Diritti di controllo Clausole campione

Diritti di controllo. 10.1 Il FORNITORE dovrà tenere registri completi, accurati e aggiornati e relativi documenti giustificativi richiesti ai sensi delle LEGGI vigenti o in relazione con ciascun CONTRATTO per sette (7) anni dopo il pagamento finale o per il periodo specificato ai sensi delle LEGGI vigenti, a seconda del lasso di tempo maggiore.
Diritti di controllo. Il titolare accetta che il suo diritto di controllare il Responsabile può essere soddisfatto dal Responsabile presentando attestazioni aggiornate, rapporti o estratti di organismi indipendenti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, revisori esterni o interni, incaricati della protezione dei dati del Responsabile, il dipartimento di sicurezza IT, revisori della protezione dei dati o della qualità o altri terzi reciprocamente concordati o certificazione mediante revisione della sicurezza informatica o della protezione dei dati. Nella misura in cui non sia possibile soddisfare un obbligo di revisione richiesto dai Regolamenti e dalla Leggi di Protezione dei dati applicabili attraverso tali attestazioni, rapporti o estratti, il Titolare o l’incaricato del Titolare ha il diritto di revisionare e ispezionare, a spese del Titolare, i locali, le politiche, le procedure e i sistemi informatici del Responsabile al fine di accertare la conformità del Responsabile ai requisiti previsti dal presente DPA. Il Titolare, o l’incaricato del Titolare, invieranno una notifica almeno trenta (30) giorni prima della verifica, a meno che tale verifica sia richiesta a causa di una Violazione dei dati che coinvolge il Responsabile. Le revisioni effettuate dal Titolare o dall’incaricato del Titolare non violeranno gli obblighi di confidenzialità del Responsabile nei confronti degli altri clienti del Responsabile. Tutte le revisioni verranno effettuate durante le normali ore di lavoro, presso la sede principale del Responsabile o le altre sedi del Responsabile in cui avviene l’accesso, il trattamento o l’amministrazione dei Dati personali e non interferirà in modo irragionevole con le operazioni quotidiane del Responsabile. Prima dell’inizio di tale revisione, il Responsabile e il Titolare concorderanno l’ora, la finalità e la durata di tale revisione. Il Titolare può richiedere uno o più rapporti di revisione o effettuare una revisione del Responsabile non più di una volta all’anno.
Diritti di controllo. Il concedente si riserva in ogni momento, previo avviso, anche a mezzo di un suo incaricato, di esercitare il diritto di ispezione e controllo relativo all'osservanza da parte dell'affittuario di tutti gli obblighi dal medesimo assunti. L'esercizio di tale diritto, tuttavia, non dovrà in alcun modo impedire il regolare svolgimento dell'attività dell'affittuario. Fermo quanto già previsto al precedente art. 9 per le spese relative alle opere di ristrutturazione iniziali, tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie nel corso del rapporto per garantire e conservare la buona efficienza dei rami d'azienda, sono poste a totale carico dell'affittuario il quale rinuncia sin da ora a richiedere rimborsi, risarcimenti o indennizzi per qualsiasi spesa o costo sostenuti per eventuali opere e lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione eventualmente effettuati. L'affittuario non avrà quindi diritto di pretendere dall'affittante, per tutta la durata dell'affitto, l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ancorché necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale. Nell'ipotesi in cui siano necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale lavori di straordinaria manutenzione relativi ai beni immobili, e la parte affittuaria non intenda farsene carico, sarà facoltà della stessa recedere dal presente contratto, non prima che siano decorsi tre mesi dalla data odierna, e in ogni caso senza diritto ad indennizzi, restituzioni, risarcimenti o penali, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da pervenirsi alla sede legale dell'affittante, ovvero a mezzo posta elettronica certificata; la facoltà di recesso produrrà i propri effetti decorsi tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte dell'affittante e saranno salvi gli effetti economici e patrimoniali fino al momento maturati. E' fatto divieto all'affittuaria di apportare migliorie, addizioni o modifiche senza il preventivo consenso scritto dell'affittante; alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conduzione dette addizioni e migliorie, ove effettuate: - se inseparabili, resteranno acquisite dall'affittante, senza che l'affittuaria possa accampare diritto ad indennità o ristori per la differenza positiva nelle consistenze d'inventario; - se separabili, dovranno essere asportate dall'affittuaria a sua cura e spese. Ogni e qualsiasi opera dovrà comunque essere sempre realizzata a regola d...
Diritti di controllo. 9.1 Su richiesta, l’Appaltatore metterà a disposizione del Committente la prova documentale dell’attuazione delle misure tecnico-organizzative e degli ulteriori obblighi previsti dall’Art. 28 del GDPR.
Diritti di controllo. Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa (art. 1618 c.c.) Inoltre il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono (art. 1619 c.c.).
Diritti di controllo. 6.1 Il Committente ha il diritto di controllare personalmente o tramite una terza persona da lui nominata che gli obblighi derivanti dal presente Contratto (comprese le istruzioni impartite) vengano rispettati.
Diritti di controllo. 9.1 Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli metterà a disposizione la prova dell’attuazione delle misure tecnico-organizzative e degli altri obblighi previsti dall’Art. 28 del GDPR.
Diritti di controllo. 9.1 FIAT ha il diritto di effettuare un auditing periodico dell'utilizzo del Sito da parte del Cliente, nel rispetto delle clausole di riservatezza del presente Accordo, per accertarsi che il Cliente rispetti l’Accordo.
Diritti di controllo. 7.1 Non più di una volta all’anno e con una richiesta scritta inviata almeno sessanta (60) giorni prima, ogni Parte avrà diritto a realizzare un controllo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente DPA, verificando le misure tecniche e organizzative attuate dalla parte che viene sottoposta al controllo. Le prove per dimostrare l’attuazione di tali misure che non sono collegate esclusivamente a questo specifico DPA o all’Accordo possono essere anche fornite presentando un certificato attuale, relazioni o estratti da relazioni redatte da soggetti terzi indipendenti, ad es. da revisori ufficiali dei conti, da revisori contabili, da uno o più responsabili della protezione dati interni o esterni della Parte sottoposta al controllo, dall’ufficio per la sicurezza IT, dagli auditor per la privacy interni ed esterni, dagli auditor per la qualità, oppure presentando un certificato idoneo rilasciato successivamente alla verifica realizzata da un soggetto terzo sulla protezione dei dati o sulla sicurezza IT della parte sottoposta al controllo.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: