Descrizione dell’area Clausole campione

Descrizione dell’area. L’area interessata dal presente intervento è collocata lungo la SP 429 Alba-Cortemilia che si sviluppa ai piedi della collina nel territorio comunale di Diano d’Alba, frazione Ricca. Verso nord, ossia verso Alba, e verso sud, ossia verso l’abitato della frazione Ricca, la SP429 segna il fondovalle e corre parallela al torrente Cherasca posto verso ovest, oltre la cortina già parzialmente edificata, a destinazione mista residenziale, produttiva, artigianale, commerciale. Verso monte nuclei a destinazione prevalentemente residenziale si accompagnano a fabbricati meno recenti. La provinciale segna il confine verso ovest del lotto interessato, mentre la collina, che sale sul lato verso est, ne segna il confine in tale direzione a circa metà altezza, oltre la quale sono già presenti altre costruzioni che con l’intervento in oggetto andrebbero a completare l’urbanizzazione dell’area. L’area di P.E.C. è quindi delimitata ad ovest dalla provinciale XX000, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx estende fino ad incontrare alcuni fabbricati esistenti, a nord da un gruppo di fabbricati a destinazione mista delimitati da via Gaiole Xxxxxxx e a sud da un altro P.E.C. già ultimato che dovrà essere collegato al presente a mezzo della strada di P.E.C. in progetto denominata Via X. Xxxxxxxx, strada attualmente interrotta ed incompleta.
Descrizione dell’area. L’area oggetto dell’intervento, ubicata nel livello seminterrato del padiglione delle Emergenze, è delimitata su due lati da un intercapedine areata, mentre sugli altri due lati è delimitata dalla sala gessi e da un corridoio che la separa dalla sottocentrale tecnica. L’accesso è consentito dal corpo scale e dal gruppo montalettighe che la mettono in comunicazione con gli altri ambienti del reparto di Diagnostica per Immagini e con il Pronto Soccorso. E’ possibile accedere all’area anche direttamente dall’esterno, dalla rampa che conduce al gruppo elettrogeno e che attraverso l’intercapedine areata larga 350 cm ed alta 250 cm coperta da griglie metalliche permette il passaggio di piccoli automezzi per l’esecuzione dei lavori (vedere planimetria allegata). Gli offerenti devono effettuare preventivamente tutte le valutazioni tecniche necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano perfettamente idonee all’installazione dell’apparecchiatura a risonanza magnetica offerta. A tal fine, prima di depositare l’offerta, gli offerenti hanno l’onere di effettuare un rilievo sul posto, per verificare le quote, gli spessori e i tipi di materiali delle strutture esistenti. In progetto definitivo deve essere individuato il percorso ottimale per l’accesso al cantiere e, in particolare, per il trasporto fino al locale di installazione della apparecchiatura RM.; il cantiere dovrà essere separato il più possibile dalle restanti aree, precludendo fisicamente l’ingresso dell’area oggetto di intervento dagli altri ambienti che restano operativi (in particolare dalle sale gessi insistenti sullo stesso livello e confinanti con l’area di cantiere). Dal punto di vista strutturale, il piano interrato insiste su terrapieno. Ogni intervento, fornitura, opera, impianto ecc., anche non incluso in progetto preliminare e nei successivi livelli di progettazione, necessario per dare l’opera perfettamente finita in ogni sua parte è incluso nel prezzo a corpo d’aggiudicazione e non potrà comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Le lavorazioni da eseguire sono suddivisibili in: opere edìli, impianti elettrici e speciali, impianti meccanici. I requisiti costruttivi, strutturali, edilizi e tecnologici indicati di seguito sono da intendersi come indicazione generale e comunque come misura minima della proposta progettuale e potranno quindi essere integrati e qualitativamente migliorati dagli offerenti. E’ fatto obbligo, in progetto, di rispettare i canoni esteti...
Descrizione dell’area. L’area in oggetto è costituita da un lotto di terreno di circa 21.000 mq a prevalente destinazione produttiva a ridosso dell’autostrada A4 Torino-Trieste, nei pressi del casello autostradale di Cessalto (TV). Si riporta di seguito un’immagine aerea del sito: I beni si trovano nella zona periferica del Comune di Xxxxxxxx, x xxxxx 0,0 xx xxx xxxxxx xxx xxxxx; l’area in cui sorgono, di circa 60 ha, è a prevalente destinazione produttiva, ed è caratterizzata perlopiù da grandi capannoni industriali. Il lotto, con due ingressi carrai su Via Dante, è costituito da un grande fabbricato di circa 6.000 mq nel quale avveniva la produzione e trovavano sede gli uffici ed i servizi per i dipendenti. All’esterno sono presenti una serie di fabbricati minori di supporto alla produzione. Si riporta di seguito una planimetria del sito: ✓ Edificio principale, che copre una superficie del lotto di circa 6.000 mq, costituito dal reparto produttivo e alcuni locali ad esso connessi.
Descrizione dell’area. L’area oggetto della perizia è di proprietà del Comune di Boffalora Sopra Ticino ed è ubicata in Boffalora Sopra Ticino, Viale Industria angolo Via San Xxxxxxxxxx. E' pervenuta al Comune pervenuta a seguito di atti a rogito rispettivamente: - xxxx. X. Xxxxxxx rep. n. 22183 racc. n. 2582 del 04/06/1980, xxx.xx a Magenta il 19/06/1980 al n. 1050 - xxxx. X. Xxxxxxx rep. n. 22646 racc. n. 2641 del 14/11/1980, xxx.xx a Magenta il 01/12/1980 al n. 1909 - dott. Xxxxxx Xxxxxxxx rep. n. 25921 del 27/09/1993, xxx.xx a Magenta il 14/10/1993 al n. 1035 Per l’identificazione all’Agenzia del Territorio di Milano, Catasto Terreni, si rimanda alla perizia approvata con GC n. 8 del 19.01.2018. La superficie complessiva catastale è pari a circa mq. 21.700. L’area è costituita da un unico comparto così coerenziato, partendo da nord in senso orario: mappale 175 (Via San Xxxxxxxxxx), mappale 168, mappale 74, mappale 274, mappale 72, mappale 71, Viale Industria (da cui si accede), 456. Sull’angolo estremo nord-ovest del mappale 455 insiste una sottocabina di decompressione gas metano con relativa area di pertinenza individuata con il mappale 456, non interessata dall’alienazione. Lungo il confine est sui mappali 176, 455, 178, 238 e 252 insiste un canale adacquatore privato che dovrà essere mantenuto in quanto dovrà garantire l’irrigazione ai fondi contigui e posti a valle. Tale canale costituisce a tutti gli effetti una servitù di acquedotto che si è costituita su questa area fin dal 1980 e che è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale. L’appezzamento lungo il confine sud è delimitato da recinzione in lastre di calcestruzzo prefabbricato di proprietà dei confinanti. L’appezzamento in oggetto ha una forma regolare e rettangolare con dimensioni medie di circa mt 175 x 120 ed affaccio su due strade comunali quali Viale Industria e Via San Xxxxxxxxxx. E’ posto a margine di un comparto industriale esistente, asservito da tutti i servizi generali quali rete di fognatura, rete acquedotto, rete gas metano, rete energia elettrica, rete telefonica. Il terreno ha una morfologia pianeggiante ed è posto a una quota inferiore rispetto alle strade adiacenti di circa cm 60/90 ad eccezione del mappale 176, posto alla stessa quota stradale. Non risultano in essere contratti agrari. Le aree hanno la seguente destinazione urbanistica: - mappali 176, 455, 178, 232, 244 e 238 parte, pari a una superficie catastale complessiva di mq 21.330 circa- inseriti nel vigente PGT nell’ A.T. 6 - Ambito di t...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: