Common use of DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Clause in Contracts

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% di ciascun importo contrattuale al netto di IVA per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

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Samples: Regolamento Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 è richiesta cauzione definitiva di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare aggiudicazione rilasciata da una garanzia fideiussoria pari al 10% Compagnia terza che non sia la stessa Compagnia affidataria del lotto di ciascun importo contrattuale al netto di IVA per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civileriferimento. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato stazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in nella graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale. In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversietitolo risarcimento danni.

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Samples: trasparenza.izsler.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazioneAi sensi dell’art. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria 113 del Codice dei contratti pubblici è richiesta cauzione definitiva pari al 10% %, o superiore, dell’importo di ciascun importo contrattuale aggiudicazione, al netto dell’Iva. La cauzione definitiva dovrà essere inviata in originale entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di IVA avvenuta aggiudicazione definitiva al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx, ufficio protocollo - all’attenzione dell’Ufficio Gare e contratti per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto l’acquisto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civilebeni e servizi. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso stazione appaltante che aggiudica l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in nella graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo La garanzia copre gli oneri per il termine del rapporto contrattuale mancato od inesatto adempimento e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversiecessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale.

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Samples: www.izsler.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale Ciascuna Ditta sottoscrittrice degli accordi quadro dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare costituire una garanzia fideiussoria pari del 10% del valore a base d’asta dei lotti aggiudicati relativi a ciascuna azienda sanitaria per la quale ha prodotto offerta e a favore della stessa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% %, la garanzia fideiussoria è aumentata di ciascun importo contrattuale tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al netto 20%, l’aumento è di IVA due punti percentuali per il triennio, secondo quanto previsto dall’artogni punto di ribasso superiore al 20%. 113 Si applica l’art. 75 c. 7 del D. LgsL.vo n. 163/2006 e s.m.i. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione per fruire del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità beneficio della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto riduzione del 50% qualora produca contestualmente copia dell’importo della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzionigaranzia. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma c. 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni 15 gg., a semplice richiesta scritta di ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto. La mancata costituzione della stazione appaltantegaranzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa o resa da parte di un intermediario finanziario autorizzato, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione costituisce può essere costituita anche in contanti , assegno circolare o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata, in contestualità all’emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta di ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo. La garanzia a copertura degli è valida per l’intero periodo contrattuale e dovrà essere corrispondente proroga in caso di proroga semestrale del contratto e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti delle prestazioni previste dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

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Samples: 158.255.242.116

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale Ciascuna Ditta sottoscrittrice degli accordi quadro dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare costituire una garanzia fideiussoria pari del 10% del valore a base d’asta dei lotti aggiudicati relativi a ciascuna azienda sanitaria per la quale ha prodotto offerta e a favore della stessa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% %, la garanzia fideiussoria è aumentata di ciascun importo contrattuale tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al netto 20%, l’aumento è di IVA due punti percentuali per il triennio, secondo quanto previsto dall’artogni punto di ribasso superiore al 20%. 113 Si applica l’art. 75 c. 7 del D. LgsL.vo n. 163/2006 e s.m.i. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione per fruire del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità beneficio della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto riduzione del 50% qualora produca contestualmente copia dell’importo della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzionigaranzia. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma c. 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni 15 gg., a semplice richiesta scritta di ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto. La mancata costituzione della stazione appaltantegaranzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa o resa da parte di un intermediario finanziario autorizzato, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione costituisce può essere costituita anche in contanti , assegno circolare o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata, in contestualità all’emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione . Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione . In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo. La garanzia a copertura degli è valida per l’intero periodo contrattuale e dovrà essere corrispondente proroga in caso di proroga semestrale del contratto e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti delle prestazioni previste dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

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Samples: 158.255.242.116

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, la ditta individuata dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazioneprestare, ai sensi dell’art. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare 113 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx., una garanzia fideiussoria pari al 10% di ciascun importo contrattuale al netto di IVA per il triennio, in favore dell’Azienda USL secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizioLgs 163/2006 e xx.xx.. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), nel rispetto la garanzia fideiussoria è aumentata di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civiletanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà predetta garanzia potrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957. comma 2 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima anche per il recupero delle penali contrattuali entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Azienda USL. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per dovrà prevedere quale Xxxx competente in caso di controversie il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contrattoForo di Aosta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello schema di contratto. Originale della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine stipula del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversiecontratto.

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Samples: www.ausl.vda.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazioneAi sensi dell’art. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria 103 del d.Lgs 50/2016 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di ciascun importo contrattuale aggiudicazione, al netto dell’Iva, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del sopracitato articolo in caso di IVA per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civileribassi superiori al 10 percento. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Aziendastazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale. In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente l'IZSLER si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che segue seguono in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.

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Samples: www.provincia.brescia.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente costituire un deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio a garanzia degli impegni assunti a titolo definitivo infruttifero, di importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di ciascun importo contrattuale al netto di IVA per il triennio, secondo quanto previsto aggiudicazione. Tale deposito potrà essere costituito in contanti oppure con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari previsti dall’art. 113 75 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una n.163/2006 e tale garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contrattodell’Amministrazione aggiudicatrice. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che eventuali altre pendenze. L’importo di detta cauzione sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento riducibile del 50% in caso di possesso della certificazione di Qualità, ai sensi della deliberazione n. 7 del 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La cauzione potrà essere ridotta di anno in anno a fronte della buona esecuzione del contratto. Nel caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n°163/2006 la cauzione dovrà essere rilasciata dall’istituto bancario o assicurativo nei confronti di tutte le imprese che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversieintendano costituire l’ATI in caso di aggiudicazione anche se sottoscritta dalla sola impresa designata quale capogruppo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà versare una garanzia fideiussoria cauzione definitiva, pari al 10% di ciascun importo contrattuale al netto di IVA per il trienniodell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/06. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento della fornitura, dopo l’accertamento di regolarità della medesima. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 113, c. 2 D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio163-06, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

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Samples: www.unifi.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una A garanzia fideiussoria pari al 10% di ciascun importo contrattuale al netto di IVA per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizzadell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa), valido fino alla data di divieto emissione del certificato di stipula verifica di contratti nuovi per i predetti operatoriconformità o certificato di regolare esecuzione, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000dell’art. 103, potrà presentare una comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Xxx l’aggiudicatario opti per uno dei modi previsti dalle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell’art. 1 della citata legge n. 348/1982, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: - di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Azienda; - di considerare valida la garanzia d’importo ridotto fino al completo esaurimento del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai rapporto contrattuale. Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originaleD.Lgs. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria n. 50/2016, la fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del Codice Civile e la sua operatività Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri L’aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda impartirà, per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente effetto di contestazioni che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite dovessero sorgere tra le eventuali controversieparti.

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% di ciascun importo contrattuale al netto di IVA All’esito positivo delle verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi e per il triennio, secondo quanto previsto dall’artgli effetti dell’art. 113 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa definitiva dovrà essere prestata da primario istituto o compagniaalle seguenti condizioni:  intestata a favore dell’Azienda contraente;  essere incondizionata e irrevocabile;  prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appaltoobbligandosi il fideiussore, con obbligo di comunicazione su semplice richiesta scritta della ASL, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà terzi aventi causa;  prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, c.c..  L’aggiudicatario deve inviare la cauzione definitiva all’Azienda Sanitaria Latina entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta. L’ ASL provvederà quindi a stipulare i l contratto con l’aggiudicatario.  Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del Codice Civile Codice., la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l’Impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all’atto di costituzione della garanzia medesima, citando l’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedocumentando il possesso del requisito. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli copre gli oneri e le penali per il mancato o od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione.  La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione del servizio.  L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione.  L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Azienda Sanitaria Latina, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi derivanti dal contrattocontrattuali.  Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato dell’Azienda ASL Latina, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in nella graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

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Samples: www.ausl.latina.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare in sede di sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria definitivo pari al 10% dell’importo del contratto stesso a garanzia dell’adempimento di ciascun importo contrattuale al netto tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse da costituirsi nei modi previsti dal disciplinare di IVA per il trienniogara, secondo quanto previsto dall’artsalva comunque la risarcibilità del maggior danno. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale La cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/operare a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare prima richiesta senza che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad il garante possa sollevare eccezione alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al concorrente che segue in graduatoria“Prime rate” più 2 punti. Il deposito cauzionale resterà vincolato che dovrà essere costituito nei modi indicati nel disciplinare di gara deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino a sei mesi dopo il termine ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversiecontratto.

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Samples: servizi2.inps.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto di aggiudicazioneAi sensi dell’art. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare una garanzia fideiussoria 113 del Codice dei contratti pubblici è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di ciascun importo contrattuale aggiudicazione, al netto di IVA per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civiledell’Iva. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Aziendastazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale. In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente l'IZSLER si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che segue seguono in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.

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Samples: www.izsler.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base al proprio importo netto L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di aggiudicazione. L’operatore economico aggiudicatario dovrà versare tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore del Comune di Ferrara, una garanzia fideiussoria fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dall'offerta presentata in sede di ciascun importo contrattuale gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al netto 10%, la garanzia è aumentata di IVA tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per il triennio, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 103 del servizioD.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. L’operatore aggiudicatario, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d’importo ridotto del 50% qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Società appaltante. La Resta salvo e impregiudicato il diritto del Comune di Ferrara al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Azienda. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversienon risultasse sufficiente.

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Samples: servizi.comune.fe.it