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Common use of Denuncia dei Sinistri Clause in Contracts

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

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Samples: Insurance Policy

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. danno Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

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Samples: Polizza Assicurativa

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere presentata per iscritto inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, da parte del Contraente/Assicurato alla Società o all’Intermediario. È onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al Broker entro 15 giorni da quello trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogoconferimento dell’incarico, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenzesalvo casi di comprovata urgenza, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento della finalità assicurativa. È altresì onere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società, direttamente o tramite l’Intermediario, su ogni circostanza rilevante ai fini degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del dannoadempimenti contrattualmente previsti. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in Nel caso di incendio: inosservanza degli adempimenti di cui sopra la Società non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di danno totale eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora la scheda presente Xxxxxxx sia emessa in sostituzione e senza interruzione di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Compagnia, si applicano le condizioni e i massimali oggetto del verbale dei vigili contratto vigente all’epoca di insorgenza del fuoco sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione. DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L’Assicurato perde il diritto all’indennità se intervenutinon adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguitecolpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito (art. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.2952 C.C.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere presentata per iscritto inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, da parte del Contraente/Assicurato alla Società o all’Intermediario. È onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al Broker entro 15 giorni da quello trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo in forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì onere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società, direttamente o tramite l’Intermediario, su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, sopra la Società non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenzecopertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Compagnia, si applicano le generalità condizioni e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entitài massimali oggetto del contratto vigente all’epoca di insorgenza del sinistro, almeno approssimativa, del dannoindipendentemente dalla data della denuncia. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2952 C.C. Prescrizione in caso materia di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco assicurazione. DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L’Assicurato perde il diritto all’indennità se intervenutinon adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguitecolpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito (art. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.2952 C.C.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

Denuncia dei Sinistri. A parziale In deroga dell’arta quanto disposto dall’art. 1913 del C.C. la denuncia codice civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve essere presentata per iscritto darne avviso alla Società o al Broker Società, nei modi previsti, entro 15 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 codice civile, unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: RCT – Responsabilità Civile verso Terzi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; RCO – Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi per i quali non sia stata formalizzata una richiesta di risarcimento ma che potrebbero, in futuro, evolversi in richieste formali di risarcimento danni. Resta inteso che qualsiasi reclamo che venga formalizzato anche successivamente alla scadenza del presente contratto, ma relativo alle suddette comunicazioni inoltrate a titolo cautelativo ai sensi del precedente Art. 3.9, sarà coperto dalla presente polizza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato Società ha diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti connessi e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibireconseguenti al sinistro denunciato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’artFermo quanto normato all’art. 1913 del C.C. 8 della Sez. III che segue, la denuncia deve essere presentata del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società o al Broker dall’Ente, entro 15 trenta giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto sia venuta a conoscenza. Il Contraente, rispetto al ter- mine indicato, ha ulteriori 15 giorni per inoltrare la richiesta alla Società. Solo in caso di sinistro relativo a soci della sezione CNSAS del CAI la denuncia e tutto l’iter gestionale e am- ministrativo sopra indicato verrà effettuato direttamente dallo stesso C.N.S.A.S., con l’obbligo di notiziare, con comunicazioni in copia conoscenza, sempre il Contraente. La denuncia deve contenere l’indicazione conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, della data dell'evento, l’indicazione delle cause, delle modalità che lo hanno determinato cause e delle relative conseguenzeconseguenze se conosciute, nonché le generalità e l'indirizzo recapito delle persone coinvolte interessate e degli di eventuali testimoni testimoni, e l’entitàsarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, almeno approssimativadocumenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elet- tronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché com- patibile con i sistemi in uso presso il Contraente): ⮚ la numerazione attribuita ⮚ la data di accadimento ⮚ le iniziali della controparte ⮚ lo stato del dannosinistro (riservato / liquidato / respinto) ⮚ l’importo stimato per la sua definizione ⮚ l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.di: 1) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possessoformale notifica, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile Ente e/o le scritture che il Contraente sarà in grado a un Assicurato, della apertura di esibireuna inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o della apertura di un procedimento penale; 2) manifestazione di malattia professionale; 3) formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali, o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso.

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Samples: Insurance Policy

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere presentata fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 8 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Inoltre, se per l’infortunio viene instaurato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124 e del D.L.23/2/2000 n.38, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al Broker entro 15 giorni da quello reclamo per responsabilità civile. Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della validità delle garanzie prestate si considera giorno del sinistro il giorno in cui viene fatto valere per la prima volta per iscritto un diritto di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, oppure il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto giorno in cui l’Assicurato viene a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'eventoper la prima volta, delle causedi circostanze che possano ragionevolmente dar luogo ad una richiesta di risarcimento, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso avanzata contro di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibireLui oppure contro un altro Assicurato.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenzaconoscenza in forma scritta. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite In entrambi i casi copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente e/o l’Assicurato sarà in grado di esibire.

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Samples: Assicurazione

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga GARANZIA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE: La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È’ onere del Contraente - Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario ai sensi dell’art. 1913 XIV prima di conferire incarico al Legale o Xxxxxx, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del C.C. la diritto all'indennizzo. I termini di denuncia deve essere presentata valgono altresì per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenzaquanto previsto all’Art. I garanzia POSTUMA GARANZIA INTEGRAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: La denuncia di sinistro deve contenere l’indicazione pervenire non oltre 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell' Assicurato del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso rifiuto dell'Ente di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile appartenenza e/o della Compagnia Garante per la Responsabilità Civile/Responsabilità Patrimoniale di rimborsare totalmente o parzialmente le scritture che il Contraente sarà in grado spese sostenute dal dipendente, unitamente a copia degli atti giudiziali e alla comunicazione formale di esibire.reiezione del sinistro

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Samples: Tutela Legale Colpa Grave Amministratori E Dipendenti Enti Pubblici

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve essere presentata per iscritto darne avviso scritto alla Società o al Broker entro 15 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione la narrazione del luogofatto, della data dell'evento, l'indicazione delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte il nome ed il domicilio dei danneggiati e degli eventuali testimoni testimoni, nonché la data, il luogo e l’entitàle cause presunte del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, almeno approssimativale notizie, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco difesa, nonché, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e distrutti quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibirevertenza.

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Samples: Insurance Policy

Denuncia dei Sinistri. A parziale (1) In deroga dell’artall'art. 1913 Cod. Civ., l’Assicurato deve segnalare alla Società, anche verbalmente, il verificarsi del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker sinistro entro 15 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenzadiventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere l’indicazione la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenzecausa, nonché le generalità delle conseguenze del sinistro, i nomi e l'indirizzo gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni testimoni. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e l’entitài documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre deve trasmettere alla Società copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore. L'inosservanza di tali obblighi può portare, almeno approssimativaai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del dannodiritto alla garanzia assicurativa. Il contraente termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali. Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., l’Assicurato deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possessosegnalare, copia al momento della denuncia alle Autorità competenti. In caso del sinistro, l'esistenza di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso altre polizze di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibireTutela Legale.

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Samples: Insurance Agreement

Denuncia dei Sinistri. A parziale deroga dell’artXVIII.1 - TERMINI E MODALITÀ - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, oppure attraverso il sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxx - Area Assicurati, da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza (Art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello c.c.), salvo casi di comprovata urgenza. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Art 2952 c.c. (Prescrizione in cui materia di assicurazione). L’Assicurato perde il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco diritto all’indennità se intervenutinon adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito. E’ onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario in sede di denuncia e riparazioni eseguite. in caso comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di furto/rapina/estorsione: in caso incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, salvo casi di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possessocomprovata urgenza, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti tutta la documentazione contabile e/o le scritture che idonea e necessaria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo copia del libretto di circolazione del veicolo colpito da sinistro, ivi compreso l’Accordo contenente il Contraente sarà contratto preventivo in grado di esibireforma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento dell’attività assicurativa.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie