Sospensione dell’assicurazione. Se l’esercizio assicurato (definizione n° 6) rimane disabitato o incustodito per più di 15 giorni consecutivi, l’assicurazione furto (rischio garantito 1.1) è sospesa a partire dalle ore 24 del 15° giorno per i valori (definizione B/6) non rinchiusi in mezzi di custodia efficaci (vedi definizione). Se tale circostanza si protrae per oltre 45 giorni consecutivi, l’intera assicurazione è sospesa dalle ore 24 del 45° giorno e riprenderà vigore dal momento in cui l’esercizio tornerà ad essere abitato o custodito.
Sospensione dell’assicurazione. In caso di inattività del Macchinario per cause diverse da quelle previste dalla presente Xxxxxxx, l’Assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività del Macchinario è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. ALL RISKS ENERGIA SOLARE Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dall’Impresa. di 28 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C O N D I Z I O N I G E N E R A L I
Sospensione dell’assicurazione. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.
Sospensione dell’assicurazione. La sospensione dell’assicurazione non è consentita.
Sospensione dell’assicurazione. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 2.1, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
SEZIONE III RICORSO TERZI (valida per i danni imputabili all’Utilizzatore) L'Assicurazione non comprende i danni: Non sono comunque considerati terzi:
I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o Utilizzatore nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
II. quando l'Assicurato o Utilizzatore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
III. le Società le quali rispetto all'Assicurato o Utilizzatore , che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giungo 1974 n.216, nonchè gli amministratori delle medesime. L'Assicurato o Utilizzatore deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato o Utilizzatore. L'Assicurato o Utilizzatore deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Art.5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Art.5.2 - Delimitazioni dell’assicurazione Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per Assicurato siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. L'assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere Assicurato in dipendenza dell'uso dei beni assicurati;
b) i danni alle altre cose date in locazione dal Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato non derivanti direttamente dalle leggi in vigor...
Sospensione dell’assicurazione. In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto. Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto che continua ad essere in attività.
Sospensione dell’assicurazione. La copertura della presente sezione è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione dell’aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del paese in cui l’aeromobile é registrato.
Sospensione dell’assicurazione. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società. che continua ad essere in attività. Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”. La presente Sezione II opera con i limiti d’indennizzo – franchigie – scoperti indicati nella “Tabella di TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE II - DANNI INDIRETTI Xxxxx xxxxxxxxx (art. 20) Franchigia di 72 ore dalla denuncia del sinistro 60 giorni 13 di 17
Sospensione dell’assicurazione. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione dei danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’Assicurazione dei danni indiretti ha effetto limitatamente alla parte di impianto che continua ad essere in attività. Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia. Il Premio per l’annualità successiva verrà concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso e della conseguente sospensione dell’Assicurazione dei danni indiretti.
Sospensione dell’assicurazione