Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito: a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente; b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento; c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento; d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo. 16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo. 16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate. 16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
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Samples: Contratto Quadro, Contratto Quadro, Contratto Quadro
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 19.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economicaEconomica del Fornitore” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione adeguamento di cui al successivo art. 17articolo; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivodei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) . La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: stabilite dalla legge - al termine del bimestre periodo di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli serviziriferimento e, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite comunque, all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 1215, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (o PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 19.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 19.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 19.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 19.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 19.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 19.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 19.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
19.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
19.10 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19.11 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
19.12 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
16.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti correnti di seguito riportati: Società Istituto Conto IBAN ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. INTESA SANPAOLO SPA 100000002395 XX00 X 00000 00000 000000000000 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 000000000180 XX00 X 00000 00000 000000000000 INTESA SANPAOLO SPA 100000011328 XX00 X 00000 00000 000000000000 INTESA SANPAOLO SPA 100000011693 XX00 X 00000 00000 000000000000 UNICREDIT SPA 000002732905 XX00 X 00000 00000 000000000000 POSTE ITALIANE SPA 000095396206 XX00 X 00000 00000 000000000000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 000001327941 XX00 X 00000 00000 000000000000 DEUTSCHE BANK SPA 000000176861 XX00 X 00000 00000 000000000000 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. PER AZIONI CC0190521017 XX00 X 00000 00000 XX0000000000 UBI BANCA S.P.A. 000000036683 XX00 X 00000 00000 000000000000 BANCO BPM SPA 000000001403 XX00 X 00000 00000 000000000000 CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA 000000001685 XX00 X 00000 00000 000000000000 INTESA SAN PAOLO SPA 0000000 4002 XX00 X 00000000000 0000000 0000 UNICREDIT SPA 000030007795 XX00 X 00000 00000 000000000000 POSTE ITALIANE SPA 000013551106 XX00 X 00000 00000 000000000000 MUNICIPIA SPA INTESA SANPAOLO SPA 100000012498 XX00X 00000 00000 000000000000 UNICREDIT SPA 000500076383 XX00 X 00000 00000 000000000000 INTESA SANPAOLO SPA 100000012138 XX00 X 00000 00000 000000000000 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 000000013813 XX00 X 00000 00000 000000000000 POSTE ITALIANE SPA 000004924096 XX00 X 00000 00000 000000000000 ENGIWEB SECURITY SRL INTESA SANPAOLO SPA 100000012501 XX00 X 00000 00000 000000000000 NTT DATA ITALIA S.P.A. BANCA POPOLARE DI MILANO 000000016761 XX00X0000000000000000000000 SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 000001190792 XX00X0000000000000000000000 PRICEWATERHOUSECO OPERS ADVISORY SPA BANCA INTESA SANPAOLO SPA 100000000068 IT 02 A0306909473100000000068 UBI BANCA SPA 000000045968 IT 45Q0311101603000000045968 BANCA SELLA SPA 000896215380 IT 74 P0326801600000896215380 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 000001415168 IT 37 G0103001657000001415168 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 000000316723 IT 64H0103003300000000316723 UNICREDIT SPA 000103160901 IT 91G0200809434000103160901 CREDITO EMILIANO SPA 010000002155 IT 05A030 3201614010000002155 il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
16.10 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16.11 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
16.12 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
16.13 Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17- ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
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Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 18.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitariEconomica del Fornitore”. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivodei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) . La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: stabilite dalla legge - al termine del bimestre periodo di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli serviziriferimento e, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite comunque, all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle della verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, 14; e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (o PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 18.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 18.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 18.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 18.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Accordo Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita inviata alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 18.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=5.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 18.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 18.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/Rvia PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 10015, intestato al Fornitore presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
18.9 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18.10 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
18.11 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 19.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economicaeconomica del Fornitore” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione adeguamento di cui al successivo art. 17articolo; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivodei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) . La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: stabilite dalla legge - al termine del bimestre periodo di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli serviziriferimento e, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite comunque, all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, 15; e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (o PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 19.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 19.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 19.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 19.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto QuadroQuadro , comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 19.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 19.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 19.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti EsecutiviEsecutivi . Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
19.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 3862680 , intestato a Xxxxxxxx – Finmeccanica - Società per azioni presso Carige Spa – Xxx Xxxxxx 000/x – 00000 Xxxxxx Sestri Ponente, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
19.10 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19.11 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
19.12 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo , nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contratto Quadro
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati le prestazioni in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione determinati in fase di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutiviaggiudicazione dell’Appalto Specifico, detti corrispettivi maturano, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi delle prestazioni effettivamente prestati eseguite nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda Piano delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, Consegne e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 Amministrazioni e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo previo ac- certamento della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàprestazione effettuate. Ciascuna fattura fattura, inviata via PEC, verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni –60 (ses- santa) giorni nei casi previsti dalla legge– secondo le modalità di cui al alla nor- mativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 2. Detti corrispettivi si riferiscono ai a forniture di prodotti nuovi di fabbrica e a servizi prestati eseguiti a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento adem- pimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 3. Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rela- tivo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 4. Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamentiadegua- menti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 5. Ciascuna fattura dovrà contenere essere intestata all’Amministrazione/Ente e conte- nere il riferimento al presente Contratto Accordo Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo Esecu- tivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiariariferisce. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto pre- sente Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni BeneficiarieAmministrazioni, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime mede- sime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandatariaman- dataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere ri- correre alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità mo- dalità oltre disciplinate.
16.6 6. Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria l’Amministrazione/Ente procederà: - ̵ per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni disposi- zioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ̵ ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività at- tività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di- chiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/Rtramite PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie Amministra- zioni e da Consip InnovaPuglia S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
8. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente intestato al Fornitore, come indicato nella propria offerta economica in sede di gara. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tem- pestivamente noto alle Amministrazioni e a InnovaPuglia S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le varia- zioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai paga- menti già effettuati.
10. Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i con- tratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbli- gatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppa- mento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società rag- gruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle prestazioni effettuate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le prestazioni effettivamente svolte, corrispondenti a quelle di- chiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione/Ente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in ma- niera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative alle prestazioni svolte da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuna delle forniture e dei servizi cui si riferisce.
11. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione/Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione/Ente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esau- stivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti di- versi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministra- zione/Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentazione Informatica E Servizi
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione determinati in fase di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutiviaggiudicazione dell’Appalto Specifico, detti corrispettivi maturano, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, Fabbisogni e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie Amministra- zioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmmini- strazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere Ciascuna fattu- ra, inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (o PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 2. Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e- manate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento a- dempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 3. Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle al- le proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo succes- sivo articolo.
16.4 4. Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 5. Ciascuna fattura dovrà contenere essere intestata all’Amministrazione e conte- nere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo E- secutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiariariferisce. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni BeneficiarieAmministrazioni, sarà inserito inse- rito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente unitamen- te alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla dal- la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi effet- tuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamentoraggruppamen- to, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso ca- so di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto ri- spetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 6. Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - • per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - • ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 7. Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo pro- gressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo Esecuti- vo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste previ- ste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente inadem- piente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di- chiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip InnovaPuglia S.p.A., ciascuno per quanto di ri- spettiva competenza.
9. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente, ad esso intestato, operante nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempe- stivamente noto alle Amministrazioni e a InnovaPuglia S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le varia- zioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai paga- menti già effettuati.
11. Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressa- mente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguar- do all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Rag- gruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corri- spondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito pro- spetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture re- lative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
12. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confron- ti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibi- lità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime ecce- zioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati me- diante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notifica- te alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi fi- nanziari.
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Samples: Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 15.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17articolo 16; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivodei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come stabilito nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla “Data di seguito stabilito:
a) accettazione” di cui al precedente art. 11.3. Resta inteso che le modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di milestone pianificate Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e condivise il Fornitore, con l’Amministrazione contraente;
b) modalità la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicatoaccettarle in ogni loro parte. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dal Fornitore secondo le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento tempistiche indicate al paragrafo 7.7 del Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte di AGEA delle prestazioni effettuate e all’esito delle verifica verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 1211. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accodo Quadro, dichiara di accettarli in ogni loro parte. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la da AGEA in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente ad AGEA e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG) 8641623CE2, il Codice Unico di Progetto (CUP) J59J21000150005. Il Fornitore si impegna, inoltre, impegna ad inserire nelle attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiederealle modalità indicate da AGEA, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture in conformità a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàquanto previsto dalla normativa in materia. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002n.231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 15.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 15.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 15.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 15.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Accordo Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiariatrasmessa ad AGEA. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) “derivatoderivati” rispetto a quello del presente Contratto Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiariecomunicati da AGEA, sarà inserito saranno inseriti a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie da AGEA nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico nel caso di esercizio della in cui esercitino la facoltà di ricorrere alla fatturazione fatturare “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 15.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AGEA procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, AGEA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito; - ad acquisire d’ufficio acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da AGEA non produrrà alcun interesse.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,515.7 L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % (zero virgola cinque per cento) che dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidata dalle stesse liquidato dall’Amministrazione Contraente solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione Esecutivo, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 15.8 <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
15.9 < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. >
15.10 <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
15.11 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno potrà/anno essere risolti risolto/i di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/RR da parte del Mipaaf.
15.12 Il bonifico, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie previo accertamento da parte di AGEA della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato, a spese di AGEA o del Fornitore ove sia previsto da Consip S.pnorme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN , sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i... Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AGEA eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad AGEA, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.A.
15.13 Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., ciascuno per quanto di rispettiva competenzale singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondente alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
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Samples: Accordo Quadro
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
16.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti correnti di seguito riportati:
16.10 il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
16.11 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16.12 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
16.13 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contratto Quadro
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C a. A parziale deroga di quanto indicato nell’Accordo Quadro, Articolo 7.1 delle Condizioni Generali “Dichiarazione Corrispettivi e tasse; prezzi, fatturazione e obbligo di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione pagamento”, gli importi dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data della procedura fattura.
b. L’obbligo di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata pagamento derivante dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati presente Documento è irrevocabile e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002somme dovute non sono soggette ad alcun rimborso. In caso di ritardo nei pagamentiritardato pagamento saranno dovuti, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il tasso di mora viene pagamento, gli interessi moratori su base annua pari a quanto stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.LgsD.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni. n. 231/2002.
16.2 Detti corrispettivi Oracle, inoltre, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza riserva la facoltà di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento addebitare i costi sostenuti per il recupero delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione somme dovute alla stregua di quanto stabilito dall’art. 6 del decreto sopra indicato.
c. Qualora, unitamente al presente Documento, venga sottoscritto il relativo "Piano dei Pagamenti" o il relativo “Contratto di Locazione a Termine”, il pagamento dei corrispettivi sarà disciplinato da tale documento secondo i termini e le condizioni in esso indicati. In ogni caso l’obbligazione di pagamento relativa ai Programmi ed ai servizi di Supporto Tecnico contemplati nel presente Documento sarà considerata adempiuta nel momento in cui tutti gli importi indicati nel citato "Piano dei Pagamenti" o nel “Contratto di Locazione a Termine” saranno totalmente corrisposti.
d. Le licenze saranno fatturate alla data di efficacia del presente Documento d’Ordine. I servizi per il supporto tecnico saranno fatturati in modalità trimestrale posticipata rispetto all’erogazione degli stessi.
e. I corrispettivi totali annuali per i servizi di Supporto Tecnico previsti in base al presente Documento includono sia i corrispettivi annuali dei servizi di Supporto Tecnico relativi alle Licenze Terminate per Conversione, definite nel successivo articoloarticolo C.9, sia i corrispettivi aggiuntivi dei servizi di Supporto Tecnico relativi ai Programmi elencati nel paragrafo A.
f. Fattura non pagata: Prendete atto che, alla Data di Efficacia del presente Documento d’Ordine, la fattura n.530062182 relativa al Servizio di Supporto Tecnico: “Software Update License & Support” n. 20985195, per il periodo dal 15-AUG-2023 al 14-NOV-2023 pari a euro 317.275,00, risulta non ancora pagata. Resta inteso che la sottoscrizione del presente Documento d’Ordine non Vi esonera dal pagamento della suddetta fattura entro la sua naturale scadenza: 04-FEB-2024.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere g. Si precisa, inoltre, che la licenza Oracle Database Enterprise Edition – per un totale di 24 Processori – ASFU non è stata inclusa nel corrispettivo per il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema servizio di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità Supporto Tecnico di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentipresente Documento, pertanto tale Licenza non potrà essere sostituita con una Licenza Unlimited come definita nella Tabella A.1.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
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Samples: Unlimited License Agreement
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell’Offerta Economica. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati in esecuzione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in ragione base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicatoindicati. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica la cadenza indicata in sede di conformità di cui al precedente articolo 12, Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazionie previo accertamento della prestazione effettuate. La Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. LgsD.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.XxxD. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente l’ASL riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le Amministrazioni Contraentimalattie professionali dei dipendenti. Ai sensi dell’articolo 1, diverse comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 s.m.i., a decorrere dalla data ivi prevista, ciascuna fattura relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati da quelle e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), in assenza dei quali i predetti enti non potranno dar corso alla liquidazione e al D. Lgssuccessivo pagamento della fattura. 20 febbraio 2004 n. 52L’ASL opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto di fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, al D. Lgsin seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui al alla normativa vigente e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002231/2002 s.m.i... I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN . Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all’incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da “intestato a ”). <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all’ASL la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’ASL all’atto dell’accettazione dell’Ordine di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. >. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231/2002.
16.2 Detti 231. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’ASL, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’artefavore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, nell’osservanza in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di leggi e regolamenticiascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle modalità attività e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in base ai propri calcolimaniera unitaria, alle proprie indagini, alle proprie stime, le fatture di tutte le imprese raggruppate e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis , comma 13, del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 D.Lgs. n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 50/2016. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti EsecutiviAppalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Ordini di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno essere risolti risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.R.
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Samples: Accordo Quadro
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I L’ammontare dell’appalto è composto da: - una quota fissa, definita canone, da corrispondere trimestralmente posticipatamente e necessaria per garantire il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, il pronto intervento e tutti i materiali connessi; - una quota stimata, definita extra-canone, da corrispondere a misura dietro autorizzazione dell’ASPAL e in funzione dei servizi di manutenzione extra-canone ed eventuali nuove forniture necessarie a garantire un corretto uso degli impianti; tale quota come già evidenziato, non è quantificabile preventivamente al momento della stesura del presente Capitolato in quanto necessaria ad interventi relativi a guasti di varia natura e/o utili alla organizzazione degli uffici, anche in considerazione dei nuovi assetti logistici per il prossimo futuro dell’ASPAL e/o per intervenute modifiche alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; - una quota definita, per gli oneri della sicurezza e dei rischi da interferenze (come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” e dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) da corrispondere in quota parte per il solo servizio reso a canone. Il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate ed è subordinato all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC). L’appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari” e in particolare, ad utilizzare esclusivamente il conto corrente bancario dedicato. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Modalità e cadenza di fatturazione e pagamenti, differenziate e specifiche per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione a canone e quelli extra-canone, vengono di Offerta economica” seguito riportate, fermo restando che la fatturazione può essere effettuata esclusivamente previo buon esito delle verifiche di conformità e rilascio, da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura parte del DEC, del Certificato di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati Regolare Esecuzione parziale e nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate quanto previsto ai precedenti par. 3.3.6 e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato3.4.2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardo nei pagamentidelle fatture, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.corredate della relativa documentazione, maggiorato di 8 punti, verranno definiti secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia alla vigente normativa (D. Lgs. 231/2002 e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40s.m.i.). I Servizi di manutenzione ordinaria vengono remunerati attraverso la corresponsione di un canone, determinato su base mensile posticipata a partire dalla data di consegna degli impianti e corrisposto secondo modalità e tempistiche di seguito definite, relativamente a: ⮚ Servizi Preliminari (rif. par. 2.1) ⮚ Servizi Operativi (rif. par. 2.2) ✓ Gestione e conduzione degli impianti); ✓ Manutenzione Ordinaria degli impianti: - Manutenzione preventiva; - ad acquisire d’ufficio il documento unico Manutenzione correttiva o a guasto sino alla quota della franchigia; - Reperibilità e pronto intervento; ✓ Manutenzione Straordinaria degli impianti: ⮚ Servizi di regolarità contributiva Governo (D.U.R.C.rif. par. 2.3): ✓ Anagrafica Tecnica; ✓ Programmazione e Consuntivazione; ✓ Contact Center; ✓ Sistema informativo; ✓ Reportistica. La remunerazione avviene previa rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte che vengono riportate nel Giornale delle Attività e formalmente approvate dall’ASPAL, con la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) - attestante la regolarità emesso dal Direttore dell’Esecuzione del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) Contratto. L’importo mensile del canone, che verrà liquidata dalle stesse solo corrisposto trimestralmente, è calcolato sulla base dell'importo di affidamento secondo la seguente modalità: ciascuna rata mensile pari a 1/12 (un dodiciesimo) della quota parte dell'importo di affidamento di gara relativo al termine “Corrispettivo a canone”, diminuito del Contratto Esecutivo ribasso di aggiudicazione offerto, sommato a 1/12 dell'importo relativo agli “Oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta e previa acquisizione detratto dello 0,50% di ritenuta, oltre l’IVA di legge. I Servizi di manutenzione straordinaria vengono remunerati, attraverso la corresponsione di un extra- canone, determinato a misura con cadenza trimestrale e corrisposto secondo modalità e tempistiche di seguito definite, relativamente a: ⮚ Servizi Operativi (rif. par. 2.2) ✓ Manutenzione Ordinaria degli impianti: - Manutenzione correttiva o a guasto per la quota eccedente la franchigia; ✓ Manutenzione Straordinaria degli impianti. La remunerazione avviene previo rilascio, da parte dell’appaltatore, della Dichiarazione di Conformità ai sensi del documento unico D.M. 22.01.2008 n. 37 ove prevista, nonché della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte che vengono da egli riportate nella Scheda Consuntivo Intervento e formalmente approvata dall’ASPAL, con la redazione del Certificato di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente Regolare Esecuzione (CRE) da parte del DEC. L’importo degli interventi extra-canone è determinato mediante l’utilizzo dei singoli prezzi unitari desunti dai prezzari/listini di riferimento (prezzario RAS o listino DEI) i quali verranno depurati del ribasso d’asta offerto ed aumentati dell’IVA di legge. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Contrariamente a quanto avviene per l’importo dei Servizi a canone, assoggettato al ribasso d’asta offerto, rimane stabilito ed inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione l’importo stimato dei servizi eServizi extra-canone risulta un mero fondo dal quale attingere le risorse per l’esecuzione dei singoli interventi e pertanto, comunquelo stesso, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivinon è soggetto a ribasso. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligoSono invece soggetti al ribasso d’asta offerto, i singoli Contratti Esecutivi prezzi unitari, desunti dai predetti prezzari e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti utilizzati per la quantificazione dei singoli interventi extra-canone. Si precisa che saranno versati all’impresa solamente gli importi per la manutenzione extracanone rendicontati ed autorizzati dal DEC tramite certificato di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie regolare esecuzione e da Consip S.pche a fine contratto l’impresa non potrà avanzare diritti sul residuo eventualmente non utilizzato.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
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Samples: Contract for Maintenance Services
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore 5.1 Quale corrispettivo dei Servizi erogati, il Cliente corrisponderà a Timenet S.r.l. le tariffe indicate nell’oggetto e/o negli allegati. La tariffa economica potrà essere determinata in ogni caso dalla somma delle seguenti voci: - Canone per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione l’erogazione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:a canone - Eventuali corrispettivi per prestazioni tecniche e canoni accessori - Corrispettivo a consumo e/o a plafond laddove previsto
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: 5.2 I termini e le condizioni relativi alla fatturazione e al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione pagamento dei singoli servizi, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate quelli indicati nell’oggetto e/o negli allegati.
5.3 Il corrispettivo pattuito sarà addebitato al Cliente anche nei casi in cui il Servizio non sia temporaneamente disponibile per interruzioni sulla rete Internet o telefonica.
5.4 In caso di ritardato pagamento decorreranno a favore di Xxxxxxx S.r.l., senza necessità di preventiva messa in mora e delle verifica senza pregiudizio di conformità ogni altro diverso diritto della stessa, gli interessi di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie mora sulle somme non puntualmente corrisposte da calcolarsi secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazionivigente. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronicaInoltre, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgscaso di ritardo di pagamento Timenet S.r.l. 20 febbraio 2004 n. 52si riserva il diritto di sospendere i servizi oggetto del presente contratto forniti al Cliente, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, senza necessità di preventiva comunicazione al termine del periodo di riferimento come sopra indicatoCliente. Il Fornitore si impegnaripristino del servizio, inoltresuccessivamente al pagamento degli importi in mora, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà comporterà un addebito per attività tecnica di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle riattivazione di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002. € 75,00 + IVA
5.5 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso insoluto su RIBA o RID verranno addebitate al Cliente oltre a quanto indicato all’articolo 5.4 le spese di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente insoluto e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato gli oneri di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002gestione dello stesso per € 10,00 + IVA.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte5.6 Qualora il Cliente abbia optato, nell’osservanza di leggi e regolamential momento della sottoscrizione del contratto o successivamente mediante richiesta comunicata anche solo via e-mail (all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx), nonché dalle disposizioni emanate per l’invio virtuale delle fatture emesse da Timenet S.r.l. quest’ultima notificherà via e-mail all’indirizzo indicato nel contratto, o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio all’indirizzo e-mail successivamente comunicato dal Fornitore in base ai propri calcoliCliente (all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx), alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo l’avvenuta emissione di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 fattura periodica. Il Fornitore non Cliente potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata prelevare e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti stampare ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema amministrativi/contabili tali fatture accedendo all’area Web riservata xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx mediante inserimento di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel login e password assegnata e comunicata al Cliente stesso per e-mail all’atto della stipula del primo contratto di servizio erogato da Timenet S.r.l..
5.7 Per i contratti relativi al servizio ADSL si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I.il Cliente decida, ferma l’obbligatorietà successivamente alla attivazione del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria servizio ADSL, di cessare la linea di appoggio (ISDN o RTG) con TELECOM ITALIA SPA, egli dovrà pagare a Timenet S.r.l. € 120,00(centoventi/00) + IVA per la trasformazione del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso doppino ADSL che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a conseguenza di tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.pcessazione diventa una linea solo dati.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
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Samples: Contract
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato B del presente Accordo Quadro.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti, salvo quanto previsto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico in relazione al mancato ritiro del veicolo messo a disposizione dal Fornitore, e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.3) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 6.4 e 6.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. Nel caso di cui all’art. 4, comma 5 (fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l’emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del fermo amministrativo (mese e/o frazione di mese).
3. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati in esecuzione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi Ordinativi di Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in ragione base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicatoindicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa all’art. 5.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate cadenza mensile, salvo quanto previsto al comma 2 con riferimento ai servizi di rottamazione e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12consegna a domicilio, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
8. La Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.XxxD. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. Per Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020 l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
12. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 20 febbraio 2004 23 giugno 2011, n. 52118, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e successivi decreti attuativil’esecuzione dell’acquisto, resta la possibilità trasmessi per mezzo del Nodo di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo Smistamento degli Ordini di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata acquisto (PECNSO). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'oraQualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a ricevere causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate.
13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di tale modalitàFornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui al alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000019893, intestato al Fornitore presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
15. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 6.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231/2002231.
16.2 Detti corrispettivi 17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arteverificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura; in difetto di tale comunicazione, nell’osservanza anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di leggi e regolamentilegge, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti sollevare eccezioni in ordine ad altri compensieventuali ritardi dei pagamenti, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articoloné in ordine ai pagamenti già effettuati.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria18. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi fornitura e, comunque, delle le attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti EsecutiviOrdinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno essere risolti risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/Rtramite pec, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie Contraenti e da dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva propria competenza.
20. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
21. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
22. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
25. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
26. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Consip Per Noleggio Autovetture Senza Conducente
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore contrattuali per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione Servizi di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutiviprecedente ar- ticolo 2 comma 2 sono riportati nell’allegato sub “B” deno- minato “Descrizione Servizi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come e Livelli di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: servi- zio” al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraentepresente Atto;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con per le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento unità di prodotto dei Prodotti Servizi Specifici di Pertinenza della Agenzia di cui all’articolo 2 comma 3, sono riportati nel Piano generale delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità attività.
3. La Società, nell’ambito dell’importo complessivo di cui al precedente articolo 124, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronicacomma 1, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, procederà quadrimestralmen- te alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle singoli Rapporti Periodici di cui al D. Lgsprecedente articolo 7, ac- quisita la preventiva autorizzazione dell’Agenzia all’emissione della fattura secondo quanto definito all’articolo 7 comma 2.
4. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere La Società procederà all’emissione delle fatture per le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento attività erogate di cui al D.Lgs. n. 231/2002. In caso comma precedente successivamente all’approvazione dei Rapporti Periodici di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari cui al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002precedente articolo 7.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Atto, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Agenzia potrà compensare il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio credito con quanto dovuto alla Società. La richiesta e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità penali di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che presente Atto non esonera in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale l’Agenzia ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorge- re, a parere dell’Agenzia, l’obbligo di pagamento della mede- sima penale.
6. Gli oneri sostenuti dalla Società nei confronti dei fornitori per le acquisizioni di cui al precedente articolo 3, nonché quelli riconosciuti dalla Società a Consip, sono rimborsati dall’Agenzia nella misura risultante dalle fatture emesse dagli stessi, comprensiva degli oneri contrattuali e degli oneri pre- visti dalla legge, con esclusione di ogni e qualsiasi ulteriore provvigione aggiuntiva.
7. I rimborsi vengono effettuati su presentazione di fattura, con l’indicazione dei beni e/o servizi eresi e della relativa dichiara- zione di regolare fornitura degli stessi, comunqueche la Società emette a seguito della redazione del verbale positivo di collaudo dei beni/servizi, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutiviparziale o finale.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente L’Agenzia procede ai pagamenti degli oneri di cui ai prece- denti commi 6 e 7 entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione di ciascuna fattura.
9. Le fatture la cui emissione sia stata preventivamente autoriz- zata dall’Agenzia secondo quanto definito all’articolo 7 com- ma 2, dovranno essere emesse dalla Società in conformità all’allegato sub “E” denominato “Fatturazione elettronica” ed al regolamento di contabilità dell’Agenzia. Eventuali richieste di modifiche a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione allegato saranno comunicate tempestiva- mente alla Società da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.pparte dell’Agenzia.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
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Samples: Contract for the Development, Maintenance, and Management of the Information System of the Agency
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato B del presente Accordo Quadro.
2. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati in esecuzione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in ragione base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura quanto previsto nelle successive previsioni in tema di revisione dei prezzi.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, successivamente all’esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivisopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, detti corrispettivi maturanosia dalle mandanti, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate delle condizioni e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicatotutte disciplinate dal successivo comma del presente articolo>.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica la cadenza indicata in sede di conformità di cui al precedente articolo 12, Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
9. La Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.XxxD. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Per Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il Classificazione del documento: Consip Internal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020, l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
13. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 20 febbraio 2004 23 giugno 2011, n. 52118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al D. Lgsmancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. 7 marzo 2005 n. 82 e La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 17 oltre quanto previsto dai successivi decreti attuativi, resta la commi in merito alla possibilità di ricevere sospensione delle prestazioni contrattuali.
14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo ritenute possono essere svincolare solo in sede di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui al alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN . Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.(nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all’incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da “intestato a ” )>.
16. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione: Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all’art >
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231/2002231.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte18. Il Fornitore, nell’osservanza di leggi sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva propria competenza., le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito
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Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione 1. Per il servizio di raccolta dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione rifiuti di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilitoimballaggio proveniente da:
a) modalità i. raccolta selettiva, inclusa quella effettuata presso il centro di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraenteraccolta comunale;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda ii. raccolta congiunta, previa separazione delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicatof.m.s. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente Convenzionato;
iii. raccolta congiunta, nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente;
iv. raccolta per il riciclaggio dedicato di imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento dei liquidi ed eventuale raccolta per il riciclaggio dedicato di imballaggi poliaccoppiati per solidi; al Convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo, definito secondo i criteri stabiliti agli artt. 4 e 5 dell’Allegato Tecnico, da intendersi qui come integralmente richiamati, trascritti e perfettamente conosciuti alle medesime Parti anche nella parte relativa agli adeguamenti periodici. Il Convenzionato riconosce e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli prende atto che i corrispettivi qui previsti sono dovuti in caso di adempimento della totalità degli obblighi scaturenti dalla normativa previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziariConvenzione e comprendono tutte le attività previste a carico del Convenzionato.
2. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I.l’Impianto di gestione dei rifiuti debba essere necessariamente ubicato oltre i 30 km dall’ambito di raccolta ,ovvero, ferma l’obbligatorietà in relazione ai conferimenti da isole minori, le Parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.
3. Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di Xxxxxxx in conformità alla proposta di fattura (“Dettaglio conferimenti”), che viene resa disponibile da Comieco nell’Area Riservata. In caso di discordanza dei dati, il Convenzionato è tenuto a contattare Comieco, prima di emettere la fattura. Il Convenzionato riconosce e prende atto che eventuali fatture emesse in maniera difforme da quanto indicato da Comieco non verranno saldate.
4. I pagamenti delle fatture verranno effettuati decorsi 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte, sollevate da Comieco, entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi e sulla provenienza del pagamento da effettuarsi esclusivamente materiale conferito dal Convenzionato, come rilevati dalle evidenze dei FIR e/o DDT. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi, verranno effettuati conguagli periodici.
5. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione, e, in favore della società mandataria del raggruppamentoparticolare, gli obblighi nei casi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandatariaai precedenti articoli 14, sia dalle mandanti nello specifico commi 2 e 4, 15, comma 2, nonché in attesa degli esiti delle verifiche previste dal Documento Audit e Qualità, Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
6. In ragione di quanto previsto all’articolo 4 dell’Allegato Tecnico nella parte riguardante il rapporto tra raccolta congiunta e raccolta selettiva, il Convenzionato riconosce e prende atto che il corrispettivo dovuto da Comieco verrà ridotto nella misura ivi indicata, qualora sussistano i presupposti indicati nel citato articolo 4 dell’Allegato Tecnico.
7. In conformità all’articolo 5 dell’Allegato Tecnico, per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche, nonché raccolti su superficie privata con attrezzature di capienza superiore a 5 mc ciascuna o compattanti, non viene riconosciuto alcun corrispettivo, ad eccezione delle utenze già servite con tali tipologie di attrezzature posizionate prima del 31/12/2019. Ove dovuto, il corrispettivo a favore del Convenzionato è così determinato:
i. 50% del corrispettivo per la raccolta selettiva fino al 30/4/2021;
ii. 30% del corrispettivo per la raccolta selettiva dal 1/05/2021 fino al 30/4/2022;
iii. dal 1/5/2022 non sarà riconosciuto alcun corrispettivo. Nel caso di esercizio della conferimento a Comieco di tali quantitativi, il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco tutte le informazioni utili all’applicazione dei contenuti del presente articolo 19.7. Comieco svolgerà appositi audit al fine di verificare tali informazioni. In caso di omessa o parziale comunicazione di quanto richiesto, Xxxxxxx ha la facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del sospendere il pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - dei corrispettivi maturati per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi raccolta selettiva e, comunquericorrendone le condizioni, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti può attivare tutte le opportune misure di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.ptutela.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
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Samples: Convenzione Locale Tipo Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi Cellulosici
Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 19.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione adeguamento di cui al successivo art. 17articolo; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti EsecutiviEsecutivi , detti corrispettivi maturano, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivodei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) . La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: stabilite dalla legge - al termine del bimestre periodo di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli serviziriferimento e, come sopra indicato. I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite comunque, all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 1215, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle AmministrazioniAmministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (o PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui al alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 19.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 19.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 19.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 19.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto QuadroQuadro , comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, ,sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 19.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà: - per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; - ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 19.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 19.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti EsecutiviEsecutivi . Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
19.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente alla Almaviva S.p.A. (Mandataria): sul conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza, Codice IBAN IT 09 Z 06230 03202 000056762475; sul conto corrente presso UniCredit Spa Codice IBAN IT 46 E 02008 05346 000110120174; sul conto corrente presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT 20 V 03069 05108 046357085991; sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 01630 000063339087; sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 07 T 01005 03278 000000001436; sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 33 M 01005 03205 000000002853; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
19.10 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19.11 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
19.12 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo , nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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