Diritti di controllo Clausole campione

Diritti di controllo. Il titolare accetta che il suo diritto di controllare il Responsabile può essere soddisfatto dal Responsabile presentando attestazioni aggiornate, rapporti o estratti di organismi indipendenti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, revisori esterni o interni, incaricati della protezione dei dati del Responsabile, il dipartimento di sicurezza IT, revisori della protezione dei dati o della qualità o altri terzi reciprocamente concordati o certificazione mediante revisione della sicurezza informatica o della protezione dei dati. Nella misura in cui non sia possibile soddisfare un obbligo di revisione richiesto dai Regolamenti e dalla Leggi di Protezione dei dati applicabili attraverso tali attestazioni, rapporti o estratti, il Titolare o l’incaricato del Titolare ha il diritto di revisionare e ispezionare, a spese del Titolare, i locali, le politiche, le procedure e i sistemi informatici del Responsabile al fine di accertare la conformità del Responsabile ai requisiti previsti dal presente DPA. Il Titolare, o l’incaricato del Titolare, invieranno una notifica almeno trenta (30) giorni prima della verifica, a meno che tale verifica sia richiesta a causa di una Violazione dei dati che coinvolge il Responsabile. Le revisioni effettuate dal Titolare o dall’incaricato del Titolare non violeranno gli obblighi di confidenzialità del Responsabile nei confronti degli altri clienti del Responsabile. Tutte le revisioni verranno effettuate durante le normali ore di lavoro, presso la sede principale del Responsabile o le altre sedi del Responsabile in cui avviene l’accesso, il trattamento o l’amministrazione dei Dati personali e non interferirà in modo irragionevole con le operazioni quotidiane del Responsabile. Prima dell’inizio di tale revisione, il Responsabile e il Titolare concorderanno l’ora, la finalità e la durata di tale revisione. Il Titolare può richiedere uno o più rapporti di revisione o effettuare una revisione del Responsabile non più di una volta all’anno.
Diritti di controllo. 10.1 Il FORNITORE dovrà tenere registri completi, accurati e aggiornati e relativi documenti giustificativi richiesti ai sensi delle LEGGI vigenti o in relazione con ciascun CONTRATTO per sette (7) anni dopo il pagamento finale o per il periodo specificato ai sensi delle LEGGI vigenti, a seconda del lasso di tempo maggiore. 10.2 Entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte del FORNITORE, ASTELLAS (o il suo rappresentante designato) potrà avere l'accesso per esaminare, controllare e copiare eventuali registri o processi produttivi al fine di: 10.2.1 stabilire la conformità con LEGGI, NORMATIVE e DISPOSITIVE vigenti; 10.2.2 stabilire la conformità con il CONTRATTO; 10.2.3 verificare eventuali sospette violazioni della Condizione 21 e della Condizione 22; e/o 10.2.4 adempiere a verifiche governative. 10.3 Il FORNITORE e le sue AFFILIATE dovranno cooperare appieno durante tale controllo
Diritti di controllo. Il concedente si riserva in ogni momento, previo avviso, anche a mezzo di un suo incaricato, di esercitare il diritto di ispezione e controllo relativo all'osservanza da parte dell'affittuario di tutti gli obblighi dal medesimo assunti. L'esercizio di tale diritto, tuttavia, non dovrà in alcun modo impedire il regolare svolgimento dell'attività dell'affittuario.
Diritti di controllo. 9.1 FIAT ha il diritto di effettuare un auditing periodico dell'utilizzo del Sito da parte del Cliente, nel rispetto delle clausole di riservatezza del presente Accordo, per accertarsi che il Cliente rispetti l’Accordo.
Diritti di controllo. 6.1 Il Committente ha il diritto di controllare personalmente o tramite una terza persona da lui nominata che gli obblighi derivanti dal presente Contratto (comprese le istruzioni impartite) vengano rispettati. 6.2 Durante queste verifiche, il Fornitore deve offrire al Committente tutto il supporto necessario. In particolare, il Fornitore deve garantire l'accesso alle unità di elaborazione dati e fornire tutte le informazioni richieste. 6.3 Nel caso in cui da un controllo emerga che il Fornitore e/o il trattamento non rispettino le disposizioni del presente Contratto e/o della legislazione europea in materia di protezione dei dati, il Fornitore dovrà provvedere ad attuare qualsiasi misura correttiva necessaria al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente Contratto e/o della legislazione europea in materia di protezione dei dati. 6.4 I costi derivati dal controllo da parte del Committente sono a carico del Committente stesso. I costi che il Fornitore sostiene per il controllo da parte del Committente possono essere richiesti al Committente stesso qualora quest’ultimo esegua o faccia eseguire più di un controllo durante l’anno. 6.5 I controlli effettuati presso la sede del Fornitore devono essere comunicati in modo tempestivo e devono influire il meno possibile sull’attività del Fornitore.
Diritti di controllo. Qualora Symantec non sia in grado di determinare con precisione l'utilizzo dei Servizi online da parte del Cliente attraverso i sistemi impiegati da Symantec per la fornitura dei Servizi online, si applicherà quanto segue: Symantec può eseguire un controllo sull'utilizzo dei Servizi online per verificare che tale utilizzo non abbia superato la Misurazione dell'Abbonamento durante il Periodo di abbonamento, inclusi, senza limitazioni, la raccolta e l'utilizzo del Contenuto del Cliente, di autocertificazioni, di controlli in sede e/o controlli effettuati utilizzando un revisore esterno, a spese di Symantec. I controlli di revisori di terze parti vengono eseguiti previo ragionevole preavviso e durante il normale orario lavorativo con frequenza non superiore a una volta ogni periodo di 12 mesi, a meno che non sia stata identificata una discrepanza sostanziale nel corso di una precedente revisione, a spese di Symantec. L'Utente accetta di implementare misure di sicurezza interne per evitare qualsiasi utilizzo o accesso ai Servizi online non autorizzato. L'Utente accetta inoltre di conservare registrazioni sufficienti a certificare il rispetto del presente Contratto durante il Periodo di validità dell'Abbonamento e, su richiesta di Symantec, fornirà e certificherà le metriche e/o i report basati su tali registrazioni e contabilità della quantità di Misurazione dell'Abbonamento e dettagli pertinenti correnti e storici. Se viene stabilito che l'utilizzo dei Servizi online ha superato il valore di Misurazione dell'Abbonamento durante il Periodo di abbonamento, verrà inviato un ordine entro trenta (30) giorni, al Prezzo di vendita consigliato dal produttore (MSRP), o come concordato con Symantec, applicabile all'utilizzo attuale e storico dei Servizi online in eccesso rispetto al valore della Misurazione dell'Abbonamento dell'Utente, inclusi, senza limitazione, i canoni di Abbonamento correnti e storici. Le tariffe di abbonamento in eccesso saranno calcolate per un minimo di un (1) anno, a meno che Symantec non sia in grado di effettuare un calcolo proporzionale preciso. Symantec si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso dell'uno e mezzo percento (1,5%) al mese o al tasso di interesse massimo consentito dalla legge, se inferiore, a partire dalla data in cui è dovuto tale importo. Tuttavia, se il controllo dimostra che il valore di mercato dell'utilizzo non conforme da parte dell'Utente supera il cinque percento (5%) del valore di mercato dei Servizi...
Diritti di controllo. Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa (art. 1618 c.c.) Inoltre il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono (art. 1619 c.c.).
Diritti di controllo. 7.1 Non più di una volta all’anno e con una richiesta scritta inviata almeno sessanta (60) giorni prima, ogni Parte avrà diritto a realizzare un controllo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente DPA, verificando le misure tecniche e organizzative attuate dalla parte che viene sottoposta al controllo. Le prove per dimostrare l’attuazione di tali misure che non sono collegate esclusivamente a questo specifico DPA o all’Accordo possono essere anche fornite presentando un certificato attuale, relazioni o estratti da relazioni redatte da soggetti terzi indipendenti, ad es. da revisori ufficiali dei conti, da revisori contabili, da uno o più responsabili della protezione dati interni o esterni della Parte sottoposta al controllo, dall’ufficio per la sicurezza IT, dagli auditor per la privacy interni ed esterni, dagli auditor per la qualità, oppure presentando un certificato idoneo rilasciato successivamente alla verifica realizzata da un soggetto terzo sulla protezione dei dati o sulla sicurezza IT della parte sottoposta al controllo. 7.2 Ogni parte si riserva il diritto di rifiutarsi di fornire all’altra Parte segreti industriali o aziendali, know-how operativo ed informazioni il cui controllo costituirebbe un rischio per la sicurezza della Parte sottoposta al controllo o dei suoi clienti, oppure che la Parte sottoposta al controllo non è tenuta a fornire o rivelare, trattandosi di dati tutelati dalla legge o di dati di altri clienti.

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  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.