Common use of Dichiarazioni inesatte o reticenti Clause in Contracts

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale, Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale, Contratto Di Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato contraente e/o l'Assicurato hanno l’obbligo l'obbligo di comunicare alla Compagnia Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia Società stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di corrispondererifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; - di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosein relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente. In ogni casocaso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la rettificaContraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in base all’età effettiva, delle somme dovutecaso di trasferimento all'estero.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Difesa Legale Delle Aziende, Contratto Di Assicurazione Per La Difesa Legale Delle Persone, Contratto Di Assicurazione Per La Difesa Legale Delle Persone

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatoCapitale Complessivo fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso, Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso, Assicurazione Mista Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatorivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale, Contratto Di Assicurazione Collettiva Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale, Contratto Di Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare Contraente/Assicurato deve indicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio; la violazione di tale obbligo può comportare serie conseguenze. In caso di L’art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato fatte con dolo o colpa grave su circostanze che egli conosceva o che, facendo uso della normale diligenza, avrebbe potuto conoscere, sono causa di reticenze annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto alle Prestazioni di Assistenza quando relative a circostanze tali che per cui la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni Compagnia, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso, o lo avrebbe dato a un Premio più elevato. Se, invece, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato sono state effettuate senza dolo o colpa grave da parte del Contraente/Assicurato, ovvero riguardano circostanze a lui sconosciute e/o che non potevano essere conosciute con la normale diligenza, l’art. 1893 del Codice civile sancisce il diritto della Compagnia stessa: Adi far cessare gli effetti del contratto (recesso) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderee, in caso di decesso dell’AssicuratoSinistro, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • erogare Prestazioni di ridurre la somma dovuta, Assistenza ridotte in proporzione alla della differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoentrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettificaquello relativo al periodo di assicurazione in corso e, in base all’età effettivanel caso di dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, delle somme dovuteil Premio dovuto per il primo anno.

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Samples: www.zurich-connect.it, www.zurich-connect.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di Le dichiarazioni false, inesatte o di reticenze reticenti dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Impresa, tali che per cui la Compagnia Impresa non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la Compagnia stessa: A) HA DIRITTOperdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEnonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: • sono causa di impugnare annullamento del contratto quando l’Aderente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Impresa avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Impresa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Impresa non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza1892 c.c.; • non sono causa di corrispondereannullamento del contratto quando l’Aderente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in caso di decesso dell’Assicuratotali casi, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di la Impresa potrà recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • . Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Impresa, o prima che la Impresa abbia dichiarato di ridurre recedere dal contratto, la somma dovuta, dovuta sarà ridotta in proporzione alla della differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutelinea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.

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Samples: Polizza Gap4you, Polizza Gap4you

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: PRESTAZIONI PRINCIPALI A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatorivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato e della persona con disabilità comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute. PRESTAZIONI ACCESSORIE A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rivalutabile a Premio Unico Ricorrente, Contratto Rivalutabile (Ramo I)

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTOHa diritto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando il Contraente e/o l’Assicurato ha agito con dolo o colpa grave: • di - Di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare ; - Di rifiutare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza pagamento della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderesomma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; - Di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTOHa diritto, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando il Contraente e/o l’Assicurato non ha agito con dolo o colpa grave: • di - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contrente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di - Di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In in relazione ad ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutealtra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea Per Il Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale E Permanente a Premio Mensile E a Copertura Del Debito Residuo Per I Mutui Erogati, Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea Per Il Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale E Permanente a Premio Mensile E a Copertura Del Debito Residuo Per I Mutui Erogati

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti del ContraenteƒAssicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Impresa, tali che per cui la Compagnia Impresa non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la Compagnia stessaperdita totale o parziale del diritto a ricevere la prestazione in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. f892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e f893 (dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave) del codice civile. In particolare: A) HA DIRITTO- dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo stato di salute, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVErese mediante sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in sede di stipula del contratto, comportano sempre la perdita del diritto a ricevere la prestazione, in quanto l'Impresa assicura solo soggetti che siano in buono stato di salute secondo quando previsto dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute: - dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo status tabagico, rese in sede di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderestipula del contratto, legittimano l'Impresa, in caso di decesso dell’AssicuratoSinistro per Decesso, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o a ridurre proporzionalmente la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, prestazione in proporzione alla della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse l'Impresa avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Assicurazione Vita, Assicurazione Vita

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Impresa, tali che per cui la Compagnia Impresa non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la Compagnia stessaperdita totale o parziale del diritto a ricevere la prestazione in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave) del codice civile. In particolare: A) HA DIRITTO- dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo stato di salute, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVErese mediante sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in sede di stipula del contratto, comportano sempre la perdita del diritto a ricevere la prestazione, in quanto l'Impresa assicura solo soggetti che siano in buono stato di salute secondo quando previsto dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute: - dichiarazione inesatte o reticenti inerenti lo status tabagico, rese in sede di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderestipula del contratto, legittimano l'Impresa, in caso di decesso dell’AssicuratoSinistro per Decesso, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o a ridurre proporzionalmente la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, prestazione in proporzione alla della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse l'Impresa avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Assicurazione Vita, Assicurazione Vita

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Obblighi dell’impresa Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per Furto, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle coserisulta dovuto, la Compagnia stessaSocietà provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: A) HA DIRITTO- danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEdei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - danni agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata. Anticipo indennizzo Limitatamente al Settore Incendio, il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di impugnare il contratto dichiarando denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in o dell’Assicurato degli obblighi a cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, deve ottemperare in caso di decesso dell’Assicuratosinistro. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 250.000,00, prima qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazionenon ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione dei rappresentanti legali o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.dei Soci a responsabilità illimitata;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente 1) Dichiarazioni e l’Assicurato hanno l’obbligo reticenze rese con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente con dolo o colpa grave possono comportare l'annullamento del contratto, a norma di comunicare alla Compagnia le circostanze quanto previsto dall'art. 1892 cod. civ. fermo restando il diritto della Società a loro note rilevanti per percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell'eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia, il contratto non può essere impugnato se l'assicuratore non dichiara al contraente la determinazione del rischiosua volontà di impugnazione entro 3 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza nelle dichiarazioni. In caso di ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei 3 mesi suddetti, l'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata. 2) Dichiarazioni e reticenze rese senza dolo o colpa grave. Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle coserischio, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il Società può recedere dal contratto dichiarando comunicando tale sua decisione al Contraente di voler esercitare tale diritto contraente entro tre 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nei casi o con le modalità previste dall'art. La Compagnia decade dal diritto di impugnare 1893 cod. civ. Tuttavia, se il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza; • di corrisponderereticenza sia conosciuta dalla Società, in caso di decesso dell’Assicurato, o prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto stessocontratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione alla della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso art. 1893 cod.civ. Alienazione, liquidazione dell'azienda o cessazione di attività Il contraente è tenuto a comunicare alla Società l'alienazione o la liquidazione dell'azienda o la cessazione dell'attività indicata in polizza. Nel caso in cui il contraente non dia comunicazione alla Società degli eventi sopra indicati, egli rimane comunque obbligato al pagamento del premio sino alla scadenza del contratto. I diritti e gli obblighi del contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso. Aggravamento del rischio Il contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto o fosse esistito al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato ad un premio più elevato. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previste dall'art. 1898 cod. civ.. Diminuzione del rischio Il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio assicurato. In ogni casotale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alle suddette comunicazioni, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettificaai sensi dell'art. 1897 cod. civ.. La Società dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso espressamente attribuitole dall'art. 1897, in base all’età effettiva, delle somme dovute1° comma cod. civ. per il caso di diminuzione del rischio.

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Samples: Polizza Tutela Legale, Polizza Tutela Legale

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di Le dichiarazioni false, inesatte o di reticenze reticenti dell’Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa, tali che la Compagnia per cui l’Impresa non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la Compagnia stessa: A) HA DIRITTOperdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEnonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: • sono causa di impugnare annullamento del contratto quando l’Aderente/Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Impresa avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l’Impresa non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza1892 c.c.; • non sono causa di corrispondereannullamento del contratto quando l’Aderente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in caso di decesso dell’Assicuratotali casi, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di l’Impresa potrà recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • . Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Impresa, o prima che l’Impresa abbia dichiarato di ridurre recedere dal contratto, la somma dovuta, dovuta sarà ridotta in proporzione alla della differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutelinea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.

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Samples: clp.partners.axa

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il La Contraente e e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL LA CONTRAENTE HA E/O L'ASSICURATO HANNO AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto per domandarne l’annullamento dichiarando al alla Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondererifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazionedianzi indicato; • di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, solamente considerato che la Compagnia in tal caso non avrebbe dato il capitale rivalutatosuo consenso alla stipula dell’assicurazione; • di trattenere il premio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL LA CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA HANNO AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi alla Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di Di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondereDi rifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato dianzi indicato; • di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; • di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatoversamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di Di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettificarettifica delle prestazioni assicurate, in base all’età alla data di nascita effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per La Copertura Del Rischio Di Non Autosufficienza a Premio Annuo

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di - Di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare ; - Di rifiutare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza pagamento della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderesomma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; - Di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; - Di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In in relazione ad ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutealtra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea Per Il Caso Di Morte Monoannuale a Copertura Del Debito Residuo Per I Mutui Erogati

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto per domandarne l’annullamento dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondererifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato dianzi indicato; • di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; • di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso, nella forma assicurativa a premio annuo, al premio convenuto per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatoprimo anno. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettificarettifica delle prestazioni assicurate, in base all’età alla data di nascita effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Di Morte a Premio Annuo Costante E Capitale Costante

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare Contraente/Assicurato deve indicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio; la violazione di tale obbligo può comportare serie conseguenze. In caso di L’art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato fatte con dolo o colpa grave su circostanze che egli conosceva o che, facendo uso della normale diligenza, avrebbe potuto conoscere, sono causa di reticenze annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto alle Prestazioni di Assistenza quando relative a circostanze tali che per cui la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni Compagnia, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso, o lo avrebbe dato a un Premio più elevato. Se, invece, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato sono state effettuate senza dolo o colpa grave da parte del Contraente/Assicurato, ovvero riguardano circostanze a lui sconosciute e/o che non potevano essere conosciute con la normale diligenza, l’art. 1893 del Codice civile sancisce il diritto della Compagnia stessa: Adi far cessare gli effetti del contratto (recesso) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderee, in caso di decesso dell’AssicuratoSinistro, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • erogare Prestazioni di ridurre la somma dovuta, Assistenza ridotte in proporzione alla della differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoentrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, il Premio dovuto per il primo anno. Aggravamento del rischio Secondo l’art. 1898 del Codice Civile, si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto avvengono dei mutamenti, che peggiorano le circostanze valutate nel momento in cui il contratto è stato concluso, tali per cui se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della conclusione del contratto, essa non avrebbe dato il suo consenso, o lo avrebbe dato a un Premio più elevato. La medesima norma prevede l’obbligo per Contraente/Assicurato di avvisare immediatamente la rettifica, Compagnia in base all’età effettiva, delle somme dovutecaso di aggravamento del rischio; la violazione di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni di Assistenza.

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Samples: www.zurich-connect.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di Le dichiarazioni false, inesatte o di reticenze reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa, tali che la Compagnia per cui l’Impresa non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la Compagnia stessa: A) HA DIRITTOperdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEnonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: • sono causa di impugnare annullamento del contratto quando il contratto dichiarando Contraente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Impresa avrà diritto ai premi relativi al Contraente periodo di voler esercitare tale diritto entro tre assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o , l’Impresa non sarà tenuta a pagare la reticenza; • di corrisponderesomma assicurata, in caso linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.; non sono causa di decesso dell’Assicuratoannullamento del contratto quando il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazionein tali casi, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di l’Impresa potrà recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • . Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Impresa, o prima che l’Impresa abbia dichiarato di ridurre recedere dal contratto, la somma dovuta, dovuta sarà ridotta in proporzione alla della differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutelinea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.

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Samples: clp.partners.axa

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato e/o l'Assicurato hanno l’obbligo l'obbligo di comunicare alla Compagnia Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia Società stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di - Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente e/o all'Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere- Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; - Di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato al Contraente e/o all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di - Di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosein relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. In ogni casocaso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettificaContraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite il Contraente a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in base all’età effettiva, delle somme dovutecaso di trasferimento all'estero.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatocomplessivo. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Convenzione Linea Protezione Persona/Casa

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di è tenuto a comunicare alla Compagnia di Assicurazione tutte le circostanze a loro note rilevanti e utili per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti sul rischio da assicurare relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cosecondizioni, la Compagnia stessaha diritto: Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto (chiedere l’annullamento del) Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La , trascorso questo periodo la Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzada tale diritto; • di corrispondererestituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle quote del/i Fondo/i Interno/i/OICR collegate al Contratto se l’evento si verifica prima che sia decorso trascorso il termine dinanzi sopra indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B; b) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzareticenza mediante dichiarazione da presentare al Cliente, nel caso in cui non si sia ancora verificato il Sinistro; • di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: www.intesasanpaololife.ie

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da paße dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata nel modulo di comunicare inserimento relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per prestazione, nonché la determinazione stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del rischioCodice Civile. In caso di dichiarazioni inesatte variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli att. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di reticenze relative a circostanze tali che Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cosepossibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa. In caso di aggravamento del Rischio, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare recedere dall'Assicurazione. Qualora l'Assicurato o il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondereContraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di decesso dell’AssicuratoSinistro, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno Assistenza nel caso in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra non avrebbe mai assicurato il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle coseRischio alle condizioni aggravate. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.= AD USO PUBBLICO

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Samples: www.mapfreassistance.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno Ramo vita L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro lui note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di impugnare il contratto contratto, informandone il Contraente, dichiarando al Contraente all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto ; – di impugnare rifiutare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza pagamento della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderesomma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; – di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato all’Assicurato, informandone il Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; – di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosein relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute– Xxxx Xxxxx Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

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Samples: Polizza Credito

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatocomplessivo. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilita’ Di Premi Aggiuntivi E Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Le dichiarazioni rese dal Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione all’atto della stipula del rischiocontratto rivestono fondamentale importanza. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Compagnia l'assicuratore non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto Se il vero stato delle coseContraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTOle dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenzareticenza (art. 1893 c.c.). Nel caso in cui informazioni inesatte, reticenti o mendaci venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di negare o ridurre l’indennizzo oppure, relativamente alla garanzia RCA, esercitare rivalsa, anche totale, verso l’Assicurato Obblighi dell’impresa Garanzia R.C. Auto A partire dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, la Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento o i motivi della mancata offerta: • entro 30 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge e se il conducente del veicolo assicurato ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (nel seguito, anche “CAI”); • entro 60 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, nel caso in cui il Modulo CAI sia firmato dal solo conducente del veicolo assicurato; • entro 90 giorni, per danni alle persone, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di ridurre la somma dovuta, risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutecui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato e/o l'Assicurato hanno l’obbligo l'obbligo di comunicare alla Compagnia allaSocietà le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: Società stessa A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di GRAVE - Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere- Xx rifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si veririca prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; - Di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di GRAVE - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di - Di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosein relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente. In ogni casocaso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornire all'atto della sottoscrizione/adesione, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la rettificaContraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in base all’età effettiva, delle somme dovutecaso di trasferimento all'estero.

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Samples: www.veraassicurazioni.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente Le dichiarazioni dell’Aderente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessastessa ha diritto: Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di dolo o colpa grave: - di impugnare il contratto contratto, dichiarando al Contraente all’Aderente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia ; trascorso detto termine AXA MPS Vita decade dal diritto da tale diritto; - di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. Bqualsiasi pagamento; b) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEove non sussista dolo o colpa grave: - di recedere dal contratto stessocontratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare all’Aderente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoLa Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, l’inesatta salvo il caso di dolo. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età effettivareale, delle somme dovute. L’Aderente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia, per il tramite di GEFASS (per posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: - modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; - con riferimento ad Aderente società o ditta individuale, la perdita delle seguenti cariche societarie: legale rappresentante, amministratore, dirigente, socio, titolare. Antiriciclaggio L’Aderente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell’Aderente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite all’Aderente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dall’ Aderente e allo stesso intestato; tale operazione sarà accompagnata da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate all’Aderente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa antiriciclaggio.

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Samples: www.axa-mps.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno Ramo vita L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro lui note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di impugnare il contratto contratto, informandone il Contraente, dichiarando al Contraente all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto ; – di impugnare rifiutare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza pagamento della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderesomma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; – di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato all’Assicurato, informandone il Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; – di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosein relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovuteXxxx XxxxxXxx vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

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Samples: Polizza Credito

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato contraente e/o l'Assicurato hanno l’obbligo l'obbligo di comunicare alla Compagnia Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia Società stessa: . A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di - Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere- Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; - Di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l'Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell'assicurazione; - Di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosein relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente. In ogni casocaso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la rettificaContraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in base all’età effettiva, delle somme dovutecaso di trasferimento all'estero.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Le Malattie Oncologiche

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di è tenuto a comunicare alla Compagnia di Assicurazione tutte le circostanze a loro note rilevanti e utili per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti sul rischio da assicurare relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cosecondizioni, la Compagnia stessaha diritto: Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente chiedere l’annullamento del Contratto, avendo l’obbligo di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o comunicare, a pena di decadenza, la reticenza. La Compagnia decade dal diritto propria volontà di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle quote dei Fondi Interni/OICR collegate al Contratto se l’evento si verifica prima che sia trascorso il termine di tre mesi sopra indicato; b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Cliente, nel caso in cui non si sia ancora verificato il Sinistro; • di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

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Samples: www.intesasanpaololife.ie

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Le dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessaCompagnia, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile: Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di dolo o colpa grave: - ha diritto di impugnare il contratto Contratto dichiarando al all’Investitore-Contraente di voler esercitare tale il diritto di chiedere l’annullamento del Contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzale reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi Contratto tra- scorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, - qualora l’evento si verifichi prima che sia decorso il termine dinanzi dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutatola Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEove non sussista dolo o colpa grave ha diritto: - di recedere dal contratto stessoContratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzale reticenze; - di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe sa- rebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, ove l’evento si verifichi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto. In ogni casoLa Compagnia decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta salvo il caso che la rettifica, verità sia stata alterata o taciuta in base all’età effettiva, delle somme dovutemalafede.

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Samples: www.poste.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze a loro note rilevanti per che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la determinazione perdita totale o parziale del rischiodiritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessastessa ha diritto: Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di dolo o colpa grave: - di impugnare il contratto Contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia ; trascorso detto termine AXA Assicurazioni S.p.A. decade dal diritto da tale diritto; - di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. Bqualsiasi pagamento; b) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEove non sussista dolo o colpa grave: - di recedere dal contratto Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoLa Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, l’inesatta salvo il caso di dolo. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età effettivareale, delle somme dovute. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. (per posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: - modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al Contratto; - variazione della residenza, nel corso della durata del Contratto, presso altro Paese membro dell’Unione Europea; - variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Morte, Per Il Caso Malattia Grave E Di Rendita Vitalizia Pagabile

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Erogazione della prestazione La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessal’Impresa di Assicurazione ha diritto: Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di dolo o colpa grave: di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzale reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEove non sussista dolo o colpa grave: di recedere dal contratto stessocontratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze. L’impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, salvo il caso che la reticenzaverità sia stata alterata o taciuta in malafede. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria, fax e mail) eventuali comunicazioni inerenti: – modifiche dell’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; – variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea; – variazione degli estremi di ridurre conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la somma richiesta attraverso l’invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile sul sito internet della compagnia all’indirizzo xxx.xxx-xxx.xx. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting) La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate. L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta. Antiriciclaggio Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in proporzione alla differenza tra ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle coseContratto o dovrà porre fine allo stesso. In ogni casotali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettificasoddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in base all’età effettiva, delle somme dovuteItalia.

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Samples: www.axa-mps.it

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Obblighi dell’impresa Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio, Elettronica, Furto e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle coseRottura Lastre, la Compagnia stessaSocietà, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: A) HA DIRITTO- danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEdei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: • di impugnare da persone che abitano con il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione Contraente, l’Assicurato o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o la reticenzalocali con questi comunicanti; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzaContraente deve rispondere; • da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • da persone legate al Contraente, all’Assicurato o ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di ridurre parentela od affinità anche se non coabitanti; Limitatamente al Settore Cyber Risk, la somma dovutaSocietà, in proporzione alla differenza tra verificata l’operatività della garanzia, valutato il premio convenuto danno e quello ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il vero stato pagamento sarà fatto solo qualora non ricorra alcuna delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutelimitazioni e/o esclusioni previste dal presente Xxxxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Dichiarazioni inesatte o reticenti. Il Contraente e e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto ; – di impugnare rifiutare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza pagamento della dichiarazione o la reticenza; • di corrisponderesomma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dinanzi indicato per l’impugnazione, solamente dianzi indicato; – di trattenere il capitale rivalutatopremio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; – di ridurre la somma dovuta, dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In in relazione ad ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutealtra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea Per Il Caso Di Morte Monoannuale a Copertura Del Debito Residuo Per I Prestiti Erogati