Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Clausole campione

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore as...
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. 3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC .
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula dell’Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stazione appaltante provvederà a richiedere agli Istituti Competenti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Aggiudicatario così come previsto ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della legge 2/2009 di conversione del d.l. 185/2008.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. L’Amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare la regolarità contributiva dell’appaltatore - e di tutte le imprese componenti il raggruppamento in caso di Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) - nonché dei subappaltatori autorizzati, tramite l’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 2. In caso di accertata inadempienza contributiva di uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (D.U.R.C. negativo) si procederà ai sensi degli artt. 30 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio per via telematica “on line” dalla Stazione appaltante indicando il codice fiscale del soggetto richiedente e l'indirizzo PEC presso il quale ricevere le informazioni relative alla richiesta. 3. In conformità all’articolo 30, comma 5 del Codice vigente, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Xxxxx Xxxxx, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo di cui agli articoli 31 e 32 del presente CSA.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. La Provincia acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: • per la verifica della regolarità contributiva quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento; • per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto; • per la stipula del contratto; • per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; • per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 4. Si applica quanto disposto dalle norme vigenti in materia
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore (e se del caso in relazione a quanto indicato nei precedenti Artt. 48, comma 2 e 50, comma 3, l’erogazione di qualunque pagamento diretto a favore del subappaltatore o del cottimista), la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali per modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto o al cottimo di parte delle lavorazioni in appalto, il Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo Art. 57, sono subordinate all’acquisizione da parte della Stazione appaltante committente del DURC (il quale è, di regola, anche reperibile mediante collegamento informatico on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 1° giugno 2015, n. 125). 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante committente a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori o i cottimisti, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante committente il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, correttamente compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, trasmettano per iscritto i seguenti dati di impresa: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Qualora la Stazione appaltante committente, per qualunque ragione, non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio informatico on line per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e/o dai cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a n. 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, il DURC on line ha validità di n. 120 (cento...