Danni da interruzione di attività. L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Danni da interruzione di attività. La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.
Danni da interruzione di attività. La Società assicura nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in conseguenza di sini- stro indennizzabile a termini del Settore A) incendio.
Danni da interruzione di attività. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con xxxxxxx xxxxxxxxxx riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Danni da interruzione di attività. Art. 20 Inquinamento accidentale
Danni da interruzione di attività. La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Danni da interruzione di attività. Per i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, l'assicurazione opera entro il limite del 20% del massimale per danni a cose. Per i danni subiti da coloro che occupano i Locali detto limite costituisce anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo. Qualora detto limite superasse l'importo di euro 150.000,00 si intende operante quest'ultimo limite. Restano comunque esclusi i danni da mancato uso dei Locali.
Danni da interruzione di attività o sospensione totale o parziale, mancato o ritar- dato avvio, di attività di qualsiasi genere e di ser- vizi, fino alla concorrenza di € 30.000 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicu- rativo e per sinistri in serie. Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma f) delle “Esclusioni”.
Danni da interruzione di attività. €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da interruzione di attività. A parziale deroga dell’esclusione DANNI MATERIALI, la garanzia indennizza l’ASSICURATO per l’impatto economico negativo derivante da INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ. Per ogni giorno di inattività totale o parziale, viene corrisposto un importo pari alla DIARIA per un periodo non superiore a 180 giorni.