Diffusione del contratto Clausole campione

Diffusione del contratto. Le parti convengono che copia del contratto sarà fornita a ogni lavoratore in carica e successivamente a ogni lavoratore nella prima missione. A tal fine si procederà alla stampa periodica dello stesso con i relativi costi a carico della bilateralità.
Diffusione del contratto. Le parti si impegnano, anche attraverso l’Ente Bilaterale delle attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.
Diffusione del contratto. Le parti si impegnano, anche attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.
Diffusione del contratto. Al 29 Dicembre 2012 secondo il rapporto elaborato da UNIONCAME- RE sui dati di Infocamere si è raggiunta la soglia di 647 contratti di rete con ben 3.360 soggetti coinvolti. Per capire chi sono queste imprese è utile consultare ed analizzare tali dati. I contratti di rete sono stati stipulati un po’ in tutto il territorio nazio- nale, anche se si registra una maggiore diffusione nelle regioni del centro- nord, in particolare in Toscana, Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia e Veneto. Il 72,33% (468 contratti) ha una estensione limitata al territorio regionale, anche se questa tendenza cambia nelle regioni del nord, in cui i contratti di rete tendono a coinvolgere anche imprese collocate oltre i confini regionali. L’analisi quantitativa rileva, inoltre, che 267 contratti riguardano un nu- mero di imprese che va da 2 a 3; ci sono poi ben 310 contratti stipulati tra 4 e 9 imprese, 69 contratti tra 10 e 50 imprese e soltanto uno con oltre 50 im- prese. Quindi, i contratti di rete sono strumenti di coordinamento utilizzati soprattutto per gruppi di imprese non molto numerosi. La natura giuridica dei soggetti coinvolti è estremamente variegata, con una netta prevalenza delle società di capitali (2.275 aziende). Complessi- vamente vi aderiscono soprattutto piccole imprese con un numero di di- pendenti compreso tra 50 e 250. Per quanto riguarda i settori in cui i contratti di rete sono stati stipulati, si nota che il settore dei servizi (43%) ed il settore dell’industria manifat- turiera (41,3%) rappresentano le due tipologie prevalenti, seguono le co- struzioni (10 %), l’agricoltura (5 %) ed altri (0,7%). Nell’ambito del settore dei servizi, il 57,5% è rappresentato da servizi di supporto alle imprese e il 22,3% riguarda servizi professionali. Il rapporto elaborato da Unicredit sulle Piccole e Medie Imprese italiane nel marzo 2012, evidenzia anche le motivazioni che hanno spinto le impre- se a stipulare i contratti di rete. Esso indica che il ricorso a tale strumento è prevalentemente legato alla necessità di condividere processi di innovazio- ne, ricerca e sviluppo (23,4%), realizzare politiche commerciali congiunte (30,4%) e sviluppare processi produttivi comuni (26,2%).
Diffusione del contratto. Le parti convengono che copia del contratto sarà fornita a ogni lavo- ratore in carica e successivamente a ogni lavoratore nella prima mis- sione. A tal fine si procederà alla stampa periodica dello stesso con i relativi costi a carico della bilateralità.
Diffusione del contratto. (art. 55) Ai lavoratori in carica e successivamente a ogni lavoratore nella prima missione viene fornita copia del presente CCNL. La stampa periodica è a carico della bilateralità.
Diffusione del contratto. Copia del contratto è affisso all’albo sindacale e distribuito a richiesta a tutto il personale in servizio a cura del D.S. Ogni variazione intervenuta è adeguatamente pubblicizzata sia dal D.S. che dalla RSU.
Diffusione del contratto. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo, in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011, il DS provvede ad affiggere copia integrale del Contratto nelle Bacheche sindacali di scuola, completo del prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007 espresso dai Revisori dei Conti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).