Danni e rischi Clausole campione

Danni e rischi. L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o quanto altro possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola. Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula d’idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Danni e rischi. L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Direttore dei Servizi Territoriali del Municipio e la Pubblica Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola. Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo affidatario allega polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n……………….. del …………………dell'importo di € avente scadenza il ………………………..contratta con ……………………… L'Affidatario si impegna, inoltre, ad osservare le norme in materia di prevenzione, igiene e/o protezione.
Danni e rischi. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell'aggiudicatario I'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'Organismo stipula, nei confronti degli operatori in forza al servizio, per tutta la durata della Convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inseriti nella struttura, per un valore non inferiore ai minimali previsti per legge. Per tutti gli altri rischi, l’Organismo gestore dovrà provvedere alla stipula di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un valore non inferiore ai minimali previsti dalla legge. È a carico dell'Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. L'Organismo solleva, fin da ora, il Municipio Roma IX Eur da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari o derivanti da azioni od omissioni degli operatori, nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio Roma IX EUR al momento della sottoscrizione del presente atto e dovranno essere mantenute per tutta la durata del progetto.
Danni e rischi. L’Affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione dei bambini e del personale a qualsiasi titolo impiegato. L’affidatario è responsabile, civilmente e penalmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare, a persone e/o cose, a causa della realizzazione dell’iniziativa, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro, che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla realizzazione dell’attività in questione. Per tutti i rischi sopra esposti l’Affidatario deve provvedere alla stipula di idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Danni e rischi. L'Organismo stipula, nei confronti degli operatori in forza al servizio, per tutta la durata della Convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inseriti nella struttura, per un valore non inferiore ai minimali previsti per legge. Per tutti gli altri rischi, l’Organismo gestore dovrà provvedere alla stipula di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un valore non inferiore ai minimali previsti dalla legge. È a carico dell'Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate e, a tal fine, deve essere esibita a conclusione dell'anno finanziario la relativa documentazione (certificati liberatori INPS, INAIL, IVA se dovuta). L'Organismo solleva, fin da ora, il Municipio Roma IX EUR da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari o derivanti da azioni od omissioni degli operatori, nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio Roma IX EUR al momento della sottoscrizione del presente atto, ove sono mantenute per tutta la durata del progetto.
Danni e rischi. -Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali Art. 16 PagamentI
Danni e rischi. Il contraente è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato. Il contraente sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare la Provincia di Cagliari e le Scuole interessate da qualunque pretesa, azione, domanda, od altro, che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

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  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • Rischi Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (compensi dovuti ad Amex e spese dei servizi). • Riaddebito totale o parziale all’Esercizio degli importi delle operazioni irregolari in quanto effettuate senza osservanza delle disposizioni previste nell’Accordo ovvero qualora il Titolare contesti l’operazione e l’Esercizio operi in settori che, in base all’Accordo, sono soggetti al riaddebito totale o parziale in caso di contestazione delle operazioni da parte del Titolare. • Malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche per la gestione delle operazioni tramite terminale POS (ad esempio, mancanza della linea telefonica) che possono causare sospensioni o ritardi nell’erogazione del servizio.

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario - Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone - Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme

  • Valori di riscatto e riduzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

  • Descrizione del rischio L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali. Qualora dette attività vengano svolte da Xxxxx, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa. L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall’assicurazione".

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.