Aumento dell’indennizzo Clausole campione
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 4.1 per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per: • la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri); • la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da: • spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente settore: • spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive. • spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
Aumento dell’indennizzo. La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza com- plessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Og- getto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
a) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno - purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato -;
b) oneri di urbanizzazione dovuti al comune.
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto per:
a) spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
c) spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) rimozione e ricollocamento del contenuto;
g) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 800,00 di quello liquidabile a termini di polizza, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.
Aumento dell’indennizzo. L’Impresa pagherà sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto: le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro; costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di sinistro; onorari del Perito; spese sostenute per il rifacimento e la ricostruzione dei “Supporto dati” danneggiati dal sinistro; maggiori costi sostenuti per: uso di impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazione di servizi da terzi.
Aumento dell’indennizzo. Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizza- re l’Assicurato di un importo aggiuntivo, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo di quello liquidabile a termini di Polizza, per:
1. il rifacimento dei documenti di famiglia;
2. le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
3. le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il bloc- co, da uso fraudolento di Carte di Credito, esclu- so il prelievo automatico e funzioni pos, sot- tratte al titolare in seguito ad un sinistro inden- nizzabile a termini di Polizza.
Aumento dell’indennizzo. La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
a) il mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, occupati dall’Assicurato proprie- tario, per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
b) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato.
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione, per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per: • la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri); • la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da: • spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione Elettronica; • spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; • spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
Aumento dell’indennizzo. La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza comples- siva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 4.1 - Oggetto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per: • la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memo- rizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri); • la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da: • spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente Settore; • le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l’uso di apparecchiature sostitutive, appli- cazione di altri metodi di lavoro e per l’utilizzo di servizi effettuati da terzi, al fine di proseguire l’atti- vità interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle apparecchiature o degli impianti; • spese per le ore straordinarie di lavoro connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate; • spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; • spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.