TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportata: › in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; › in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; › in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura di Credito per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave dell’Assicurato; › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Mutuo o Apertura di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; › in caso di recesso annuale, con preavviso di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annua.
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: › in caso di recesso dal Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza; › in caso di disdetta da parte dell’Azienda Aderente o da parte della Compagnia entro 60 dalla scadenza; › in caso di mancato pagamento dei premi, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del premio non pagato; › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità dell’Aderente e/o dell’Assicurato; Il recesso è la facoltà riconosciuta ad una o a entrambe le parti di far cessare gli effetti della Polizza ad una data anticipata rispetto alla scadenza prefissata. La perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità può dare luogo alla cessazione delle coperture, con corrispondente rimborso del premio per il periodo non goduto.
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; in caso di decesso dell’Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale; in caso di liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato; alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma; in caso di perdita del requisito di adesione e assicurabilità; in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Prestito nel caso in cui l’Aderente/Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; in caso di recesso annuale dalle coperture assicurative danni, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza. ART. 10
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma; in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità; Il recesso è la facoltà riconosciuta ad una o a entrambe le parti di far cessare gli effetti della Polizza ad una data anticipata rispetto alla scadenza prefissata.
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: › in caso di recesso dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza; › in caso di disdetta da parte dell’Azienda Aderente o da parte della Compagnia entro 60 dalla scadenza; › in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; › in caso di liquidazione dell’indennizzo per invalidità totale permanente dell’Assicurato; › in caso di mancato pagamento dei premi, trascorsi i 6 mesi di sospensione successivi al periodo di tolleranza; › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità › alla data di scadenza riportata nella Lettera di Conferma. ART. 9 PREMIO‌ Il premio è annuo, costante e anticipato, con possibilità di frazionamento mensile o semestrale. Il premio è comprensivo dell’imposta di assicurazione per la copertura Inabilità Temporanea Totale. In caso di scelta di frazionamento del premio, saranno applicati dalla Compagnia interessi di frazionamento pari al 3,5% se mensile, ovvero all’1,5% se semestrale. Tale interesse di frazionamento viene calcolato sul premio annuo da versare. La Compagnia applica un costo di emissione pari ad € 10 sul primo premio. Il premio varia in funzione: › dell’età assicurativa dell’Assicurato al momento della sottoscrizione; › delle coperture assicurative prestate; › dell’ammontare degli importi assicurati. Il premio viene addebitato sul c/c dell’Aderente al momento dell’emissione della Lettera di Conferma, in forza dell’autorizzazione conferita dall’Aderente stesso al Contraente, nel Modulo di Proposta. L’incasso di tale somma da parte del Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Se il primo premio non viene pagato, il Contratto di Assicurazione e le coperture assicurative restano inefficaci. I premi successivi al primo verranno addebitati sul c/c indicato dall’Aderente senza necessità di ulteriori comunicazioni preventive da parte della Compagnia. AVVERTENZA: La Compagnia non invia all’Aderente/Assicurato alcun avviso di scadenza dei premi. AVVERTENZA: In caso di chiusura del conto corrente, l’Aderente dovrà comunicare tempestivamente le nuove coordinate bancarie (IBAN comprensivo di codice BIC) per l’addebito del premio da parte della Compagnia. Tale comunicazione potrà essere effettuata tramite il Contraente. ART. 9.1
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: in caso di ripensamento del Cliente dal Contratto stipulato con ENEL X e per il quale viene prestato il Servizio; in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità; in caso di decesso o liquidazione del sinistro per invalidità totale permanente dell’Assicurato; in caso di disdetta dal presente Contratto tra le Parti; in caso di cessazione anticipata del contratto da parte di Enel X per qualsiasi motivo; in caso di intervenute modifiche legislative-regolamentari che non consentono l’emissione di tale copertura assicurativa. ART. 10
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: › in caso di recesso dal Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza; › ove la durata del Contratto superi i 5 anni, in caso di recesso annuale, con effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza; › in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità dell’Aderente e/o dell’Assicurato; › in caso di decesso dell’Assicurato; › n caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; › alla data di scadenza riportata nella Lettera di Conferma. La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine: La perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità può dare luogo alla cessazione delle coperture, con corrispondente rimborso del premio per il periodo non goduto.
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. 5 ART. 10 OBBLIGO DI ASTENSIONE 5
TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine: in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità; in caso di decesso dell’Aderente/Assicurato; in caso di liquidazione dell’indennizzo per invalidità totale permanente dell’Aderente/Assicurato; alla data di scadenza della copertura assicurativa riportata nella Lettera di Conferma; in caso di perfezionamento dell’atto di compravendita dell’immobile (Rogito). ART. 10

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: