Criteri per la formazione della graduatoria Clausole campione

Criteri per la formazione della graduatoria. Per ciascun profilo e qualifica professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi. La graduatoria stabilisce l’ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell’Ente attuatore interessata. Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi: • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); • stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015. Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti: a) ad ogni persona che partecipi all’avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti; b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1.000,00 euro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino a un massimo di 25 punti per le assunzioni a tempo determinato. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti); c) ai lavoratori che non presentano il modello ISEE sono sottratti 25 punti. Allo stesso modo sono sottratti 25 punti ai lavoratori che presentano il modello ISEE con annotazioni; d) allo stato di disoccupazione si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento all’anzianità di iscrizione, nella misura di 1 punto per anno.
Criteri per la formazione della graduatoria. Per ciascun profiIo e quaIifica professionaIe è formuIata una graduatoria in cui sono eIencati, secondo I’ordine decrescente deI punteggio conseguito, i candidati ammessi. La graduatoria stabiIisce I’ordine assoIuto di precedenza per Ia convocazione dei Iavoratori aIIe prove di idoneità, che dovranno essere svoIte a cura deII'Amministrazione comunaIe interessata. Detto punteggio è determinato daI concorso dei seguenti eIementi: • indicatore deIIa situazione economica equivaIente (ISEE); • stato di disoccupazione, ai sensi deII’art. 19 deI D. Lgs. n. 150/2015. II punteggio individuaIe viene caIcoIato secondo i criteri di seguito definiti: a) ad ogni persona che partecipi aII’avviamento a seIezione è assegnato un punteggio iniziaIe pari a 100 punti; b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1.000,00 euro deII’Indicatore deIIa Situazione Economica EquivaIente (ISEE), fino a un massimo di 25 punti per Ie assunzioni a tempo determinato. II dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti); c) ai Iavoratori che non presentano iI modeIIo ISEE sono sottratti 25 punti. AIIo stesso modo sono sottratti 25 punti ai Iavoratori che presentano iI modeIIo ISEE con annotazioni; d) aIIo stato di disoccupazione si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento aII’anzianità di iscrizione, neIIa misura di 1 punto per anno.
Criteri per la formazione della graduatoria. 1. L'ufficio, esaminate le domande inviate dagli interessati, provvede a predisporre una graduatoria, solo nel caso in cui il numero delle richieste superi il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università di Pisa all’inizio dell’anno, con arrotondamento all’unità superiore. Ove tale limite numerico non venga superato, l’ufficio provvederà a darne comunicazione tramite pubblicazione sulla pagina web dell’Università di Pisa e ad accogliere le richieste in ordine di arrivo fino a concorrenza del predetto limite massimo . L’eventuale graduatoria verrà stilata, accordando la precedenza ai dipendenti che nell’ordine frequentino: 1. Scuola media inferiore; 2. Scuola media superiore; 3. Diploma universitario; 4. Laurea triennale, Laurea specialistica a ciclo unico e Laurea secondo i vecchi ordinamenti; 5. Laurea specialistica ; 6. Scuola di Specializzazione, Corso di Perfezionamento universitario post laurea; 7. Master di primo o secondo livello non finanziato o cofinanziato dall’Università di Pisa; 8. Corso di studi per il conseguimento di titolo di studio dello stesso livello di titolo già posseduto o di livello inferiore; 9. Altri corsi organizzati da strutture pubbliche o private che rilascino attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. 2. Nell'ambito delle fattispecie di cui ai precedenti punti, la precedenza è accordata in primo luogo a: a. dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; b. dipendenti che frequentano l'ultimo anno di corso di studi. Nel caso di studenti universitari o post-universitari, si intende che siano iscritti in corso oppure, se fuori corso, debbano sostenere la tesi di laurea entro la fine dell’anno accademico; c. dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori; d. dipendenti studenti universitari o post-universitari iscritti fuori corso nel caso in cui non rientrino nella condizione di cui al punto b). Non rientrano nell’ipotesi prevista alla lettera b) del presente comma i dipendenti studenti che siano iscritti ad un corso di durata annuale. 3. In caso di ulteriore parità di condizioni, i permessi sono accordati dando la precedenza prima ai dipendenti che hanno usufruito di un minor numero di volte del beneficio in oggetto e poi ai dipendenti che hanno una maggiore età anagrafica. 4. In deroga a quanto previsto nel comma 3, tra il personale iscritto fuori corso verrà preferito chi,...
Criteri per la formazione della graduatoria. L’ASPAL procederà alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e della sussistenza del requisito. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente Avviso costituisce causa di irricevibilità della domanda operata in via automatica dal sistema. Saranno considerati motivi di esclusione della domanda: - la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall’art. 4; - la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 3. Ferme restando le suddette cause di esclusione, l’ASPAL potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o la regolarizzazione della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria. La graduatoria verrà stilata applicando i criteri sanciti dalle D.G.R. n. 15/12 del 30/03/2004, n.64/2 del 02/12/2016 e n.28/20 del 04/06/2020, dalla Direttiva dell’Assessore al Lavoro n. 2676 del 30/11/2017, dalla Direttiva del Direttore Generale dell’Assessorato lavoro n. 41206 del 14/11/2017 e dal Regolamento ASPAL approvato con determinazione n. 1746 del 27/09/2018 e ss.mm.ii.. Per ciascun profilo e qualifica professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi. La graduatoria stabilisce l’ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione interessata. Concorrono a formare il punteggio complessivo, che è associato a ciascun candidato, i seguenti elementi: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); durata dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 ); Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti: a) ad ogni persona che partecipi all’avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti; b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1.000,00 Euro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino a un massimo di 25 punti per le assunzioni a tempo indeterminato. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti). c) a...
Criteri per la formazione della graduatoria. Art. 19: Kriterien für die Erstellung der Rangordnung
Criteri per la formazione della graduatoria. I criteri per la formazione della graduatoria d’ingresso sono i seguenti:
Criteri per la formazione della graduatoria. La graduatoria sarà formata tenendo conto del punteggio ottenuto dal candidato in base all’applicazione dei criteri esplicitati all’articolo 7 del presente avviso. Nel caso di pari merito, anche dopo il colloquio, avranno priorità i candidati che hanno raggiunto il punteggio più alto al colloquio. Nel caso permanga il pari merito avranno priorità i candidati più giovani.

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  • Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

  • FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE ART. 7 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITÀ

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità