Decorrenza e durata dell'Accordo. 1. La durata del presente accordo è stabilita in tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
Decorrenza e durata dell'Accordo. 1. Il presente accordo concerne la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021.
Decorrenza e durata dell'Accordo. Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2000 e scade con il 30 settembre 2004. Xxxx s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato dalle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata r.r. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 5 mesi prima della scadenza. Il presente Accordo conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo. CHE nell'ambito delle trattative in corso tra ASSIMEC e CIDEC e CONFIMPRESE- IMPRENDITALIA per la stipula del 1° Accordo collettivo nazionale di lavoro dei Mediatori dei Crediti e degli Agenti in Servizi finanziari, è stato varato il regolamento attuativo come previsto dall'art. 16, legge n. 108/96; CHE le parti hanno convenuto sull'opportunità che la previdenza integrativa nel settore della mediazione creditizia venga realizzata mediante l'adesione di ASSIMEC e dai propri associati a un Fondo APERTO, in modo da conseguire sin dall'avvio un numero consistente di iscritti, sufficiente a garantire adeguati rendimenti della contribuzione accantonata; CHE a tal fine è necessario individuare fin d'ora un Fondo aperto al quale aderire dando espresso mandato ad ASSIMEC di scegliere quello che sul mercato offre la massima convenienza per gli accantonamenti dei mediatori dei crediti; si stabilisce di avviare idonei e immediati contatti con i soggetti gestori di Fondi pensionistici integrativi aperti per scegliere quello a cui aderire nel più breve tempo possibile.
Decorrenza e durata dell'Accordo. 1. L’Accordo decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024; è fatta salva la possibilità, previa intesa, di rinnovarlo anche per una diversa durata.
Decorrenza e durata dell'Accordo. L’Accordo ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso, ed avrà validità: - Fino alla durata della società; - In caso di rimborso del Capitale al Partecipante; - Fino a quando una delle Parti non voglia recedere anticipatamente; - Il Punto Vendita cessi l’attività, per qualsiasi motivazione ciò avvenga. Al verificarsi degli eventi sopra elencati l’Impresa dovrà, se ci saranno le condizioni previste dall’articolo 6, restituire il Capitale e gli utili maturati al Partecipante. 10.1.Parti dichiarano di essere entrambe totalmente indipendenti giuridicamente ed economicamente. 10.2.L’Impresa gestisce pertanto in completa autonomia l’attività del Punto Vendita e si assume ogni rischio imprenditoriale. 00.0.Xx Partecipante non è assolutamente impegnato a coprire perdite di gestione subite dal Punto Vendita.
Decorrenza e durata dell'Accordo. Il presente regolamento avrà validità dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010; sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza dello stesso per ulteriori 24 mesi qualora non pervenga disdetta da notificare per raccomandata almeno un mese prima della scadenza. Su richiesta di una delle parti, trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si potrà procedere ad un esame di verifica congiunto del presente regolamento.
Decorrenza e durata dell'Accordo. Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dallo 01.01.1992 e scadrà il 31.12.1994, con l'impegno delle parti ad incontrarsi alla naturale scadenza per verificare ed individuare le opportune modifiche alle normative contenute nel presente Accordo Integrativo Aziendale.
Decorrenza e durata dell'Accordo. Il presente Accordo ha vigenza dalla sua sottoscrizione fino al termine del periodo di emergenza come individuato dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, salva diversa decorrenza e durata determinata da specifiche disposizioni del presente Accordo o dall’evoluzione del quadro normativo ovvero da specifiche disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente accordo.
Decorrenza e durata dell'Accordo. 1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ha una durata di 12 mesi dalla predetta data di efficacia, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività contenuta nell’Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo.
Decorrenza e durata dell'Accordo. Premesso che il CAE Generali è stato costituito originariamente con Accordo del 11 novembre 1997 stipulato ai sensi dell’art. 6 della Direttiva del Consiglio dell’Unione europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, il presente Accordo viene stipulato secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009 ed ha decorrenza dalla data odierna e scadenza il 31.12.2015. Si intende tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni qualora, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, non intervenga disdetta scritta da una delle Parti stipulanti. Le Parti manifestano la propria disponibilità a rivedere singoli specifici punti del presente Accordo anche prima della scadenza sopra indicata esclusivamente in caso di significative modifiche della Direttiva europea. Inoltre, non appena la direttiva 2009/38/CE verrà trasposta nell’ordinamento giuridico italiano, le Parti si danno sin d’ora atto di verificare la conformità del presente Accordo con il nuovo disposto normativo. Trieste, 4 maggio 2012 Allegato numero dipendenti al 31.12.2010 e ripartizione dei seggi per il biennio 2012-2013 Paese n. dipendenti n. seggi AUSTRIA 5.052 4 XXXXXX 000 0 XXXXXXXX 000 0 XXXXXXX 8.852 5 GERMANIA 15.266 6 XXXX XXXXXXXX 000 0 XXXXXX 212 1 ITALIA 17.021 7 XXXXXX 000 0 XXXXXXX 918 1 PORTOGALLO 655 1 REP. CECA 5.348 4 ROMANIA 1.148 2 XXXXXXXXXX 000 0 XXXXXXXX 000 0 XXXXXX 2.541 3 UNGHERIA 2.274 3 TOTALE 63.042 43 Editore: Assicurazioni Generali S.p.A.