Controversie. Per 1. Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d’opera l’Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le controversie disposizioni seguenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell’iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di natura medica sull’indennizzabilità valore. Il responsabile unico del sinistroprocedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo ▇▇▇▇▇▇▇. In caso di divergenze sul nesso causale mancata intesa tra evento il responsabile unico del procedimento e lesioneil soggetto che ha formulato le riserve, sulla natura o conseguenza delle lesionientro 15 giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla
4. L’esperto, sul grado qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di invalidità permanente o sulla durata dati e pertinenza delle inabilità informazioni e delle spese con l’acquisizione di curaeventuali altri pareri, si potrà procederee formulano, su accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo delle bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, in alternativa entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al ricorso all’Autorità Giudiziariasecondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, mediante arbitrato ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un Collegio Medicolimite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.
6. I primi due componenti Le domande che fanno valere pretese già oggetto di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del DLgs 50/2016.
8. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente responsabile unico del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, procedimento attiva l’accordo bonario per la metà risoluzione delle spese e competenze, per il terzo medicoriserve iscritte.
9. È data facoltà al Collegio medico L’accordo ha natura di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzotransazione. Le decisioni del Collegio medico sono prese La transazione deve avere forma scritta a maggioranza pena di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualinullità.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento controversia sulla natura, causa, entità e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesionilesioni indennizzabili a termine di polizza, sul grado nonché sull’applicazione dei criteri di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di decidere ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in accordo. In caso di disaccordomancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce deve riunirsi il Collegio Medicodei medici. Il Collegio medico medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune, Comune sede di Istituto di Medicina Legale, Legale più vicino alla residenza e/o al luogo di residenza dell’Assicuratodomicilio dell’Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le partiParti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di errore, dolo, violenza o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Insurance Policy
Controversie. 1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di natura medica sull’indennizzabilità del sinistroFinanza o gli altri Enti e Soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesioneesito negativo dei tentativi di amichevole componimento, sulla natura o conseguenza al Ministro che adotta, nell’esercizio delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertantosue funzioni sull’intero settore, le parti rinunciano iniziative idonee a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.risolvere la questione. ALLEGATO 1
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Sources: Convenzione Triennale
Controversie. Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell’aderente o del beneficiario o dei loro aventi diritto. Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98). In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrosulla liquidabilità delle prestazioni accessorie, in caso le parti possono conferire per iscritto mandato di divergenze sul nesso causale tra evento decidere, a norma e lesionenei limiti delle condizioni contrattuali, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado a un collegio di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medicotre medici. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed tre medici sono nominati uno per parte e il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sede nel luogo ove si riunisce dove deve riunirsi il Collegio Medicocollegio. Il Collegio collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicuratodell’aderente. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio collegio medico sono prese a maggioranza di dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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Sources: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata permanente, nonché sull’applicazione nirsi il Collegio dei medici. dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 95, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a nor- ma e pertinenza nei limiti delle inabilità e delle spese condizioni di curapolizza, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di ad un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti tre medici, nominati uno per parte ed il terzo, terzo di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordocontrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. dove deve riu- Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legalemedicina legale, più vicino vi- cino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie 77 di 126 spese e competenze per il terzo medico. spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, contribuendo per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento l’accerta- mento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertantoParti, le parti quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di verbale stesso. ▇▇▇▇▇▇ rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da patti contrattuali.
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Sources: Insurance Agreement
Controversie. Per 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comportasse variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, quando non le controversie ritenga manifestamente infondate ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrovalore, sentito l’appaltatore, formulerà alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo ▇▇▇▇▇▇▇. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibererà in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medicomerito con provvedimento motivato. Il Collegio medico risiede nel Comuneverbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, sede gli interessi legali cominceranno a decorrere 60 giorni dopo la data di Istituto sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale siano state risolte le controversie.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non potrà, comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzoeseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Le decisioni controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione, come al termine del Collegio medico contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa, giuridica) che non si sono prese a maggioranza di votipotute definire in via amministrativa, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivodeferite al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattualiA tal fine l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio Collegio, saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
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