Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione di fattura, compatibilmente alle modalità di liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..

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Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA. I corrispettivi unitari per i servizi sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita: Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c. I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti i riferimento ai numeri di CIG relativi al lotto di pertinenza e allo specifico Contratto Esecutivo. L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo verrà contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art.17 del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. La fatturazione avrà cadenza trimestrale. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi del contratto esecutivo cui questa si riferisce. “La fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. allegato xxx). Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto dietro presentazione di fatturacui all’art. 6, compatibilmente alle modalità commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l’Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica. In ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, l’Agenzia delle entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tali codici sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l’Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in formato elettronico”. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionaleda parte dell’Agenzia. Il pagamento Sull’importo netto di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorniè effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, decorrenti dalla data dopo l’approvazione del certificato di ricevimentocollaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del certificato documento unico di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoregolarità contributiva, in base al combinato caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto degli arttdall’art. 3124 del dpr 207/2010, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..3.

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Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dietro massimo di competenza dell'appaltatore è pari ad € 531.210,00 (oltre IVA per € 116.866,20), ed è calcolato secondo i parametri quantitativi ed economici esposti nelle note innanzi richiamate e quivi allegate. Il corrispettivo complessivo per l’espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. L’importo contrattuale sarà erogato, previa presentazione di fattura, compatibilmente alle modalità con le seguenti modalità: - 20% dell’importo entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di liquidazione avvenuta sottoscrizione del contratto e contestualmente alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, del Piano di Lavoro; - tranches trimestrali di importo variabile, su presentazione e previa valutazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, in ragione dell’impegno delle risorse umane concretamente registrati nel sotto periodo di riferimento, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all’uopo indicheranno nell’offerta economica; - l’ultima tranche trimestrale su presentazione e previa valutazione di una relazione sullo stato finale di avanzamento delle attività svolte. in ragione dell’impegno delle risorse umane concretamente registrati nel sotto periodo di riferimento, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all’uopo indicheranno nell’offerta economica. Le tariffe unitarie indicate in sede di offerta si intendono comprensive di ogni ulteriore onere connesso all’impiego della figura di riferimento (logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, ecc). Nel caso in cui l'approvazione delle predette relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate. Qualora si tratti di carenze non suscettibili di utile recupero, l'appaltatore perderà il diritto ai relativi corrispettivi e l'Amministrazione potrà dar corso ai rimedi previsti ai successivi artt. 10 ed ai tempi 11, salva comunque l'applicazione delle penali di effettiva erogazione del cofinanziamento regionalecui all'articolo seguente. Il pagamento Le relative liquidazioni verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ciascuna fattura avverrà ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro 90 giorni, decorrenti 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimentoricevimento della fattura, previo rilascio del certificato previa attestazione di verifica di conformità in corso di esecuzione regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione dell’Esecuzione del contrattoContratto, della prestazione effettuata, in base al combinato disposto degli artt. 312termini di qualità e quantità, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La stazione appaltante disporrà liquidazione finale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento a seguito avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione ricevimento della fattura. In ogni caso, le liquidazioni saranno subordinate alle verifiche previste dalla normativa vigente, tra cui l’acquisizione del Documento Unico di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolatoRegolarità Contributiva. Ai sensi dell’art. 48-bis 30, comma 5, del DPR D.lgs. n. 602/197350/2016, delle Circolari in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del Ministero dell’Economia subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e delle Finanze cottimi di cui all'articolo 105 del citato D.lgs. n. 28 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo ALLEGATO 1 corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima assicurativi. Il rispetto di effettuare il pagamento quanto previsto al successivo art. 7 è condizione per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle l’emissione dei mandati di pagamento, relative così come lo è la presentazione di regolare fatturazione. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l’appaltatore è tenuto a ruoli consegnati agli agenti trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000fattura elettronica. Per Al fine di consentire il versamento dell’acconto corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione committente, consultabile dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), e qui di seguito ritrascritto: . La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa. Secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurativesede di liquidazione finale, rilasciate dalle Compagnie dopo l’esito positivo della verifica di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAPconformità delle prestazioni da parte dell’Amministrazione committente, autorizzate all’esercizio previo rilascio del ramo cauzionedocumento unico di regolarità contributiva. Sia il Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorieai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblicin. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché dagli Intermediari Finanziari ex delega al Governo in materia di normativa antimafia”. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment. Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall’appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 107 di cui 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; la Regione Puglia erogherà all’appaltatore il solo corrispettivo al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993netto dell’IVA, ovvero Banche ed Istituti di Creditoversando l’imposta direttamente all’erario. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall’appaltatore. Nel caso in cui l’appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a mezzo bonifico bancario favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all’Amministrazione committente secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010, restando estranea l’Amministrazione committente ai rapporti intercorrenti tra i componenti l’aggregazione. La capogruppo mandataria provvederà a 90 gg d.f..sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti. Tuttavia, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in aggregazione emetteranno le fatture dei relativi compensi direttamente all’ufficio dell’Amministrazione committente, sulla base delle quote di partecipazione all’aggregazione. In caso di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il pagamento verrà in ogni caso eseguito per intero nei confronti dell'affidatario. E' fatto obbligo, in questo caso, all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. L’appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione regionale si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

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Samples: Cessione Dei Crediti

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione ribasso unico percentuale di fatturagara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, compatibilmente oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di liquidazione ed ai tempi durata contrattuale, e sono comprensivi di effettiva erogazione ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del cofinanziamento regionaleContratto. Il pagamento L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Direttore dell’esecuzione Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del contrattoD.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il caso di subappalto con pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURCdiretto). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 483, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppure a saldo, spettanti all’impresa subappaltatrice il Sig ………………………………….. -bis del DPR n. 602/1973………………………………………. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso BANCA ………………………………………codice IBAN: IT…………………………………………... Il pagamento, relative sia all’impresa contraente che subcontraente, avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Impresa esecutrice è tenuta a ruoli consegnati agli agenti trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento: data e luogo del trasporto – automezzo impiegato – x. xxxxxxxx impiegati oltre all’autista - costo complessivo della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000singola prestazione. Per il versamento dell’acconto La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurativeordine ai contenuti del report. La Stazione Appaltante, rilasciate dalle Compagnie verificata la rispondenza di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAPquanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia provvede pertanto ad approvarlo e autorizza l’emissione della fattura. L’Impresa esecutrice può emettere la fattura relativa al periodo di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..riferimento dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione per gli importi ivi indicati.

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Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento corrispettivo, quale importo dedotto dall’eventuale ribasso effettuato in sede di gara (comprensivo d’IVA e dei costi per la sicurezza) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del corrispettivo verrà disposto dietro presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento da parte del Ufficio di Servizio Sociale della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di fatturaregolare fattura e di tutta la documentazione necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, compatibilmente alle modalità amministrativa e contabile per ciascun servizio. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell’appalto. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione ed ai tempi finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimentoregolare esecuzione, previo rilascio del certificato DURC. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270. In carenza di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso quanto sopra non si sia posta in regola con gli obblighi contrattualiprocederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. Rimane ferma l’applicazione Le prestazioni di servizio non programmate non verranno retribuite ed il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensile. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia prestazioni eseguite e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti allo svincolo della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di obbligazioni verso lo Stato ed altri lavoro degli operatori, e in caso di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune si procederà alla segnalazione agli enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..competenti.

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Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento Per l’esecuzione dei servizi, a seguito dell’emissione degli Ordinativi di servizio, l’Autorità corrisponderà all’Aggiudicatario un corrispettivo posticipato rispetto all’evento/eventi, determinato in applicazione del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione ribasso offerto in gara rispetto ai prezzi unitari a base d’asta indicati all’art.7 del Capitolato tecnico, ovvero di quanto ivi stabilito per l’utilizzo dei camerieri. In esito al ribasso praticato in gara, che non potrà eccedere la doppia cifra decimale, il prezzo unitario determinato dal ribasso sarà calcolato, ai fini dell’esecuzione contrattuale, considerando un numero massimo di cifre decimali pari a tre. L’appalto si intende contrattualizzato “a misura” e, pertanto, verranno riconosciuti soltanto i corrispettivi derivanti dalle prestazioni rese, per le quali viene emessa la fattura. L’I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, compatibilmente alle modalità come per legge, dell’Autorità. Gli ordinativi di liquidazione ed ai tempi Servizi potranno essere emanati fino alla concorrenza del massimale contrattuale, stabilito nella somma di effettiva erogazione € 45.000,00 oltre Iva. Sono a carico dell’operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del cofinanziamento regionaleservizio. I prezzi derivanti dal ribasso, come sopra determinati, si intendono omnicomprensivi, con tutte le prestazioni incluse e nessuna esclusa come previsto nell’art.7 del Capitolato tecnico, e verranno pertanto corrisposti in modo posticipato, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Sulla prima fattura di ogni annualità, il Fornitore dovrà addebitare a titolo di oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti al ribasso d’asta l’importo di euro 300,00, al netto dell’iva, corrispondente ad un terzo dell’importo complessivo previsto nel Disciplinare di gara. Il pagamento di ciascuna della fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti 30 giorni dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di verifica credito e sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e s.m.i.. La fattura dovrà: - recare la dicitura: “Servizi di conformità catering AGCM”; - essere prodotta in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta formato elettronico secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 modalità di cui al D.LgsDecreto Ministeriale 3/4/2013 n.55 e s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB; - riportare, altresì, il CIG derivato inserito nell’Ordinativo di servizi e il riferimento UAGEC1196; - essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; -riportare il dettaglio degli Ordinativi, dei prezzi unitari e delle quantità relative ai servizi richiesti ed effettivamente eseguiti nel mese di riferimento. Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i.. Su ciascuna fattura è inoltre applicata la ritenuta dello 0,5% sull’importo netto, in Materia Bancaria applicazione di quanto previsto dall’art.30, co.5-bis D.Lgs.n.50/2016. Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..dei servizi previsti nel contratto.

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