Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni Clausole campione

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Ad eccezione di quanto di seguito riportato, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. L’Azionista Xxxxxxxxx assumerà nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale alcuni impegni di lock up. I medesimi impegni saranno assunti nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Glo- bale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Colloca- mento Istituzionale dalla Società per un periodo di 180 giorni dalla data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa inoltre che l’art. 6.5 dello Statuto di Quotazione prevede, per soggetti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, un limite al possesso azionario pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474. Il superamento di tale quota di possesso comporta che il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto a detto limite massimo non potranno essere esercitati.
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. La Società ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie Azioni sul Mercato Telematico Azionario. Borsa Italiana, con provvedimento n. 8070 del 3 giugno 2015, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni della Società. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie dell’Emittente sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni. Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni della Società non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato o equivalente italiano o estero.
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. Si segnala che l’Azionista Xxxxxxxxx assumerà alcuni impegni di lock-up, nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 180 giorni decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA. I medesimi impegni saranno assunti, nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, dalla Società per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 365 giorni decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA. L’Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario. Borsa Italiana, con provvedimento n. 7885 del 4 giugno 2014, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni dell’Emittente. Inoltre, con il summenzionato provvedimento di ammissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni a seguito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione.
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Alla Data del Prospetto Informativo non sussiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni.
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Fatta salva l’assunzione di impegni di lock-up da parte dell’Emittente e dell’Azionista Venditore, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. Si segnala, inoltre, che alla Data della Nota di Sintesi le Azioni oggetto dell’Offerta e le azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe sono libere da pegno costituito a beneficio delle banche finanziatrici ai sensi dell’Euro Term and Revolving Facilities Agreement concesso all’Emittente. All’esito dell’Offerta e in virtù degli impegni assunti in occasione di alcune richieste di modifica delle previsioni dell’Euro Term and Revolving Facilities Agreement, l’Azionista Venditore costituirà nuovamente in pegno (sostanzialmente agli stessi termini di cui al precedente pegno e a favore delle banche finanziatrici) le Azioni che non saranno vendute nell’ambito dell’Offerta alle medesime condizioni previste dall’originario contratto di pegno (il quale prevede l’esercizio del diritto di voto in capo a Italian Electronics Holdings S.r.l.).
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Fatto salvo quanto indicato nel Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Sezione Seconda del Prospetto in merito all’assunzione degli impegni di lock-up da parte dell’Emittente e dell’Azionista Venditore, non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o dello Statuto. L’Azionista Venditore e la Società assumeranno, nei confronti del Coordinatore dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, alcuni impegni di lock-up per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. Si segnala tuttavia che, in conformità agli obblighi di cui al Facility Agreement, in data 15 lu- glio 2011 Appunti e Istifid hanno costituito un pegno di primo grado (il “Pegno”) sul 100% delle quote della Società (oggi, a seguito della trasformazione in S.p.A., gravante sulle azio- ni della Società, l’”Oggetto del Pegno”) a garanzia delle obbligazioni derivanti, inter alia, dal Facility Agreement (l’”Accordo di Pegno”). Si segnala tuttavia che, in data 15 febbraio 2013, i Soggetti Finanziatori si sono impegnati, su- bordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, ad estinguere il Pegno gravan- te sull’Oggetto del Pegno in tempo utile per il rilascio da parte di Appunti e Pentavest del- l’attestazione di cui all’Allegato 1A),2),A), d), del Regolamento Emittenti, secondo la tempistica di cui alla nota 4 del suddetto Allegato e quindi entro la data di avvio dell’Offerta Globale, restando inteso che, in caso di (i) mancato inizio delle negoziazioni delle azioni Moleskine sul MTA, (ii) sospensione o interruzione dell’Offerta Globale, ovvero (iii) manca- ta sottoscrizione, entro la fissazione e comunicazione del Prezzo di Offerta, degli Accordi di Lock-up, il Pegno sarà ricostituito. Si segnala l’assunzione di Accordi di Lock-up assunti dagli Azionisti Venditori, dalla Società e dai Soci Managers.