COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 2.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o il valore della Sanzione Amministrativa al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per le controversie contrattuali, se la violazione, anche presunta, di una norma contrattuale avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni;
c) per controversie relative all’acquisto e alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
d) per diritto di famiglia, ad eccezione degli atti di volontaria giurisdizione per i casi avvenuti dopo 365 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
e) per diritto delle successioni e delle donazioni;
f) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
h) per la materia fiscale e tributaria, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
i) per controversie di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l’Assicurato svolge attività di medico e ostetrico/a;
j) per controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
k) per attività di natura politica e sindacale;
l) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
m) per eventi derivanti da fatto doloso dell’Assicurato; in caso di procedimento penale per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l’Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) o derubricazione del reato da Doloso a colposo;
n) per controversie nei confronti di DAS.
2.4.2. In caso di controversia tra Contraente e un’altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
2.4.3. Si precisa inoltre che, se l’Assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione:
a)...
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.1. La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza;
e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili;
f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
j) per controversie nei confronti di DAS.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.
4.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. La garanzia è esclusa se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; in questi casi la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura Penale).
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 3.5.1. La garanzia “indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro” è esclusa se l’assicurato:
a) non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento;
b) percepisce un’indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso DAS richiederà il rimborso dell’indennità corrisposta entro 60 giorni dalla richiesta.
3.5.2. La garanzia “rimborso spese per occupazione abusiva di immobile” è esclusa se viene occupata illegalmente un’abitazione diversa da quella di residenza del contraente.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 500 euro;
b) per procedimenti di diritto amministrativo;
c) per controversie che riguardano la fornitura di beni o di servizi a clienti;
d) per controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del contraente dati in locazione;;
e) per controversie che riguardano l’affitto d’azienda o contratti di leasing immobiliare;
f) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
g) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
h) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
i) per controversie che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
j) per controversie nei confronti di DAS;
k) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato;
l) per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
m) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell’inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. La garanzia non opera per:
a) spese sostenute a seguito di un’azione di sfratto per la quale l’assicurato non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l’azione di sfratto non è coperta da questo contratto;
b) spese sostenute a seguito di azione di sfratto di immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. Sono esclusi gli eventi provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
d) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
e) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
f) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
g) animali domestici che abbiamo età superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b) pratica di sport estremi con l’uso del veicolo (a titolo esemplificativo: freeride, slopestyle downhill);
c) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell’assicurato;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g) malattia;
h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme-maniaco- depressive e relative conseguenze/complicanze;
i) tentato suicidio o suicidio.
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE