DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6
DOCUMENTAZIONE DI GARA Lo schema di Accordo Quadro e lo schema “Atto Clausole Penali” sono allegati al presente Bando (Allegato n. 1). Gli allegati allo schema di Accordo Quadro, valevoli ai fini della gara, sono disponibili in visione, previ accordi telefonici, presso: Eventuali informazioni circa la consultazione della documentazione di cui sopra (la documentazione richiamata nello Schema di Accordo Quadro e l'ulteriore documentazione a base di gara), precisazioni e chiarimenti in ordine all’appalto, possono essere acquisite presso il suddetto indirizzo. Eventuali informazioni circa i rischi ambientali di lavoro, di cui all’articolo 26 D.Lgs. 81/2008, possono essere acquisite presso ITALFERR S.p.A. – U.O. Sicurezza Ambiente e Qualità - Via X.X. Xxxxxx 00, 00155 Roma – 06-49752636. Gli allegati allo schema di Accordo Quadro sono, inoltre, disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/, nella sezione “Allegati allo Schema di Accordo Quadro”. Sono altresì allegati al presente Bando, tra gli altri: - Schemi di domanda, Documento di Gara Unico Europeo (d’ora in avanti “DGUE”) e schemi di dichiarazione dei requisiti [Allegati 7a), 7b), 7c), 7d)]. - Schema di Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui alla Delibera CIPE 15/2015 (Allegato 8). Lo Schema di Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario dovrà essere restituito, all’atto della presentazione dell’offerta, firmato dal Concorrente in segno di accettazione. Il concorrente è in condizione di adempiere agli oneri dichiarativi prescritti dal presente Bando compilando i suddetti schemi di domanda e di dichiarazione, nonché il DGUE (quest’ultimo limitatamente alle parti più avanti specificate: v. successivo punto 9.1). Si rappresenta che i documenti presenti sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/ nella sezione “Allegati allo Schema di Accordo Quadro”, non hanno valore negoziale e non determinano in capo al Concorrente il sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti di ITALFERR S.p.A. per eventuali omissioni, incompletezze, imprecisioni ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo durante la connessione al sito internet xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/ in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente gli atti depositati presso l'indirizzo precedentemente indicato. Dette rettifiche ed integrazioni saranno oggetto di pubblicazione da parte di ITALFERR sul proprio sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/, nella sezione “RETTIFICHE E INTEGRAZIONI”, entro e non oltre sei giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede ed assumeranno portata vincolante per ITALFERR e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel sito e nella sezione su indicati.
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
DOCUMENTAZIONE TECNICA Entro il termine previsto dal timing di gara (allegato 7) l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Documentazione > tecnica” della scheda di gara, la seguente documentazione tecnica: 1) scheda “Aspetti tecnico-organizzativi” di cui all’allegato 4), compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal rappresentante legale. Deve essere data tempestiva comunicazione alle Aziende, nel caso in cui, nel tempo di validità del contratto, intervenisse qualsiasi variazione sul contenuto della stessa scheda; 2) dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, che attesti: 3) schede di sicurezza dei prodotti offerti, nei casi previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale; La strumentazione, facente parte del sistema offerto, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale deve, pure, essere in possesso delle dovute certificazioni e marchi di qualità. Ciascuna strumentazione deve possedere, in modo leggibile ed indelebile, le specifiche seguenti: -nome del fabbricante ed indirizzo, marcatura CE -indicazione della serie e del tipo -numero di serie ed anno di costruzione, oltre a quant’altro ritenuto necessario. 4) schede tecniche e depliant illustrativi, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale. Come evidenziato nel Disciplinare Telematico, tali schede tecniche andranno caricate sul sistema nello spazio denominato “invio documentazione tecnica”, solamente qualora le stesse schede tecniche non siano presenti nel sito del Ministero della Salute o se presenti non siano esaustive, rispetto a quanto richiesto. In caso di rimando alle schede pubblicate nel sito del Ministero, devono essere evidenziati i corrispondenti “scheda-Ministero” - “lotto di gara” e precisati i riferimenti non compresi ma richiesti negli atti di gara, per consentire una ricerca e un riscontro agevole e preciso. Mentre, nell’ipotesi di inserimento, le schede tecniche, rilasciate dal produttore, devono essere in lingua italiana, o in altra lingua se con unita traduzione, e tassativamente contrassegnate con il numero di riferimento del lotto interessato (in caso di più lotti), inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione: numero di riferimento/lotto, descrizione dei prodotti offerti, riferimento CND, identificazione Repertorio, indicazione della società produttrice e paese d’origine, indicazione della società autorizzata alla commercializzazione, ecc) I prodotti indicati nelle schede tecniche devono corrispondere rigorosamente a quelli indicati nell’offerta economica. Se nel corso della fornitura dovessero intervenire delle modifiche riferite alle specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire la nuova documentazione tecnica. 5) relazione tecnica sugli elementi componenti il sistema, con riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali, alle esigenze impiantistiche ed ambientali per la regolare installazione. La stessa relazione tecnica, deve essere elencativa ed illustrativa delle apparecchiature/strumentazione e dei materiali offerti, dalla stessa si devono evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei prodotti offerti, le modalità di prestazione di quanto offerto, con riferimento a quanto indicato nell’allegato 1). In particolare, la Relazione Tecnica deve precisare: A) PER LA STRUMENTAZIONE
Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.