Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. 2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento. 4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto. 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 8 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generalepediatria di famiglia, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo Accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medicopediatra.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativirappresentativi firmatari del presente accordo, i medici pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici pediatri eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le al costo globale orario delle attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72previsto dall’accordo per la medicina generale aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 6 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o quella regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende Aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario dell’orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico sostituto che l'ha sostituito ha effettuato la sostituzione nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, medico pediatra sostituito sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72assistenziale, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionaliaumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato al medico pediatra sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali.
7. Nel caso di medico convenzionato Le somme previste dal presente articolo quali rimborsi spese sono da considerare non soggette a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.ritenute
Appears in 4 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Al fine di parte medica convenzionati per regolamentare la medicina generalepossibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalisi definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso senza decurtazioni del relativo mandatocompenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compensopresente intesa;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'Istituzione scolastica, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello fermo restando quanto sopra previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le XX.XX. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate firmatarie della presente intesa comunicano al committente i nominativi dei propri rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'istituzione scolastica ai quali deve essere attribuita fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie della presente intesa;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la disponibilità della riscossione di una quota parte di orario spettantemensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai 64 competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'amministrazione a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativoall'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra ed a versarla con la posizione stessa cadenza alle XX.XX. interessate;
f) il committente si impegna all'atto del rappresentante sindacale designatorinnovo della collaborazione a consegnare al collaboratore copia della presente accordo.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata da parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative dei rappresentanti nazionali, regionali o aziendalied aziendali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo, è rimborsata la spesa per si applicano le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali disposizioni dell’articolo 21 dell’ACN 23 marzo 2005 e le spese s.m.i., sulla base delle modalità di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionerilevazione di cui all'articolo 15, commi 6 e 7 del presente Accordo.
2. Tale onere è a carico della Azienda La segreteria nazionale del sindacato e/o le articolazioni territoriali dello stesso comunicano alle Aziende, per il tramite delle procedure informatiche predisposte dalla SISAC, entro e non oltre un mese dalla certificazione di iscrizione cui all’articolo 15, comma 6 del medicopresente Accordo, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici La SISAC trasmette le comunicazioni di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersicompetenza, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale procedure informatiche di cui all’artal precedente comma 2. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentoOgni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente registrata dall’Organizzazione Sindacale utilizzando la stessa procedura informatica.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di Le procedure informatiche sono predisposte dalla SISAC sulla base dell’Allegato 3 ore annue per ogni iscrittodel presente Accordo.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte Il rappresentante sindacale che svolge attività a ciclo di orario spettantescelta, con indicazione dell'orario assegnato a ciascunoha diritto alla sostituzione per garantire l’adempimento di tutte le funzioni e compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Integrativi Regionali, nei limiti delle ore assegnate dalla O.S. rappresentata e comunque per un importo non superiore alla retribuzione da egli percepita nel mese precedente.
6. Mensilmente ciascuno dei I rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente sostituto e il numero delle ore di sostituzionesostituzione utilizzate nel mese precedente. Entro il mese successivo si l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un avendo a riferimento il compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72all’articolo 47, comma 13, nella misura prevista per l’anno di riferimentolettera A, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito al netto degli Accordi regionalioneri previdenziali e fiscali. Tale attività Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 36 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato rappresentante sindacale che svolga attività a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico. Le assenze per attività sindacale sono considerate attività di servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Al fine di parte medica convenzionati per regolamentare la medicina generalepossibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalisi definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell’ambito dell’attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso senza decurtazioni del relativo mandatocompenso se coincidente con quello dell’attività programmata, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compensopresente intesa;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell’Istituzione scolastica, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello fermo restando quanto sopra previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72ore senza decurtazione della retribuzione, comma 1, nella misura prevista ovvero per l’anno di riferimentoore non retribuite.
4c) Le XX.XX. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate firmatarie della presente intesa comunicano al committente i nominativi dei propri rappresentanti sindacali dei collaboratori all’interno dell’istituzione scolastica ai quali deve essere attribuita fini dell’agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie della presente intesa;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la disponibilità della riscossione di una quota parte di orario spettantemensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all’amministrazione a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativoall’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra ed a versarla con la posizione stessa cadenza alle XX.XX. interessate;
f) il committente si impegna all’atto del rappresentante sindacale designatorinnovo della collaborazione a consegnare al collaboratore copia della presente accordo.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generalepediatria di famiglia, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo Accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medicopediatra.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativirappresentativi firmatari del presente accordo, i medici pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici pediatri eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le al costo globale orario delle attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72previsto dall’accordo per la medicina generale aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentofatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 6 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o quella regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende Aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario dell’orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico sostituto che l'ha sostituito ha effettuato la sostituzione nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, medico pediatra sostituito sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72assistenziale, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionaliaumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato al medico pediatra sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali.
7. Nel caso di medico convenzionato Le somme previste dal presente articolo quali rimborsi spese sono da considerare non soggette a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incaricoritenute.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Al fine di parte medica convenzionati per regolamentare la medicina generalepossibilità di esercitare ed esigere i diritti sinda- cali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalisi definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell’ambito dell’attività giornaliera concordata hanno dirit- to a partecipare a 5 ore annue di assemblea, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso senza decurtazioni del relativo mandatocompenso se coincidente con quello dell’attività programmata, previa speci- fica comunicazione delle XX.XX. firmatarie della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compensopresente intesa;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell’Istituzione scolastica, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello fermo restando quanto sopra previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72ore senza decurtazione della retribuzione, comma 1, nella misura prevista ovvero per l’anno di riferimentoore non retri- buite.
4c) Le XX.XX. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate firmatarie della presente intesa comunicano al committente i nominativi dei propri rappresentanti sindacali dei collaboratori all’interno dell’istituzione scolastica ai quali deve essere attribuita fini dell’agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie della presente intesa;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la disponibilità della riscossione di una quota parte di orario spettantemensile del com- penso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nel- la misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all’amministrazione a cura del collaboratore o delle or- ganizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativoall’organizzazione sindacale interessata. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra committen- te provvederà ad operare la posizione trattenuta ad ogni corresponsione del rappresentante sindacale designatocompen- so ed a versarla con la stessa cadenza alle XX.XX. interessate;
f) il committente si impegna all’atto del rinnovo della collaborazione a con- segnare al collaboratore copia della presente accordo.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. (Art. 15 del CCNL 09.08.2000)
1. Ai componenti Al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di parte medica convenzionati cui al CCNQ quadro 31 ottobre 2007 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per la medicina generale, presenti nei Comitati il lavoro straordinario e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionequelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Tale onere è a carico della Azienda In materia di iscrizione tutela del medicodirigente sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998.
3. I rappresentanti nazionaliAi dipendenti appartenenti alle categorie B, regionali e provinciali dei sindacati medici C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di categoria maggiormente rappresentativiresponsabilità di cui all’articolo 91, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandaticomma 2, nonché i medici eletti compete, oltre al Parlamento trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso funzione specialistica o di responsabilità attribuite al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentovalore.
4. A titolo Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di concorso negli oneri collegati allo svolgimento responsabilità di compiti sindacalicui all’articolo 91, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità comma 3, compete, oltre al trattamento di 3 ore annue per ogni iscrittocui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettanteAl dipendente appartenente alla categoria EP, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 75, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del comma 5 comunica distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’art. 72all’articolo 75, compete l’importo minimo di posizione di cui all’articolo 76, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata da parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative dei rappresentanti nazionali, regionali o ed aziendali, è rimborsata la spesa per appartenenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie presente Accordo si applicano le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali disposizioni dell’articolo 21 dell’ACN 15 dicembre 2005 e le spese s.m.i., sulla base delle modalità di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionerilevazione di cui all'articolo 15, commi 4 e 6 del presente Accordo.
2. Tale onere è a carico della Azienda Il legale rappresentante nazionale del sindacato e/o, su espressa delega dello stesso, il legale rappresentante regionale comunica alle Aziende, per il tramite delle procedure informatiche predisposte dalla SISAC, entro e non oltre un mese dalla certificazione di iscrizione cui all’articolo 15, comma 4 del medicopresente Accordo, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici La SISAC trasmette le comunicazioni di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersicompetenza, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale procedure informatiche di cui all’artal precedente comma 2. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentoOgni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente registrata dall’Organizzazione Sindacale utilizzando la stessa procedura informatica.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscrittoLe procedure informatiche sono predisposte dalla SISAC sulla base dell’Allegato 2 del presente Accordo.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte Il rappresentante sindacale ha diritto alla sostituzione per garantire l’adempimento di orario spettantetutte le funzioni e compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Integrativi Regionali, con indicazione dell'orario assegnato a ciascunonei limiti delle ore assegnate dalla O.S. rappresentata e comunque per un importo non superiore alla retribuzione da egli percepita nel mese precedente.
6. Mensilmente ciascuno dei I rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente sostituto e il numero delle ore di sostituzionesostituzione utilizzate nel mese precedente. Entro il mese successivo si l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un avendo a riferimento il compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72all’articolo 47, comma 13, nella misura prevista lettera A) dell'ACN per l’anno la disciplina dei rapporti con i medici di riferimentomedicina generale, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente, al netto degli Accordi regionalioneri previdenziali e fiscali. Tale attività Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 34 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 2 contracts
Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Al fine di parte medica convenzionati per regolamentare la medicina generalepossibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalisi definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso senza decurtazioni del relativo mandatocompenso se coincidente con quello dell'attività programmata, della collaborazione professionale di medici con compenso orarioprevia specifica comunicazione delle XX.XX. Detto compensofirmatarie del presente CCNL;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'Istituzione scolastica, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello fermo restando quanto sopra previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le XX.XX. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale firmatarie del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate presente CCNL comunicano al committente i nominativi dei propri rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'istituzione scolastica ai quali deve essere attribuita fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la disponibilità della riscossione di una quota parte mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'amministrazione a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo dalla data di orario spettantetrasmissione al datore di lavoro e, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativoall'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra ed a versarla con la posizione del rappresentante sindacale designato.
7stessa cadenza alle XX.XX. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.interessate;
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generalepediatria di famiglia, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo Accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medicopediatra.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativirappresentativi firmatari del presente accordo, i medici pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici pediatri eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le al costo globale orario delle attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72previsto dall'accordo per la medicina generale aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.fatte salve diverse determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 6 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o quella regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende Aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico sostituto che l'ha sostituito ha effettuato la sostituzione nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si l'Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, medico pediatra sostituito sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72assistenziale, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionaliaumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato al medico pediatra sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato, fatte salve diverse determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali.
7. Nel caso di medico convenzionato Le somme previste dal presente articolo quali rimborsi spese sono da considerare non soggette a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.ritenute
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per la medicina generaletale materia, presenti nei Comitati in data 7. 8. 1998 e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali successive modifiche e/o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazioneintegrazioni.
2. Tale onere è a carico della Azienda Con decorrenza dalla data di iscrizione sottoscrizione definitiva del medico.
3presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all’articolo 5 del CCNL quadro del 7. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con oneri a loro carico esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e per tutto il corso di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni. 0.Xx materia di tutela del relativo mandatodirigente sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998. 0.Xx periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione economica all’interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione. 0.Xx dipendenti appartenenti alle categorie B, della collaborazione professionale C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale responsabilità di cui all’art. 72all’articolo 63, comma 12, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacalicompete, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede oltre al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico trattamento di cui al comma 5 sulla base 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuiti al momento del suo orario distacco sindacale o altra di incaricopari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. 0.Xx dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all’articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. 0.Xx dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’articolo 61, compete l’importo minimo di posizione di cui all’articolo 62, comma 1.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. (rif. artt. 4 e 5 CCNL)
1. Ai componenti Per quanto si riferisce ai diritti sindacali, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di parte medica convenzionati cui agli artt. 4 e 5 del CCNL, ad integrazione delle disposizioni stesse le parti concordano quanto segue:
a) riunioni in azienda: il limite di 13 ore annue previsto per le riunioni in azienda è da intendersi quale limite individuale annuale, non superabile anche quando il lavoratore sia occupato durante l’anno in più unità produttive o presso diversi datori di lavoro;
b) rappresentanze sindacali: - per la medicina generaledefinizione del numero dei rappresentanti sindacali eleggibili per i lavoratori dipendenti dall’Ente Regione, presenti le unità produttive sono individuate presso ciascun ambito territoriale; - ne discende che i Rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivi di 3 nelle unità produttive che occupano fino a 50 lavoratori; - i dirigenti R.S.A./R.S.U. potranno usufruire dei permessi retribuiti, pari complessivamente ad un’ora per addetto alle dipendenze di ogni singola unità produttiva, sino all’esaurimento del monte ore stesso;
c) permessi sindacali: - la maggiorazione di tre ore mensili previste dall’art. 4, lett. C), del CCNL matura anche nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative periodi di assenza per malattia o infortunio; - i nominativi dei dirigenti sindacali che ricoprano cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente CIR sono comunicati per iscritto all'Ente datore di lavoro; - per la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero quantificazione delle ore di sostituzionepermesso spettanti ai dirigenti delle RSA/RSU dell’Ente Regione, si fa riferimento alle unità produttive individuate alla lett. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.b);
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti I soggetti sindacali di parte medica convenzionati per la medicina generalecui all’art. 9 del CCNL possono accedere, presenti nei Comitati presso le sedi centrali e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalilocali dell’Agenzia, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionerete intranet.
2. Tale onere è In aggiunta agli spazi a carico disposizione delle rappresentanze sindacali previsti dall’art. 25 della Azienda di iscrizione 20 maggio 1970, n. 300, l’Agenzia mette a disposizione del medicopersonale sulla rete intranet appositi collegamenti con i siti internet delle organizzazioni sindacali.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale soggetti sindacali di cui all’art. 729 del CCNL possono utilizzare, comma 1per le comunicazioni con gli iscritti alle organizzazioni sindacali e con i dipendenti che abbiano espresso esplicito consenso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, nella misura prevista per l’anno n. 196, gli indirizzi di riferimentoposta elettronica dell’Agenzia.
4. Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti, la corrispondenza attinente alle relazioni sindacali avviene tramite posta elettronica, fatte salve specifiche esigenze segnalate dalle parti. A titolo tal fine sarà cura di concorso negli oneri collegati allo svolgimento ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL comunicare fino a due indirizzi di compiti sindacaliposta elettronica, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscrittononché qualsiasi variazione degli stessi.
5. La segreteria nazionale o regionale L’Agenzia di norma procede alla convocazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 del sindacato comunica ogni anno CCNL al di fuori dell’orario di lavoro d’obbligo prescelto dagli stessi. Qualora motivi obiettivi non rendano possibile l’effettuazione delle riunioni al di fuori dell’orario di lavoro, la partecipazione alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte riunioni convocate dall’Agenzia sarà considerata attività di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascunoservizio.
6. Mensilmente ciascuno I periodi di distacco e di permesso sindacale dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale soggetti di cui all’artagli artt. 725 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 sono equiparati, comma 1a tutti gli effetti, nella misura prevista per l’anno al servizio prestato nell’Amministrazione, ivi compresi i processi produttivi e di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto miglioramento dell’efficienza dell’Agenzia nonché i processi di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione qualificazione e selezione del rappresentante sindacale designatopersonale.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generaleLe Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o nonché gli organismi sindacali aziendali, è rimborsata hanno il diritto di affiggere in luoghi predisposti accessibili al personale la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese stampa di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3carattere sindacale. I rappresentanti nazionali, regionali prestatori d’opera hanno il diritto di eleggere le rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, quali organismi che rappresentano i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici lavoratori sui luoghi di lavoro. I delegati sindacali aziendali hanno il diritto a brevi permessi sindacali retribuiti per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a lo svolgimento delle loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orariofunzioni. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità Tali permessi sono limitati ad un monte ore annuo calcolato in ragione di 3 ore annue all’anno per ogni iscritto.
5dipendente. I lavoratori possono riunirsi in assemblea per un massimo di 6 ore all’anno cumulabili nell’arco della durata contrattuale concedendo al datore di lavoro il preavviso previsto dalla Legge. Le assemblee possono svolgersi all’interno dell’azienda qualora i locali non siano destinati alla presenza del pubblico. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali convocazione di assemblee deve essere attribuita fatta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie all’inizio o al termine dei turni di lavoro, oppure nei periodi più compatibili con le esigenze di servizio e di lavoro. L’azienda provvederà a trattenere una quota associativa volontaria ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe hanno validità fino alla revoca scritta che può intervenire in qualsiasi momento. La delega conterrà la disponibilità percentuale che dovrà essere trattenuta mensilmente e che dovrà essere versata trimestralmente dall’Azienda alle Confederazioni dei Lavoratori firmatarie il Contratto. La trattenuta verrà fatta sull’importo lordo con i criteri di applicazione stabiliti dalla Legge 29/03/1968 n. 17. Fermo restando quanto previsto per la quota associativa volontaria, in conformità con quanto previsto dagli art. 1,2,3,4,5,7,8,9 della Legge 28 Maggio 2003 n° 70, le XX.XX. - Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute consultati i lavoratori dipendenti interessati, hanno deliberato democraticamente con gli stessi, che l’ammontare della quota parte di orario spettanteservizio per finanziare le XX.XX. - Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi per la durata del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico presente Contratto, è pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, della indennità di fine servizio, di trasferta e di qualunque altra indennità che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionalicostituisca rimborso spese. Tale attività non si configura come rapporto versamento sarà trattenuto dall’Azienda e verrà versato dalla stessa all’Istituto per la Sicurezza Sociale, conformemente alle norme di lavoro continuativoLegge vigenti. L’ammontare della quota di servizio riscossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale sarà versato mensilmente alle XX.XX. – Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda lavoratore che, successivamente a libera rinuncia, decide di aderire nuovamente al finanziamento alle XX.XX. Organizzazioni Sindacali attraverso la quota di servizio, dovrà farne richiesta alle stesse compilando l’apposito modulo che amministra sarà successivamente inviato all’Ufficio Prestazioni dell’Istituto per la posizione Sicurezza Sociale e all’Ufficio del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.Lavoro
Appears in 1 contract
Samples: Collaboration Agreement
Diritti sindacali. 1Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti CC.NN.LL. Ai componenti in materia di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali diritti e le spese libertà sindacali, si concorda quanto segue:
1) A seguito di viaggio nella misura prevista dalle vigenti motivata contestazione da parte dei soggetti sindacali, in relazione ad atti emanati in presunta violazione delle norme sulla contrattazione, sulla concertazione e sulla informazione preventiva, l’Amministrazione è tenuta a revocare gli atti emanati o a sospenderne gli effetti per giorni 5, rispondendo in ogni caso per iscritto entro tale termine alle contestazioni mosse dai soggetti sindacali aventi titolo. Resta salva la potestà della pubblica amministrazioneparte sindacale di ricorrere nelle competenti sedi circa gli atti definitivamente adottati.
2) Di norma le riunioni si svolgono fuori dall’orario di lavoro. Tale onere è a carico della Azienda Ove ciò non sia possibile, al fine di iscrizione garantire l’effettiva partecipazione dei soggetti sindacali, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del medicoCCNL Quadro 07.08.1998, le riunioni potranno svolgersi anche durante l’orario di lavoro.
3) L’amministrazione cura l’installazione di bacheche sindacali per le RSU e le organizzazioni sindacali, in ogni luogo di lavoro.
4) Saranno messi a disposizione della R.S.U. e delle XX.XX. I rappresentanti nazionalifirmatarie del presente accordo idonei spazi per le comunicazioni sindacale in ogni luogo di lavoro, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto un locale da utilizzare per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72patronato e CAAF, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie riunioni sindacali locali, munito di continuità assistenziale rete telefonica per l’utilizzo delle reti informatiche per comunicazioni di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatocarattere sindacale.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Alle lavoratrici e ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di parte medica convenzionati categoria stipulanti il presente CCNL e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi retribuiti per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa lavoro venga espressamente richiesta per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista iscritto dalle vigenti norme della pubblica amministrazioneOrganizzazioni nazionali stipulanti.
2. Tale onere è a carico della Azienda Tali permessi saranno concessi per un massimo di iscrizione del medicogiorni 25 all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale.
3. I rappresentanti nazionaliOve alle dipendenze di una stessa cooperativa, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativiconsorzio o società consortile vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandatipermessi che saranno concessi ai singoli si sommano e, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivonel complesso, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie potranno comunque superare il massimo di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento60 giorni all'anno.
4. A titolo I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 convocazione alla cooperativa almeno 24 ore annue per ogni iscrittoprima.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato Associazioni datoriali territoriali che provvederanno a ciascunocomunicarle alla cooperativa cui il lavoratore appartiene.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero Per l'adempimento delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale funzioni sindacali di cui all’art. 72sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come durante il quale il rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatorimane sospeso a tutti gli effetti.
7. Nel caso In osservanza dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 le cooperative, i consorzi e le società consortili garantiscono l'esercizio del diritto di medico convenzionato assemblea. Le assemblee avranno luogo su convocazione delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
8. Nell'ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, la cooperativa metterà a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.
9. R.S.A. I lavoratori potranno eleggere loro Responsabili sindacali aziendali delle XX.XX. firmatarie del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incaricopresente CCNL.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Per quanto attiene ai diritti di parte medica convenzionati assemblea, di affissione, all'uso dei locali per la medicina generalel'esercizio delle attività sindacali nonché alle altre disposizioni inerenti l'esercizio dei diritti sindacali, presenti nei Comitati si fa riferimento alle previsioni contenute nel CCNQ 7 agosto 1998, e Commissioni previste dal presente accordo successive modificazioni e da normative nazionaliintegrazioni. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, regionali l’assemblea è svolta, di norma, all’inizio o aziendalialla fine di ciascun turno di lavoro. Il 20% delle ore di cui all’art. 2, è rimborsata la spesa comma 1 del CCNL integrativo 1998/2001 può essere utilizzato per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese assemblee comprendenti turni di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazioneservizio consecutivi.
2. Tale onere è a carico Al dirigente sindacale deve essere garantito l’esercizio della Azienda propria funzione per la quale dovrà essere accreditato dall’Organizzazione Sindacale di iscrizione del medicoappartenenza.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici Al dirigente sindacale devono essere garantite pari opportunità per la partecipazione ai processi di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.formazione,
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti I dirigenti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscrittonell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
5. La segreteria nazionale o regionale Il trasferimento in una unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art 10 del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve CCNQ 7 agosto 1998, può essere attribuita la disponibilità predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascunoRSU ove il dirigente ne sia componente.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi Le disposizioni del comma 5 comunica si applicano sino alla propria Azienda il nominativo fine dell'anno successivo alla data di cessazione del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatomandato sindacale.
7. Nel caso Le riunioni e le trattative, di medico convenzionato norma, vengono convocate dall’Ammini-strazione al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile i dirigenti sindacali componenti le delegazioni trattanti ed i rappresentanti delle RSU in deroga all’art. 10, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono considerati in attività di servizio, garantendosi comunque l’esercizio delle libertà sindacali.
8. In tutte le sedi di contrattazione decentrata, regionale e d’Istituto, viene istituito un apposito servizio per le relazioni sindacali il cui responsabile non rivesta cariche sindacali o di RSU.
9. Alle XX.XX. a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento qualunque livello e ai rappresentanti delle RSU sono consentiti il collegamento e l’accesso alla rete intranet dell’Amministrazione secondo modalità tecniche che verranno stabilite in collaborazione con i competenti uffici.
10. In considerazione della chiara indicazione contenuta nella circolare 4260 del medico 27 maggio 2004 emanata dall’ARAN e della necessità di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incaricogarantire il miglior funzionamento delle RSU, l’Amministrazione e le XX.XX. definiscono, previa individuazione dei criteri, la mappatura delle sedi.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali nazionali o aziendaliregionali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a quello previsto rapporto orario per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artterritoriali, ex art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento48 L. 833/78.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a quello previsto rapporto orario per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artterritoriali ex art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali48 L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Secondo quanto previsto dall’art.8 CCNL 29.11.07 nel caso di parte medica convenzionati assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un'unica Istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore per la medicina generaleun massimo di 10 ore annuali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa calcolate nel seguente modo: 2 ore per le sostituzioni assemblee all'interno dell'istituto, 3 ore quando le assemblee si svolgono in altri istituti di Novara. - Di norma l'assemblea dovrà essere richiesta con preavviso di almeno sei giorni. - Il personale Direttivo, docente, Educativo ed A.t.a. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orario e giorni non coincidenti: Il dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola nella misura prevista dagli Accordi Regionali e stessa giornata in cui pervengono nonché entro il giorno successivo nelle bacheche sindacali delle eventuali succursali, sedi staccate e/o coordinate, scuole associate. - Altresì, il dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le spese comunicazioni di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è cui al comma precedente a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso Personale interessato anche con circolari interne della Scuola. - Secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 9 lettera B del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto C.C.N.L. scuola 04/08/1995 per le attività orarie di continuità assistenziale di assemblee in cui all’art. 72è coinvolto anche il Personale A.t.a., comma 1se la partecipazione è totale, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacaliil Dirigente scolastico stabilirà, a ciascun sindacato viene riconosciuta previa intesa con le Rappresentanze Sindacali della Scuola (RSU), la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate quota ed i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte del Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. - In mancanza di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati un'intesa ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda precedente, ai fini della garanzia per l'espletamento dei servizi essenziali il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n.1 Assistente Amministrativo per la sede centrale e di n. 2 Collaboratori Scolastici per la sede centrale e di n. 2 per il numero delle ore di sostituzionedistaccamento. Entro il mese successivo - Qualora si provvede al pagamento renda necessaria l'applicazione di quanto dovuto descritto al sostitutocomma precedente, sulla base il dirigente Scolastico sceglierà i nominativi verificando la disponibilità; in caso contrario tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico. - La dichiarazione preventiva individuale di un compenso orario pari a quello partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile: pertanto i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Per quanto non espressamente previsto per le attività orarie di continuità assistenziale dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatoall’art.8 CCNL 29.11.07 nonché alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1In relazione a quanto stabilito dall’art. Ai componenti 20, legge 20 maggio 1970 n. 300, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o unitariamente da parte di parte medica convenzionati per FAI/CISL-FLAI/CGIL- UILA/UIL, nelle singole unità produttive con almeno 16 dipendenti, potranno essere promosse assemblee del personale in forza presso l’unità medesima con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Esse saranno tenute in luoghi idonei messi a disposizione dall’Azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori degli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l’ordinato eventuale arresto e la medicina generalepronta ripresa del lavoro e, presenti nei Comitati cicli continui e Commissioni previste dal presente accordo e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata concordare tra la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali Direzione aziendale e le spese Rappresentanze sindacali unitarie. Le assemblee saranno tenute all’inizio o alla fine dell’orario di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme lavoro o della pubblica amministrazionesosta giornaliera. Potranno partecipare alle assemblee dirigenti sindacali esterni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, previamente indicati al datore di lavoro. La comunicazione dell’assemblea deve pervenire alla Direzione aziendale almeno due giorni lavorativi prima della data xxxxxxxx.
2. Tale onere è a carico Xx comunicazione scritta dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandatidurata, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionalel’ordine del giorno. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore l’anno, provinciale e comunale possono avvalersicompensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa. Qualora le assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno avere luogo durante l’orario di lavoro purché non impediscano la normale attività dei lavoratori non interessati ad esse. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con oneri a loro carico e almeno 10 dipendenti per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale un numero massimo di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 6 ore annue per ogni iscritto.
5retribuite. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte Tali assemblee saranno tenute di orario spettantenorma all’interno delle unità produttive, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6fatti salvi oggettivi motivi di impedimento. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero Nell’ambito delle ore di sostituzionecui sopra (10 o 6), le parti aziendali, in relazione a particolari strutture e/o esigenze organizzative, potranno concordare l’effettuazione di assemblee retribuite fuori dell’orario di lavoro. Entro il mese successivo Laddove le assemblee si provvede al pagamento svolgano nelle unità produttive, le aziende cureranno di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artrendere possibile la partecipazione dei lavoratori somministrati (ai sensi dell’art. 7224, comma 12, nella misura prevista per l’anno del D.Lgs. n. 276/2003) nonché, su loro richiesta e su tematiche di riferimentocomune interesse, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra dei lavoratori alle dipendenze delle ditte appaltatrici, compatibilmente con la posizione del rappresentante sindacale designatodisciplina contrattuale agli stessi applicata.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994, che le parti riconfermano integralmente, la disciplina relativa ai diritti sindacali dell'Operatore di Vendita viene transitoriamente riconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo. Con decorrenza dal 1° luglio 1992, nelle unità produttive che occupano più di quindici Operatori di Vendita, le XX.XX. firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita dell'unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività degli Operatori di Vendita, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle proprie dipendenze quindici Operatori di Vendita, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle quindici unità e gli Operatori di Vendita siano più di sette. Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di Operatori di Vendita di almeno quindici unità, le XX.XX. firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori di Vendita presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell'ambito il numero degli Operatori di Vendita sia almeno di quindici unità - designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente R.S.A. ogni cinquanta Operatori di Vendita (o frazione superiore a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale. Ai componenti di parte medica convenzionati suddetti dirigenti saranno concessi, per la medicina generaleil disimpegno delle loro funzioni, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi permessi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7quattro giorni all'anno. Nel caso che il dirigente svolga la attività di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento lavoro in una zona che disti oltre duecentocinquanta chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre. La disciplina del medico presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle XX.XX. firmatarie all'azienda cui l'Operatore di Vendita appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale dei commercianti aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi. Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 5 sulla 4 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima. Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive. Nell'ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano R.S.A., possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell'ambito dei dirigenti R.S.A., per formare un esecutivo composto da: - 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive; - 6 dirigenti da ventisei unità a settanta; - 9 dirigenti oltre settanta unità. Ai dirigenti dell'esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell'attività sindacale nell'ambito aziendale. Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuii per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di nove giorni annui. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del suo orario commercio, potrà usufruire di incaricoulteriori 7 giorni annui. Nelle unità produttive con più di quindici Operatori di Vendita l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Qualora gli Operatori di Vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell'anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni Commis- sioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali nazionali o aziendaliregionali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni sostitu- zioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali re- gionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativirappre- sentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'ac- cordo per gli incarichi a quello previsto rapporto orario per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artterritoriali, ex art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento48 L. 833/78.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a quello previsto rapporto orario per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artterri- toriali ex art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali48 L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Diritti sindacali. 1I collaboratori possono partecipare e promuovere attività sindacali. Ai componenti di parte medica convenzionati Il Committente potrà mettere a disposizione, nei limiti delle proprie strutture, delle proprie possibilità e senza alcun pregiudizio per la medicina generaleprestazione contrattualmente definita, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal eventuali spazi per lo svolgimento delle predette attività associative. Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare i diritti sindacali per i collaboratori che prestano la loro attività presso il Comune, le Parti concordano di stabilire quanto segue: - i collaboratori hanno diritto di partecipare, salvo motivati impegni legati all’obiettivo oggetto del contratto, a 8 ore annue di assemblea sindacale, senza riduzione del corrispettivo, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie del presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese anche congiuntamente ai predetti collaboratori; - i collaboratori hanno diritto di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda avere una rappresentanza sindacale nel numero di iscrizione del medico.
3tre rappresentanti. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici collaboratori saranno eletti o nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario “protocollo unitario per la rappresentanza del lavoro atipico” stipulato da ALAI CISL, NIdil CGIL e CPO UIL a livello nazionale il 23 settembre 2002, e i loro nominativi, unitamente a quelli dei rappresentanti sindacali provinciali e/o regionali firmatari del presente accordo, saranno comunicati al committente a cura delle predette XX.XX.; - il collaboratore ha facoltà di incarico.rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all’Ente a cura del collaboratore o dell’organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’Amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle organizzazioni sindacali interessate; - il committente s’impegna all’atto dell’attivazione della collaborazione a consegnare al collaboratore copia del presente accordo. Il Comune dovrà informare preventivamente le XX.XX. firmatarie del presente accordo dell’attivazione di procedure per il ricorso a contratti di CO.CO.CO.-
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Sui Contratti Di Collaborazione Coordinata Continuativa
Diritti sindacali. (Art. 15 del CCNL 09.08.2000)
1. Ai componenti Al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di parte medica convenzionati per la medicina generalecui al C.C.N. quadro 31 ottobre 200716 compete il trattamento economico complessivo, presenti nei con esclusione dei 15 Tale disciplina deve ritenersi superata. I Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni pari opportunità (così come i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing) sono stati abrogati per effetto dell’ art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183 che ha istituito i “Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. A seguito di tale disposizione, la Presidenza del Consiglio dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali ministri ha emanato la Direttiva 4 marzo 2011: Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le spese discriminazioni”. compensi per il lavoro straordinario e di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionequelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Tale onere è a carico della Azienda In materia di iscrizione tutela del medicodirigente sindacale trova applicazione in particolare l’art. 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998.
3. I rappresentanti nazionaliAi dipendenti appartenenti alle categorie B, regionali e provinciali dei sindacati medici C, D, ai quali sia stata attribuita l’indennità di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale responsabilità di cui all’art. 7291, comma 12(PAG. 96), nella misura prevista per l’anno compete, oltre al trattamento di riferimentocui al comma 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuite al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
4. A titolo Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di concorso negli oneri collegati allo svolgimento responsabilità di compiti sindacalicui all’art. 91, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità comma 3(PAG. 96), compete, oltre al trattamento di 3 ore annue per ogni iscrittocui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettanteAl dipendente appartenente alla categoria EP, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’art. 75(PAG. 79), oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del comma 5 comunica distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’art. 7275(PAG. 79) compete l’importo minimo di posizione di cui all’art. 76, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali1(PAG. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato81).
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, le Parti definiscono quanto segue:
a. I Collaboratori che prestano la loro attività presso l’ONG committente hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. Ai componenti di parte medica convenzionati per Inoltre, vista la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali particolarità della prestazione e le spese difficoltà oggettive ad avere un rapporto informativo e di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazioneconsultazione sindacale con i Collaboratori impegnati in missioni all’estero, le Parti concordano di affidare ai delegati sindacali la comunicazione, l'informazione e il contatto con quegli stessi Collaboratori, seguendo precisi criteri stabiliti dalla Commissione paritetica.
2. Tale onere è b. I Collaboratori hanno diritto ad avere una propria rappresentanza nell’ambito dell’ONG presso la quale svolgono il loro incarico, in ragione di 1 delegato ogni 40 Collaboratori o frazione superiore a carico della Azienda di iscrizione del medico.
315. I rappresentanti nazionalisindacali dei Collaboratori saranno indicati secondo le modalità definite unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro e comunicate all’AOI. L’incarico di rappresentanza decade automaticamente allo scadere del contratto di collaborazione.
c. Il Committente metterà a disposizione, regionali in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali.
d. Il Collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari delle Organizzazioni Sindacali. La delega, di cui all’Allegato 3, è rilasciata per iscritto e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti trasmessa al Parlamento Committente a cura del Collaboratore o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersidell’Organizzazione Sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandatola stessa decorrenza, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione al Committente e all’Organizzazione Sindacale interessata. Il Committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentoversarla con la stessa cadenza alle Organizzazioni Sindacali interessate.
4. A titolo e. Il Committente si impegna a consegnare al Collaboratore copia del presente Accordo Quadro al momento della firma del contratto di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscrittocollaborazione.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Diritti sindacali. 1. Ai componenti I soggetti sindacali di parte medica convenzionati per la medicina generalecui all’Art. 9 del CCNL possono accedere, presenti nei Comitati presso le sedi centrali e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalilocali dell’Agenzia, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionerete intranet.
2. Tale onere è In aggiunta agli spazi a carico disposizione delle rappresentanze sindacali previsti dall’Art. 25 della Azienda di iscrizione 20 maggio 1970, n. 300, l’Agenzia mette a disposizione del medicopersonale sulla rete intranet appositi collegamenti con i siti internet delle organizzazioni sindacali.
3. I rappresentanti nazionalisoggetti sindacali di cui all’Art. 9 del CCNL possono utilizzare, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie comunicazioni con gli iscritti alle organizzazioni sindacali e con i dipendenti che abbiano espresso esplicito consenso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli indirizzi di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentoposta elettronica dell’Agenzia.
4. Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti, la corrispondenza attinente alle relazioni sindacali avviene tramite posta elettronica, fatte salve specifiche esigenze segnalate dalle parti. A titolo tal fine sarà cura di concorso negli oneri collegati allo svolgimento ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL comunicare fino a due indirizzi di compiti sindacaliposta elettronica, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscrittononché qualsiasi variazione degli stessi.
5. La segreteria nazionale o regionale L’Agenzia di norma procede alla convocazione dei soggetti sindacali di cui all’Art. 9 del sindacato comunica ogni anno CCNL al di fuori dell’orario di lavoro d’obbligo prescelto dagli stessi. Qualora motivi obiettivi non rendano possibile l’effettuazione delle riunioni al di fuori dell’orario di lavoro, la partecipazione alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte riunioni convocate dall’Agenzia sarà considerata attività di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascunoservizio.
6. Mensilmente ciascuno I periodi di distacco e di permesso sindacale dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale soggetti di cui all’artagli artt. 725 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 sono equiparati, comma 1a tutti gli effetti, nella misura prevista per l’anno al servizio prestato nell’Amministrazione, ivi compresi i processi produttivi e di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto miglioramento dell’efficienza dell’Agenzia nonché i processi di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione qualificazione e selezione del rappresentante sindacale designatopersonale.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Fermo restando il generale principio di parte medica convenzionati per la medicina generalelibertà di organizzazione e di attività sindacale nei luoghi di lavoro e nella consapevolezza dell’assenza di norme specifiche in materia di diritti sindacali di lavoratori non subordinati come quelli di cui al presente Regolamento, presenti nei Comitati l’Amministrazione, nel rispetto dell’accordo di cui all’art. 1, comma 1, non ostacola l'attività sindacale e Commissioni previste dal presente accordo associativa dei collaboratori e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionedelle XX.XX. firmatarie del predetto accordo.
2. Tale onere è I nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori, nel numero massimo di tre per ogni sigla sindacale, vengono comunicati all’Università a carico della Azienda di iscrizione del medicocura delle XX.XX.
3. I rappresentanti nazionaliNel caso in cui vi sia stata la necessità di coordinare i tempi e le modalità d’esecuzione della prestazione per esigenze di funzionamento della struttura ospitante, regionali e provinciali dei sindacati medici fermo restando il vincolo della realizzazione dell’opera, al fine di categoria maggiormente rappresentativigarantire l’esercizio dell’attività sindacale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale rappresentanti di cui all’art. 72, al comma 1, nella misura prevista per l’anno 2 possono ridefinire con il Committente/Responsabile del progetto i tempi e le modalità di riferimentorealizzazione dell’opera.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacaliAnalogamente, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue tutti i collaboratori possono partecipare alle assemblee sindacali indette dalle XX.XX. maggiormente rappresentative ai sensi del Regolamento per ogni iscrittole relazioni sindacali dell’Università.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi I rappresentanti sindacali, per l’esercizio delle loro attività, possono usufruire dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascunolocali e degli strumenti previsti dal Regolamento per le relazioni sindacali dell’Università.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito In caso di adesione a manifestazioni di astensione collettiva dal lavoro, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, la mancata effettuazione della prestazione pattuita nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività contratto individuale non si configura come rapporto di lavoro continuativoè assimilabile ad inadempimento contrattuale. Il collaboratore, in relazione al progetto nel quale è inserito, dovrà completare l’opera in corso in un periodo differito; in alternativa, il committente potrà decurtare il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatopattuito in proporzione all’opera non ancora svolta.
7. Nel caso Il collaboratore ha facoltà di medico convenzionato rilasciare delega, a rapporto orario l’Azienda provvede al favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
8. La delega è rilasciata per iscritto, secondo le forme stabilite dalle varie Organizzazioni sindacali, e trasmessa all’Università a cura del medico di cui al comma 5 sulla base collaboratore o delle Organizzazioni stesse. La delega ha effetto dal primo giorno del suo orario di incaricomese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.
Appears in 1 contract
Samples: Collaborazione
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Al fine di parte medica convenzionati per regolamentare la medicina generalepossibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalisi definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso senza decurtazioni del relativo mandatocompenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compensopresente intesa;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'Istituzione scolastica, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello fermo restando quanto sopra previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’artore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le XX.XX. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate firmatarie della presente intesa comunicano al committente i nominativi dei propri rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'istituzione scolastica ai quali deve essere attribuita fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie della presente intesa;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la disponibilità della riscossione di una quota parte di orario spettantemensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'amministrazione a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativoall'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra ed a versarla con la posizione stessa cadenza alle XX.XX. interessate;
f) il committente si impegna all'atto del rappresentante sindacale designatorinnovo della collaborazione a consegnare al collaboratore copia della presente accordo.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Diritti sindacali. 1Visti i mutamenti nel numero degli RSU di Roma (da 9 a 12) e l ’ ingresso dell' RSU IGT, si richiede che il Coordinamento delle RSU passi dalle attuali 18 unità a 22 unità così ripartite: 12 RSU Lottomatica di Roma, 1 RSU LIS, 1 RSU IGT Italia Gaming Machines e 8 RSU Lottomatica delle sedi territoriali. Ai componenti A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo il valore del Premio di parte medica convenzionati Risultato per il 3° livello del CCNL al conseguimento del 100% del risultato, sarà rivalutato del 10% per un ammontare di: 2017 € 3.190,00 2018 € 3.510,00 2019 € 3.860,00 Inoltre si richiede l'applicazione della seguente scala parametrale, che prevede quanto segue: CATEGORIA PARAMETRO PdR Si richiede l'istituzione di un organismo come previsto dalla normativa vigente inerente la detassazione del PdR. All'interno del presente Contratto Integrativo le 00.55. nazionali e territoriali, le Rsu, richiedono all'Azienda la sottoscrizione di un impegno contrattuale a sviluppare e portare a compimento, entro 12 mesi dalla firma dell'accordo, di un modello organizzativo per qualificare le professionalità e rendere trasparente il processo di crescita delle stesse risorse. Gli obiettivi che si prefigge l'istituto contrattuale denominato "sistema professionale" sono: - Tutelare e sviluppare il patrimonio professionale dell'Azienda, rendere disponibile uno strumento efficace e trasparente, per la medicina generale, presenti nei Comitati gestione e Commissioni previste dal presente accordo lo sviluppo del personale; - Individuare e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per definire le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese competenze necessarie allo sviluppo del business aziendale; - Contribuire allo sviluppo professionale/manageriale di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, personale sulla base di percorsi predefiniti; - Aiutare i processi di mobilità interfunzionale (anche attraverso job posting), di recruitment, di dimensionamento degli organici e di individuazione dei costi standard; - Prevedere un compenso orario pari coinvolgimento attivo delle Rsu nella pianificazione di corsi in modo preventivo ed a quello previsto consuntivo. In modo particolare per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista la lingua inglese si richiede una formazione costante per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatotutti i lavoratori.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Samples: Contract Renewal Agreement
Diritti sindacali. 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generalea. L'assemblea può essere indetta: - dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto scuola sia unitariamente che disgiuntamente; - dalla RSU, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazioneunitariamente.
2b. Le assemblee possono riguardare: - la totalità del personale docente e ATA, - solo il personale docente, - solo il personale ATA o una delle categorie ad esso appartenenti ( amministrativi, tecnici, ausiliari ), di tutta l'istituzione scolastica .
c. L'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni va specificata nella convocazione dell'assemblea.
d. L'assemblea può essere indetta: per il personale ATA prevalentemente in orario pomeridiano in orario 13.00/15.00; in alternativa in orario antimeridiano solo nella giornata di chiusura al pubblico dalle ore 11.00/13.00; per il personale docente in qualsiasi giornata nell’orario 12.00/14.00. Quando, invece, l'assemblea si svolge in orari coincidenti con l'orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche, al fine di permettere una regolare organizzazione delle attività dell'istituzione scolastica, ciascun lavoratore in servizio nell'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, almeno 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea stessa, deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione o non adesione. Tale onere è a carico della Azienda dichiarazione individuale di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionalipartecipazione, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, che non può successivamente essere inferiore a quello previsto per le attività orarie modificata nè da lavoratore, nè dal Dirigente Scolastico, fa fede ai fini dei computo del monte ore individuale annuale (10 ore); i lavoratori partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentocarattere burocratico, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionalieventuali regole autonomamente stabilite dalle XX.XX. Tale attività che l'hanno convocata. Nelle assemblee in cui é coinvolto anche il personale A.T.A. se l'adesione è totale, i servizi che devono essere garantiti ed i contingenti di personale chiamati a garantirli sono i seguenti: - vigilanza dell’ ingresso alla scuola parte vecchia e parte nuova (n. 2 collaboratori scolastici; vigilanza sui piani n. 1 collaboratore) In assenza di disponibilità volontarie, si procede a rotazione.
e. Gli eventuali cambi turno per la partecipazione all’assemblea, sono possibili purchè non venga meno l’organizzazione del lavoro e non si configura come rapporto di debba far ricorso al lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designatostraordinario.
7. f. Nel caso in cui la sede di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede svolgimento dell'assemblea del personale si trovi fuori dal Distretto Scolastico ove il personale presta servizio, il permesso si intende esteso al pagamento tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea stessa e concorre al calcolo del medico monte ore annuale, individuale, di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico10 ore.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Diritti sindacali. 1. Ai componenti Al fine di parte medica convenzionati per regolamentare la medicina generalepossibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionalile Parti definiscono quanto segue:
x. Xxxxx Imprese aderenti alla FIS-Cdo dove i lavoratori dipendenti in forza già esercitano il diritto di assemblea loro derivante dalla legge 300/70, regionali anche i collaboratori a progetto potranno godere di tali diritti congiuntamente o aziendalimeno ad essi, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese fino a un massimo di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazionesei ore retribuite annue.
2. Tale onere è b. I Collaboratori hanno diritto ad avere una propria rappresentanza nell’ambito dell’impresa presso la quale svolgono il loro incarico, in ragione di 1 delegato ogni 40 Collaboratori o frazione superiore a carico della Azienda di iscrizione del medico.
315. I rappresentanti nazionalisindacali dei Collaboratori saranno indicati secondo le modalità definite unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro e comunicate direttamente all’impresa in oggetto e contestualmente anche alla FIS-Cdo. L’incarico di rappresentanza decade automaticamente allo scadere del contratto di collaborazione.
c. Ai rappresentanti sindacali impegnati in trattative aziendali, regionali viene assicurata l’agibilità sindacale.
d. Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali.
e. Il Committente si impegna a inserire il modello di delega sindacale, di cui All’allegato 3, nella prima busta paga del collaboratore.
f. Il Collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari delle Organizzazioni Sindacali. La delega è rilasciata per iscritto e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti trasmessa al Parlamento Committente a cura del Collaboratore o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersidell’Organizzazione Sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandatola stessa decorrenza, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione al Committente e all’Organizzazione Sindacale interessata. Il Committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimentoversarla con la stessa cadenza alle Organizzazioni Sindacali interessate.
4. A titolo g. Il Committente si impegna a consegnare al Collaboratore copia del presente Accordo Quadro al momento della firma del contratto di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscrittocollaborazione.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro