Disposizioni complementari. Le Parti contraenti assicurano nelle loro leggi nazionali almeno quanto segue: – una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i pro- grammi per computer e le banche dati, e dei diritti affini; 7 RS 0.232.04 8 RS 0.231.15 9 RS 0.231.171 – una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di grande fama; – mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, com- prese le denominazioni d’origine per quanto concerne tutte le merci ed i ser- vizi; – una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, preve- dendo segnatamente un periodo di protezione di cinque anni a partire dalla data di deposito con possibilità di rinnovo per due periodi consecutivi di cin- que anni ciascuno; – una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nella zona europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda; – una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati; – una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how; – le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discrimi- natorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore econo- mico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unica- mente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mer- cato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Disposizioni complementari. Impianto elettrico Caratteristiche impianto: Mezzi di estinzione degli incendi
Disposizioni complementari. 16.1 16.1 La persona Responsabile della direzione della Corte di Appello è designata quale Presidente. Quando un Presidente, un Vice Presidente o un Membro assume la direzione di un Organo di Arbitrato, questa persona sarà nominata Presidente del Collegio.
Disposizioni complementari. 6.1 La presente CCNL può essere completata mediante disposizioni locali, cantonali o regionali. Tali contratti complementari costitu- iscono parte integrante della CCNL.
6.2 I contratti complementari sono conclusi tra le sezioni delI’AM Suisse e le organizzazioni di lavoratori firmatarie della CCNL.
6.3 I contratti complementari non possono essere in contraddizione con la CCNL, altrimenti sono nulli.
6.4 I contratti complementari possono migliorare il contenuto mate- riale della CCNL. La loro presentazione nonché la numerazione degli art. devono però corrispondere alla CCNL.
6.5 I contratti complementari devono essere approvati dalla CPNM. La durata della loro validità corrisponde a quella della CCNL. È fatto salvo l’art. 6.6 CCNL qui di seguito.
6.6 In caso di mancato rinnovo della CCNL, le parti contraenti parte- cipanti ai contratti complementari hanno la facoltà di mantenere le disposizioni complementari e quindi di considerarle come contratti autonomi.
6.7 I contratti complementari possono essere conclusi per una dura- ta fissa oppure prevedere un termine di disdetta.
Disposizioni complementari. Sezione 2.8.1
Disposizioni complementari. Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Disposizioni complementari. 1. Tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, COGESER Energia S.r.l. si riserva la facoltà di valutare, in funzione dello specifico appalto da affidare, l'opportunità di limitare il ricorso al subappalto.
2. In relazione alla natura o all’importo dell’appalto, il bando di gara potrà prevedere la limitazione dell’istituto dell’avvalimento, e ciò ai sensi dell’art. 89, c. 11 del d.lg. n. 50/2016, anche tenendo conto dell'inclusione fra le attività di affidamento di eventuali prestazioni caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica di cui al
3. COGESER Energia S.r.l. si riserva il diritto di:
a) procedere all’annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Disposizioni complementari. A tutte le questioni non regolamentate dal presente contratto si applicano: l’articolo 319 e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: Diritto delle obbligazioni); la legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro); la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito; la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e il codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008.
Disposizioni complementari. B 2.6.1 Obbligo di notifica e giustificativi
Disposizioni complementari. 1. Per espressa volontà dei contraenti tutti gli atti e documenti, richiamati nella presente convenzione sono conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte