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Common use of Disposizioni generali e finali Clause in Contracts

Disposizioni generali e finali. Art. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Accordo Sulla Riammissione Delle Persone in Situazione Irregolare

Disposizioni generali e finali. Art1. 20 Il presente Accordo tra è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori; 2. resta in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti; 3. per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la Repubblica italiana cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale; 4. in caso di esito nullo del Comitato di Conciliazione, qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi potrà essere in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato questione, sarà competente il Foro del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato luogo di esecuzione del Liechtensteinpresente accordo (rif. Art. 8 “Controversie”); 5. l’UdA, in base ai trattati bila- terali in vigore fra caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione sottoscrizione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il Principato mancato avvio o il ritardo dell’avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi; 6. nel caso in cui l’inadempimento del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo l’espressione «cittadino e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario “ad acta”, cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all’esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del penalità previste nel presente Accordo l’espressione «cittadini ed è fatto salvo il diritto dell’UdA al risarcimento di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o tutti i danni conseguenti all’inadempimento del Principato del LiechtensteinSoggetto attuatore medesimo. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Accordo Relativo Alla Definizione Degli Impegni Economici Per La Realizzazione Degli Interventi Di Tutela E Risanamento Delle Acque Lacustri

Disposizioni generali e finali. Art. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, 1 Tutte le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono richieste dovranno essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali prodotte in lingua italiana. Per Le Imprese straniere dovranno presentare dette dichiarazioni con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di legge. Ai fini della presente procedura, per rappresentante deve intendersi il Consiglio federale svizzerosoggetto munito di rappresentanza ai sensi di legge ovvero altro soggetto che possa validamente impegnare l’Impresa. I poteri di firma del procuratore dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara originale o copia autentica della procura. Il Bando di gara ed il presente Disciplinare non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di: Xxxxxx Xxxxxx Per - non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura; - recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta. Ove nel termine fissato per la presentazione della documentazione comprovante il Governo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti pubblici, si procederà alla revoca e/o dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, nonché all’escussione della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente lavori, servizi e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti forniture per i provvedimenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono all’art.6 comma 11 del D.Lgs n.163/2006. L’Istituto si riserva il diritto di accertare o richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto. In caso di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2revoca dell’aggiudicazione, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario, sarà facoltà dell’Istituto procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di graduatoria delle offerte presentate. Resta fermo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs n.163/2006. In conformità a quanto previsto dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare a IPZS le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno spese di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti pubblicazione di cui al punto 3 secondo periodo del presente Annessocomma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annessocui importo è stimato, a titolo puramente indicativo, in circa Euro 6.400,00. Tale modulo dovrà essere compilato importo sarà fatturato entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e sarà trattenuto da IPZS all’atto del primo pagamento relativo all’appalto. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di gara. Detti documenti sono reperibili in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» formato elettronico sul sito xxx.xxxx.xx (n.pArea Fornitori - Bandi di gara) oppure in formato cartaceo presso il punto di contatto di seguito indicato.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Accordo Quadro

Disposizioni generali e finali. Art. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, 1 Tutte le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono richieste dovranno essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali prodotte in lingua italiana. Per Le Imprese straniere dovranno presentare dette dichiarazioni con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di legge. Ai fini della presenta procedura, per rappresentante deve intendersi il Consiglio federale svizzerosoggetto munito di rappresentanza ai sensi di legge ovvero altro soggetto che possa validamente impegnare l’Impresa. I poteri di firma del procuratore dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara originale o copia autentica della procura. Il Bando di gara ed il presente Disciplinare non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di: Xxxxxx Xxxxxx Per - non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura; - recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta. Ove nel termine fissato per la presentazione della documentazione comprovante il Governo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti pubblici, si procederà alla revoca e/o dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, nonché all’escussione della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente lavori, servizi e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti forniture per i provvedimenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono all’art.6 comma 11 del D.Lgs n.163/2006. L’Istituto si riserva il diritto di accertare o richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto. In caso di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2revoca dell’aggiudicazione, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario, sarà facoltà dell’Istituto procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di graduatoria delle offerte presentate. Resta fermo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs n.163/2006. In conformità a quanto previsto dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare a IPZS le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno spese di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti pubblicazione di cui al punto 3 secondo periodo del presente Annessocomma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua partecui importo è stimato, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presuntopuramente indicativo, in particolare, sulla base circa Euro 6.400,00. Le prescrizioni relative alla modalità di uno o più degli indizi indicati qui presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, gara. Detti documenti sono reperibili in particolare patente formato elettronico sul sito www.ipzs.it (Area Fornitori - Bandi di guida o permesso gara) oppure in formato cartaceo presso il punto di condurre, libretto contatto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale eccseguito indicato.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

Disposizioni generali e finali. Art. 20 Il a) Per quanto non regolamentato dalla presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtensteinconcessione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, in base ai trattati bila- terali in vigore fra quanto applicabili e compatibili con la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione natura del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.atto; b) Ai fini del Titolo II del il Concedente sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein.concessione; c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 qualunque controversia in ordine all’interpretazione o esecuzione della presente concessione sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla giurisdizione del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.Tribunale di Torino; d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla presente concessione, immediate e future, saranno ad esclusivo carico del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del LiechtensteinConcessionario. Torino, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera il IL CONCEDENTE Il CONCESSIONARIO Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e a quello del Principato del Liechtenstein1342 c.c. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein».le clausole seguenti: Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: 1 Oggetto della concessione 2 Art. 2 le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; Scopo 2 Art. 3 le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; Corrispettivo 3 Art. 4 le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadiniUtilizzo dell’infrastruttura 3 Art. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. – Durata 3 Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali 6 – Modalità di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. gestione 3 Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata7 – Prezzi e Revisione 4 Art. Può essere denunciato8 – Penali 4 Art. 9 – Obblighi a carico del Concessionario 5 Art. 10 – Attività, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesiruoli e responsabilità del Concedente 7 Art. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein11 – Sub concessione dell’infrastruttura 7 Art. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana12 – Pubblicità commerciale e marketing 7 Art. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: 13 dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.Responsabilità verso terzi 8

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Samples: Concession Agreement

Disposizioni generali e finali. ArtLa convenzione è strettamente personale ed è valida per la sola Ditta Lottizzante a cui viene intestata. 20 Il Nel caso di trasferimento di proprietà nel corso dei lavori, il nuovo interessato ha l'obbligo di richiedere, con urgenza, al Sindaco il cambiamento di intestazione. Qualora la Ditta Lot- tizzante proceda ad alienare le aree lottizzate, non potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, convenzione ad eccezione di quello relativo alla costruzione dei marciapiedi stradali per il Principato del Liechtensteintratto relativo alla proprietà dell'acquirente. In ogni caso, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e Ditta Lottizzante, i successori ed aventi causa, restano solidamente respon- sabili verso il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini Comune di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano tutti gli obblighi derivanti dai trattati dalla presente con- venzione. La Ditta Lottizzante, per quanto concerne l'edificazione del terreno prevista dalla presente convenzione, è soggetta all'obbligo di estradizione vigenti tra le Parti Contraentiat- tenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia anche nei riguardi dei terzi. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni, lesioni di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadinidiritti o interessi che do- vessero derivare a terze persone dalla presente convenzione. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi Gli obbli- ghi derivanti alla Repubblica italiana Ditta Lottizzante per effetto della presente convenzio- ne, si intendono assunti dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membristessa per se, successori ed aventi causa. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti vincolo di cui al punto 3 presente atto, gravante sull'intero compendio di aree, sarà sin d'ora trascritto dal Comune presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, che potesse sorgere in pendenza della pre- sente convenzione ed all'uopo solleva il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Le spese di registrazione del presente Annessoatto, che consentano come quelle future inerenti alla cessione al Comune delle strade e dei relativi servizi pubblici, sono a totale carico della Ditta Lottizzante, successori ed aventi causa, richiedendosi però per tali spe- se le agevolazioni fiscali previste per le norme vigenti, oltre all'applica- zione di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiestaaltri eventuali benefici più favorevoli. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Convenzione Obbligatoria Per I Piani Di Lottizzazione

Disposizioni generali e finali. Art1. 20 Il È istituito un comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente Accordo tra accordo e di garantirne la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtensteinbuona esecuzione. A tale scopo, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, esso formula raccomandazioni. Esso prende deci- sioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzeranorme rispettive. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein2. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 della buona esecuzione del presente Accordoaccordo, qualora le parti contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta di una di esse, si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo consultano in sede di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo comitato di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein»cooperazione. g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o 3. Il comitato di cooperazione stabilisce il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein»proprio regola- mento interno. Art4. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso Il comitato di cooperazione è composto, da un lato, di rappresentanti della Comunità e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino. 5. Il comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo. 6. La presidenza del comitato di cooperazione viene eserci- tata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le disposizioni necessarie modalità che devono essere previste nel regolamento interno. 7. Il comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del comitato è motivata da una questione di cui all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda. 8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministra- tiva ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare dell'applicazione degli articoli 3 e 4 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunità per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti scambi di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spesemerci tra gli Stati membri. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi controversie relative all'interpretazione dell'accordo insorte tra le parti contraenti sono sottoposte al comitato di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionalicooperazione. 2. Qualora il comitato di cooperazione non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte può notificare all'altra la designa- zione di un arbitro, nel qual caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi. Il comitato di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza. Ciascuna parte alla controversia ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri. Articolo 25 Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo: — il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società, — il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica di San Marino non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società sammarinesi. Articolo 26 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione del presente accordo e, se del caso, di avviare negoziati per modificarlo alla luce di questo riesame. Articolo 27 Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di questa notifica. Articolo 28 Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte accordo sostituiscono quelle incompatibili o identiche degli accordi stipulati conclusi fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europeae la Repubblica di San Marino. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e Articolo 29 Il presente accordo si consultano per quanto necessario applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al fine terri- torio della Repubblica di verificare l’applicazione del presente AccordoSan Marino. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Articolo 30 Il presente Accordo accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento dell'espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolatecui al primo comma. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione Articolo 31 L'allegato del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parteaccordo costituisce parte integrante dello stesso. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Articolo 32 Il presente Accordo ha una validità illimitataaccordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Può essere denunciatoHecho en Bruselas, per via diplo- maticael dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Udfærdiget i Bruxelles, con un preavviso di tre mesiden sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del LiechtensteinGeschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα. Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one. Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a RomaBruxelles, il 10 settembre 1998addì sedici dicembre millenovecentonovantuno. Gedaan te Brussel, in due esemplari originali in lingua italianade zestiende december negentienhonderd eenennegentig. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 noventa e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanzaum. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Cooperazione E Unione Doganale

Disposizioni generali e finali. Art. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, 1 Tutte le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono richieste dovranno essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali prodotte in lingua italiana. Per Le Imprese straniere dovranno presentare dette dichiarazioni con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di legge. Ai fini della presenta procedura, per rappresentante deve intendersi il Consiglio federale svizzerosoggetto munito di rappresentanza ai sensi di legge ovvero altro soggetto che possa validamente impegnare l’Impresa. I poteri di firma del procuratore dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara originale o copia autentica della procura. Il Bando di gara ed il presente Disciplinare non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di: Xxxxxx Xxxxxx Per - non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura; - recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta. carente dei requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti pubblici, si procederà alla revoca e/o dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, nonché all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs n.163/2006. L’Istituto si riserva il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto. Informazioni In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da riportare sulla richiesta parte dell’aggiudicatario, sarà facoltà dell’Istituto procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e graduatoria delle offerte presentate. Resta fermo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs n.163/2006. Le prescrizioni relative alla modalità di riammissione presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di gara. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito xxx.xxxx.xx (Titolo I) 1.1 La richiesta Area Fornitori - Bandi di riammissione gara) oppure in formato cartaceo presso il punto di un cittadino contatto di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanzaseguito indicato. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Disposizioni generali e finali. Art1. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, vincolante per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare tutti i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionalisoggetti sottoscrittori. 2. Le disposizioni Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni di Verbano e del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione Comune di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676Luino. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da Sire e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomointerventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 4. Le disposizioni Qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. art. 10 "controversie"). 5. L’UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati e in particolare rispetto al crono-programma della progettazione nel termine stabilito, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti un congruo termine per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europeaprovvedervi. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta6. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino l’inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presente Accordo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presuntonominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in particolaresostituzione del Soggetto attuatore, sulla base un commissario “ad acta”, cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all’esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di uno o più degli indizi indicati qui pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell’UdA al risarcimento di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecctutti i danni conseguenti all’inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.

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Samples: Accordo Tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Della Provincia Di Varese, Il Comune Di Luino, Verbano s.p.a. E Alfa s.r.l.

Disposizioni generali e finali. Art1. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana protocollo è approvato dalle parti conformemerinstpeetatilvl e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese. 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionaligiuridiche interne. 2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Art. 24 Il presente Accordo protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto a quello in c parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti giuri interne di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintracciorpaagrafo 1. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno In deroga al paragrafo 2, le disposizioni del cittadino dello Stato terzo nel territorio presente protocollo possono essere app dall'Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza parte AC a decorrere dal territo- rio della Parte Contraente richiestaprimo g del mese successivo alla data in cui esse si seacriapnrnoocamr ente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine. 3.2 L’ingresso o 4. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 sono trasmesse ai depositari del presente protocoll sono il soggiorno effettivi Segretario generale del Consiglio idoenlel'Uenuropea per la parte UE e la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroameric-SanICaA()SpGer le Repubbliche della parte AC. 5. Le parti per le quali il presente protocollo è entrato in vigore possono anche utilizz materiali originiadr i una Repubblica della parte AC per la quale il presente protocollo non è vigore. 6. Quando, a norma del paragrafo 3, una disposizione del presente protocollo è applicata parti in attesa dell'entrata in vigore di un cittadino quest'ultimo, i rifelr'iemnetrnattiaailn vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale l decidono di uno Stato terzo nel ter- ritorio applicare la disposizione conformemente al paragrafo 3. ARTICOLO 13 Il presente protocollo è reodianttduplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, pol portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e untgehsetirefsaec,entutitti i ugualmente fede. La parte UE trasmette alle Repubbliche della Parte Contraente richiesta parte AC la versione in lingua croata dell'acco Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fed stesse condizioni deellresvioni redatte nelle attuali lingue del protocollo. L'articolo 363 dell'accord è presuntomodificato di conseguenza. ARTICOLO 14 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. Gli allegati del presente prot costituiscono pairntteegrante dello stesso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo. ) $ 7 7 2 L Q G X S O L F H F R S L D D > IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abqiulietasttioafine, hanno firmato il presente protocollo, Fatto a ..., addì ... > « @ > « @ Per la Repubblica di Costa Rica, Per la Repubblica di El Xxxxxxxx, > « @ Per la Repubblica del Guatemala > « @ > « @ Per la Repubblica di Honduras Per la Repubblica di Nicaragua > « @ Per la Repubblica di Panama > « @ Per l'Unione europea e i suoi Stati membri: 1. Al prodotto agricooloriginario dell'America Centrale di cui alla voce 0803.00.19 della nomenclatura combinata (Banane fresche, es frutta del plantano), figurante nella categoria "ST" della tabella della parte UE si applicano i seguenti draeznizdiaolgi:anali prefe Anno Dazio doganale preferenzial Volume limite delle importazioni, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessatatonnellate (EUR/t) Costa Rica Panama Honduras Guatemala Nicaragua El Xxxxxxxx Fino al 31 dicemb 2010 145 1 000 000 000 000 50 000 50 000 10 000 2 000 1.1-31.12.2011 138 1 076 250 393 750 52 500 52 500 10 500 2 100 Anno Dazio doganale preferenzial Volume limite delle importazioni, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, tonnellate (EUR/t) Costa Rica Panama Honduras Guatemala Nicaragua El Xxxxxxxx 1.1-31.12.2012 131 1 127 500 412 500 55 000 55 000 11 000 2 200 1.1-31.12.2013 124 1 178 750 431 250 57 500 57 500 11 500 2 300 1.1-31.12.2014 117 1 254 419 458 934 61 191 61 191 12 238 2 448 1.1-31.12.2015 110 1 301599 476 195 63 493 63 493 12 699 2 540 1.1-31.12.2016 103 1 349 942 493 881 65 851 65 851 13 170 2 634 1.1-31.12.2017 96 1 397 316 511 213 68 162 68 162 13 632 2 726 1.1-31.12.2018 89 1 444 767 528 573 70 476 70 476 14 095 2 819 1.1-31.12.2019 82 1 493881 546 542 72 872 72 872 14 574 2 915 Dall'1.1.2020 75 non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.pertinent non pertinent non pertinent non pertinent non pertinent non pertinent (AllegatoII dell'accordo)

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Disposizioni generali e finali. Art1. 20 Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è appli- cabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bila- terali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Lie- chtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono: a) Ai fini del Titolo I del presente Accordo l’espressione «cittadino Le competenti autorità delle Parti Contraenti» contraenti cooperano e si intende riferita ai cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. b) Ai fini del Titolo II del presente Accordo l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein. c) Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo l’espressione «citta- dinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza sviz- zera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. d) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «dichiarazioni dell’interessato acquisite dalle autorità amministrative o giu- diziarie della Parte richiedente» va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Con- traente svizzera. e) Ai fini dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera. f) Ai fini dell’articolo 3 paragrafo 1 consultano quanto necessario per esaminare l’attuazione del presente Accordo, qualora si tratti della . 2. Ciascuna Parte Contraente svizzera l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce contraente può chiedere la riunione di esperti dei due Governi al territorio della Confederazione Svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rila- sciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di sog- giorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liech- tenstein». g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Prin- cipato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein». Art. 21 Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso Il protocollo che stabilisce le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione modalità d’applicazione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonchéAccordo indica anche: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito non- ché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati gli aeroporti utilizzabili per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieristra- nieri; – i termini di trattazione delle domande. All’atto della firma del presente Accordo, le procedure Parti contraenti si scambiano gli indirizzi delle autorità competenti per il rimborso delle spesepresentare, ricevere e trattare le domande di riammis- sione e di transito. Qualsiasi ulteriore cambiamento relativo alle autorità competenti è comunicato, senza indugio, per via diplomatica. 1Art. Le disposizioni del 22 Il presente Accordo non pregiudicano pregiudica gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le alle Parti Contraenti da altri Ac- cordi internazionali. 2. Le contraenti: – dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione della Con- venzione Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19515 19514 sullo statuto dei rifugiati, quale come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. 3. Le 19675; – dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo non ostacolano l’applicazione degli Accordi sottoscritti accordi firmati dalle Parti Contraenti in materia di tutela protezione dei Diritti dell’Uomo. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai diritti dell’uomo; – da trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti internazionali in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell’Unione Europea e della Comu- nità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri. Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea. 1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie che possono sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomaticaestradizione. Art. 24 23 Il presente Accordo entra in vigore tra la Confederazione Svizzera e il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali Regno di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. 2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevi- mento della notifica da parte dell’altra Parte Contraente. Art. 26 Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplo- matica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti Spagna vale anche per il Principato del Liechtenstein. 1. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra, per via diplomatica, l’espletamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l’entrata in vigore del presente Accordo, il quale produce effetto trenta giorni dopo la data dell’ultima notifica. 2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi; la denuncia del presente Accordo ad opera di una delle due Parti contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein. 1. Ciascuna Parte contraente può sospendere il presente Accordo per motivi gravi, attinenti in particolare alla protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute pubblica, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano senza indugio, per via diplomatica, la levata di tale provve- dimento. 2. La sospensione produce effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica dell’altra Parte contraente. 4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.301 Fatto a Roma, Madrid il 10 settembre 199817 novembre 2003, in due esemplari originali in lingua italianafrancese e spagnola, i due testi facenti parimenti fede. Per il Consiglio federale svizzerola Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxx Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxxxxx Xxxx 1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I) 1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (art. 6 par. 2). 2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il sog- giorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai pun- ti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità com- petenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio. 3. Elementi che consentono di accertare l’ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6 par. 1) 3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territo- rio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, auto- rizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Con- traente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettiva- mente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel ter- ritorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle fron- tiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.il

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