Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Clausole campione

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto nel presente Capitolato Speciale. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 giorni, è necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Art. 153 - Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. L’Amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare la regolarità contributiva dell’appaltatore - e di tutte le imprese componenti il raggruppamento in caso di Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) - nonché dei subappaltatori autorizzati, tramite l’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stazione appaltante provvederà a richiedere agli Istituti Competenti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Aggiudicatario così come previsto ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della legge 2/2009 di conversione del d.l. 185/2008.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione (50), sono subordinati all’acquisizione del DURC.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, prima dell’inizio dei lavori L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile. In occasione di ogni S.A.L., il Comune di Cadoneghe provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il Comune di Cadoneghe acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore (e se del caso in relazione a quanto indicato nei precedenti Artt. 48, comma 2 e 50, comma 3, l’erogazione di qualunque pagamento diretto a favore del subappaltatore o del cottimista), la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali per modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto o al cottimo di parte delle lavorazioni in appalto, il Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo Art. 57, sono subordinate all’acquisizione da parte della Stazione appaltante committente del DURC (il quale è, di regola, anche reperibile mediante collegamento informatico on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 1° giugno 2015, n. 125).