Definizione e finalità Clausole campione

Definizione e finalità. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi organizza l'attività istituzionale in forma di équipe al fine di: • ridurre le liste di attesa; • acquisire prestazioni aggiuntive per carenza di organico; • attuare specifici progetti aziendali e/o regionali. . L'attività è effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria intramoenia e dal personale di comparto e si concretizza in prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero, rese in regime istituzionale in favore dell'utente senza alcun onere aggiuntivo a carico di quest'ultimo fatto salvo la quota di partecipazione prevista dal SSN. L'attività è svolta fuori dell'ordinario orario di lavoro e comunque del relativo debito orario e dovrà essere rilevata con l’utilizzo dell’apposita causale. Con apposito atto aziendale, d’intesa con le OO. SS. E le R.S.U. della Dirigenza sanitaria e del comparto, sono definiti eventuali limiti di partecipazione di ciascun operatore, l’entità dei compensi dovuti e le modalità di distribuzione dei compensi.
Definizione e finalità. La CASA dell’OSPITALITA’ “Mons. Xxxxxxx Xxxxxxx” di Cervignano del Friuli è una struttura di proprietà della Parrocchia ed è concessa in uso al Comune di Cervignano del Friuli (Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/2007 e Delibera di Giunta n. 209 del 02/11/2009). E’ sita nel comune di Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxx, 00 ed è identificata nella partita tavolare 1109 foglio di mappa 17 particella 342/1 subalterno 7 sito al primo piano più il giardino. E’ composta da 5 appartamenti di circa 40 mq. e da spazi comuni quali 2 disimpegni, 1 corridoio, 1 locale ad uso lavanderia, 1 terrazza stenditoio e, al piano terra, un piccolo giardino. Negli alloggi sono previste strutture abitative indispensabili quali posti letto, servizi e una piccola cucina. Essa propone un servizio di ospitalità a nuclei familiari e/o persone singole, italiani e stranieri, in situazione di grave emergenza abitativa. La finalità della Casa dell’Ospitalità è di provvedere, in via temporanea, alle esigenze alloggiative di quanti, con residenza in Cervignano del Friuli o comunque nei comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli, non trovano una sistemazione abitativa. La Casa dell’Ospitalità rappresenta quindi una possibilità temporanea, una prima risposta, in attesa che gli interessati, anche in collaborazione con le strutture pubbliche, possano organizzare la ricerca di soluzioni adeguate e stabili.
Definizione e finalità. 1.1 La comunità alloggio è un servizio sociale compo- sto da un insieme di alloggi di piccole dimensioni (con almeno 2 monolocali), attrezzati in modo da permettere una vita autonoma, ma raggruppati in una unica struttura residenziale. Ogni alloggio, composto da uno o più locali, deve essere dotato di cucina o di angolo cottura e di servizi igienici priva- ti. 1.2 La sua ubicazione deve essere il più possibile in zo- ne centrali. Se le dimensioni lo consentono, la strut- tura può essere adibita a centro diurno o centro d’in- contro e quindi dotata di servizi comuni (cucina co- mune, sala da pranzo o soggiorno, locali per il tem- po libero, lavanderia e stireria). La comunità allog- gio può diventare punto d’appoggio del servizio di assistenza domiciliare.
Definizione e finalità. I Comuni hanno conferito all’ASP Basso Lodigiano le competenze dell’organizzazione, gestione e ed erogazione dei servizi sociali. Pertanto ogni servizio viene erogato dalla citata ASP la quale ha sede in Codogno in Xxxxx Xxxxxxxx 00 ed opera in attuazione di propri regolamenti e secondo quanto contenuto nello Statuto. L’ASP, nel rispetto della vigente normativa, avrà come obiettivo principale, l’erogazione dei servizi citati all’articolo 4, nel rispetto degli standard gestionali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa statale e regionale e dalla convenzione stipulata con i Comuni. I Comuni, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella Convenzione, stipulano con l’ASP apposito contratto di servizio.
Definizione e finalità. I tirocini curriculari sono tirocini formativi e di orientamento, rivolti agli studenti di tutti i Dipartimenti e agli allievi dei Master della School of Government, School of Law e School of European Political Economy, inclusi nei piani di studio delle Università e delle Scuole sulla base di norme regolamentari, ovvero esperienze previste all’interno di un percorso di istruzione o formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98). Il tirocinio curriculare non si configura come un rapporto di lavoro, non è pertanto soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 9 -bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/96 e xx.xx, nonché all’obbligo di rimborso spese a carico del Soggetto ospitante che potrà comunque a sua discrezione riconoscere facilitazioni o rimborsi.
Definizione e finalità. Gli Indicatori di monitoraggio e valutazione
Definizione e finalità. Prima di addentrarci nella discussione sulle attività di monitoraggio e valutazione riferite al processo lavorativo della P.U.A., è bene definire brevemente quali finalità l’azione del monitorare e quella del valutare assumono, evidenziandone le differenze tanto da evitare facili sovrapposizione. Il monitoraggio ha la finalità di misurare, quantificare, l’efficienza e l’efficacia del processo di accesso unitario attivato e del modello organizzativo implementato, secondo procedure standardizzate, mentre la valutazione ha la finalità di qualificare, assegnare un valore di positività o negatività, rispetto all’esito o al risultato atteso dal percorso di accesso del cittadino verso l’ingresso nel sistema di presa in carico, che lo individua come utente, ossia fruitore di un servizio e/o di prestazioni. Le attività di monitoraggio e di valutazione riferibili alla P.U.A. sono strettamente connesse al modello organizzativo adottato. Esse, infatti, trovano sicuramente il proprio confine in presenza di un bisogno complesso, che richiede l’invio della domanda presso le strutture competenti per la valutazione multidimensionale, per la presa in carico del caso e per l’erogazione delle relative prestazioni.
Definizione e finalità. La Porta Unica d’Accesso (P.U.A.) rappresenta l’anello operativo strategico per il recepimento unitario delle istanze sociali, sanitarie e sociosanitarie. Essa è la risposta alle esigenze riconosciute da tutti i soggetti operativi coinvolti di efficienza organizzativa, semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e/o sociali, razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, di abbreviazione dei tempi di risposta; in una sola parola di efficacia del sistema socio-sanitario. La P.U.A., si pone come obiettivo di rispondere a queste esigenze e si configura come luogo “d’ingresso privilegiato” nel sistema dei servizi Sociali, Sanitari e Sociosanitari e come modalità “organizzativa integrata”, prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, atta a facilitare l’accesso unificato alle prestazioni richieste. La Porta Unica d’Accesso è quindi costruita sui molteplici bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di presa in carico unitaria della stessa, ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi ai quali l’utente e/o i familiari devono adempiere per ricevere risposte ed assistenza e a limitare il rischio di burocratizzazione del sistema.

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  • Oggetto e finalità 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio. 2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e . 3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani. 6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente. 7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi. 8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore. 9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari. 10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.

  • Definizione Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

  • Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  • Norme finali 1. Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

  • Finalità dell’Accordo Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato: 2.1 Riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano di collaborare per una virtuosa integrazione delle proprie attività, lì dove ritenuto utile ed efficace per migliorare i servizi offerti ed in raccordo eventuale con altre istituzioni interessate. 2.2 Affermando il valore e l’importanza di un aggiornamento continuo delle conoscenze, fondate su adeguati approfondimenti tecnico-scientifici, stabiliscono che la collaborazione potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’esecuzione di studi ed analisi, lo sviluppo di progetti ed attività, l’applicazione di soluzioni innovative nei campi di comune interesse.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Disposizioni generali e finali 1 Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere prodotte in lingua italiana. Le Imprese straniere dovranno presentare dette dichiarazioni con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di legge. Ai fini della presenta procedura, per rappresentante deve intendersi il soggetto munito di rappresentanza ai sensi di legge ovvero altro soggetto che possa validamente impegnare l’Impresa. I poteri di firma del procuratore dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara originale o copia autentica della procura. Il Bando di gara ed il presente Disciplinare non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta. Ove nel termine fissato per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti pubblici, si procederà alla revoca e/o dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, nonché all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs n.163/2006. L’Istituto si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto. In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario, sarà facoltà dell’Istituto procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di graduatoria delle offerte presentate. Resta fermo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs n.163/2006. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di gara. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito xxx.xxxx.xx (Area Fornitori - Bandi di gara) oppure in formato cartaceo presso il punto di contatto di seguito indicato.

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  • Istruzione e formazione 16/06/2016 Specializzazione in Geriatria conseguita con lode Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo della Tesi: DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA NON ISTITUZIONALIZZATA: PREVALENZA E FATTORI CORRELATI 01/07/2011–16/06/2016 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) Durata totale 5 anni con frequenza nei vari setting assistenziali suddivisa nel modo seguente: - 24 mesi presso il reparto di Geriatria esercitando attività assistenziale su pazienti con patologia acuta di età superiore ai 65 anni, affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi o in fase avanzata); - 12 mesi presso il servizio di continuità assistenziale, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili, con patologia acuta e cronica, di età superiore ai 65 anni,affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi od in fase avanzata); - 18 mesi presso il reparto di riabilitazione geriatrica, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili ricoverati con patologia acuta, di età superiore ai 65 anni, sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore, esiti di patologie neurologiche e patologia oncologica; - 6 mesi presso il servizio ambulatoriale e di consulenza onco-geriatrica per i reparti di ginecologia- oncologica, radioterapia, senologia esercitato attività di tipo assistenziale e di assessment per il paziente anziano oncologico pre-chirurgia e/o pre trattamento antiblastico. 01/10/2010–31/12/2010 Tirocino e acquisizione dell'abilitazione medica - Esame di stato - Ordine Provinciale Di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 9, 00161 Roma (Italia) 22/07/2010 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di 110/110 con lode.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37