Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso Clausole campione

Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. 5.1. Il Contratto avrà la durata indicata nelle Condizioni tecnico economiche di fornitura, dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti secondo le medesime modalità e termini previsti dai commi 5.4 e seguenti del presente articolo. In particolare, ai fini della disdetta contrattuale da parte del CLIENTE, la comunicazione di recesso dovrà pervenire a GELSIA: i) tramite il Venditore entrate (in caso di cambio fornitore) con le modalità indicate al successivo comma 5.2. Nel caso di cambio Fornitore, la fornitura avrà inizio entro 6 mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Nel caso di voltura (cambio di intestatario del contratto) le forniture avranno inizio in corrispondenza della data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Nel caso di voltura o subentro GELSIA non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). GELSIA potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. In presenza di tale dichiarazione, GELSIA nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. GELSIA potrà rifiutare la voltura quando: i) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura: ii) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti della medesima GELSIA su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura. 5.3. All’approssimarsi della data di scadenza del Contratto (originario o rinnovato), e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, GELSIA comunicherà per iscritto al CLIENTE le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo contrattuale. Il CLIENTE, qualora non intenda accettarle, potrà disdire senza oneri il Contratto, con le modalità e termini previsti dal precedente comma 5.1 del presente articolo. In assenza di disdetta del CLIENTE il Contratto si rinnova alle nuove...
Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. 17.1 Il Contratto ha durata naturale di 12 (dodici) mesi decorrenti dal momento dell'attivazione del Servizio indipendentemente dalla temporanea indisponibilità di taluni elementi del Servizio che non siano ostativi all'utilizzo dello stesso. 17.2 Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi da una delle due Parti all’altra a mezzo di lettera raccomandata A/R o P.E.C. almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto. 17.3 Ove il Cliente decida di recedere dal Contratto, avente ad oggetto il Servizio, questi sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla predetta data e per i costi di disattivazione sostenuti dal Fornitore una somma una tantum, Iva esclusa, pari ad: - euro 49,00 (quarantanove/00) per Adsl su linea condivisa, euro 60,00 (sessanta/00) per Adsl su linea dedicata (Naked); - euro 49,00 (quarantanove/00) per le soluzioni Wireless Onda. E’ previsto invece il pagamento di una penale pari a euro 90,00 ( novanta/00) nel caso di recesso entro i primi dodici mesi di contratto. - euro 50,00 ( cinquanta/00) per i circuiti in Fibra Ottica in tecnologia FTTC; euro 50,00 ( cinquanta/00) per i circuiti in Fibra Ottica in tecnologia FTTH Il recesso dovrà comunque avvenire a mezzo di lettera raccomandata a/r, indirizzata a: TechLabItalia Servizio Clienti – Uff. Contratti - Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX), o a mezzo P.E.C. xxxxxx@xxx.xx ed avrà effetto dal momento in cui il Fornitore avrà adempiuto a tutte le attività amministrative necessarie alla lavorazione della relativa richiesta e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 17.4 Qualora il Contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D. Lgs.15 gennaio 1992, n. 50, e qualora il Contratto sia stato stipulato a distanza mediante invio al Fornitore del Contratto, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, il Cliente potrà recedere dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r a: TechLabItalia Servizio Clienti – Uff. Contratti - Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) o a mezzo P.E.C.,entro 7 (sette) giorni dalla conclusione del Contratto, ai sensi degli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 50/92 o secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 185/99. Resta comunque salvo il diritto del Fornitore di addebitare i corrispettivi per l'attivazione dei Servizi, per l'utilizzo de...
Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. Il presente contratto ha validità 12 (dodici) mesi decorrenti dal momento dell'attivazione. Il rinnovo del presente contratto risulta essere tacito alla scadenza del termine previsto al comma precedente. Il Cliente e/o Sistel s.r.l. società unipersonale potranno manifestare in ogni momento la volontà di recedere almeno con 30 gg. di preavviso. Le parti si obbligano a comunicare ogni variazione di sede legale intervenuta successivamente alla stipula del presente accordo. In caso di recesso del contratto entro un anno dall’attivazione verrà addebitato un importo pari a € 40,00+iva quali spese di disattivazione, come definito nella L. 40/2007. Qualora il Contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali, secondo quanto disposto dall'art.1 del D.lgs 15 gennaio 1992, n.50 o anche nel caso di contratto a distanza, come definito nell'articolo 1 del D.Lgs 22 maggio 1999 n.185, il Cliente potrà recedere dandone opportuna comunicazione a Sistel s.r.l. società unipersonale con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. 5.1 Il Contratto avrà una durata pari a mesi 12, tacitamente rinnovabile. 5.2 Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all'Allegato A alla Del. 302/2016/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. 5.3 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso 

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  • Durata del contratto e recesso 1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal primo accesso al Sito Internet/Call Center del- la Banca, successivo alla conclusione del Contratto. Il Cliente deve esercitare il recesso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca sita in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, 20126 Milano o al diverso indirizzo successivamente co- municato dalla Banca ai sensi del precedente art. 15. Se prima del recesso il Cliente ha chiesto espressamente i Servizi previsti dal Contratto e ne ha usufruito, egli è tenuto a pagare le spese relative ad essi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. 2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dando comunica- zione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. La Banca può recedere dal Contratto con un preavviso di (due) due mesi, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole con apposito messaggio di posta elettronica. 3. Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, potrà avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione che la Banca gli metterà eventualmente a disposizione (ad es., apposita procedura sul Sito internet). 4. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad ese- guire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è dive- nuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 6. In deroga a quanto previsto nel comma 2 e 5 del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Con- tratto, può per iscritto – per disciplinare secondo le proprie esi- genze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente comma 2, ovvero indicare alla stessa gli ordini che devono essere eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. 7. Il Cliente e la Banca hanno comunque il potere di recedere senza preavviso se è presente un giustificato motivo. 8. In ogni caso l’efficacia del recesso comporta la chiusura del Conto Arancio, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi.

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella 2.

  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Diritto di recesso del Contraente Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.