Diritti di privativa industriale Clausole campione

Diritti di privativa industriale. L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi molestia.
Diritti di privativa industriale. La ditta aggiudicataria assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Amministrazione da qualsiasi molestia.
Diritti di privativa industriale. I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da LLS TITANIUM Srl, saranno di esclusiva proprietà di LLS TITANIUM Srl, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.
Diritti di privativa industriale. 92 Diritti di privativa Industriale 92 Titolarità dei diritti privativa industriale 92 Inadempimento dell’Appaltatore 92 9 Articolo 31: Ultimazione e Collaudo 93 Ultimazione e Collaudo 93 Ultimazione degli Interventi sui SST, SSB e GSM-R 93 Ultimazione del Contratto. 93 Collaudo Generale del Contratto 94 10 Articolo 32: Periodo di Assistenza all’Esercizio 95 Periodo di Assistenza all’Esercizio 95 Durata del Periodo di Assistenza all'Esercizio 95 Le attività a carico dell'Appaltatore 95 11 Articolo 33: Manutenzione dell’Opera 98 Manutenzione dell’Opera 98 Attività a carico dell'Appaltatore 98 12 Articolo 34 Rilevazione dei Requisiti RAM 99 Rilevazione dei Requisiti RAM 99 Rilevazione dei Requisiti RAM e Certificato di Fine Rilevamento 99 Mancato raggiungimento dei Requisiti RAM 99
Diritti di privativa industriale. Diritti di privativa Industriale‌ Titolarità dei diritti privativa industriale‌ La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti il sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R nonché degli strumenti sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il Committente, per effetto del presente Contratto, ha viceversa: - La piena proprietà delle specifiche dei requisiti di Sistema e dei Sottosistemi di Terra e di Bordo (inclusi tutti gli allegati, le appendici, i tipologici ed ogni quant’altro annesso), di cui alla voce a corpo 3 dell’allegato A.10.2, con la possibilità di utilizzo senza condizioni di sorta” come richiesto da LFI S.p.A.; - La piena proprietà delle specifiche dei Test, di cui alla voce a corpo 3 dell’allegato A.10.2, con la possibilità di utilizzo senza condizioni di sorta; - la titolarità dei diritti di privativa industriale di tutta la Progettazione dell’Appaltatore ed i relativi disegni e documenti tecnici e dello strumento di verifica e valutazione LOG RBC fornito, limitatamente al suo utilizzo per la verifica dell’RBC oggetto del contratto stesso e per tutta la sua “vita utile”. Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d’uso e di privativa industriale (Strumento di verifica e valutazione, Specifiche dei Sottosistemi di Terra e di Bordo e progettazione impiantistica) è compreso e compensato nei Prezzi a Corpo del Contratto. Inadempimento dell’Appaltatore‌ Sino al termine del periodo di manutenzione e garanzia contrattuale, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui al precedente articolo, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 39.
Diritti di privativa industriale. Diritti di privativa Industriale Titolarità dei diritti privativa industriale
Diritti di privativa industriale. I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da Piaggio, saranno di esclusiva proprietà di Piaggio, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.
Diritti di privativa industriale. I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da Eelectron, saranno di esclusiva proprietà di Eelectron, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.
Diritti di privativa industriale. 8.1 I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da PWG S.r.l., saranno di esclusiva proprietà di PWG S.r.l., unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.
Diritti di privativa industriale. L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne l’Azienda da qualsiasi molestia. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni sopra descritte tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, come indicato nel precedente articolo, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.